Sentenza 9 marzo 2011
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Non è perentorio il termine di dieci giorni assegnato al Tribunale di sorveglianza per la decisione del reclamo avverso il provvedimento di proroga del controllo della corrispondenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2011, n. 22081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22081 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/03/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 913
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 26660/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL RM N. IL 30/04/1963;
avverso l'ordinanza n. 904/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 20/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20.5.2010 il Tribunale della Sorveglianza di Milano, in sede di reclamo presentato da EL RM, detenuto in regime di 41-bis dell'ordinamento penitenziario, avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in data 25.1.2010, accoglieva parzialmente il reclamo avverso la proroga della sottoposizione del visto alla corrispondenza, limitatamente al divieto della ricezione della stampa locale, e rigettava il reclamo del detenuto avverso il provvedimento di non inoltro della corrispondenza di cui alla Pratica 754.
Il Tribunale di Sorveglianza rilevava che la sottoposizione a visto della corrispondenza discendeva dal regime speciale di detenzione a cui era sottoposto il AN. Dal decreto ministeriale che aveva disposto il suddetto regime si evinceva che il AN, per il ruolo di spicco che aveva avuto nell'organizzazione i Basilischi, doveva considerarsi soggetto estremamente pericoloso, e quindi appariva del tutto opportuna anche la proroga della sottoposizione al visto della corrispondenza.
Respingeva il reclamo avverso il provvedimento di non inoltro di una missiva diretta ai genitori del detenuto, in quanto in detta missiva erano contenute frasi potenzialmente minacciose nei confronti di agenti di custodia.
Ha proposto ricorso avverso l'ordinanza personalmente AN RM, lamentando che la proroga per sei mesi del controllo della sua corrispondenza era contraria al diritto di ogni condannato di vedere rispettata la propria vita privata e familiare. Per quanto riguarda il mancato inoltro della sua lettera indirizzata ai genitori, eccepiva che il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza non gli era stato notificato immediatamente e che poi detta comunicazione non conteneva le motivazioni per le quali la lettera non era stata inoltrata.
Lamentava, infine, che il Tribunale di Sorveglianza non aveva rispettato il termine di dieci giorni entri il quale avrebbe dovuto provvedere sul reclamo proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto personalmente da AN RM è manifestamente infondato. La proroga del controllo della corrispondenza discende dal regime di cui all'art. 41-bis O.P., essendo detta limitazione espressamente prevista dal comma 2-quater, lett. e di detto articolo. Il Tribunale di Sorveglianza, oltre a fare riferimento al suddetto regime, ha espressamente motivato sulle ragioni che imponevano la proroga del controllo della corrispondenza, facendo riferimento al ruolo di spicco ricoperto dal ricorrente nell'ambito dell'associazione criminosa della quale il predetto aveva fatto parte.
Il provvedimento con il quale si sottopone a controllo la corrispondenza del detenuto deve essere adeguatamente motivato, mentre per il trattenimento della singola missiva, in arrivo o in partenza, l'art. 38 del Regolamento prevede solo che il detenuto sia immediatamente informato e, attraverso il reclamo, lo stesso può rappresentare i motivi in base ai quali ritiene ingiustificato il mancato inoltro della missiva.
Il fatto che il mancato inoltro della missiva diretta ai suoi genitori non gli sia stato comunicato - come sostiene - immediatamente ed anche il fatto che il Tribunale di sorveglianza non abbia provveduto nei dieci giorni dalla ricezione del reclamo, come previsto dall'art. 14-ter, comma 2 dell'O.P., non determina alcuna conseguenza sul provvedimento adottato dal Tribunale di Sorveglianza, poiché detti termini non sono perentori.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011