Sentenza 14 gennaio 2000
Massime • 1
L'art.1 della legge n.150 del 1992, come sostituito dall'art.1 della legge n.59 del 1993, nel punire chi, in violazione di quanto disposto dal d.m. 31 dicembre 1983, detiene animali di specie protetta, non richiede affatto che la detenzione sia finalizzata alla vendita, essendo sufficiente che la detenzione di tali animali sia frutto di una importazione illegittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2000, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe Presidente del 14/1/2000
1. Dott. RIZZO AL Consigliere SENTENZA
2. " UI CO " N. 125
3. " SI AL " REGISTRO GENERALE
4. " LO LO " N. 28626/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro nel procedimento penale
contro
CA GE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 10.5.99 dalla Corte di Appello di Catanzaro Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AL Sebastiano Rizzo
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 10.5.99 la Corte di Appello di Catanzaro assolveva AC GE dal reato di cui all'art. 1 L. 150/92 per insussistenza del fatto.
Contro la sentenza il Procuratore Generale della stessa Corte ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto che erroneamente la Corte di Appello aveva affermato che l'art. 1 L. 150/92 punisce la detenzione degli animali di specie protetta solo se essa è finalizzata alla vendita.
Motivi della decisione
Assumeva la Corte che il motivo dedotta dal ricorrente è fondato. Ed invero, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, l'art. 1 L. 150/92, come sostituito dall'art. 1 L. 59/93, nel punire chi, in violazione di quanto disposto dal D.M. 31.12.83, detiene animali di specie protetta, non richiede affatto che la detenzione sia finalizzata alla vendita.
Il testo della norma non legittima una tale interpretazione poiché essa punisce chiunque "comunque detiene" esemplari di specie protetta.
Peraltro è da rilevare che il D.M., 31.12.83, richiamato dall'art. 1 L. 150/92, in attuazione dei Regolamenti CEE n. 3626/1982 e n.
3418/1983, concernenti l'applicazione nella Comunità Europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale degli animali di specie protetta, detta precise regole per l'importazione ed esportazione di tali animali richiedendo, per la legittimità dell'informazione, che siano stati rilasciati il permesso di esportazione da parte del paese esportatore e la licenza di importazione da parte delle Autorità italiane e, nel caso di esportazione, che sia stata rilasciata la prescritta licenza di esportazione ovvero che sia presentato alla dogana, se l'esportazione è verso paesi CEE, il prescritto certificato CITES.
Or proprio perché, in base a quanto disposto dal D.M. 31/12/83 quel che rileva, ai fini della tutela degli animali di specie protetta, è la legittimità dell'importazione o esportazione, trova giustificazione che l'art. 1 L. 150/92, nel punire i comportamenti in violazione delle norme del predetto decreto, individui come reato anche la detenzione degli animali di specie protetta, se frutto di una importazione illegittima.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2000
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2000