Sentenza 15 giugno 1998
Massime • 1
Lo stato di tossicodipendenza e il correlativo bisogno di procurarsi la droga violando la legge penale (nella specie: attraverso la commissione di più reati di evasione per allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari) non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso, perché tali elementi sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova della originaria ideazione e della successiva permanenza del progetto criminoso che caratterizzano l'istituto della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1998, n. 8858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8858 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 15.6.1998
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 907
Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 3304/1998
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: NA ST
AVVERSO
la sentenza del 3 dicembre 1997 della Corte d'appello di Messina;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza emessa il 3 dicembre 1997 la Corte d'appello di Messina confermava le condanne inflitte dal Pretore di Taormina a AN ST per tre distinti reati di evasione dagli arresti domiciliari, commessi il 6.11.1996, il 25.11.1996 e il 18.1.1997. Avverso detta sentenza l'imputato ricorre per cassazione e denuncia erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione:
1. per il mancato riconoscimento della continuazione, censurando che la sentenza, dopo avere erroneamente affermato che a base del medesimo disegno criminoso deve esservi un "nesso volitivo originario" o, in altre parole, "un progetto criminale frutto di un'unica, dettagliata, precisa e specifica ideazione, dal contenuto definito in ogni sua parte", non abbia valutato che egli, essendo tossicodipendente, era mosso dall'unico fine di procurarsi la droga necessaria per soddisfare il suo bisogno;
2. per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena in relazione alla prima delle condanne riportate, sostenendo che il giudice d'appello ha errato nel ritenere la preclusività del beneficio già concesso con le altre due sentenze di condanna.
p.
2. Cominciando dall'esame del primo motivo, si osserva che effettivamente la sentenza impugnata contiene alcune affermazioni sul concetto di "medesimo disegno criminoso" che, come rileva il ricorrente, sono giuridicamente poco ortodosse.
Invero presupposto normativo per l'applicazione della disciplina del reato continuato è la preesistenza di un programma delinquenziale, ideato nelle sue linee essenziali per conseguire un determinato fine, del quale le varie violazioni di legge sono i momenti volitivi, che ne costituiscono l'esecuzione. Tuttavia, stabilito che, alla base del disegno criminoso, v'è il dato intellettivo della preventiva rappresentazione. anche in via meramente eventuale, di tutti gli episodi criminosi, alla quale segue, per ogni singola azione attuativa del disegno medesimo, una specifica deliberazione, va detto che la sentenza ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra le plurime violazioni di legge ascritte all'imputato, rilevando che, alla stregua del concreto svolgimento dei fatti (dopo ciascuna evasione dagli arresti domiciliari, era stato arrestato, sottoposto a custodia cautelare, condannato per direttissima e poi riammesso agli arresti domiciliari), non poteva ritenersi che i reati in esame, intervallati da arresto, condanna e ripristino della custodia cautelare, fossero riconducibili a un'unica originaria deliberazione criminosa. Tale motivazione, essendo corretta sotto il profilo logico - giuridico, non merita censura. Va solo aggiunto che questa Corte ha più volte affermato che la permanenza di un proposito criminoso riconducibile allo stato di tossicodipendenza e al correlativo bisogno di procurarsi, violando la legge penale, la droga, non legittima la presunzione di unicità del disegno criminoso. perché tali elementi sono indicativi dei solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova della originaria ideazione che caratterizza l'istituto della continuazione.
In ordine al secondo motivo di ricorso, si rileva che la censura non può essere accolta, perché, divenute definitive, con la presente decisione, le due condanne a pena sospesa, alla concessione, per la terza volta, del beneficio, osta il divieto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.. Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1998