Sentenza 2 marzo 2007
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità di cui all'art. 96, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (dichiarazione resa all'autorità procedente, consegnata a detta autorità dal difensore, trasmessa con raccomandata, fatta da prossimo congiunto nell'ipotesi di persona sottoposta a restrizione personale che non vi abbia personalmente provveduto).
Commentario • 1
- 1. Nomina via PEC: inesistente (Cass. 38665/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019
Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 18 febbraio – 19 settembre 2019, n. 38665 Presidente Di Tommasi – Relatore Liuni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18/6/2018 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lanciano revocava l'indulto che D.R.A. aveva conseguito con i seguenti provvedimenti: 1) ordinanza del Tribunale di Napoli del 26/9/2006, per la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa; 2) ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25/1/2011, per la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 7.764,57 di multa; 3) ordinanza del Tribunale di Frosinone del 28/7/2015, per la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.326,33 di multa. Rilevava il GE - dopo avere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 11268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11268 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 02/03/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1001
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 043039/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO PA, N. IL 23/09/1961;
avverso ORDINANZA del 02/10/2006 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 2 ottobre 2006, il tribunale monocratico di Roma, nella sua qualità di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a TO PA con sentenza del 10 novembre 2000 dello stesso tribunale, sul rilievo che la donna non aveva ottemperato alle prescrizioni impostele dal tribunale civile di Cosenza relative gli incontri tra il figlio minore ES e il padre RU GI, rendendosi irreperibile insieme al figlio.
Avverso l'ordinanza sono stati proposti due atti di ricorso per cassazione, uno a firma dell'avv. Tommaso Sorrentino e l'altro a firma dell'avv. Giancarlo Di Mattia.
Nel ricorso a firma dell'avv. Sorrentino si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in ordine alla dichiarata invalidità della sua nomina come difensore di fiducia della donna perché priva di autentica della sottoscrizione della dichiarante, e la mancata assunzione di una prova decisiva per la mancata acquisizione di un video in cui il minore spiega le ragioni che lo inducevano a non voler più incontrare il padre RU GI: di qui l'impossibilità della VO di adempiere gli obblighi a lei imposti dal giudice civile. Nel secondo atto di ricorso a firma dell'avv. Di Mattia si lamenta la mancata acquisizione del video in cui il minore ES RU spiega le ragioni che lo inducevano a non volere più incontrare il padre e che avevano determinato l'impossibilità della VO di adempiere gli obblighi a lei imposti dal giudice civile. Alla vigilia dell'udienza camerale, l'avv. Sorrentino depositava presso la cancelleria di questa Sezione una memoria, dove ribadiva la non necessità dell'autenticazione della sottoscrizione e la necessità di acquisire il video in cui il minore lamentava di aver subito abusi dal padre.
II. Il ricorso non è fondato.
L'eccezione in rito formulata dall'avv. Sorrentino è infondata in quanto l'art. 96 c.p.p., comma 2, è esplicito nel senso che la nomina del difensore di fiducia è atto formale per la cui validità processuale è richiesta l'osservanza delle forme e modalità indicate nell'art. 96 c.p.p., commi 2 e 3 (dichiarazione resa all'autorità procedente, consegnata a detta autorità dal difensore, trasmessa con raccomandata, fatta da prossimo congiunto nell'ipotesi di persona sottoposta a restrizione personale che non vi abbia personalmente provveduto) e non ammette equipollenti (Cass., 14 ottobre 1993, Lo sardo, in CED Cass., n. 196717; Id., 18 settembre 1992, Pignataro, ivi, n. 191915, ove si precisa che l'indicazione delle modalità di presentazione della nomina del difensore di fiducia deve ritenersi tassativa). Pur non essendo richiesta alcuna necessità di autenticazione o certificazione, occorre però che la dichiarazione provenga direttamente dall'imputato e tale non può considerarsi una dichiarazione di nomina sottoscritta dall'interessata ed allegata dallo stesso difensore che in un'istanza di rinvio dell'udienza (nella specie:
quella del 13 luglio 2006 per adesione a un'astensione della classe forense) (cfr. Cass., Sez. III, 15 novembre 1995, n. 3898, Masotti, Rv 203937, dove si afferma che il conferimento dell'incarico difensivo costituisce un negozio a forma libera, valido ed efficace allorché ne sia garantita la provenienza dall'interessato, anche attraverso fatti univoci e concludenti). Nel merito, e con specifico riferimento alla seconda doglianza (comune sia all'avv. Sorrentino che all'avv. Di Mattia), si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla mancata acquisizione di un video, deducendo una mera censura su accertamenti ed apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, considerando che il tribunale ha ricollegato il mancato adempimento degli obblighi imposti alla VO allo stato di irreperibilità suo e del figlio.
Al rigetto del ricordo seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007