Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 11268
CASS
Sentenza 2 marzo 2007

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La nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità di cui all'art. 96, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (dichiarazione resa all'autorità procedente, consegnata a detta autorità dal difensore, trasmessa con raccomandata, fatta da prossimo congiunto nell'ipotesi di persona sottoposta a restrizione personale che non vi abbia personalmente provveduto).

Commentario1

  • 1Nomina via PEC: inesistente (Cass. 38665/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019

    Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 18 febbraio – 19 settembre 2019, n. 38665 Presidente Di Tommasi – Relatore Liuni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18/6/2018 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lanciano revocava l'indulto che D.R.A. aveva conseguito con i seguenti provvedimenti: 1) ordinanza del Tribunale di Napoli del 26/9/2006, per la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa; 2) ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25/1/2011, per la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 7.764,57 di multa; 3) ordinanza del Tribunale di Frosinone del 28/7/2015, per la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.326,33 di multa. Rilevava il GE - dopo avere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 11268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11268
Data del deposito : 2 marzo 2007

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