Sentenza 2 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il decreto di inammissibilità può essere emesso "de plano", in assenza di contraddittorio, solo nelle ipotesi espressamente richiamate dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia di difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Ogni qualvolta, invece, si pongano problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen. - dall'art. 666, comma terzo e ss., cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di inammissibilità adottato "de plano" dal G.i.p., cui l'imputato condannato in contumacia aveva avanzato richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale)
Commentario • 1
- 1. Detenuto, diritti fondamentali, violazione, pregiudizio non attuale, competenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 novembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2009, n. 40750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40750 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 02/10/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1332
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1727/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Green Friday, nato in [...] il [...];
avverso la ordinanza del Gip presso il Tribunale di Sanremo in data 11/11/2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 175 c.p.p., comma 6, avverso ordinanza del Gip presso il Tribunale di Sanremo, in data 11/11/2008 con la quale è stata rigettata, con provvedimento "de plano" la sua richiesta di restituzione del termine per proporre opposizione a Decreto penale.
Il ricorso è fondato.
Secondo l'insegnamento di questa Corte: "è illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani del condannato, non può, di per sè sola, essere considerata prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario che, negando di averla avuta e deducendo concreti motivi a sostegno, ha il diritto di ottenere una pronuncia che fornisca compiuta, puntuale e logica motivazione del diniego" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35866 del 05/06/2007 Cc. (dep. 01/10/2007) Rv. 237281). Inoltre, nella fattispecie il provvedimento deve considerarsi, comunque, nullo per violazione del contraddittorio, in quanto il giudicante avrebbe dovuto decidere, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 3. Infatti: "In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il decreto di inammissibilità può essere emesso "de plano", in assenza di contraddittorio, solo nelle ipotesi espressamente richiamate dall'art. 666 c.p.p., comma 2, di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia di difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Ogni qualvolta, invece, si pongano problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen. - dall'art. 666 c.p.p., comma 3 e ss." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18525 del 10/05/2006 Cc.
(dep. 25/05/2006) Rv. 234137).
Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sanremo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2009