Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2003, n. 15290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15290 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B 1 5 2 9 0/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 6248/02 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 31048 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Udienza 18 giugno 2003 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 3810
- ricorrente -
contro
LE IA, [non costituita]; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di SI-Sezione Lavoro n. 55/2001 del 23 febbraio 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g.l. 251/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del lavoro di SI RI UL conveniva in giudizio il Ministero del Tesoro per ottenere il riconoscimento del diritto, negatole in esito al procedimento amministrativo, a percepire l'indennità di accompagnamento. Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto che impugnava integralmente la domanda e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del lavoro dopo avere ammesso e fatto espletare consulenza tecnica - rigettava il ricorso, ma - su impugnativa della parte soccombente nei confronti del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Interno che, entrambi, si costituivano nel giudizio di appello - il Tribunale di SI (quale Giudice del lavoro di secondo 2 grado) pronunziandosi sull'appello proposto contro i Ministeri dell'Interno e del Tesoro, in parziale accoglimento dell'appello, dichiara(va) che UL RI possiede il requisito sanitario necessario al conseguimento del diritto dell'indennità di accompagnamento a partire dal giugno 1999>>. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) sono da condividere le conclusioni espresse del consulente in base alle patologie riscontrate e la relativa quantificazione percentuale dell'invalidità derivante (100%), anche in relazione all'accertato grave deficit deambulatorio della UL ed all'impossibilità dell'appellante di attendere autonomamente ai propri bisogni primari, siccome correttamente motivate e basate su adeguati esami>>; b) tali conclusioni non contrastano con il parere reso dal consulente nominato nel primo grado di giudizio, essendo il frutto di un'aggravamento delle patologie da cui la UL è affetta>>. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno ma non il Ministero del Tesoro pure parte nel pregresso - giudizio di appello - con ricorso affidato a due motivi. L'intimata RI UL non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE р п Con un unico articolato motivo denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 l. 260/1958, 99 e 100 c.p.c., 2907 cod. 3 civ., 24 Cost:, nonché vizi di motivazione sostiene il Ministero dell'Interno che la sua legittimazione è limitata alla erogazione delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili, mentre nel caso, come quello in esame, in cui la domanda proposta mira ad un mero accertamento di una situazione patologica, tale da costituire il presupposto per il conseguimento del diritto in questione, la stessa in quanto tale è inammissibile. Anteriormente alla disamina di tale motivo, si rileva che la sentenza del Tribunale di SI impugnata dal Ministero dell'Interno-non è stata impugnata dal Ministero del Tesoro pure parte nel pregresso giudizio di appello - per cui la stessa è passata in giudicato nei confronti del cennato Ministero. Tanto premesso la censura proposta dal ricorrente Ministero dell'Interno si appalesa fondata. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.12 luglio 2000 n. 483) hanno ritenuto che nella disciplina introdotta dalla legge 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.p.r. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale non è tenuto a chiedere preventivamente un accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro, potendo in tal caso convenire in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno; quando però la sua azione è diretta da ottenere un mero accertamento dello stato invalidante, l'azione deve essere promossa unicamente contro il Ministero del Tesoro, atteso che, per effetto della normativa sopra richiamata, detta azione doveva ritenersi ammissibile, ma non contro il Ministero dell'Interno. Poiché la fattispecie in esame ricade sotto la disciplina sopra richiamata, in virtù del principio enunciato dalle sezioni unite, la domanda introduttiva del presente giudizio non poteva essere proposta nei confronti dell'amministrazione ora ricorrente. La sentenza impugnata nella controversia tra il Ministero dell'Interno e UL RI va, dunque, cassata senza rinvio, mentre ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la parte intimata non è tenuta al pagamento delle spese dell'intero processo nei confronti del Ministero ricorrente.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella controversia tra la UL ed il Ministero dell'Interno. Nulla per le spese dell'intero processo tra dette parti. Così deciso, in Roma, il giorno 18 giugno 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Пожите db 5 IL CANCELLIERE fo Depositato in Cancelleria Oggi, 13 OTT. 2003 WHAGANCELLATER