Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2025, n. 37453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37453 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
UGO BELLINI
ES LUIGI BRANDA ANNA LUISA ANGELA RICCI MARINA CIRESE DAVIDE LAURO
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37453/2025 Roma, li, 17/11/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 903/2025 CC 15/10/2025 R.G.N. 4495/2025
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MM RO nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18085a9024545c52
Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 40887508b9195013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12.12.2024 la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. proposta dal difensore nonché procuratore speciale di IS RO in relazione al periodo di ingiusta detenzione dal medesimo patita in regime di custodia cautelare dal 20.3.2020 al 4.6.2020 ed agli arresti domiciliari dal 4.6.2020 al 14 luglio 2021, in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 20.3.2020 dal Gip del Tribunale di Locri, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui all'art. 572, commi 1 e 2 cod. pen. con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di una donna incinta (capo A) e per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. in relazione all'art. 576 comma 2, n. 5 cod. pen. con l'aggravante del fatto commesso dall'autore del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa CR AN (capo B). Il Tribunale del riesame in data 14.4.2020 annullava la misura in relazione al solo capo B), rilevando che i limiti edittali non consentivano l'applicazione della misura custodiale mentre confermava l'ordinanza nel resto. Quanto al merito, il IS veniva assolto dal delitto di maltrattamenti in famiglia (capo A), non essendo stata ritenuta provata l'abitualità delle condotte, e condannato per quello di lesioni (capo B) con sentenza del Tribunale di Locri in data 14.7.2021, esclusa la contestata aggravante, sentenza divenuta irrevocabile in data 27.11.2021. 2. Il giudice della riparazione ha fondato il rigetto dell'istanza di cui all'art. 314 cod. proc. pen. sulla ritenuta ricorrenza della causa ostativa della colpa, integrata dalla condotta del reato di lesioni nei confronti della CR e daell'ulteriore condotta di lesione perpetrata ai danni di un'altra donna con cui il IS aveva avuto una relazione e per la quale aveva riportato una condanna definitiva.
3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IS RO, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, formulando un solo motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di legge in relazione agli att. 314, comma 2 cod. proc. pen. e degli artt. 273, 274, 275 e
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
Si censura l'ordinanza impugnata in quanto non spiega perché una condotta di lesioni personali abbia potuto trarre in inganno il giudice della cautela quanto alla sussistenza del più grave reato di maltrattamenti in famiglia. Si sostiene che la detenzione che lo stesso ha subito è ingiusta essendovi stato da parte del giudice della cautela un cattivo governo dei principi di diritto in materia di proporzionalità delle misure cautelari.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é manifestamente infondato. L'art.314 comma 1 cod. proc. pen. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Rv. 226004; n. 4106 del 13/01/2021, Rv. 280390). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a
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CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
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tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Ed inoltre, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [...]; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [...]). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto, non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, [...], Rv. 273996 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [...]). A tali fini, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi anche in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, [...], nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, [...]), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino dolo ovvero eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [...], Rv. 276458 e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [...], Rv. 270001). In sede di giudizio ex art. 314 cod. proc. pen. occorre, quindi, muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare. A tal fine il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di
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QUALIFIED
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Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, [...]; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, [...]).
2. Facendo corretta applicazione dei principi fin qui esposti, con motivazione congrua e priva di contraddizioni, la Corte di merito, ripercorsa la vicenda processuale dell'istante, ha fondato il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen. sulla sussistenza della condotta integrante il reato di lesioni ai danni della CR, peraltro in stato di gravidanza, valorizzando altresì l'ulteriore condotta di lesioni commessa ai danni di un'altra donna cui il IS era stato sentimentalmente legato, tale ZÉ Jessica. Tali comportamenti, accomunati dal reiterarsi del medesimo schema di violenza in una relazione affettiva e comunque aventi un riscontro oggettivo nelle lesioni riportate dalla ZÉ, sono stati ritenuti tali da indurre in errore l'autorità giudiziaria circa la ricorrenza del reato di cui all'art. 572 cod. pen. con motivazione logica e priva di aporie, in quanto ben potevano, nell'ottica del giudice della cautela, rappresentare il segmento di una condotta violenta posta in essere abitualmente dal IS ai danni della sua convivente, così da contribuire sinergicamente a fornire l'apparenza di una cogente e perdurante condizione di sopraffazione in atto, come peraltro denunciato dalla donna allorquando si rivolgeva alla polizia con una richiesta di assistenza, manifestando un forte stato di disagio e di fragilità emotiva.
3. In conclusione il ricorso inammissibile.
manifestamente infondato va dichiarato
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Nulla sulle spese al Ministero resistente il quale nell'atto depositato non ha neanche rassegnato le proprie conclusioni.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 15.10.2025
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Firmato Da: GIANFRANCO
CATENAZZO
Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
Marina Cirese Il Consigliere estensore
Il Presidente
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GO IN
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953