Sentenza 16 maggio 2006
Massime • 1
La novella dell'art. 671, primo comma, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4-vicies D.L. n. 272 del 2005, convertito con L. n. 49 del 2006, con la previsione che tra gli elementi che incidono sull'applicazione della continuazione in fase esecutiva vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, comporta l'immediata applicazione della nuova norma che ha natura sostanziale, ancorché introdotta nel codice di rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio per un nuovo esame il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione ritenendo che lo stato di tossicodipendenza del condannato non fosse elemento sufficiente per l'affermazione del nesso della continuazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2006, n. 20044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20044 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/05/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1765
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 041574/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE AN, N. IL 15/05/1976;
avverso ORDINANZA del 20/09/2005 TRIBUNALE di SALUZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TURONE GIULIANO CESARE;
Letta la requisitoria del P.G. Dr. Ciampoli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 20 settembre 2005 il Tribunale di Saluzzo, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata a norma dell'articolo 671 c.p.p. da SI AN, volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi reati giudicati con otto distinte sentenze irrevocabili intervenute tra il 1997 e il 2004, più precisamente tra due rapine e sette e furti commessi nell'arco di sei anni, tra il 1997 e il 2002. Il Tribunale argomentava il rigetto dell'istanza rilevando che non risultava l'identità del disegno criminoso poiché, dalla lettura dei singoli provvedimenti, non emergono elementi che possano far ritenere la progettazione ab origine di una serie di illeciti così temporalmente distanziati tra loro e commessi in concorso con soggetti differenti. Argomentava altresì che lo stato di tossicodipendenza in cui eventualmente versava il reo al tempo della commissione dei singoli episodi criminosi non era sufficiente a far ritenere la continuazione tra i reati determinati da tale condizione psicofisica, trattandosi di una circostanza rivelatrice soltanto "di una scelta di vita delinquenziale del soggetto interessato". Inoltre il Tribunale rilevava che due delle sentenze indicate dall'istante sono sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona a norma dell'articolo 444 c.p.p.. Di conseguenza, secondo il disposto dell'articolo 188 disp. att. c.p.p., l'applicazione della disciplina del reato continuato può essere richiesta al giudice dell'esecuzione non già soltanto dal soggetto condannato, ma, congiuntamente da questo è dal pubblico ministero, quando concordano sull'entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi i limiti stabiliti dalla legge.
Avverso l'ordinanza propone ricorso per Cassazione la difesa del SI. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 671 c.p.p. e degli articoli 137 e 188 disp. att. c.p.p., rilevando che l'articolo 188 rimanda espressamente all'articolo 137 disp. att. c.p.p., il quale consente di applicare la disciplina della reato continuato anche quando concorrono reati per i quali la pena è stata applicata su richiesta delle parti e altri reati per i quali la pena è stata inflitta con un'ordinaria pronuncia di condanna. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i vari reati.
Il ricorso appare fondato.
È fondato il primo motivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che "in tema di applicazione della continuazione da parte del giudice della esecuzione, la necessità dell'accordo delle parti ed il limite di due anni di pena detentiva, previsti come condizioni dall'art. 188 disp. att. c.p.p., si riferiscono al caso, regolato da tale norma,
"di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti" e non operano invece nella diversa ipotesi di cui all'art. 137 disp. att. c.p.p., comma 2, che riguarda il riconoscimento del concorso formale o della continuazione fra reati in parte oggetto di sentenze quindi anche di più sentenze del genere anzidetto e in parte oggetto di ordinarie pronunzie di condanna" (Cass. Sez. 1^, 26 ottobre 2004 n. 42568, dep. 29 ottobre 2004, Peluso, CED-230145). Il secondo motivo di ricorso deve essere accolto sulla base della nuova normativa in materia di stupefacenti introdotta nel nostro ordinamento con il decreto L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49. Va detto che la motivazione del provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, la quale, prima dell'entrata in vigore della recentissima normativa testè citata, aveva più volte chiarito che, "in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione, l'unicità del disegno criminoso, costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, determinata o accentuata da talune condizioni psicofisiche (nella specie tossicodipendenza), dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di volta in volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso" (Cass., Sez. 1^, 24 gennaio 1994 n. 415, dep. 6 maggio 1994, Muzzolon, CED- 197520).
Sennonché il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies, convertito nella L. 21 febbraio 2006 ,n. 49, ha novellato l'art. 671 c.p.p., comma 1, aggiungendo a tale comma la seguente frase "Fra gli elementi che incidono vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza". Trattandosi di norma di diritto sostanziale (ancorché introdotta nel codice di rito) essa va applicata anche al caso di specie. Il che comporta che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto della norma novellata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Saluzzo.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2006.