Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
È affetta da nullità la citazione a giudizio avanti al Giudice di pace sottoscritta dall'ufficiale di P.G. senza che possa rilevare in senso contrario l'avvenuto regolare esercizio dell'azione penale, mediante la formulazione dell'imputazione e l'autorizzazione alla citazione, antecedente alla modifica dell'art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000 ad opera della legge 31/07/2005 n. 155.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2012, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
1 0 9 1 / 1 3 31 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Alfredo TERESI - Presidente - -UP 8/11/2012 Sent. N. 2640 Dott. Paolo OLDI - Consigliere - R.G.N. 5124/2012 Dott. Carlo ZAZA - Consigliere - Dott. Gerardo SABEONE Consigliere - Consigliere rel. - Dott. Luca PISTORELLI - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: ZA CE, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 11/7/2011 del Tribunale di Modica;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Giorgio Terranova, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza dell'11 luglio 2011 il Tribunale di Modica, in riforma della sentenza di primo grado e su appello della parte civile NA AN, condannava ZA CE al risarcimento dei danni subiti dalla suddetta parte civile in conseguenza della consumazione del reato di minacce, dal quale il giudice di prime cure aveva invece assolto l'imputato per l'insussistenza del fatto.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo viene eccepita la nullità della sentenza in quanto derivata da quella della citazione a giudizio per la violazione dell'art. 20 comma 3 d. lg. n. 274/2000. Il ricorrente rileva infatti che la citazione a giudizio reca irritualmente la sottoscrizione di un ufficiale di polizia giudiziaria e non quella del pubblico ministero o dell'assistenza giudiziario, pur essendo stato emesso il 2 agosto 2005 e cioè dopo l'entrata in vigore il 28 luglio 2005 - del d.l. n. 144/2005, che, modificando la previgente formulazione della disposizione menzionata, aveva imposto per l'appunto a pena di nullità la sottoscrizione dell'atto da parte del titolare dell'azione penale o del suo assistente. Nullità che per il ricorrente deve intendersi come assoluta e che comunque era stata ritualmente eccepita nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che mai il giudice d'appello avrebbe potuto fondare la propria decisione sugli esiti di un'istruttoria svolta nel corso di un dibattimento irritualmente introdotto.
2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti vizi motivazionali della sentenza impugnata e violazione della legge penale sostanziale in merito alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia sulla base del travisamento delle prove assunte e alla carente valutazione dell'attendibilità dei testimoni d'accusa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con carattere assorbente dell'ulteriore motivo formulato dal ricorrente.
1.1 In proposito va rammentato che il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 il quale, al momento in cui venne autorizzata nel presente procedimento la citazione in giudizio, prevedeva rispettivamente al comma 1 che "la polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal Pubblico Ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace" e al comma 4 che "la citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di polizia giudiziaria" - è stato innovato dall'art. 17 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, stabilendo ora in luogo delle richiamate disposizioni, che "il Pubblico Ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace" e, correlativamente, che "la citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal Pubblico Ministero o dell'assistente giudiziario". Va, altresì, evidenziato che il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15, comma 1, disciplina, le modalità con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale nel giudizio innanzi al giudice di pace, stabilendo che: "ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il Pubblico Ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato".
1.2 Nel caso di specie, risulta che il Pubblico Ministero provvide alla formulazione dell'imputazione il 22 luglio 2005 - e cioè prima dell'entrata in vigore della citata mentre l'atto di citazione venne effettivamente sottoscritto e spedito da un novella - ufficiale di polizia giudiziaria il 2 agosto 2005 e cioè dopo l'entrata in vigore delle - sie state nuove disposizioni. Deve dunque concludersi che, sebbene l'azione penale venne ritualmente e validamente esercitata - sia nella prospettiva della previgente disciplina come nell'ottica di quella nuova irrituale risulta invece la sottoscrizione da parte di un ufficiale di Polizia Giudiziaria anziché da parte del Pubblico Ministero o del suo - assistente - della citazione, intervenuta nella vigenza della nuova formulazione dell'art. 20. 2. In analoga fattispecie questa Corte ha in precedenza affermato come ciò che effettivamente conta ai fini dell'applicazione del principio tempus regit actum invocato dal ricorrente è il momento in cui è stata esercitata l'azione penale mediante l'attribuzione del reato all'indagato. Azione penale che è monopolio esclusivo del Pubblico Ministero e che, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, in base alla disposizione sub art. 15 citata in precedenza, verrebbe per l'appunto esercitata "formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato". Non essendo stata tale disposizione invero lambita dalle modifiche apportate dal menzionato d.l. n. 144/2005, il suo coordinamento con il successivo art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 (come invece riformato dalla novella) porterebbe a concludere, secondo il citato orientamento, che l'azione venga ora esercitata esclusivamente attraverso la formulazione dell'imputazione, non potendo più il Pubblico Ministero autorizzare la polizia giudiziaria alla citazione dell'imputato, adempimento a cui deve invece provvedere personalmente. In tal senso, dunque, laddove l'azione penale sia stata esercitata ritualmente prima dell'intervento della novella 2005, sarebbe irrilevante che la successiva citazione degli imputati, ancorché effettuata dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, sia stata effettuata in violazione delle forme dalla stessa introdotte, giacchè essa costituirebbe un'attività meramente esecutiva, parificabile all'avviso di convocazione, come tale, correttamente posta in essere, in base all'autorizzazione validamente emessa nel vigore della norma pregressa (Sez. 2, n. 15078 del 14 marzo 2007, P.M. in proc. Mansillo e altri, Rv. 236467).
3. Tale orientamento non può essere condiviso.
3.1 Infatti il citato art. 20, nella sua nuova formulazione, espressamente statuisce la nullità della citazione se non sottoscritta personalmente dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario. Non è quindi in dubbio, nella prospettiva accolta dalla menzionata pronunzia, che la nullità non attinga l'atto di esercizio dell'azione penale, che rimane valido, ma non può al contempo degradarsi ad una sorta di mera irregolarità la sottoscrizione dell'atto di citazione da parte di soggetto non più legittimato e la mancata sottoscrizione dello stesso, invece, da quello cui tale incombente è normativamente attribuito, giacchè proprio tale violazione è stata specificamente sanzionata dal legislatore.
3.2 E' dunque da escludersi che dopo l'entrata in vigore della novella la polizia giudiziaria potesse ancora validamente citare l'imputato, ancorchè in forza di una autorizzazione ritualmente rilasciata dal pubblico ministero prima dell'introduzione della nuova disposizione, giacchè è proprio il principio del tempus regit actum ad escludere la praticabilità di una tale interpretazione. In definitiva l'intervento legislativo ha di fatto privato di efficacia tutte le autorizzazioni alla citazione emesse nella vigenza del precedente assetto normativo, provvedendo implicitamente ad abrogare altresì l'art. 15 del d. lgs. n. 274/2000 nella parte in cui consentiva il loro rilascio.
3.3 Non è quindi in dubbio che la polizia giudiziaria che abbia siglato l'atto di citazione dopo la novazione legislativa abbia agito senza averne il potere e che il medesimo atto risulti invece privo della sottoscrizione degli unici soggetti a ciò legittimati in forza delle disposizioni vigenti al momento in cui lo stesso è stato confezionato e notificato all'imputato. Le incertezze sulla natura di un vizio di tal genere registratesi in passato con riguardo al rito ordinario o a quello pretorile e cioè se lo stesso comporti - l'inesistenza dell'atto di citazione ovvero configuri una nullità a regime intermedio o, ancora, una mera irregolarità (cfr. in proposito Sez. 1, n. 8067 del 11 febbraio 2010, Fardella, Rv. 246121) - non sono poi rilevanti con riguardo all'ordinamento del giudice di pace, giacchè, come detto, il legislatore ha voluto fugare ogni dubbio sulla sua rilevanza e sulle sue conseguenze attraverso l'espressa previsione di una nullità, sulla cui effettiva natura non è necessario soffermarsi atteso che nel caso di specie è stata comunque tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di merito.
4. All'accertamento dell'invalida instaurazione del rapporto processuale dovrebbe conseguire l'annullamento tanto della sentenza impugnata, quanto di quella di primo grado. Peraltro nel frattempo il reato si è prescritto, essendosi il relativo termine compiuto il 28 luglio 2011, il che impedisce di rilevare la nullità di cui si è detto e soprattutto di trasmettere, come altrimenti necessario, gli atti al pubblico ministero per la riedizione della citazione. Deve pertanto procedersi unicamente all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 8/11/201 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Pistore Alfredo Teresi Depositata in Cancelleria - 9 GEN. 2013. Da , zionario Giudiziario iana SQUAZI