Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
Nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente provvede sull'istanza "de plano", atteso che l'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. non opera alcun richiamo alla disciplina prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., salvo che sia in corso un procedimento principale celebrato con rito camerale, nel qual caso la decisione sull'istanza deve avvenire con le medesime forme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2013, n. 18240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18240 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 16/04/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 733
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 7602/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR PE, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 14/12/2012 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Torino rigettava l'istanza con la quale PE NO aveva chiesto di essere restituito nel termine per impugnare con ricorso per cassazione la sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla stessa Corte il 17/05/2012. Rilevava la Corte territoriale come l'NO si fosse limitato ad eccepire la irregolarità della notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello e del successivo estratto contumaciale, laddove tali atti erano risultati, invece, notificati al domicilio eletto dall'imputato, e mai revocato, presso l'avv. Panagin che lo aveva difeso nel relativo processo contumaciale.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'NO il quale si è doluto della erroneità della decisione, per non avere tenuto conto che egli aveva revocato il mandato difensivo all'avv. Panagin, conferendolo, invece, ad altro difensore, l'avv. Cinzia Carradori;
e per avere la Corte di appello deciso sulla sua richiesta di restituzione nei termini senza la fissazione di una camera di consiglio.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto, benché avanzato contro un provvedimento adottato da giudice funzionalmente incompetente, la relativa doglianza era infondata dato che gli atti richiamati erano stati regolarmente notificati all'imputato nel domicilio da lui eletto.
4. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondati sono entrambi i motivi dedotti.
5. Quanto al primo motivo, va osservato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale opera, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, che ha l'onere di allegare le ragioni per le quali, pur essendo le notifiche effettuate con modalità formalmente regolari, egli non ne abbia avuto notizia e di indicare il "dies a quo" a far data dal quale il provvedimento che si intende impugnare sia divenuto noto all'interessato (così, tra le tante, Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, Badara, Rv. 249515; Sez. 3, n. 17965 del 08/04/2010, Rescio, Rv. 247159). Di tale regula iuris la Corte di appello di Torino ha fatto corretta applicazione, evidenziando come il ricorrente, lungi dal fornire elementi concreti dai quali poter desumere che egli non aveva avuto alcuna conoscenza del giudizio di secondo grado svoltosi (a seguito di annullamento con rinvio di altra precedente sentenza) dinanzi a quella Corte, si è limitato ad eccepire una presunta nullità delle indicate notificazioni: laddove, invece, le carte del processo avevano comprovato che tanto il decreto di citazione al giudizio di appello quanto la sentenza finale per estratto erano state notificate presso il domicilio del difensore di fiducia che lo aveva assistito in entrambi i gradi di giudizio, nomina fiduciaria ed elezione di domicilio che l'NO non aveva mai revocato in precedenza, avendo egli solamente nominato per il giudizio di legittimità altro difensore, l'avv. Carradori, che pure aveva ricevuto la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza del giudizio di secondo grado poi svoltosi dinanzi alla suddetta Corte territoriale.
6. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso, con il quale l'NO si è doluto di non aver ricevuto la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio nella quale sarebbe stata poi decisa la sua richiesta di restituzione nei termini.
La Corte di appello di Torino - la cui competenza funzionale poteva ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 3, in quanto implicitamente investita, come giudice dell'esecuzione, della questione sul titolo - ha correttamente deciso su quella richiesta de plano, senza fissazione di una apposita camera di consiglio partecipata, facendo buon governo dell'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte per il quale, nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede de plano, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme: procedura de plano che si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo, nell'art. 175 c.p.p., comma 4, alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418).
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013