Sentenza 4 novembre 2003
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il termine per la trasmissione al giudice della convalida del decreto con il quale il P.M. abbia disposto d'urgenza l'intercettazione stessa (immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, secondo il disposto dell'art. 267 comma 2 cod. proc. pen.) presenta carattere meramente ordinatorio, di talché la sanzione di inutilizzabilità delle risultanze acquisite si determina solo nel caso che il provvedimento di convalida del giudice non intervenga entro quarantotto ore dall'adozione del decreto in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2003, n. 6875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6875 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/11/2003
1. Dott. MARCHESE ON - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 5044
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 019016/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO IO N. IL 26/05/1973;
avverso ORDINANZA del 17/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 17 febbraio 2003 il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame avanzata da BO IO, indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., avverso quella in data 17 gennaio 2003 emessa dal g.i.p. dello stesso tribunale, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
Il tribunale - respinte le eccezioni relative all'omessa trasmissione al giudice del riesame dell'interrogatorio del BO, alla inutilizzabilità degli interrogatori resi da imputati di reato connesso per omessa redazione integrale del relativo verbale e alle intercettazioni ambientali per mancato inoltre dei decreti autorizzativi e per violazione dell'art. 267 co. 2^ C.P.P. - affermava che i gravi indizi di colpevolezza a carico del sunnominato indagato derivavano dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LL ON e ME RE, dal contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra altri coindagati e dall'esito delle osservazioni e delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria.
2. Ricorre per Cassazione il BO, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) C.P.P. in relazione ai commi 5 e 10 dell'art. 309 stesso codice), asserendo che le intercettazioni ambientali effettuate sulla autovettura "Fiat Uno tg. 888376" erano inutilizzabili in quanto i decreti autorizzativi non erano stati trasmessi al tribunale del riesame nei termini di legge, ma soltanto un giorno prima di quello fissato per l'udienza camerale;
b) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) C.P.P. in relazione agli artt. 267 co. 1^ e 271 stesso codice), affermando che le intercettazioni ambientali effettuate sulla autovettura sopra indicata erano inutilizzabili in quanto non risultava inviata al tribunale del riesame la parte del decreto d'urgenza recante l'esatto orario in cui tale provvedimento era stato comunicato al g.i.p. per la sua convalida;
c) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) C.P.P.), contestando, con dettagliato esame delle singole circostanze di fatto, la valenza gravemente indiziaria delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e denunciando la manifesta illogicità della motivazione laddove si identifica l'indagato con il soggetto denominato "IO u giganti".
3. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo di gravame la Corte, premesso che dal testo dell'ordinanza impugnata (pag. 3) emerge che le intercettazioni utilizzate nei confronti dell'indagato sono quelle relative alla "Fiat Uno tg. CT 994061" e non quelle riguardanti la vettura indicata nell'atto di ricorso, tiene a ribadire la propria giurisprudenza secondo cui (tra le tante, Sez. 4^, 1.6.2001, Larici, rv. n. 219685), in tema di riesame della misura coercitiva, i decreti che autorizzano l'intercettazione, telefonica o ambientale, non rientrano tra gli atti su cui il g.i.p. fonda il provvedimento cautelare, che valuta soltanto il loro contenuto, sicché la mancata o tardiva, come nella specie, trasmissione dei medesimi al tribunale del riesame non comporta la perdita di efficacia, ex combinato disposto dei commi 5^ e 10^ dell'art. 309 C.P.P., della misura coercitiva, ne', di per se sola, l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni medesime, in quanto, come sopra evidenziato, il provvedimento cautelare non si fonda sul decreto autorizzativi dell'intercettazione, ma sul suo contenuto, mentre la sua inutilizzabilità può, eventualmente, derivare da vizi intrinseci al decreto in questione e non già dalla sua ritardata trasmissione al giudice del riesame.
Nella specie, inoltre, il decreto in questione fu posto nella disponibilità della difesa dell'indagato, rimanendo depositato nella Cancelleria del tribunale del riesame dal 10.2.2003 - data in cui pervenne in Cancelleria - sino all'11.2.2003 - data dell'udienza, e ciò in aderenza al disposto dell'ottavo comma dell'art. 309 C.P.P. ("...fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in Cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia...", di guisa che sotto qualsivoglia profilo la si esamini la doglianza in questione si appalesa infondata. Parimenti non è accoglibile il secondo motivo di gravame, atteso che la sanzione processuale dell'inutilizzabilità, per le intercettazioni autorizzate in via d'urgenza dal Pubblico Ministero e soggette alla convalida del g.i.p., è prevista (art. 267 co. 2^ C.P.P.) soltanto per la mancata convalida da parte del giudice entro le quarantotto ore dal provvedimento del P.M., di guisa che non ha alcun rilievo, al fine della utilizzabilità del contenuto dell'intercettazione, la mancata indicazione in atti del momento in cui la richiesta di convalida è stata trasmessa dal P.M. al giudice, in quanto il termine indicato in detta norma (il "... decreto... va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore...") ha, proprio per la sua prevista elasticità temporale, natura meramente ordinatoria, rilevando ai fini della legittimità dell'intercettazione il tempestivo esercizio dei poteri valutativi del giudice in ordine al bilanciamento dei configgenti interessi di rilevanza costituzionale.
Infine il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile, atteso che le doglianze prospettate si risolvono in censure in fatto, mirandosi a ottenere una valutazione degli elementi indiziari diversa da quella effettuata - con argomentazioni che, per essere esenti da vizi logico giuridici o da errori di diritto, non sono sottoponibili al controllo di legittimità - dal giudice del merito e in tal modo richiedendo a questa Corte un giudizio sul fatto, non previsto per legge (ari 606 ult. co. C.P.P.) come motivo per ricorrere per Cassazione. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
La Cancelleria provvedere alle incombenze di cui all'art. 94 co. 1^- ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli avvisi ex art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004