CASS
Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 13019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13019 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da LO AR, nato ad [...], il [...]; IC DA, nata a [...], il [...]; avverso la sentenza dell'8 aprile 2022, della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata 1'8 febbraio 2023, dall'avv. Danilo Taschin, nell'interesse del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto i ricorrenti responsabili dei reati di lesioni personali aggravate e minaccia grave commessa con l'uso di un'arma impropria ai danni di DR IN. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13019 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 24/02/2023 Il ricorso, proposto nell'interesse degli imputati, si compone di tre motivi di censura. I primi due, in punto di responsabilità, deducono il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale che, nella prospettata ricostruzione della dinamica dei fatti, da un canto non avrebbe valutato i plurimi profili di incoerenza evidenziati, dall'altro non avrebbe dato conto di come possa ritenersi minaccia grave il gesto di lanciare un casco verso la persona offesa. Il terzo, afferente al profilo sanzionatorio, censura, invece, la genericità del richiamo operato dalla corte territoriale (nella determinazione della pena irrogata) alla gravità dei fatti e alla negativa personalità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente inammissibile. In punto di responsabilità, la corte territoriale, ricostruita la dinamica dei fatti, ha dato atto: dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, del riscontro esterno rappresentato dalle dichiarazioni rese dal teste NA (sopraggiunto dopo gli accadimenti) e della congruità degli esiti del referto medico. A fronte di ciò, le censure sollevate con i primi due motivi di ricorso, oltre a riprodurre gli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, si limitano a richiamare parti di singoli elementi di prova, senza considerare che la valutazione del compendio istruttorio impone di considerare ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, ma nel loro vicendevole rapporto, all'interno di una costruzione logica, armonica e consonante (Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2(:10, Rv. 248128). D'altronde, non tengono conto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, essendo limitato al solo riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento e senza poter sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quella compiuta da entrambi i giudici del merito, o da quello di essi che ha deliberato il provvedimento in concreto impugnato (Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011). Il secondo, peraltro, nei limiti in cui deduce l'omessa motivazione in ordine alla gravità della minaccia, è inammissibile, in quanto non proposto dinanzi alla corte territoriale. Il terzo motivo, in ultimo, afferente al trattamento sanzionatorio è, invece, manifestamente infondato. La pena è stata determinata in una misura prossima al minimo edittale (mesi sette di reclusione, partendo da una pena base di mesi nove). E in questi casi, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è 2 sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Cosicché la motivazione offerta dalla corte territoriale (attraverso il richiamo alle modalità del fatto, all'intensità del dolo e alla personalità del reo) appare anche sovrabbondante. I ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Cdns re e ensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata 1'8 febbraio 2023, dall'avv. Danilo Taschin, nell'interesse del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto i ricorrenti responsabili dei reati di lesioni personali aggravate e minaccia grave commessa con l'uso di un'arma impropria ai danni di DR IN. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13019 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 24/02/2023 Il ricorso, proposto nell'interesse degli imputati, si compone di tre motivi di censura. I primi due, in punto di responsabilità, deducono il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale che, nella prospettata ricostruzione della dinamica dei fatti, da un canto non avrebbe valutato i plurimi profili di incoerenza evidenziati, dall'altro non avrebbe dato conto di come possa ritenersi minaccia grave il gesto di lanciare un casco verso la persona offesa. Il terzo, afferente al profilo sanzionatorio, censura, invece, la genericità del richiamo operato dalla corte territoriale (nella determinazione della pena irrogata) alla gravità dei fatti e alla negativa personalità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente inammissibile. In punto di responsabilità, la corte territoriale, ricostruita la dinamica dei fatti, ha dato atto: dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, del riscontro esterno rappresentato dalle dichiarazioni rese dal teste NA (sopraggiunto dopo gli accadimenti) e della congruità degli esiti del referto medico. A fronte di ciò, le censure sollevate con i primi due motivi di ricorso, oltre a riprodurre gli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, si limitano a richiamare parti di singoli elementi di prova, senza considerare che la valutazione del compendio istruttorio impone di considerare ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, ma nel loro vicendevole rapporto, all'interno di una costruzione logica, armonica e consonante (Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2(:10, Rv. 248128). D'altronde, non tengono conto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, essendo limitato al solo riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento e senza poter sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quella compiuta da entrambi i giudici del merito, o da quello di essi che ha deliberato il provvedimento in concreto impugnato (Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011). Il secondo, peraltro, nei limiti in cui deduce l'omessa motivazione in ordine alla gravità della minaccia, è inammissibile, in quanto non proposto dinanzi alla corte territoriale. Il terzo motivo, in ultimo, afferente al trattamento sanzionatorio è, invece, manifestamente infondato. La pena è stata determinata in una misura prossima al minimo edittale (mesi sette di reclusione, partendo da una pena base di mesi nove). E in questi casi, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è 2 sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Cosicché la motivazione offerta dalla corte territoriale (attraverso il richiamo alle modalità del fatto, all'intensità del dolo e alla personalità del reo) appare anche sovrabbondante. I ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Cdns re e ensore Il Presidente