Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2017, n. 28566
CASS
Sentenza 3 febbraio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sono inutilizzabili le intercettazioni telefoniche eseguite dalla polizia giudiziaria su una utenza in relazione alla quale il pubblico ministero ha disposto la cessazione delle captazioni, in assenza di un formale autorizzazione alla riattivazione delle stesse. (In motivazione, la Corte ha precisato che la successiva richiesta di proroga delle intercettazioni relative all'utenza rispetto alla quale il P.M. ha disposto la cessazione delle operazioni, non vale a ratificare "ex post" l'attività captativa svolta dalla P.G.).

Commentari3

  • 1Art. 271 - Divieti di utilizzazione
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …

     Leggi di più…

  • 3Intercettazioni inutilizzabili se il PM aveva disposto la cessazione
    Lucia Izzo · https://www.studiocataldi.it/ · 11 giugno 2017

    di Lucia Izzo - Nonostante il P.M. abbia dapprima ottenuto l'autorizzazione del G.I.P., non sono automaticamente utilizzabili le intercettazioni effettuate dalla Polizia Giudiziaria dopo che il P.M. stesso abbia disposto la cessazione delle operazioni. Neppure può ritenersi che l'attività svolta dopo la "rinuncia" possa essere implicitamente ratificata. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 28566/2017 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso di un uomo condannato per falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (artt. 479 e 476/2 c.p.). La condanna era scattata a seguito di un'intercettazione sull'utenza …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2017, n. 28566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28566
Data del deposito : 3 febbraio 2017

Testo completo