Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2001, n. 7014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7014 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
C.C. SPP74 7014/01 OME D POPOJ A I ° R 5 8 E 8 A . 9 N E SUPREMA DI CASSAZIONE 1 T 1 L O / I U 4 Z / B B 6 A I 2 R R SEZIONE QUINTA CIVILE . T T R S A I . G D B E A I dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A L I K T E R D 1 A E I 3 D S R.G.N.:10359/1998 1 T Dott. Giovanni Olla Presidente N E E A 16161 S T N M B N A Cron. E Dott. Enrico Papa Consigliere S E Dott, Giovanni Paolini Consigliere Rep. Ud.: 2 marzo 2001 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA 59974 - N. sul ricorso proposto il 28 maggio 1998 da: in persona del Ministro pro tempore - rap- Ministero delle Finanze - presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
S.n.c. OI SE di TI, OL & SC, corrente in -in persona del liquidatore sig. SE TI - nonché i Recanati soci personalmente TI SE, OL NO e SC VA, tutti rappresentati e difesi in virtù di procura a margine del controri- corso dall'avv. Giancarlo Savi ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Barberini, n. 95, presso lo studio dell'avv. Francesco Esposi- to. 413 proc. n. 10359/1998 R.G. controricorrenti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche - sez. VI - n. 165 del 13 novembre 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 marzo 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
Udito l'avv. Giancarlo Savi, difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricor- So. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ufficio delle II.DD. di Recanati il 30 marzo 1996 proponeva appel- lo avverso la decisione n. 57. sez. IV dell'1 marzo 1996, con la о м - quale la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata su ricorso della s.n.c. OI SE di TI, OL e SC, corrente in Recanati, e dei soci personalmente aveva annullato l'avviso di ret- tifica del reddito dichiarato per l'anno 1991, loro notificato l'11 di- cembre 1994, sul fondamento che l'accertamento induttivo dei mag- giori ricavi di L. 32.423.000 era stato effettuato in assenza di dati certi e senza alcun riscontro oggettivo. Il gravame era accolto il 13 novembre 1999 dalla Commissione Re- gionale delle Marche limitatamente al recupero a tassazione di costi non documentati per l'importo di L. 3.589.000, e rigettato nel resto, avendo condiviso il giudice di secondo grado il giudizio di obiettiva incertezza del reale quantitativo di energia elettrica consumata, sul proc. n. 10359/1998 R.G. 2 j quale era stato basato in via presuntiva l'accertamento di maggiori ri- cavi dell'impresa. Il Ministero delle Finanze il 28 maggio 1998 ha ricorso per la cassa- zione della sentenza e la società OI SE ed i soci personal- mente hanno resistito con controricorso notificato il 7 luglio 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato la nullità della deci- sione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, 1° CO.,lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 ed omesso esame di un punto decisivo della controversia. Erroneamente i giudici di appello avrebbero ravvisato, infatti, un'o- biettiva incertezza sull'elemento noto utilizzato dall'ufficio tributario 021 per l'accertamento induttivo dei maggiori redditi dell'impresa, costi- tuito dal quantitativo dell'energia elettrica consumata, giacché tale consumo in relazione ad entrambi gli esercizi di parrucchiere gestiti dalla società erano stati confermati dalla stessa parte nel verbale di verifica e, quanto a quello di kw 14.200 relativo all'esercizio in Re- canati, al quale corrispondeva un maggiore ricavo di L. 17.381.000, sarebbe stato riconosciuto dai medesimi contribuenti nel loro ricorso. La denuncia è priva di fondamento. In materia di accertamento dei redditi di impresa la previsione dell'art. 39, 1° co., lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, consente, in caso di verificata incompletezza, falsità od inesattezza degli ele- menti indicati nella dichiarazione del contribuente, il ricorso dell'uf- ficio ad un criterio analitico-induttivo di rettifica e di desumere proc. n. 10359/1998 R.G. 3 l'esistenza di attività non dichiarate anche da presunzioni semplici fondate su dati di comune esperienza, sorretti da concreti e significa- tivi elementi offerti dalle singole fattispecie, ed assistite dai comuni requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729, c.c. Nel caso di specie la commissione tributaria, dopo avere escluso qualsiasi rilevanza indiziaria di maggiori redditi al numero degli ef- fettivi addetti ai negozi di parrucchiere ed alla dedotta incongruenza tra i costi ed i ricavi inerenti all'anno 1992, ha ritenuto che l'unico residuo elemento presuntivo addotto, costituito dal quantitativo del- l'energia elettrica consumata dall'impresa, fosse privo di significati- vità, mancando qualsiasi dato concreto in ordine all'assorbimento di DIS tale energia da parte delle varie attrezzature utilizzate negli esercizi gestiti dalla società. La riscontrata insussistenza, in virtù di una discrezionale valutazione del giudice di merito, delle condizioni di fatto richieste per l'eser- cizio del potere di rettifica previsto dall'art. 39, 1° co., 1 lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, l'onere della cui dimostrazione incombe- va sull'amministrazione finanziaria, esclude, quindi, la ravvisabilità della denunciata violazione di legge e nessun vizio di omessa pro- nuncia su un punto decisivo della controversia, a fronte della perti- nente motivazione adottata, è riscontrabile in relazione all'asserita er- roneità dell'esclusione che i presupposti legittimanti il ricorso all'ac- certamento induttivo fossero stati esattamente individuati dall'ufficio impositore. proc. n. 10359/1998 R.G. Va soggiunto, al contrario, in relazione a tale seconda censura, che l'impugnazione del ricorrente difetta dei caratteri della specificità e della riferibilità del motivo alla decisione, posto che i giudici, nel ne- gare certezza al dato sul quale era stato fondato l'accertamento indut- tivo, non hanno fatto riferimento ad una incertezza sul consumo an- nuale di energia elettrica da parte dell'impresa, ma a quella sullo “ef- fettivo reale quantitativo dell'energia elettrica consumata” dalle at- trezzature utilizzate, soltanto in relazione al quale poteva essere e- ventualmente apprezzata la durata di utilizzo professionale delle a- trezzature stesse. All'infondatezza dell'unico motivo seguono il rigetto del ricorso e, sussistendo giusti motivi, l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cas- sazione. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 2 marzo 2001. CORTE E Il consigliere est. Il presidente N O I Z dr. Giovanni Olla dr. Massimo Oddo DIA Ta IL CANCELLIERE Il cancelliere Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA wolds Oggi. TIL CANCERGE 2001 Arnaldo Casano wolds Calen proc. n. 10359/1998 R.G. 5