Sentenza 28 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2001, n. 7241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7241 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
1 Reg. gen. N° 21083/1998 Udienza del 10 gennaio 2001 Oggetto: esecuzione specifica dell'obbligo di stipulare un contratto. 7 24 1/0 1 REPUBBLICA EL PO OLO ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE bron 16690 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep. 2656 Presidente Dott. GAETANO GAROFALO Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere UFFICIC COPIE Richiesta copia studio Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 ha pronunciato la seguente: per diritti L. 201 22001. SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: AM SA e AM COSTRUZIONI s.r.l.. in persona dell'Amministratore unico, elettivamente domiciliati in Roma, via Novara n. 51. presso l'avv. Giuseppe Taranto, che li difende in forza di mandato in atti;
- ricorrenti-
contro
FORTUNA avv. EMANUELE, elettivamente domiciliato in Roma, via Lungotevere della Vittoria n. 15. presso lo studio dell'avv. Alessandra RT. difeso da sé E VARIE DCV medesimo;
controricorrente - 21083 1998 CA 1 RT Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 27/01 Execulier 3 2088,- 36000+506 FORTUNA avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 28 novembre 1997, Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
iti i difensori delle perti- Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 22 agosto 1990 RO CA e la CA Costruzioni S.p.a. convenivano dinanzi al Tribunale di Siracusa Emanuele RT, esponendo che costui con contratto preliminare del 28 settembre 1988 aveva promesso di vendere al CA, che aveva promesso di acquistare per se DF471723 o per persona da nominare, una porzione di terreno di mq. 39.000 circa, sito alla contrada Teracati di Siracusa, per il prezzo di lire 940.000.000 da pagarsi in più DF471726 soluzioni. Erano poi insorti contrasti fra le parti che in data 1 febbraio 1990 si erano incontrate presso lo studio del notaio Grasso in Siracusa e, alla presenza di DF421719 altre persone. avevano convenuto di ridurre a circa un terzo la superficie del DF471218 terreno da compravendere, onde ragguagliarla alla somma di £. 370.000.000 già corrisposta in acconto dal CA al RT, e di procedere alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento della minore superficie di mq. 15.350 dopo l'effettuazione del relativo frazionamento da parte del promittente venditore. Tuttavia il 5 maggio 1990 costui aveva notificato un atto dichiaratorio all'altra CANCELLERIA parte, invitandola a presentarsi il 30 maggio 1990 allo studio del suddetto notaio per pronunziarsi definitivamente in merito alla soluzione raggiunta il 1° febbraio 1990. ma il 30 maggio il CA si trovava ricoverato in una casa di cura in Bologna e non si era potuto presentare presso lo studio notarile. 21083-1998 CA RT Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 3 Soggiungevano gli attori che Emanuele RT lo stesso giorno 30 maggio 1990 aveva inviato al notaio Grasso una lettera con la quale, dopo avere affermato che dal comportamento del promittente compratore si arguiva la volontà dello stesso di recedere dal contratto, aveva comunicato di ritenere risolto il contratto preliminare, di volere trattenere la caparra di £. 150.000.000, e di allegare un assegno di L. 190.000.000, perché fosse consegnato dal notaio al CA. Successivamente era rimasta priva di riscontro la diffida ad adempiere notificata all'altra parte il 3 agosto 1990 da parte del CA, il quale intendeva adempiere e dichiarava di nominare come terzo acquirente la CA Costruzioni. и н Gli attori chiedevano quindi che fosse emessa sentenza che, in esecuzione del preliminare, come modificato dall'accordo dell'1 febbraio 1990. trasferisse dal RT alla CA Costruzioni S.p.a. la proprietà del terreno esteso mq. 15.350. Costituitosi in giudizio, il RT chiedeva che fosse dichiarato il difetto di legitimatio ad causam della CA Costruzioni S.p.a. e disposta la restituzione dell'assegno di £. 190.000.000 all'emittente; che fosse rigettata la domanda degli attori, perché infondata, e che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni nella misura di 300 milioni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. All'esito il tribunale, con sentenza del 29 novembre 1994, dichiarata la inammissibilità delle domande tardivamente proposte da entrambe le parti, rigettava la richiesta attorea di sentenza sostitutiva dell'accordo dell'l febbraio 21083/1998 CA - RT Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 1990, come pure la domanda di risarcimento del danno proposta dal RT, e compensava interamente le spese del giudizio. Rilevava il primo giudice che l'accordo anzidetto difettava della forma scritta, richiesta ad substantiam e, anche nell'ipotesi che tale accordo fosse stato qualificabile come transazione, era comunque privo della forma scritta richiesta ad probationem dall'articolo 1967 c.c. Quanto alla richiesta di danni avanzata dal RT, il tribunale la rigettava in base al rilievo che questi, contraente adempiente, trattenendo la caparra ricevuta doveva considerarsi risarcito di ogni जी ती danno. Avverso detta sentenza il CA e la società omonima proponevano impugnazione, cui resisteva il RT, ma la Corte di appello di Catania, con sentenza del 28 novembre 1997, rigettava il gravame. La corte, confutando le avverse argomentazioni degli appellanti. osservava che correttamente il tribunale aveva ritenuto che un accordo modificativo del contratto preliminare di compravendita di un immobile avrebbe richiesto la forma scritta. Nell'ipotesi, poi, che in data 1 febbraio 1990 le parti avessero raggiunto un accordo di natura transattiva, il giudice di appello rilevava che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la forma scritta sarebbe stata richiesta non ad probationem, ma ad substantiam, essendo tale forma indispensabile per la risoluzione di un contratto, sia definitivo che preliminare, relativo al trasferimento, costituzione o estinzione di diritti reali immobiliari, come ritenuto costantemente dalla giurisprudenza. La corte di appello rilevava, ancora, che correttamente il tribunale aveva ritenuto inammissibile, in quanto proposta tardivamente. la domanda di 21083/1998 CA 1. RT Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 5 esecuzione dell'obbligo a contrarre assunto con il preliminare originario del 28 settembre 1988. Non si trattava infatti di domanda alternativa, ma di una vera e propria domanda nuova, formulata alla udienza di precisazione delle conclusioni, integrante una mutatio libelli, perché con essa si tendeva a modificare l'oggetto del contendere, introducendo un tema di indagine diverso sulla base di una diversa causa petendi. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza il CA e la CA Costruzioni s.r.l. (già s.p.a.) in base a cinque motivi di ricorso. illustrati anche con memoria, cui resiste il RT con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione degli artt. 1324, 1325, 1326, 1350, 1351, 1362, 1363. 1365, 1367 e 2932 c.c., nonché il difetto di motivazione, i ricorrenti sostengono che, pur avendo esattamente affermato che l'accordo modificativo del contratto preliminare deve avere forma scritta, la corte di merito avrebbe poi errato nell'escludere che tale forma fosse stata rispettata nella specie. Infatti, secondo i ricorrenti, l'accordo transattivo e modificativo del preliminare raggiunto 1'1 febbraio 1990 era stato consacrato per iscritto in due atti dichiaratori del 15 maggio 1990 e del 3 agosto 1990. Il primo. a firma del RT, era un atto unilaterale negoziale con cui questi aveva richiamato la soluzione escogitata tra le parti, dichiarando di approvarla e di volersene avvalere: il secondo, a firma del CA, aveva la stessa natura ed il suo estensore con esso accettava espressamente le pattuizioni concordate, conformi a quelle trascritte nell'atto dichiaratorio del RT. Vi era stato quindi uno scambio dei consensi in forma scritta, sia pure contenuti in due distinti atti non contestuali. 21083/1998 CA +1 RT Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 6 Il motivo è inammissibile, in quanto fondato su un tema mai prospettato in precedenza, e che richiederebbe una indagine di merito non consentita in questa sede. La sentenza impugnata, infatti, nulla dice in ordine alla lettera del CA del 3 agosto 1990 per cui, in assenza di doglianze specifiche in proposito, deve ritenersi che sulla stessa, anche se prodotta. non sia stata formulata richiesta alcuna. In ogni caso, il motivo contrasta con la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, laddove si dice, alla quarta pagina (non numerata). che il 15 maggio 1990 il promittente venditore aveva notificato all'altra parte "un atto dichiaratorio, invitandola a presentarsi in data 30 maggio 1990 presso lo studio del...notaio per pronunziarsi chiaramente e definitivamente in merito alla soluzione raggiunta il 1° febbraio 1990...". In sostanza da tale ricostruzione (non impugnata né in alcun modo contestata dai ricorrenti) risulta che con l'atto di citazione gli attori CA e CA Costruzioni avevano sostenuto che dopo l'incontro tra le parti avvenuto presso lo studio del notaio il 1° febbraio 1990, nel corso del quale le stesse avevano progettato di ridurre a circa un terzo, rispetto a quella stabilita con il contratto preliminare. la superficie di terreno da trasferire, e di procedere alla stipula dell'atto pubblico dopo l'effettuazione del frazionamento da parte del promittente venditore, costui aveva notificato all'altra parte l'atto dichiaratorio di cui sopra, invitandola a presentarsi nello studio dello stesso notaio per pronunziarsi chiaramente e definitivamente in merito alla soluzione concordata l'1 febbraio 1990 (evidentemente non ancora approvata formalmente). Si legge altresì nella sentenza che, non essendosi presentato il CA dal notaio, il RT nella stessa giornata aveva inviato al notaio una lettera con la quale, asserendo che dal comportamento del promittente acquirente si arguiva la 21083/1998 CA 1. RT Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 7 volontà di costui di recedere dal contratto, aveva dichiarato di ritenere risolto il preliminare del 28 settembre 1988 per cui, trattenuta la caparra di 150 milioni, allegava un assegno di 190 milioni (pari al resto di quanto ricevuto in acconto) da restituire al CA. Dopo di ciò costui il 3 agosto 1990 aveva notificato al RT una diffida ad adempiere, rimasta senza effetto. E quindi evidente che gli attori attuali ricorrenti nell'iniziare il presente giudizio hanno dato per scontato che non si fosse verificato quell'incontro delle volontà di entrambe le parti, in base al quale essi solo ora sostengono che si sarebbe invece perfezionato l'accordo, in base alla lettera del CA successiva alla dichiarazione del 30 maggio 1990 con la quale il RT aveva formalmente affermato di voler u recedere dal contratto, ponendo così fine ad ogni trattativa. M Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 c.p.c. (vecchia formulazione) e 2932 c.c. ed il difetto di motivazione, per avere la corte di appello erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di esecuzione dell'obbligo a contrattare assunto con l'originario preliminare del 29 settembre 1988. La corte aveva ritenuto la domanda inammissibile in quanto nuova, pur trattandosi in realtà di una ipotesi di emendatio libelli, poiché il promittente acquirente non aveva fatto valere una nuova pretesa diversa da quella originaria, ma aveva solo proposto una domanda che era naturale conseguenza dell'eventuale rigetto del petitum originario. Senza dire, inoltre, che la transazione intervenuta successivamente tra le parti traeva comunque la propria ratio dal contratto preliminare originario. Viene poi, con il motivo successivo, denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1385. 1453, 1455, 1476, 1477 e 1497 c.c., 21083/1998 CA 1 RT Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo, relatore Riggio. 8 nonché il difetto di motivazione, per avere la corte di appello non solo ritenuto inammissibile la domanda di esecuzione in forma specifica dell'originario contratto preliminare di vendita, ma anche affermato l'infondatezza della stessa, sebbene non vi fosse stata nessuna richiesta delle parti in proposito. Quindi i contraenti si dilungano nella confutazione della parte della sentenza impugnata che ha motivato circa tale pretesa infondatezza. I due motivi che precedono, strettamente connessi, vanno esaminati m congiuntamente e disattesi entrambi. Correttamente, infatti, la corte di appello ha ritenuto che la domanda alternativa di esecuzione dell'obbligo a contrarre assunto con il preliminare del 28 settembre 1988, formulata alla udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale, costituisse una domanda nuova. Tale domanda, fondata su una diversa causa petendi, vale a dire il contratto preliminare originario anziché il successivo accordo dell'1 febbraio 1990, in realtà introduceva un tema di indagine completamente nuovo anche per quanto riguardava il petitum, in quanto il terreno oggetto di detto accordo era assai di meno. Non si trattava quindi di una semplice emendatio libelli ma, come giustamente ritenuto dalla corte di appello, di una vera e propria domanda nuova, sulla quale il RT esplicitamente aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio. Tali considerazioni rendono superfluo l'esame delle contestazioni relative alla infondatezza della domanda nuova in questione, sulle quali la sentenza impugnata si è soffermata per confutare uno specifico motivo di impugnazione, che in realtà avrebbe dovuto essere dichiarato assorbito, in conseguenza della dichiarata inammissibilità di detta domanda. 21083:1998 CA +1 RT Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 9 Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano poi la violazione dell'art. 91 c.p.c. sostenendo che se la corte di appello avesse accolto i principi enunciati con i motivi precedenti avrebbe dovuto accogliere il loro appello, condannando il RT alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il motivo è inammissibile, poiché in realtà non contiene alcuna effettiva censura della sentenza di appello, ma si limita ad ipotizzare quale avrebbe dovuto o potuto essere la pronuncia sulle spese qualora il giudice di secondo grado avesse accolto il gravame proposto dagli attuali ricorrenti. Infine, con l'ultimo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sostenendo che entrambi i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare la nullità del preliminare di vendita, posto che il contratto in questione prevedeva operazioni di frazionamento del terreno, non ancora edificabile, a scopo edificatorio. Il motivo è infondato in quanto, sollevando - per la prima volta in questa sede una questione di inammissibilità certamente rilevabile anche d'ufficio, in realtà allega circostanze di fatto prive di qualsiasi riscontro. Pertanto. essendo preclusa nel giudizio di legittimità qualsiasi indagine volta ad acclarare ulteriori elementi di giudizio mai prospettati precedentemente, detta nullità non può essere accertata, né tanto meno dichiarata. L'infondatezza o l'inammissibilità di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
21083-1998 CA 1 RT Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 10 rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 627000 oltre a £. 15.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile Ugo tinggis est. della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2001. Стань саго так IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 60000 28 MAG. 2001 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 200% brie 4 27756 versato S. 310.000 Registrato in cate trecentodiecimila al p. 1 Dirigente Area Servizi OT ed RI (lire (Dott.ssa Maria Grada # Responsabile Serviz ICHAW (Dr. M. FA L L E C E 21083-1998 CA 1. RT Udienza del 10 gennaio 2001. Presidente Garofalo: relatore Riggio.