Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2007, n. 7190
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Sentenza 14 febbraio 2007

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In tema di reato continuato, l'art. 671, comma primo, come modificato dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006, prevede che il giudice dell'esecuzione debba considerare anche lo stato di tossicodipendenza. L'innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione. (Fattispecie in cui si è ritenuta la continuazione tra una serie di reati eterogenei commessi in un arco temporale ristretto, programmati allo scopo di ottenere giornalmente la dose di stupefacente e di saldare un debito maturato nei confronti dello spacciatore, reati che pur potendo configurare una scelta di vita non escludevano l'unitarietà del disegno criminoso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2007, n. 7190
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7190
    Data del deposito : 14 febbraio 2007

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