Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2003, n. 6875
CASS
Sentenza 4 novembre 2003

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In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il termine per la trasmissione al giudice della convalida del decreto con il quale il P.M. abbia disposto d'urgenza l'intercettazione stessa (immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, secondo il disposto dell'art. 267 comma 2 cod. proc. pen.) presenta carattere meramente ordinatorio, di talché la sanzione di inutilizzabilità delle risultanze acquisite si determina solo nel caso che il provvedimento di convalida del giudice non intervenga entro quarantotto ore dall'adozione del decreto in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2003, n. 6875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6875
    Data del deposito : 4 novembre 2003

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