Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
Il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto quando essa sia riscontrabile per difetto delle condizioni di legge e, cioè, per vizio di legittimità e non per ragioni di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2013, n. 6558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6558 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 10/01/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 81
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 18371/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI LB N. IL 12/09/1970;
avverso la sentenza n. 4/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CAMPI SALENTINA, del 15/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnata con restituzione degli atti al giudice procedente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 15/3/12 il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza di IC ER volta al riconoscimento della continuazione tra più reati o gruppi di reati definitivamente giudicati nei suoi confronti (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati fine commessi in Novoli tra il maggio e il luglio del 2004, furto aggravato commesso in Novoli il 19/2/04 e rapine e furti commessi in Forlì tra il 24/3 e il 28/3 del 2003), a ciò non essendo sufficiente l'affermato stato di indigenza che avrebbe indotto il IC a delinquere (commettendo reati generalmente disomogenei, talora in ambiti territoriali molto differenti e a distanza di tempo di mesi, in un caso anche con una detenzione intermedia).
Ricorreva per cassazione il IC con atto a sua firma, deducendo: 1) violazione di legge per avere il giudice provveduto de plano, con procedura consentita solo nelle ipotesi (non ricorrenti nella specie) di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o di reiterazione della medesima domanda;
2) vizio di motivazione per avere il giudice mancato di individuare, anche d'ufficio, gli elementi di identità del disegno criminoso (segnalato dal ricorrente nelle sue pessime condizioni economiche e nel suo stato di indigenza), quale l'ambito temporale molto contenuto dei reati commessi (non rilevando invece le difformità territoriali o la disomogeneità dei reati o un periodo intermedio di detenzione). Chiedeva l'annullamento.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuta fondata la doglianza relativa alla dichiarata inammissibilità dell'istanza sulla base di un giudizio di merito non supportato dall'esame delle sentenze di condanna, chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al giudice a quo per gli ulteriori incombenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il preliminare motivo è fondato. Invero il decreto di inammissibilità emesso de plano secondo il disposto dell'art. 666 c.p.p., comma 2 è possibile solo a condizione che la richiesta sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge e cioè per un vizio di legittimità. Nella specie la manifesta infondatezza è stata ritenuta per ragioni di merito, che potevano essere formulate solo dopo un pur sommario esame dei reati proposti in continuazione sulla base delle sentenze di condanna e comunque nel contraddittorio delle parti. Il provvedimento (decreto) impugnato va perciò annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice procedente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013