CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2023, n. 18505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18505 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CH TO nato a [...] il [...] IC MO nato a [...] il [...] EN MO nato il [...] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero Penale Sent. Sez. 4 Num. 18505 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma il 10 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Velletri il 29 novembre 2011, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto ES Vito, Alicete Simone a HL IA responsabili, in concorso tra loro, del furto di un trattore agricolo, fatto commesso il 17 gennaio 2011, e, riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alle aggravanti di avere agito in tre persone riunite, avvalendosi di un mezzo fraudolento e di avere arrecato un danno patrimoniale di rilevante entità, ha condannato ciascuno alla pena stimata di giustizia, invece ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato, quanto ad AlicetpSimone;
con conferma nel resto. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite uno stesso atto di impugnazione curato dal comune Difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo censurano promiscuamente la violazione degli artt. 192, 203 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe meramente apparente, illogica e contradittoria in ordine al giudizio di responsabilità per concorso dei tre imputati nel reato di furto, mancando prove ma essendo emersi solo sospetti (la cui nozione si richiama) ovvero mere illazioni, basate anche su voci confidenziali ed indizi equivoci (il rinvenimento del trattore in un campo aperto e l'aratro in un terreno abbandonato vicino all'abitazione di ES, che lo ha ritenuto un ferrovecchio), non dotati della caratteristiche della gravità, precisione concordanza, con travisamento delle emergenze istruttorie ed essendosi comunque trascurata la dichiarazione di innocenza di HL IA. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione degli artt. 125, 62-bis e 69 cod. pen. e, nel contempo, mancanza ovvero mera apparenza e, comunque, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto al diniego della invocata prevalenza delle attenuanti generiche, diniego - si stima, erroneamente ed illogicamente - giustificato con una motivazione "standard" per tutti gli imputati. 2.3. Con il terzo motivo lamentano ulteriore violazione di legge (art. 114 cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, apparente, contraddittoria ed illogica quanto al mancato riconoscimento della partecipazione di minima entità, quantomeno per Simone Alicet0e HL IA. 2.4. Con l'ulteriore motivo la Difesa dei ricorrenti si duole di ulteriori violazioni di legge (artt. 625, num. 2 e num. 5, e 61, num. 7, cod. pen.) e, comunque, di difetto di motivazione, che sarebbe assente ovvero solo apparente, contraddittoria ed illogica quanto alla sussistenza delle aggravanti di avere agito 2 in tre persone riunite, avvalendosi di un mezzo fraudolento e di avere arrecato un danno patrimoniale di rilevante entità, mentre tali aggravanti sarebbero, in realtà, insussistenti. 2.5. Infine, con il quinto motivo ES Vito, Alicet0Simone a HL IA censurano violazione di legge, essendo il reato, previa esclusione delle aggravanti (esclusione invocata al motivo che precede) già prescritto alla data della sentenza di appello. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 30 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che il reato, così come contestato ed accertato (furto consumato pluriaggravato), non è ancora prescritto e che l'evento estintivo maturerà, in ipotesi, non prima del 17 luglio 2023, i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo (con cui si lamenta, in sostanza, la mancanza di prove per la condanna), esso è strutturato in maniera vaga ed è contenutisticamente ripetitivo di assunti già disattesi ed è basato su affermazioni meramente avversative rispetto alla ricostruzione operata e alle valutazioni svolte dai Giudici di merito (v. pp.
3-4 della sentenza impugnata e pp.
3-6 di quella del Tribunale). 1.2. In relazione al secondo motivo (con il quale si contesta l'omesso giudizio di prevalenza delle attenuanti stimata soltanto equivalenti), si rinviene, in realtà, sufficiente, congrua e logica motivazione alla p. 5 della decisione impugnata, con la quale l'impugnazione non si confronta adeguatamente. 1.3. Quanto al terzo motivo (con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima entità), esso è del tutto generico e meramente assertivo: si rinviene, comunque, idonea motivazione al riguardo alla p. 5 della sentenza impugnata. 1.4. In riferimento all'ulteriore motivo (con il quale si denuncia la omessa esclusione delle tre circostanza aggravanti ritenute sussistenti), in realtà, come segnalato dal P.G. nella requisitoria scritta, la critica delle aggravanti dell'avere agito in tre persone riunite e con mezzo fraudolento nemmeno era stata prospettata in appello;
era stata, invece, avanzata la questione dell'aggravante del danno di rilevante gravitò (v. p. 5 dell'impugnazione di merito), risolta sufficientemente alla p. 5 della sentenza impugnate e meramente riproposta, in maniera assai vaga, assertiva e ripetitiva, con il quarto motivo di ricorso. 3 1.5. Con il quinto motivo, come si è visto, si lamenta la già maturata prescrizione del reato, previa esclusione delle circostanze aggravanti: poiché le aggravanti non sono state escluse - né il relativo motivo supera il vaglio di ammissibilità - la questione incentrata sull'asserita prescrizione dell'illecito risulta manifestamente infondata. 1.6. E' appena il caso di accennare che le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno già chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve attribuirsi portata generale) e ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551), diritto di querela che comunque nel caso di specie è stato concretamente esercitato dalla persona offesa del furto del trattore. 2.Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla relativa declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 3.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero Penale Sent. Sez. 4 Num. 18505 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma il 10 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Velletri il 29 novembre 2011, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto ES Vito, Alicete Simone a HL IA responsabili, in concorso tra loro, del furto di un trattore agricolo, fatto commesso il 17 gennaio 2011, e, riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alle aggravanti di avere agito in tre persone riunite, avvalendosi di un mezzo fraudolento e di avere arrecato un danno patrimoniale di rilevante entità, ha condannato ciascuno alla pena stimata di giustizia, invece ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato, quanto ad AlicetpSimone;
con conferma nel resto. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite uno stesso atto di impugnazione curato dal comune Difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo censurano promiscuamente la violazione degli artt. 192, 203 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe meramente apparente, illogica e contradittoria in ordine al giudizio di responsabilità per concorso dei tre imputati nel reato di furto, mancando prove ma essendo emersi solo sospetti (la cui nozione si richiama) ovvero mere illazioni, basate anche su voci confidenziali ed indizi equivoci (il rinvenimento del trattore in un campo aperto e l'aratro in un terreno abbandonato vicino all'abitazione di ES, che lo ha ritenuto un ferrovecchio), non dotati della caratteristiche della gravità, precisione concordanza, con travisamento delle emergenze istruttorie ed essendosi comunque trascurata la dichiarazione di innocenza di HL IA. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione degli artt. 125, 62-bis e 69 cod. pen. e, nel contempo, mancanza ovvero mera apparenza e, comunque, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto al diniego della invocata prevalenza delle attenuanti generiche, diniego - si stima, erroneamente ed illogicamente - giustificato con una motivazione "standard" per tutti gli imputati. 2.3. Con il terzo motivo lamentano ulteriore violazione di legge (art. 114 cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, apparente, contraddittoria ed illogica quanto al mancato riconoscimento della partecipazione di minima entità, quantomeno per Simone Alicet0e HL IA. 2.4. Con l'ulteriore motivo la Difesa dei ricorrenti si duole di ulteriori violazioni di legge (artt. 625, num. 2 e num. 5, e 61, num. 7, cod. pen.) e, comunque, di difetto di motivazione, che sarebbe assente ovvero solo apparente, contraddittoria ed illogica quanto alla sussistenza delle aggravanti di avere agito 2 in tre persone riunite, avvalendosi di un mezzo fraudolento e di avere arrecato un danno patrimoniale di rilevante entità, mentre tali aggravanti sarebbero, in realtà, insussistenti. 2.5. Infine, con il quinto motivo ES Vito, Alicet0Simone a HL IA censurano violazione di legge, essendo il reato, previa esclusione delle aggravanti (esclusione invocata al motivo che precede) già prescritto alla data della sentenza di appello. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 30 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che il reato, così come contestato ed accertato (furto consumato pluriaggravato), non è ancora prescritto e che l'evento estintivo maturerà, in ipotesi, non prima del 17 luglio 2023, i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo (con cui si lamenta, in sostanza, la mancanza di prove per la condanna), esso è strutturato in maniera vaga ed è contenutisticamente ripetitivo di assunti già disattesi ed è basato su affermazioni meramente avversative rispetto alla ricostruzione operata e alle valutazioni svolte dai Giudici di merito (v. pp.
3-4 della sentenza impugnata e pp.
3-6 di quella del Tribunale). 1.2. In relazione al secondo motivo (con il quale si contesta l'omesso giudizio di prevalenza delle attenuanti stimata soltanto equivalenti), si rinviene, in realtà, sufficiente, congrua e logica motivazione alla p. 5 della decisione impugnata, con la quale l'impugnazione non si confronta adeguatamente. 1.3. Quanto al terzo motivo (con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima entità), esso è del tutto generico e meramente assertivo: si rinviene, comunque, idonea motivazione al riguardo alla p. 5 della sentenza impugnata. 1.4. In riferimento all'ulteriore motivo (con il quale si denuncia la omessa esclusione delle tre circostanza aggravanti ritenute sussistenti), in realtà, come segnalato dal P.G. nella requisitoria scritta, la critica delle aggravanti dell'avere agito in tre persone riunite e con mezzo fraudolento nemmeno era stata prospettata in appello;
era stata, invece, avanzata la questione dell'aggravante del danno di rilevante gravitò (v. p. 5 dell'impugnazione di merito), risolta sufficientemente alla p. 5 della sentenza impugnate e meramente riproposta, in maniera assai vaga, assertiva e ripetitiva, con il quarto motivo di ricorso. 3 1.5. Con il quinto motivo, come si è visto, si lamenta la già maturata prescrizione del reato, previa esclusione delle circostanze aggravanti: poiché le aggravanti non sono state escluse - né il relativo motivo supera il vaglio di ammissibilità - la questione incentrata sull'asserita prescrizione dell'illecito risulta manifestamente infondata. 1.6. E' appena il caso di accennare che le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno già chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve attribuirsi portata generale) e ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551), diritto di querela che comunque nel caso di specie è stato concretamente esercitato dalla persona offesa del furto del trattore. 2.Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla relativa declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 3.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/03/2023.