Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2009, n. 40750
CASS
Sentenza 2 ottobre 2009

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Massime1

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il decreto di inammissibilità può essere emesso "de plano", in assenza di contraddittorio, solo nelle ipotesi espressamente richiamate dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia di difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Ogni qualvolta, invece, si pongano problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen. - dall'art. 666, comma terzo e ss., cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di inammissibilità adottato "de plano" dal G.i.p., cui l'imputato condannato in contumacia aveva avanzato richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale)

Commentario1

  • 1Detenuto, diritti fondamentali, violazione, pregiudizio non attuale, competenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 novembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2009, n. 40750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40750
Data del deposito : 2 ottobre 2009

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