Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2006, n. 37536
CASS
Sentenza 8 novembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La modificazione dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4-vicies D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito nella legge 21 febbraio 2006 n. 49, con l'aggiunta che tra gli elementi incidenti sull'applicazione della continuazione in fase esecutiva rientra la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, quantunque introdotta nel codice di procedura penale, ha natura sostanziale ed è, quindi, di immediata applicazione, a nulla rilevando che quest'ultima debba avvenire in fase esecutiva, in quanto è lo stesso art. 671 ad aver fatto venir meno gli effetti dell'intangibilità del giudicato. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuta corretta l'esclusione, deliberata prima della legge n. 49 del 2005, dell'unicità del disegno criminoso per il solo fatto della tossicodipendenza dell'imputato, ha disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame, alla luce del diritto sopravvenuto, da parte del giudice dell'esecuzione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2006, n. 37536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37536
    Data del deposito : 8 novembre 2006

    Testo completo