Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta efficacia del comportamento doloso o gravemente colposo del ricorrente sull'adozione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2001, n. 27965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27965 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLARUSSO VINCENZO - Presidente - del 07/06/2001
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA B. ROMANO - Consigliere - N. 2576
3. Dott. BRUSCO C. GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - N. 2417/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO ES N. IL 19/09/1952
2) MINISTERO DEL TESORO N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 06/12/2000 CORTE APPELLO di TORINO Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TATOZZI GIANFRANCO Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Osserva in fatto e diritto
IN NC propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale veniva respinta la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e violenza privata, dai quali era stato successivamente assolto perché il fatto non sussiste con sentenza del Pretore di Ciriè irrevocabile dal 30.7.98.
La Corte rilevava che, con la medesima sentenza, il IN era stato tuttavia condannato per il delitto di danneggiamento, posto in essere contestualmente ad uno degli episodi di violenza privata per i quali era stata adottata la misura cautelare, e che perciò aveva concorso con il suo comportamento ad integrare gli indizi relativi a quest'ultimo provvedimento.
Il ricorrente - il cui ricorso deve ritenersi tempestivo poiché proposto il 29.12.2000 ad esito della notifica della ordinanza in data 21.12.2000 - deduce, quale mezzo di annullamento, mancanza di motivazione in relazione all'art. 314 C.P.P. poiché:
a) i fatti relativi al danneggiamento erano ancora oggetto d'accertamento in appello;
b) non era stata specificata la concreta incidenza di tali fatti sull'adozione della misura cautelare per gli altri reati e se essi dovessero, in relazione alle circostanze, qualificarsi come dolosi ovvero gravemente colposi.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Indipendentemente dalla irrevocabilità o meno degli accertamenti penali relativi al delitto di danneggiamento, essendo eventuali comportamenti ostativi suscettibili di autonoma valutazione da parte del giudice della riparazione, la ordinanza impugnata merita di essere annullata poiché si limita ad asserire una connessione tra il suddetto reato e quelli per cui fu adottata la misura cautelare avallando così gli indizi di reati per questi ultimi. Omette la Corte di merito di specificare se, al di là della connessione, la ordinanza cautelare abbia o meno indicato se tra gli indizi considerati vi fosse anche il danneggiamento, posto che ai sensi dell'art. 314 C.P.P. intanto può ritenersi un comportamento dell'indagato sinergico all'instaurazione della privazione della libertà personale in quanto esso sia stato in qualche modo posto a fondamento del relativo provvedimento;
infatti non un qualsiasi comportamento doloso o gravemente colposo è tale da escludere il diritto alla riparazione ma solo quello che abbia esplicato efficacia sull'adozione della misura cautelare ed a tali fini è pertanto indispensabile, per una corretta ed effettiva motivazione, che il giudicante operi uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni risultanti ed espresse nell'ordinanza cautelare che ebbero ad indurre l'Autorità giudiziaria ad intervenire sulla libertà personale.
Nella specie nell'ordinanza impugnata manca ogni riferimento della condotta di danneggiamento ai motivi fondanti la ordinanza cautelare e la motivazione al riguardo si esaurisce nella generica asserzione secondo cui il comportamento del IN avrebbe avallato il quadro degli indizi a carico dell'indagato.
P.Q.M.
LA CORTE annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001