Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
In tema di notificazioni, nel caso in cui la notifica del decreto che dispone il giudizio sia effettuata a mani di persona convivente, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso. A tal fine è inidonea la produzione di certificati anagrafici con indicazioni difformi dall'attestazione contenuta nella relata di notifica, considerando che la convivenza rileva anche se temporanea, e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione. (Nella specie la notifica dell'atto era stata effettuata a mani del padre del destinatario presso la sede dell'attività commerciale).
Commentario • 1
- 1. Atto giudiziario notificato dall'ufficiale giudiziario ma con data di nascita sbagliato (Cass. 53622/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2009, n. 7399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7399 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/11/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1980
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 18165/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AL, N. IL 22/04/1972;
avverso la sentenza n. 867/2003 CORTE APPELLO di SALERNO, del 13/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Pinto Maria Cristina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 13 febbraio 2009 la Corte d'Appello di Salerno, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Sala Consilina (invece riformata in altra parte), ha riconosciuto NO LE responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento dell'impresa individuale da lui gestita.
Secondo l'assunto accusatorio, recepito dal giudice di merito, il NO aveva distratto dall'attivo fallimentare la somma di L. 42.926.153, risultante dalla situazione contabile al 3 giugno 1997. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente rinnova l'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, e di tutti gli atti successivi, per essere stata omessa la notifica dell'avviso al proprio difensore di fiducia, che assume già allora nominato nell'avvocato Leo Borea. Lamenta, inoltre, che il decreto gli sia stato notificato presso la sede dell'attività commerciale a mani del proprio genitore, con l'attestazione di uno stato di convivenza non prospettabile nell'ambito di un esercizio commerciale e, per di più, contraddetto dalla certificazione anagrafica prodotta.
Col secondo motivo il NO si duole che il giudice di appello, pur avendo ammesso - a rinnovazione del dibattimento - la testimonianza del fiscalista Rag. NI, non abbia poi valutato la sua deposizione: da questa era emerso che la somma di L. 42 milioni annotata in contabilità era stata il frutto di una variazione operata sul registro dei corrispettivi per bilanciare la presenza nel conto economico di merce in giacenza che era, invece, deperita a causa di un distacco della corrente elettrica. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che non si sia valutata la sua buona fede, tale da escludere il dolo, manifestata con la consegna al curatore delle scritture contabili predisposte dal fiscalista. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
In ordine al primo motivo corre l'obbligo di osservare che la pretesa nomina a difensore dell'avvocato Leo Borea non risulta agli atti del procedimento: ne' potrebbe ritenersi implicitamente verbalizzata - come sembra voler intendere il ricorrente - in virtù del salto di una riga e del mancato riempimento del relativo spazio, se non attraverso il ricorso ad un funambolismo logico in nessun modo consentito dalle evidenze cartolari. Conseguentemente non giova al NO eccepire la mancata notifica degli avvisi a un difensore del quale non era mai stata effettuata la nomina.
Per altro verso non può essere fondatamente eccepita la nullità della notifica del decreto in base all'avvenuta consegna dell'atto al padre del destinatario, essendo attestato nella relata, da parte dell'organo notificante, il dichiarato rapporto di convivenza. Al riguardo è opportuno ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in caso di notifica effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'asserita inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso. Allo scopo è inidonea la produzione di certificati anagrafici con indicazioni difformi dall'attestazione contenuta nella relata di notifica, considerando che la convivenza rileva anche se temporanea, e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione (Cass. 1 febbraio 2005, Zaratin);
ciò risponde anche al rilievo secondo cui non sarebbe concepibile un rapporto di convivenza nell'ambito di un esercizio commerciale. Quanto al secondo motivo, non ha ragion d'essere il rimprovero mosso alla Corte di merito, di avere omesso di tener conto della testimonianza - appositamente assunta in seconde cure - del Rag. NI. In realtà la sentenza impugnata, sul punto riguardante la distrazione della somma di L. 42.926.153, contiene un'estesa motivazione nella quale è anche presa in esame la deposizione testimoniale del NI, non senza rilevare che detto teste ha dichiarato di avere chiesto al NO la documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuto deperimento della merce per il taglio della corrente elettrica, senza tuttavia ottenerla. D'altra parte ha anche considerato la Corte come l'assunto dell'imputato perda credibilità a fronte dell'ampio intervallo temporale intercorso tra l'epoca del preteso deperimento delle carni e la postazione contabile dell'avanzo di cassa, significativamente quantificato nell'identico importo. Ed ha concluso osservando, con notazione giuridicamente ineccepibile in quanto conforme a costante giurisprudenza, che nel caso in cui l'imprenditore abbia avuto nella sua disponibilità determinati beni, ove non renda conto del loro mancato reperimento in sede fallimentare si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti (oltre a Cass. 21 aprile 1999 n. 7569, citata dalla Corte d'Appello, vedasi la ben più recente Cass. 27 novembre 2008 n. 7048). Non sussiste, dunque, il denunciato vizio di motivazione in ordine alla fattispecie distrattiva di cui si tratta.
A confutazione del terzo motivo basti osservare che la consegna al curatore delle scritture contabili, lungi dal dimostrare la mancanza di dolo in ordine alle distrazioni a quel tempo già consumate, ha costituito nulla più che l'adempimento di un preciso obbligo del fallito, la cui inosservanza lo avrebbe esposto alla sanzione di cui alla L. Fall., art. 220. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010