Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 675P6 N 1 1 AV MINISI TIV S IV VA 'N IDEN 9861/b/92 S REPUBBLICA ITALIANA PROIZVE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 0 2 1 6² / 0 3 LA CORTESU E S Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 3124/00 MONACI - Rel. Consigliere Cron. 382 Dott. Stefano Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Antonio MERONE Consigliere ud. 22/05/02 RUGGIERO Consigliere C.C. Dott. Francesco ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 67596 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE LOMBARDIA I UFF II D, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12. presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IA IP, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI, giusta procura in calce;
2002 controricorrente 2285 -1- avverso la sentenza n. 241/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 17/12/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO del PROCESSO haIl signor IA IL, dipendente di un istituto bancario, impugnato l'avviso di accertamento che aveva rettificato ai fini dell'applicazione dell'imposta IRPEF il suo reddito per l'anno1988 con riferimento agli importi versatigli dall'istituto datore di lavoro a titolo di contributo per differenza di canone d'affitto a seguito di un trasferimento. Il contribuente sosteneva che le somme avevano carattere risarcitorio e non retributivo. La Commissione tributaria di primo grado respingeva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia andava in contrario avviso, e, con sentenza in data 19 ottobre / 17 dicembre 1998, accoglieva l'impugnazione del contribuente. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il primo febbraio 2000, esponendo un solo motivo di impugnazione nel quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.48, primo comma, del D.P.R. n.917/1986 e dell'art.12 delle preleggi, nonché omessa o inadeguata motivazione su un punto decisivo della causa. Resiste il contribuente con controricorso notificato il 3 marzo 2000. Sezune tubutama Su disposizione del Presidente della Corte il ricorso è stato trasmesso alla Procura Generale, che, con requisitoria scritta del 29 gennaio 2002 ha chiesto l'accoglimento del ricorso in camera di consiglio in quanto palesemente fondato. La difesa del resistente ha presentato, infine, memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONEmanifests menti 1. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è fondato, e merita accoglimento. Infatti gli importi corrisposti dall'istituto bancario al contribuente, in occasione di un trasferimento, a titolo di contributo per i più elevati canoni di locazione agli effetti fiscali hanno carattere retributivo e non risarcitorio e seguono la medesima sorte degli altri elementi che compongono la retribuzione. Come, infatti, già più volte rilevato da questa Corte Suprema, "in tema di imposte sui redditi, la somma corrisposta al dipendente di un istituto di credito a titolo di "contributo per differenza canone di locazione" in occasione del trasferimento, non richiesto, ad altra sede, prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997, costituisce componente del reddito tassabile, e, pertanto, deve essere assoggettata ad IRPEF per l'intero ammontare. Ed infatti, nella disposizione dell'art.48 del d.P.R. n.597 del 1993, vigente in epoca anteriore al T.U.I.R. del 1986, ed i cui contenuti sono divenuti nel corso degli anni sempre più ampi, era già enucleabile il principio della tassabilità di tutte le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle valutate dal legislatore come meritevoli di un trattamento differenziato. Né tale interpretazione del citato art.48 presta il fianco a dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art.53 Cost., sotto il profilo che le somme di cui si tratta esprimerebbero una capacità contributiva fittizia, o che si k determinerebbe una disparità di trattamento tra reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, venendo incluse nel secondo somme aventi natura risarcitoria. Le somme in questione non hanno, invero, siffatta natura, ma vengono corrisposte in attuazione di un obbligo contrattuale che prevede un particolare modo di essere della prestazione di lavoro e, conseguentemente, una diversa retribuzione." (Cass., 21 dicembre 2000, n.15048, Finanze c. Arena;
nello stesso senso, 30 ottobre 2001, n.13482; 22 settembre 2000, n.12578, Antonioli c. Finanze;
2 agosto 2000, n.10149, Gambaccini c. Finanze;
18 febbraio 2000, n.1018, Finanze c. Savio). La Corte non ha ragione di discostarsi da quest'orientamento ormai consolidato, né sono stati prospettati argomenti nuovi o diversi. Deve essere dichiarata, pertanto, la legittimità delle riprese a tassazione effettuate dall'Ufficio impositore.
2. Nel costituirsi il contribuente ha chiesto, in via subordinata, l'applicazione della nuovą normativa introdotta con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e conseguentemente la disapplicazione delle sanzioni a suo carico. Il decreto prevede, infatti, al secondo comma dell'art.6, che l'autore della violazione non sia punibile, tra l'altro, "quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della disposizione alla quale si riferiscono " In via astratta, a seguito dell'entrata in vigore dello jus superveniens le sanzioni non debbono più ritenersi dovute in quanto nel caso di specie sussisteva un sufficiente margine di incertezza per giustificare la loro disapplicazione. Questo provvedimento, però, doveva essere richiesto in tempo utile. Ai sensi dell'art.30 del decreto, la nuova disciplina è entrata in vigore a partire dal primo aprile 1998. Ciò significa che se il giudizio di appello si è concluso prima di questa data di riferimento, ed il contribuente non ha chiesto in quella sede l'applicazione dello jus superveniens, è ormai decaduto dalla possibilità di farlo: non può proporre in questa fase di legittimità una domanda nuova che avrebbe potuto, e dovuto, proporre nel corso del giudizio di merito. Se invece l'udienza conclusiva del giudizio di appello è stata successivamente a questa data, soltanto con il controricorso del giudizio per cassazione il contribuente si è trovato per la prima volta nella condizione di poter richiedere i benefici derivanti dalla nuova normativa, che pertanto gli debbono essere riconosciuti in questa pronunzia.
3. Nel caso di specie l'udienza conclusiva del giudizio di appello - vale a dire l'ultima occasione per il contribuente di introdurvi domande nuove - è stata tenuta il 17 dicembre 1998, e perciò dopo la data di riferimento del primo aprile 1998. 1 L'interessato avrebbe potuto, e dovuto, chiedere fin da allora la disapplicazione delle sanzioni, e la sua richiesta in questo senso proposta solamente con il controricorso presentata nel giudizio di cassazione è tardiva e non può trovare accoglimento.
4. Conclusivamente, il ricorso dell'Amministrazione deve essere accolto, mentre la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deve essere annullata. Non occorrendo accertamenti in fatto, la Corte deve decidere nel merito, respingendo il ricorso sostanziale a suo tempo presentato dal contribuente alla Commissione di primo grado contro gli accertamenti a suo carico. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002. honeIl Consigliere esten Presidente (dr. Alfio Pinocchiaro (dr.Stefano Monaci) fich IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ST инк RN AS 2003 10 CANCELLIERE C1 Oggi AL AS