Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
La modificazione dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4-vicies D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito nella legge 21 febbraio 2006 n. 49, con l'aggiunta che tra gli elementi incidenti sull'applicazione della continuazione in fase esecutiva rientra la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, quantunque introdotta nel codice di procedura penale, ha natura sostanziale ed è, quindi, di immediata applicazione, a nulla rilevando che quest'ultima debba avvenire in fase esecutiva, in quanto è lo stesso art. 671 ad aver fatto venir meno gli effetti dell'intangibilità del giudicato. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuta corretta l'esclusione, deliberata prima della legge n. 49 del 2005, dell'unicità del disegno criminoso per il solo fatto della tossicodipendenza dell'imputato, ha disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame, alla luce del diritto sopravvenuto, da parte del giudice dell'esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2006, n. 37536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37536 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/11/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - N. 3245
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 044315/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCHIATTI MARCO, N. IL 18.04.1967;
avverso ORDINANZA del 20.06.2005 TRIB. SEZ. DIST. di CARBONIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI Grazia;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CIANIPOLI Luigi che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 1 settembre 2005 il giudice monocratico del Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia, quale giudice dell'esecuzione, investito dalla richiesta di Schiatti Marco di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., in relazione a tre sentenze di condanna del 27 marzo, del 6 maggio e del 8 ottobre 2002 per reati contro il patrimonio commessi in Carbonia rispettivamente il 26 marzo, il 5 maggio e il 8 ottobre 2002, in ordine ai quali il condannato aveva dedotto il avere agito in esecuzione di un medesimo disegno criminoso consistente, fra l'altro, nella condizione di tossicodipendenza dell'interessato, ha respinto la istanza rilevando che mancava qualsiasi riscontro della allegata unitarietà del disegno criminoso.
Ha proposto ricorso per cassazione il condannato lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo il giudice dell'esecuzione preso in esame gli elementi rivelatori della unitarietà del disegno criminoso individuati dalla giurisprudenza, trascurando in particolare che la spinta a delinquere era consistente nello stato di tossicodipendenza e di difficoltà economica dell'interessato. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il provvedimento impugnato, laddove non ha neppure preso in esame lo stato di tossicodipendenza del condannato ai fini della individuazione della unitarietà del disegno criminoso, in relazione alla applicazione dell'istituto del reato continuato invocato dal ricorrente in sede esecutiva, era in effetti del tutto in linea con una giurisprudenza da tempo consolidata di questa Corte per cui la unitarietà del disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, poteva essere ravvisata soltanto quando la decisione di commettere i vari reati fosse stata presa dall'agente in un momento precedente la consumazione del primo e fosse estesa a tutti gli altri, già programmati nelle loro linee generali, non potendo quindi rientrare nella previsione della norma in questione tutti quei fatti costituenti reato posti rispetto al primo in un rapporto di occasionalità, ovvero costituenti, con il primo, espressione di una abitualità o addirittura di un costume di vita, come è proprio dei tossicodipendenti i quali ricorrono abitualmente alla commissione di reati per procurarsi i mezzi occorrenti per soddisfare i loro bisogni quotidiani di sostanze stupefacenti.
Si deve peraltro rilevare che è ora sopravvenuta la modificazione dell'art. 671 c.p.p., comma 1, per effetto della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 vicies, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza".
Tale disposizione, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione citata, è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale e cioè il 28 febbraio 2006, per cui si pone il problema che sia o meno applicabile al presente procedimento.
Questo Collegio ritiene in primo luogo che lo ius susperveniens, in quanto relativo allo specifico punto della decisione impugnato dal ricorrente, sia applicabile anche d'ufficio e che sia inoltre immediatamente applicabile non solo ai procedimenti successivi alla entrata in vigore della legge citata, ma anche ai procedimenti in corso, quale quello in esame, qualora le censure portate all'esame della Corte di legittimità attengano specificamente alla incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla disciplina del reato continuato. L'istituto della continuazione è infatti un istituto di diritto sostanziale, come tale rientrante nella disciplina dell'art. 2 c.p., per cui si applica la disposizione più favorevole al reo, costituita chiaramente da quella introdotta dalla modifica legislativa dell'art. 671 c.p.p. che è diretta ad attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, sotto tale particolare aspetto ed anche con riguardo ad alcune misure alternative alla detenzione specificamente previste in relazione a programmi diretti a consentire il recupero di tossicodipendenti anche condannati a pene medio - alte. È vero che nel caso in esame si tratta di disciplina della continuazione applicata in sede esecutiva e cioè quando le condanne sono ormai definitive, però è stato lo stesso legislatore a fare venire meno il "mito" della intangibilità del giudicato attraverso la previsione dell'art. 671 c.p.p., cui pertanto può ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 2 c.p., in analogia a quanto previsto per il caso di abolitio criminis, posto che, una volta ammesso che la pena può essere rideterminata in sede esecutiva per effetto della continuazione, non può negarsi natura sostanziale all'istituto che lo autorizza anche al di fuori del giudizio di cognizione.
Ciò posto, poiché la disposizione sopravvenuta prevede che "fra gli elementi che incidono sulla applicazione del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza", è evidente che di tale stato deve ora tenersi conto nella valutazione della sussistenza o meno della unitarietà del disegno criminoso.
Occorre rilevare in proposito che il legislatore non ha previsto che lo stato di tossicodipendenza sia di per sè elemento decisivo ai fini della valutazione della unitarietà del disegno criminoso, bensì soltanto che tale stato deve essere valutato "fra gli elementi" che incidono sulla applicazione della suddetta disciplina, per cui il fatto che la ordinanza impugnata abbia rifiutato - correttamente, in base alla interpretazione consolidata della normativa vigente al momento in cui è stato adottato il provvedimento - di prendere in esame tale circostanza impone l'annullamento del provvedimento impugnato, a norma dell'art. 623 c.p.p., con rinvio allo stesso giudice il quale dovrà riesaminare la istanza del condannato alla luce dello ius susperveniens, con libertà di giudizio in ordine alla incidenza dello stato di tossicodipendenza sull'accertamento della unitarietà del disegno criminoso nell'ambito del complesso di tutti gli altri elementi che ha già esaminato e che la giurisprudenza ha individuato come sintomatici della sussistenza della continuazione.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cagliari - sezione distaccata di Carbonia. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2006