CASS
Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27908 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27908 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 09/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione del 14/04/2016 con cui il G.u.p. di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato DR ER alla pena di anni due di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, riformando la decisione di primo grado con riguardo esclusivo alle pene accessorie. Secondo il capo 1) dell'imputazione, DR ER, in qualità di amministratore unico, dalla data della costituzione fino al 2 maggio 2011, della Italfinanziamenti s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 4 ottobre 2013, in concorso con TR MA (amministratore di fatto) e MA BE (amministratore unico a partire dal 2 maggio 2011), ha tenuto i libri e le altre scritture contabili di guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento d'affari della fallita (non essendo stato tenuto l'intero impianto contabile con riferimento alle annualità 2011 2012 e 2013 e facendo difetto tutta la documentazione contabile dell'anno 2009). Secondo il capo d'imputazione 2), relativo al delitto di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1 e 223, I. fall., l'imputato, in concorso con i due MA, distraeva la complessiva somma di euro 95.567,50 mediante due prelevamenti in contanti dai conti correnti societari non sorretti da alcuna valida ragione economica, effettuati nel 2009 e nel 2010. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Riccardo Giglio, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione alle norme disciplinanti il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nonché vizio di motivazione. Dalla motivazione dell'impugnata sentenza, così come da quella resa dal Giudice di primo grado, non sarebbe arguibile quale delle due fattispecie previste dalla norma incriminatrice (art. 216, primo comma, n. 2, I. fall.) - sottrazione ovvero confusa tenuta delle scritture contabili - sia stata ascritta, in concreto, all'imputato. Tale imprecisione si sarebbe riverberata sull'individuazione dell'elemento soggettivo del reato. A tale fine, entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto sufficientemente provato il dolo generico, trascurando, con ciò, il fatto che l'imputato si fosse immediatamente attivato al fine di reperire la contabilità consegnata al MA (amministratore di fatto) e volutamente mai consegnata da quest'ultimo alla curatela. Da tale condotta apparirebbe evidente, secondo la difesa, la mancanza di indici dimostrativi del dolo. 2.2 II secondo motivo ha ad oggetto la violazione delle medesime norme già indicate nel motivo primo, ma anche dell'art. 27 Cost., nonché vizio di 1 motivazione. Nel ritenere attribuita la gestione di fatto della società "al ER e, congiuntamente, a MA TR", la Corte territoriale avrebbe trascurato il fatto che, con le dimissioni dell'imputato dalla carica di amministratore di diritto in data 2 maggio 2011, SI TR è risultato essere, da allora, unico amministratore di fatto, mentre MA BE subentrava come amministratrice di diritto. Sarebbe pertanto illogico aver valutato irrilevante l'attestata consegna della documentazione contabile, nelle mani dell'amministratore di fatto MA TR, da parte dell'imputato. 2.3 Col terzo motivo, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'ascritto reato di bancarotta distrattiva. Invertendo l'onere della prova, la Corte territoriale avrebbe preteso che l'imputato fornisse documenti oggettivamente impossibili da reperire, posto che tutta la documentazione contabile era stata trasferita nelle mani dell'amministratore di fatto, MA TR, che l'avrebbe volutamente occultata. L'imputato non avrebbe avuto, pertanto, la possibilità di giustificare i prelievi effettuati nel 2009/2010. Con argomentazione illogica, la Corte d'appello avrebbe ritenuto irrilevante il dato, segnalato dalla difesa e confermato dalla dipendente della società, della prassi di annotare su un file excel le giustifiche dei movimenti dei conti correnti e di inviarli al commercialista della società. 2.4 Col quarto motivo, si duole della mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva, apoditticamente affermato dalla Corte territoriale. Il difetto radicale dell'elemento soggettivo del reato viene argomentato a partire dal notevole lasso temporale tra i prelievi effettuati (2009, 2010) e l'intervenuto fallimento (2013). La situazione di dissesto che ha dato luogo al fallimento non poteva dunque dirsi voluta dal ricorrente, né egli avrebbe potuto rappresentarsela;
alcun nesso di causalità collegherebbe, dunque, la consapevolezza del rischio di dissesto e la condotta distrattiva contestata. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La lamentata incongruità, o promiscuità, delle condotte ascritte rispetto alla fattispecie prevista dalla norma incriminatrice (art. 216, primo comma, n. 2, I. fall.) è censura priva di fondamento. 2 Invero, entrambe le condotte ascritte all'imputato sono riconducibili all'art. 216 primo comma, n.2, I. fall. Ciò risulta chiaramente sia dal capo d'imputazione 1) sia dalla motivazione dell'impugnata sentenza, ove è compiuto specifico riferimento sia alla "parziale e incompleta tenuta della contabilità" tra "il 15 maggio 2009 e il 2 maggio 2011", sia alla totale assenza di contabilità a partire dal gennaio 2011 ("dal gennaio 2011, quando era ancora in carica l'odierno imputato, non risultava nemmeno più tenuta alcuna contabilità": p. 7, parte motiva dell'impugnata sentenza). A fronte di tale adamantina chiarezza nella descrizione di due condotte rientranti, entrambe, nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 I. fall., non trova alcun riscontro testuale la lamentata impossibilità di "comprendere quale delle due fattispecie sia stata in concreto attribuita all'imputato, sottrazione, ovvero tenuta confusa delle scritture contabili" (p.
7-8 del ricorso). Dal tenore letterale della parte motiva, risulta infatti chiaramente come, a parere dei Giudici d'appello, il (concorso nel) reato di bancarotta fraudolenta documentale sia stato integrato, nel caso di specie, da entrambe le condotte contestate. Per fugare residui dubbi sul punto, gioverà ricordare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216, primo comma, n. 2 I. fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Impregiudicata l'alternatività/autonomia delle due fattispecie in seno all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 - 01), nel caso di specie, l'una condotta (sottrazione) è stata ricondotta al periodo successivo al gennaio 2011, l'altra (tenuta confusa delle scritture contabili) al 2009-2011. Chiarito, dunque, che, rispetto a questo preliminare aspetto della dedotta censura, alcun vizio di motivazione inficia la tenuta logica e l'argomentazione giuridica della parte motiva dell'impugnata sentenza, occorre soffermarsi sulla dedotta mancanza di "indici dimostrativi sintomatici del dolo" nella condotta dell'imputato, rimarcando, in primis, che tale profilo della censura è nuovo, non risultando eccepito coi motivi d'appello nei termini di una mancata dimostrazione del dolo specifico. In ogni caso, a tal proposito, deve ritenersi non decisiva l'enfasi, posta dal ricorrente, sulla condotta omissiva dell'amministratore di fatto, MA TR, il quale volutamente non avrebbe consegnato al curatore la documentazione contabile. Questa Corte ha infatti già affermato che, in tema di reati fallimentari, 3 l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251 - 01; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018 Ud., C., Rv. 274166 - 01). Attesa la cogenza di tale obbligo, deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione difensiva relativa alla mancata dimostrazione, da parte dei Giudici di merito, di "indici sintomatici del dolo" (p. 9 del ricorso). La Corte territoriale ha ritenuto sufficientemente provato il dolo generico, in quanto «la tenuta irregolare e parziale delle scritture contabili» ha coinvolto «anche il periodo in cui il ER era amministratore della fallita e, per tale lasso temporale, [egli ne ha avuto] la responsabilità» (p. 7, parte motiva). Così argomentando, i Giudici d'appello hanno correttamente applicato i criteri enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd 'generica', per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doyeri di vigilanza e controllo che gli competono» (ex multis, Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 - 01, così superando orientamenti volti a ravvisare il dolo soltanto laddove risultasse «fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari» (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950 - 01). La ratio di tale orientamento trova giustificazione nella lettera stessa della legge;
infatti, la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall., «connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico» (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444 - 01). Provato, in tal modo, il dolo generico con riguardo alla condotta prevista nella seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, I. fail., diviene superfluo, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753: in tema di reati fallimentari, 4 le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, I. fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili»; le conclusioni sono richiamate nella recente Sez. 5, n. 15743 del 13/04/2023, Gualandri, n.m.). Non ha pertanto fondamento la censura difensiva tesa a stigmatizzare le "evidenti ripercussioni" della doppia condotta contestata sull'elemento psicologico del reato" (p. 8 del ricorso). 1.2 II secondo motivo è inammissibile, perché introduce una questione non dedotta in appello ed implicante accertamenti fattuali che il ricorrente avrebbe dovuto devolvere al giudice di merito. Peraltro, nell'atto d'appello, è il ricorrente stesso a riferirsi al ruolo di amministratore di fatto da lui svolto, allorché viene citata la testimonianza della dipendente della fallità società, ST ZZ (p. 7 atto di appello). Non a caso, il Giudice d'appello, nell'incipit dell'impugnata sentenza (v. p. 3), ricostruisce i fatti oggetto del giudizio, definendoli "non contestati nell'atto di appello", per poi descrivere dapprima il ruolo di amministratore di diritto dell'imputato e precisando che, per il periodo successivo al 2 maggio 2011, "la gestione in fatto era riferibile al ER, congiuntamente a MA TR". In disparte la portata dirimente di tale superiore considerazione, va poi rilevata l'assoluta genericità del motivo e il mancato, effettivo confronto con la motivazione dell'impugnata sentenza. Posto, infatti, che, come ribadito dai Giudici di merito, l'imputato è rimasto in carica, in qualità di amministratore di diritto, fino alle dimissioni intervenute il 2 maggio 2011, è certamente da condividere il giudizio di responsabilità penale basato sulla carica ricoperta (amministratore di diritto) dall'imputato nei primi mesi del 2011. Ed infatti, può dirsi correttamente applicato al caso di specie il principio secondo cui "in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto 'testa di legnò), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture" (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251 - 01). Quanto al periodo successivo al 2 maggio 2011, i Giudici di merito hanno dato conto degli elementi fattuali in base ai quali si è individuato (anche) il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato, riferendosi, nella motivazione della sentenza 5 impugnata, alle testimonianze della dipendente della fallita società, ST ZZ. Quest'ultima ha riferito -ricordano i Giudici d'appello- che sui conti correnti della fallita operava il ER, il quale riceveva e prelevava denaro dagli stessi. Rispetto a tale ricostruzione degli indici sintomatici dell'inserimento organico dell'imputato nella gestione dell'azienda, il motivo non investe, se non in termini generici, siffatto apparato argomentativo (cfr., ad es., Sez. 5, n. 8479/17 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101: in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione). 2.3 La censura posta base del terzo motiva aspira in termini di assoluta genericità alla rivalutazione delle risultanze istruttorie e del fatto, preclusi in sede di legittimità. Il ricorrente ha infatti riproposto a questo Collegio la tesi secondo cui i prelievi in contestazione troverebbero giustificazione indiretta nella prassi, riferita dalla dipendente ST ZZ, di annotare in un file Excel le giustifiche dei movimenti dei conti correnti, inviando poi detto file al commercialista. A tal proposito, la Corte d'appello ha illustrato che, anche alla luce della documentazione raccolta presso il commercialista, i prelievi in contestazione sono rimasti privi di qualsivoglia riscontro. La Corte ha altresì osservato come sia risultato impossibile associare anche una sola delle somme di denaro indicate a titolo di spesa nella documentazione prodotta dalla difesa ai prelievi attestati dagli estratti conto della società. A ciò deve aggiungersi che, una volta accertato, secondo quanto visto nell'esame del secondo motivo, che il ER è stato amministratore di fatto, anche successivamente alla cessazione formale dalla carica di amministratore di diritto, deve ritenersi che egli fosse gravato del dovere di custodia delle scritture contabili che gli avrebbero consentito, secondo la sua prospettazione difensiva, di giustificare i prelievi operati. Posta tale breve premessa ricostruttiva, va ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). Una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera 6 dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit. supra). In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. E allora, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio, ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Sollecitazioni in tal senso non sono state introdotte dalla difesa che, come già illustrato, ha riproposto tesi già disattese, con argomenti logicamente e giuridicamente insormontabili, dalla Corte territoriale. Né può accedersi all'eccezione difensiva volta, anche con riferimento al reato di bancarotta distrattiva, a minimizzare la responsabilità dell'imputato, vista la sua qualità di mero amministratore di diritto. Se è vero infatti che, in tema di bancarotta distrattiva, la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, cit.), è vero anche che, nel caso di specie, il ER aveva riconosciuto di essere l'autore materiale dei prelievi in contestazione. 1.4 II quarto motivo è manifestamente infondato per contrarietà al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di reati fallimentari, la condotta sanzionata dal reato di bancarotta non è quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento della società, bensì quella di avere depauperato l'impresa, consistente nella destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto 7 aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale. (v., ad es., Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, dep. 2014, Ferro, Rv. 260378 - 01). 2. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27908 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 09/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione del 14/04/2016 con cui il G.u.p. di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato DR ER alla pena di anni due di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, riformando la decisione di primo grado con riguardo esclusivo alle pene accessorie. Secondo il capo 1) dell'imputazione, DR ER, in qualità di amministratore unico, dalla data della costituzione fino al 2 maggio 2011, della Italfinanziamenti s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 4 ottobre 2013, in concorso con TR MA (amministratore di fatto) e MA BE (amministratore unico a partire dal 2 maggio 2011), ha tenuto i libri e le altre scritture contabili di guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento d'affari della fallita (non essendo stato tenuto l'intero impianto contabile con riferimento alle annualità 2011 2012 e 2013 e facendo difetto tutta la documentazione contabile dell'anno 2009). Secondo il capo d'imputazione 2), relativo al delitto di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1 e 223, I. fall., l'imputato, in concorso con i due MA, distraeva la complessiva somma di euro 95.567,50 mediante due prelevamenti in contanti dai conti correnti societari non sorretti da alcuna valida ragione economica, effettuati nel 2009 e nel 2010. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Riccardo Giglio, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione alle norme disciplinanti il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nonché vizio di motivazione. Dalla motivazione dell'impugnata sentenza, così come da quella resa dal Giudice di primo grado, non sarebbe arguibile quale delle due fattispecie previste dalla norma incriminatrice (art. 216, primo comma, n. 2, I. fall.) - sottrazione ovvero confusa tenuta delle scritture contabili - sia stata ascritta, in concreto, all'imputato. Tale imprecisione si sarebbe riverberata sull'individuazione dell'elemento soggettivo del reato. A tale fine, entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto sufficientemente provato il dolo generico, trascurando, con ciò, il fatto che l'imputato si fosse immediatamente attivato al fine di reperire la contabilità consegnata al MA (amministratore di fatto) e volutamente mai consegnata da quest'ultimo alla curatela. Da tale condotta apparirebbe evidente, secondo la difesa, la mancanza di indici dimostrativi del dolo. 2.2 II secondo motivo ha ad oggetto la violazione delle medesime norme già indicate nel motivo primo, ma anche dell'art. 27 Cost., nonché vizio di 1 motivazione. Nel ritenere attribuita la gestione di fatto della società "al ER e, congiuntamente, a MA TR", la Corte territoriale avrebbe trascurato il fatto che, con le dimissioni dell'imputato dalla carica di amministratore di diritto in data 2 maggio 2011, SI TR è risultato essere, da allora, unico amministratore di fatto, mentre MA BE subentrava come amministratrice di diritto. Sarebbe pertanto illogico aver valutato irrilevante l'attestata consegna della documentazione contabile, nelle mani dell'amministratore di fatto MA TR, da parte dell'imputato. 2.3 Col terzo motivo, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'ascritto reato di bancarotta distrattiva. Invertendo l'onere della prova, la Corte territoriale avrebbe preteso che l'imputato fornisse documenti oggettivamente impossibili da reperire, posto che tutta la documentazione contabile era stata trasferita nelle mani dell'amministratore di fatto, MA TR, che l'avrebbe volutamente occultata. L'imputato non avrebbe avuto, pertanto, la possibilità di giustificare i prelievi effettuati nel 2009/2010. Con argomentazione illogica, la Corte d'appello avrebbe ritenuto irrilevante il dato, segnalato dalla difesa e confermato dalla dipendente della società, della prassi di annotare su un file excel le giustifiche dei movimenti dei conti correnti e di inviarli al commercialista della società. 2.4 Col quarto motivo, si duole della mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva, apoditticamente affermato dalla Corte territoriale. Il difetto radicale dell'elemento soggettivo del reato viene argomentato a partire dal notevole lasso temporale tra i prelievi effettuati (2009, 2010) e l'intervenuto fallimento (2013). La situazione di dissesto che ha dato luogo al fallimento non poteva dunque dirsi voluta dal ricorrente, né egli avrebbe potuto rappresentarsela;
alcun nesso di causalità collegherebbe, dunque, la consapevolezza del rischio di dissesto e la condotta distrattiva contestata. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La lamentata incongruità, o promiscuità, delle condotte ascritte rispetto alla fattispecie prevista dalla norma incriminatrice (art. 216, primo comma, n. 2, I. fall.) è censura priva di fondamento. 2 Invero, entrambe le condotte ascritte all'imputato sono riconducibili all'art. 216 primo comma, n.2, I. fall. Ciò risulta chiaramente sia dal capo d'imputazione 1) sia dalla motivazione dell'impugnata sentenza, ove è compiuto specifico riferimento sia alla "parziale e incompleta tenuta della contabilità" tra "il 15 maggio 2009 e il 2 maggio 2011", sia alla totale assenza di contabilità a partire dal gennaio 2011 ("dal gennaio 2011, quando era ancora in carica l'odierno imputato, non risultava nemmeno più tenuta alcuna contabilità": p. 7, parte motiva dell'impugnata sentenza). A fronte di tale adamantina chiarezza nella descrizione di due condotte rientranti, entrambe, nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 I. fall., non trova alcun riscontro testuale la lamentata impossibilità di "comprendere quale delle due fattispecie sia stata in concreto attribuita all'imputato, sottrazione, ovvero tenuta confusa delle scritture contabili" (p.
7-8 del ricorso). Dal tenore letterale della parte motiva, risulta infatti chiaramente come, a parere dei Giudici d'appello, il (concorso nel) reato di bancarotta fraudolenta documentale sia stato integrato, nel caso di specie, da entrambe le condotte contestate. Per fugare residui dubbi sul punto, gioverà ricordare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216, primo comma, n. 2 I. fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Impregiudicata l'alternatività/autonomia delle due fattispecie in seno all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 - 01), nel caso di specie, l'una condotta (sottrazione) è stata ricondotta al periodo successivo al gennaio 2011, l'altra (tenuta confusa delle scritture contabili) al 2009-2011. Chiarito, dunque, che, rispetto a questo preliminare aspetto della dedotta censura, alcun vizio di motivazione inficia la tenuta logica e l'argomentazione giuridica della parte motiva dell'impugnata sentenza, occorre soffermarsi sulla dedotta mancanza di "indici dimostrativi sintomatici del dolo" nella condotta dell'imputato, rimarcando, in primis, che tale profilo della censura è nuovo, non risultando eccepito coi motivi d'appello nei termini di una mancata dimostrazione del dolo specifico. In ogni caso, a tal proposito, deve ritenersi non decisiva l'enfasi, posta dal ricorrente, sulla condotta omissiva dell'amministratore di fatto, MA TR, il quale volutamente non avrebbe consegnato al curatore la documentazione contabile. Questa Corte ha infatti già affermato che, in tema di reati fallimentari, 3 l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251 - 01; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018 Ud., C., Rv. 274166 - 01). Attesa la cogenza di tale obbligo, deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione difensiva relativa alla mancata dimostrazione, da parte dei Giudici di merito, di "indici sintomatici del dolo" (p. 9 del ricorso). La Corte territoriale ha ritenuto sufficientemente provato il dolo generico, in quanto «la tenuta irregolare e parziale delle scritture contabili» ha coinvolto «anche il periodo in cui il ER era amministratore della fallita e, per tale lasso temporale, [egli ne ha avuto] la responsabilità» (p. 7, parte motiva). Così argomentando, i Giudici d'appello hanno correttamente applicato i criteri enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd 'generica', per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doyeri di vigilanza e controllo che gli competono» (ex multis, Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 - 01, così superando orientamenti volti a ravvisare il dolo soltanto laddove risultasse «fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari» (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950 - 01). La ratio di tale orientamento trova giustificazione nella lettera stessa della legge;
infatti, la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall., «connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico» (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444 - 01). Provato, in tal modo, il dolo generico con riguardo alla condotta prevista nella seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, I. fail., diviene superfluo, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753: in tema di reati fallimentari, 4 le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, I. fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili»; le conclusioni sono richiamate nella recente Sez. 5, n. 15743 del 13/04/2023, Gualandri, n.m.). Non ha pertanto fondamento la censura difensiva tesa a stigmatizzare le "evidenti ripercussioni" della doppia condotta contestata sull'elemento psicologico del reato" (p. 8 del ricorso). 1.2 II secondo motivo è inammissibile, perché introduce una questione non dedotta in appello ed implicante accertamenti fattuali che il ricorrente avrebbe dovuto devolvere al giudice di merito. Peraltro, nell'atto d'appello, è il ricorrente stesso a riferirsi al ruolo di amministratore di fatto da lui svolto, allorché viene citata la testimonianza della dipendente della fallità società, ST ZZ (p. 7 atto di appello). Non a caso, il Giudice d'appello, nell'incipit dell'impugnata sentenza (v. p. 3), ricostruisce i fatti oggetto del giudizio, definendoli "non contestati nell'atto di appello", per poi descrivere dapprima il ruolo di amministratore di diritto dell'imputato e precisando che, per il periodo successivo al 2 maggio 2011, "la gestione in fatto era riferibile al ER, congiuntamente a MA TR". In disparte la portata dirimente di tale superiore considerazione, va poi rilevata l'assoluta genericità del motivo e il mancato, effettivo confronto con la motivazione dell'impugnata sentenza. Posto, infatti, che, come ribadito dai Giudici di merito, l'imputato è rimasto in carica, in qualità di amministratore di diritto, fino alle dimissioni intervenute il 2 maggio 2011, è certamente da condividere il giudizio di responsabilità penale basato sulla carica ricoperta (amministratore di diritto) dall'imputato nei primi mesi del 2011. Ed infatti, può dirsi correttamente applicato al caso di specie il principio secondo cui "in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto 'testa di legnò), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture" (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251 - 01). Quanto al periodo successivo al 2 maggio 2011, i Giudici di merito hanno dato conto degli elementi fattuali in base ai quali si è individuato (anche) il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato, riferendosi, nella motivazione della sentenza 5 impugnata, alle testimonianze della dipendente della fallita società, ST ZZ. Quest'ultima ha riferito -ricordano i Giudici d'appello- che sui conti correnti della fallita operava il ER, il quale riceveva e prelevava denaro dagli stessi. Rispetto a tale ricostruzione degli indici sintomatici dell'inserimento organico dell'imputato nella gestione dell'azienda, il motivo non investe, se non in termini generici, siffatto apparato argomentativo (cfr., ad es., Sez. 5, n. 8479/17 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101: in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione). 2.3 La censura posta base del terzo motiva aspira in termini di assoluta genericità alla rivalutazione delle risultanze istruttorie e del fatto, preclusi in sede di legittimità. Il ricorrente ha infatti riproposto a questo Collegio la tesi secondo cui i prelievi in contestazione troverebbero giustificazione indiretta nella prassi, riferita dalla dipendente ST ZZ, di annotare in un file Excel le giustifiche dei movimenti dei conti correnti, inviando poi detto file al commercialista. A tal proposito, la Corte d'appello ha illustrato che, anche alla luce della documentazione raccolta presso il commercialista, i prelievi in contestazione sono rimasti privi di qualsivoglia riscontro. La Corte ha altresì osservato come sia risultato impossibile associare anche una sola delle somme di denaro indicate a titolo di spesa nella documentazione prodotta dalla difesa ai prelievi attestati dagli estratti conto della società. A ciò deve aggiungersi che, una volta accertato, secondo quanto visto nell'esame del secondo motivo, che il ER è stato amministratore di fatto, anche successivamente alla cessazione formale dalla carica di amministratore di diritto, deve ritenersi che egli fosse gravato del dovere di custodia delle scritture contabili che gli avrebbero consentito, secondo la sua prospettazione difensiva, di giustificare i prelievi operati. Posta tale breve premessa ricostruttiva, va ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). Una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera 6 dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit. supra). In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. E allora, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio, ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Sollecitazioni in tal senso non sono state introdotte dalla difesa che, come già illustrato, ha riproposto tesi già disattese, con argomenti logicamente e giuridicamente insormontabili, dalla Corte territoriale. Né può accedersi all'eccezione difensiva volta, anche con riferimento al reato di bancarotta distrattiva, a minimizzare la responsabilità dell'imputato, vista la sua qualità di mero amministratore di diritto. Se è vero infatti che, in tema di bancarotta distrattiva, la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, cit.), è vero anche che, nel caso di specie, il ER aveva riconosciuto di essere l'autore materiale dei prelievi in contestazione. 1.4 II quarto motivo è manifestamente infondato per contrarietà al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di reati fallimentari, la condotta sanzionata dal reato di bancarotta non è quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento della società, bensì quella di avere depauperato l'impresa, consistente nella destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto 7 aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale. (v., ad es., Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, dep. 2014, Ferro, Rv. 260378 - 01). 2. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2023.