Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 11378
CASS
Sentenza 12 gennaio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia". (Nella specie,la Corte ha a tal fine ritenuto significativa la circostanza che l'imputato, pur ritualmente avvisato, aveva rinunciato a comparire nel giudizio di appello e non aveva nominato altro difensore, diverso da quello che aveva presentato i motivi di appello, ritualmente indicato nel decreto di citazione per il giudizio di appello).

Commentari2

  • 1La nomina fiduciaria nel giudizio penaleAccesso limitato
    Saverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2022

  • 2Nomina a difesa via PEC .. con il brivido (Cass. 21683/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 11378
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11378
Data del deposito : 12 gennaio 2006

Testo completo