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Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2023, n. 21740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21740 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 12915-2020 proposto da: SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GALIENA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO CAMPESAN;
- ricorrente -
contro MORELLO AR, BAGLIONI BARBARA, LICCHETTA AT NA, MA NE, RA AR IS, Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N. 12915/2020 Cron. Rep. Ud. 06/07/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 21740 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 20/07/2023 2 NE NA, SE MO, LD MADDALENA, OC DANIELA, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO SUMMA, rappresentate e difese dagli avvocati MAURIZIO BORALI, MARIO FEZZI;
- controricorrenti -
nonché contro SAVA GIUSEPPINA, CAPRETTI AR ANTONIETTA, DO EN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1941/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2020 R.G.N. 1229/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ALESSANDRO GALIENA. Fatti di causa 1. MA LL e altri lavoratori hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere la condanna di SE RA spa, subentrata a SS Group spa nell’appalto 3 dei servizi di mensa per le scuole del Comune di Bollate, al pagamento delle differenze retributive rivendicate in base all’Accordo integrativo provinciale. 2. Il tribunale ha accolto la domanda sia per la quota integrativa della retribuzione prevista dall’Accordo integrativo provinciale del 16.5.1989 e divenuta, in coincidenza con la scadenza di tale Accordo in data 28.2.1992, quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale, sia per le differenze retributive originate da una errata modalità di calcolo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi. Ha riconosciuto il diritto della lavoratrice Salvatora Anna CH all’inquadramento nel quinto livello contrattuale, già posseduto alle dipendenze della società precedente appaltatrice. 3. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto dalla SE RA spa in base alla seguente motivazione: - l'art. 2 del verbale di accordo sindacale di cambio appalto del 26.6.2012 contempla l'impegno della società subentrante nell’appalto al mantenimento delle condizioni retributive già 4 riconosciute ai lavoratori in base al CCNL e agli eventuali trattamenti integrativi salariali;
- tale previsione dell’accordo di cambio appalto si fonda sull'art. 339 CCNL Turismo Pubblici Esercizi 20.2.2010; - l’Accordo integrativo provinciale del 1989 prevede espressamente che la “quota variabile si trasformi, con decorrenza dal 1° marzo 1992, in quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale nella misura di L. 17.500 per tutti i livelli” e ciò rileva quale maturato economico stabilmente entrato nel patrimonio dei lavoratori per effetto dei benefici economici apportati da tali fonti pattizie;
- sul calcolo dei ratei di retribuzione differita e delle ferie, il CCNL stabilisce che, in caso di prestazione lavorativa frazionata (settembre, dicembre, gennaio, giugno), ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, quattordicesima, permessi e ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore a quindici giorni non verrà considerata;
5 - il tribunale ha correttamente interpretato le disposizioni del CCNL (artt. 111, 130 e 160) nel senso che, per i mesi di prestazione lavorativa frazionata, le frazioni dovranno essere sommate tra loro, dividendo poi tale somma per trenta e riconoscendo un rateo mensile per ogni trenta giorni e per le frazioni pari o superiori a quindici giorni;
- la società appellante non ha dimostrato di essersi attenuta a tale criterio e non ha validamente contrastato l’assunto delle lavoratrici, secondo cui la stessa avrebbe effettuato la sommatoria di tutti i periodi dell’anno, dal primo gennaio al 31 dicembre, e non solo con riferimento ai mesi connotati da prestazione frazionata;
anche la contestazione dei conteggi era priva di specificità; - il riconoscimento del quinto livello contrattuale alla CH doveva ricondursi all’ambito di salvaguardia dei livelli economico retributivi raggiunti, secondo quanto disposto dall’accordo di cambio appalto del 2012 e dal capitolato di appalto. 4. Avverso tale sentenza SE RA spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. I lavoratori indicati in epigrafe 6 hanno resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. La società ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. da 331 a 345 titolo XII CCNL Pubblici Esercizi, capo XII Protocollo Appalti CCNL Turismo Pubblici Esercizi, dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003 e degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Si censura la sentenza d'appello per aver ritenuto la società obbligata a corrispondere ai lavoratori elementi retributivi eccedenti rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo Pubblici Esercizi, in palese violazione delle norme legislative e contrattuali dettate in materia di cambio appalto. 6. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. da 331 a 345 titolo XII CCNL Pubblici Esercizi, capo XII Protocollo Appalti CCNL Turismo Pubblici Esercizi, dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003 e degli artt. 7 1362 e ss. c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Si censura la sentenza d'appello per aver affermato la vigenza e l’applicabilità alla società del contratto integrativo provinciale per la provincia di Milano, facendo discendere l'obbligo di corrispondere il suddetto emolumento dalla mera circostanza per cui lo stesso era riconosciuto dal precedente appaltatore, omettendo così la valutazione di un fatto decisivo per la controversia. 7. Con il terzo motivo si deduce l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Si assume che la Corte di merito non abbia valutato la circostanza per cui la società, pur non essendo tenuta, ha comunque garantito alle dipendenti un superminimo assorbibile equivalente agli importi rivendicati a titolo di integrativo provinciale e, dunque, per non essersi pronunciata sulla domanda della società di detrarre dall'importo eventualmente dovuto alle lavoratrici quanto dalle stesse già percepito. 8 8. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 130, 160 e 161 CCNL Turismo Pubblici Esercizi e degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere ritenuto che le modalità di calcolo dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e rol, adottate dalla società in conformità alle citate disposizioni del CCNL, trovi applicazione solo in riferimento ai mesi caratterizzati da una prestazione lavorativa ridotta e, conseguentemente, per avere condannato la società al pagamento delle differenze retributive richieste a tale titolo dai lavoratori. 9. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 167 e 416 c.p.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello considerato, del tutto immotivatamente, generiche le contestazioni avanzate dalla società sui conteggi avversari e per aver giudicato analitici questi ultimi in maniera apodittica ed immotivata. 9 10. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 61 e 115 c.p.c. per nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per l'errore di giudizio commesso dalla Corte d'appello, rappresentato dal mancato accoglimento delle istanze istruttorie reiteratamente formulate dalla società (in particolare la richiesta di ammissione di c.t.u. contabile) al fine di far accertare la correttezza degli importi corrisposti ai dipendenti. 11. Con il settimo motivo di deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. da 331 a 345 titolo XII Pubblici Esercizi, capo XII Protocollo Appalti CCNL Turismo Pubblici Esercizi, dell’art. 290 titolo XII pubblici esercizi, capo I classificazione del personale, e degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente accolto le rivendicazioni della dipendente CH con riferimento al livello di inquadramento. 10 12. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica, sono infondati. 13. È utile trascrivere il testo degli accordi a cui si fa riferimento, depositati da entrambe le parti in allegato al ricorso e al controricorso. 14. È pacifico che la società ricorrente applicasse il CCNL Turismo. L’art. 339 di tale contratto collettivo (2010), la cui rubrica è relativa a “Cambi di gestione – garanzie retributive”, stabiliva al comma 1: “Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'articolo 336, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”. Il secondo comma dell’art. 339 disciplinava l’ipotesi in cui i trattamenti 11 percepiti presso la precedente gestione “fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979” prevendendo che “la disciplina verrà mantenuta come quota ad personam e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra le parti”. 15. L’art. 10 del CCNL, in tema di “contrattazione integrativa”, stabiliva che la “contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale” e che “ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia”, il negoziato si svolge “a livello provinciale per le imprese di ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva”. 16. L’Accordo integrativo salariale della Provincia di Milano per le aziende della ristorazione collettiva del 16.5.1989 prevedeva l’istituzione in favore dei lavoratori interessati, tra l’altro, di una “quota variabile del salario integrativo provinciale calcolato sulla presenza e pari a L. 550 giornaliere a 12 partire dal 1 marzo 1989 ed ulteriori L. 550 giornaliere a partire dal 1 marzo 1990”. Si conveniva poi che “tale quota variabile si trasform(asse), con decorrenza dal 1 marzo 1992, in quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale, nella misura di L. 17.500 uguali per tutti i livelli”. Nei “chiarimenti a verbale” in calce all’Accordo del 1989, con scadenza il 28.2.1992, era stabilito che “Le L. 17.550 (consolidamento della quota variabile di L. 550 e di L. 550) all’atto dell’inserimento nella quota salariale integrativa provinciale ne seguono le sorti ad ogni effetto contrattuale e di legge”. 17. L’art. 2 del verbale di accordo stipulato tra SS Group spa e SE RA spa recava la seguente previsione, di contenuto analogo all’art. 339 CCNL, ed esattamente: “ai lavoratori neo assunti di cui all’allegato elenco saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell’art. 350 CCNL, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, a condizione che siano opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall’applicazione del CCNL e territoriali qualora vigenti, ivi compresi gli eventuali scatti di 13 anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione qualora erogati in conformità di quanto previsto dal CCNL Turismo PP.EE.”. 18. L’art. 22 del capitolato d’appalto disponeva che “la ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per categoria, venga successivamente stipulato”. 19. La Corte di merito ha premesso come non fosse contestato tra le parti che la società cessante nella gestione dell’appalto (nel 2012) applicasse ai lavoratori in esso impiegati l’integrazione salariale di cui all’Accordo integrativo provinciale di Milano per il settore della ristorazione collettiva del 1989; ha interpretato l’Accordo integrativo provinciale (pacificamente scaduto nel 1992 e non rinnovato) nella parte in 14 cui prevedeva il “consolidamento della quota variabile” nel senso che “la stessa (dovesse) considera(rsi) come integrazione salariale fissa da quella data”; ha ritenuto che tale integrazione salariale, divenuta elemento stabile della retribuzione ordinaria, fosse richiamata e fatta salva dal CCNL e dall’accordo di cambio appalto quali “condizioni retributive… pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore… ivi compresi …gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”. 20. Ora, in materia di interpretazione dei contratti collettivi, questa Corte (sentenza n. 6335 del 2014) ha affermato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di 15 ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. 21. Al contrario, per i contratti collettivi decentrati (territoriali, aziendali), così come per qualsiasi altro accordo negoziale, l'interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo attraverso la specifica deduzione di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e plausibilità della interpretazione medesima, e sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie integranti la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 11666 del 2022; n. 4460 del 2020). 22. In generale, si è affermato che nell'interpretazione di una clausola negoziale, la 16 comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699 del 2021). 23. Tale circolarità nel percorso interpretativo deve, a maggior ragione, impiegarsi in materia di contrattazione collettiva per la peculiarità della stessa, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), 17 esercitata su una molteplicità di aspetti che attengono alle complesse dinamiche dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali, caratterizzata dal particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali e resa più difficoltosa dal carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi (v. da ultimo, Cass. n. 2996 del 2023; v. Cass. n. 11666 del 2022 secondo cui l’interpretazione degli accordi integrativi, riservata al giudice di merito, va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale). 24. E’ essenziale, come più volte precisato da questa Corte, che nella denuncia di violazione delle regole legali di interpretazione si faccia puntuale riferimento agli specifici canoni ermeneutici che si assumono non rispettati dal giudice di merito, indicando anche in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito 18 se ne sia discostato;
con la conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536) atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito all’atto negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi dal medesimo già esaminati. 25. Nel caso in esame, e avuto riguardo al contratto collettivo nazionale, i giudici di appello hanno fatto leva sull’art. 339 del CCNL, il cui contenuto è sostanzialmente traslato nell’accordo di cambio appalto. Deve premettersi che le parti sociali, consapevoli del fatto che il “settore della ristorazione collettiva è 19 generalmente caratterizzato dall’effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione”, hanno inteso disciplinare con gli artt. 332 e ss. i “cambi di gestione”, allo “scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro” specificamente regolamentate. 26. Il primo comma dell’art. 339 cit. garantisce ai lavoratori assunti (ex novo) dalla società subentrante nell’appalto un “trattamento di miglior favore”, ed esattamente il diritto a “condizioni retributive…pari a quelle già percepite” presso il datore di lavoro che ha cessato l’appalto. Tali condizioni retributive, che i lavoratori hanno diritto di continuare a percepire, comprendono “gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”. 27. La disposizione appena riportata subordina il diritto dei lavoratori al mantenimento dei trattamenti salariali integrativi a due requisiti: il primo di ordine temporale, deve cioè trattarsi di integrazioni retributive concordate ed erogate 20 almeno tre mesi prima del cambio di gestione;
il secondo di ordine regolamentare, deve cioè trattarsi di integrazioni salariali la cui pattuizione ed erogazione sia avvenuta in conformità alle previsioni del contratto collettivo. Quest’ultima statuizione esige che la fonte istitutiva delle integrazioni salariali, percepite dai lavoratori alle dipendenze della società cessante, sia coerente e non in contrasto con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale. Al riguardo, la Corte d’appello ha correttamente richiamato l’art. 10 del CCNL interpretando lo stesso come volto a fare salve (“ferme restando”) le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che hanno già disciplinato la materia. Lo stesso art. 10 prevede che la contrattazione integrativa per le imprese della ristorazione collettiva debba svolgersi a livello provinciale e nel caso in esame l’integrazione salariale riconosciuta alle lavoratrici era stata introdotta dall’Accordo integrativo provinciale della Provincia di Milano del 1989. È vero, come sostenuto dalla società ricorrente, che tale accordo è scaduto nel 1992 e non è mai stato rinnovato, ma è anche vero che la quota variabile era stata espressamente 21 trasformata, a decorrere dall’1.3.1992 (primo giorno successivo alla scadenza dell’accordo medesimo), in “quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale nella misura di L. 17.500 per tutti i livelli” e, soprattutto, che tale quota fissa mensile, come è pacifico in causa, è stata regolarmente corrisposta ai lavoratori dal datore di lavoro cessante nella gestione dell’appalto. Tale quota, divenuta elemento stabile della retribuzione nello specifico settore, a prescindere dalla scadenza dell’accordo provinciale e come confermato dalle tabelle ministeriali allegate al controricorso, andava a comporre le condizioni retributive che i lavoratori, assunti dalla società subentrata nell’appalto, avevano diritto di mantenere quale “trattamento di miglior favore”. È proprio la ratio della previsione del CCNL, di contenere il rischio di modifiche peggiorative delle condizioni retributive in ogni cambio nella gestione nell’appalto, che dà significato all’espressione adoperata nell’art. 10 (“ferme le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia”) e, d’altra parte, il “trattamento di miglior favore” garantito dall’art. 339 non può che comportare il 22 riconoscimento di voci retributive (già stabilmente percepite) diverse rispetto a quelle spettanti ai dipendenti in base alle disposizioni del contratto nazionale e dei contratti integrativi in vigore all’epoca del cambio appalto e come tali già vincolanti per l’impresa che applichi il CCNL (v. Cass. n. 14914 del 2009). 28. Una conferma di quanto finora detto si trae dal secondo comma dell’art. 339 che, esclusivamente per i trattamenti superiori percepiti presso la precedente gestione per effetto di pattuizioni collettive aziendali, sancisce il mantenimento come quota ad personam assorbibile. 29. Così ricostruita la portata delle previsioni del contratto nazionale, deve rilevarsi come sia del tutto coerente ad essa la lettura che la Corte di merito ha dato dell’Accordo integrativo provinciale e dell’accordo di cambio appalto e che le censure mosse sul punto dalla società ricorrente, attraverso il generico riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c., si risolvano nella prospettazione di una interpretazione diversa e contrapposta, basata essenzialmente sul dato, privo per quanto detto di valore dirimente, della scadenza dell’Accordo provinciale del 1989 e della 23 mancanza di ultrattività dello stesso. I giudici di merito non hanno riconosciuto ultrattività alle previsioni del contratto provinciale ma hanno ricostruito le condizioni retributive che le lavoratrici avevano diritto di mantenere, quale trattamento di miglior favore, alla luce dell’art. 339 e dell’accordo di cambio appalto, considerando i trattamenti integrativi salariali stabilmente percepiti dai lavoratori del settore di ristorazione collettiva dall’1.3.1992 e dagli attuali controricorrenti fino al momento del cambio appalto. 30. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi i vizi prospettati. 31. Deve premettersi che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello (v. Cass. n. 329 del 2016; n. 11801 del 2013; n. 12952 del 2007; n. 27387 del 2005), che si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado e deve essere fatto valere attraverso la deduzione del relativo error in procedendo, nel rispetto delle regole fissate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., S.U. n. 8077 del 2012); ciò comporta che il giudice di merito 24 sia investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettate (v. Cass. n. 15367 del 2014; n. 17049 del 2015; n 28072 del 2021). 32. La società ricorrente ha riportato nel ricorso per cassazione (pag. 29) le conclusioni rassegnate nella memoria difensiva di primo grado e nel ricorso in appello (tali conclusioni sono trascritte anche nella sentenza d’appello, pag. 2) del seguente tenore: “nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui l’Ill.ma Corte (Tribunale) ritenesse SE RA tenuta da erogare ai ricorrenti l'emolumento a titolo di integrativo per la provincia di Milano, a) dalle somme che risulteranno così eventualmente dovute detrarre tutto quanto corrisposto dalla scrivente 25 convenuta ai lavoratori a titolo di superminimo durante l'intero periodo di durata del rapporto”. Non è specificato, nel ricorso in esame, se e in che termini il Tribunale si sia pronunciato, anche eventualmente in modo implicito, sulle conclusioni formulate in via subordinata dalla società convenuta e comprensive delle citate eccezioni riconvenzionali (v. Cass. n. 4233 del 2012; n. 14852 del 2013; n. 21472 del 2016) e neppure si fa cenno ai motivi di appello eventualmente prospettati. 33. Come chiarito dalle S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 11799 del 2017, “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, 26 invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.”(v. anche Cass. n. 24658 del 2017; n. 21264 del 2018). 34. Si è ulteriormente ribadito, con indirizzo prevalente condiviso da questo Collegio, che “in caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto della domanda, l'appellante, ai fini della specificità del motivo di gravame, deve soltanto reiterare la richiesta non esaminata in prime cure, stante l'assenza di qualsivoglia motivazione sulla quale costruire la doglianza;
tale soluzione, consentendo al giudice di appello di decidere sulla domanda non considerata in primo grado, risponde anche ad esigenze di economia e concentrazione processuale, posto che, ove venisse invece dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione (per difetto di specificità), la parte conserverebbe la facoltà 27 di riproporre la domanda dichiarata inammissibile in un separato giudizio”, (Cass. n. 4388 del 2016; n. 9485 del 2014; v. anche in motivazione Cass. n. 6529 del 2017; n. 2823 del 2018; n. 6179 del 2020; n. 17322 del 2020; n. 19428 del 2021; n. 28379 del 2022; n. 35382 del 2022; contra v. Cass. n. 2855 del 2016). È quindi sufficiente, per attivare il potere dovere del giudice di appello di decidere sulle domande o sulle eccezioni non fatte oggetto di pronuncia in primo grado, la loro mera riproposizione in sede di impugnazione. 35. Nel caso in esame, tuttavia, la società ricorrente non ha dato affatto contezza (attraverso una censura proposta secondo le regole del codice di rito - e, anzitutto, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. - v. Cass., S.U., n. 8077 del 2012 cit.) di quale sia stata in primo grado la portata della sentenza del tribunale sulla proposta eccezione riconvenzionale e se in secondo grado sia stato formulato un apposito motivo di gravame su un eventuale rigetto (espresso o implicito) di detta eccezione. Manca, infatti, nell’esposizione del motivo, qualsiasi accenno alla decisione di primo grado, neppure depositata in allegato al ricorso, essendosi la ricorrente limitata a trascrivere le conclusioni inserite 28 nella memoria difensiva dinanzi al tribunale e nel ricorso in appello e da ciò discende l’inammissibilità della censura proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. 36. Parimenti inammissibile è la censura posta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. poiché il vizio prospettato attiene alla qualificazione e valutazione giuridica di fatti (la corresponsione sub specie di superminimo di somme equivalenti a quelle pretese) e quindi concerne parti della motivazione in diritto e non l'omesso esame di fatti intesi in senso storico, principali o secondari, come richiesto dalla disposizione citata (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). 37. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza d’appello. Quest'ultima ha confermato la statuizione di primo grado secondo cui “bisognava sommare le prestazioni frazionate per poi estrapolare tanti ratei quanti erano i periodi di 30 giorni e vedere infine, allo scopo di enucleare un'ulteriore rateo, se ciò che residuava fosse pari più o meno a 15 giorni” (v. sentenza d’appello, pagg. 4-5). La stessa ricorrente dà atto che la sentenza d’appello ha ritenuto che “la modalità di calcolo dei ratei di 29 tredicesima, quattordicesima, ferie e rol trovi applicazione solo in riferimento ai mesi caratterizzati da una prestazione lavorativa ridotta” (ricorso pag. 29) ma ribadisce che per “determinare i ratei dovuti la ricorrente calcola il numero dei giorni effettivamente lavorati durante l'anno e divide il montante così individuato per 30 e da qui, tenendo conto delle residue frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni, si ricavano i ratei” (v. ricorso, pag. 31 ultimo cpv.). La società non pare cogliere la distinzione che la sentenza d’appello delinea tra le due diverse modalità di calcolo, a seconda che si sommino solo i giorni di lavoro nei periodi caratterizzati da una prestazione frazionata (come sostenuto dal tribunale e dai giudici di appello) oppure “i giorni effettivamente lavorati durante l'anno” (come affermato dalla società), e quindi non coglie la ratio della decisione assunta in appello sulla interpretazione delle clausole del contratto collettivo nazionale, ma continua a ribadire la propria tesi (come già era accaduto in appello, e la sentenza ne dà atto a pag. 8, penultimo cpv. “secondo i lavoratori… la SE aveva di fatto proceduto diversamente ossia – come del resto essa stessa ammette in 30 ricorso a proposito dei ratei di tredicesima mensilità- effettuando la sommatoria per tutti i periodi dell’anno dall’1 gennaio al 31 dicembre e non solo con riferimento ai soli mesi connotati da prestazione frazionata”), assumendo erroneamente la stessa come sovrapponibile a quella fatta propria dal tribunale e confermata nella sentenza ora impugnata. 38. Il quinto motivo è infondato. Questa Corte ha affermato (v. da ultimo Cass. n. 5949 del 2018) che l'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di «prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588 del 2010), ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. n. 11667 del 2010; n. 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non 31 congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003). La Corte di merito si è attenuta a tali principi avendo argomentato il difetto di specificità in ragione del fatto che non erano state indicate e dimostrate “pecche di contenuto” nei conteggi “rispetto alle tesi che il tribunale ha reputato essere state quelle esatte a proposito dei fondamenti dei crediti” azionati dai lavoratori. 39. Il sesto motivo è inammissibile atteso che, secondo un indirizzo assolutamente consolidato, è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, talché, la parte, con il ricorso per cassazione, non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la 32 selezione e valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione delle fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 2017), eccetto che nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (su cui v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014 cit.) nella specie non ricorrenti, rinviandosi, quanto alla richiesta di ammissione della c.t.u., anche ai rilievi svolti a proposito del quinto motivo di ricorso. 40. Il settimo motivo è infondato. Il riconoscimento del diritto delle lavoratrici al mantenimento, nel rapporto costituito ex novo alle dipendenze della società subentrante nell’appalto, di condizioni retributive pari a quelle già percepite presso il precedente appaltatore, reca con sé il diritto alla conservazione del livello di inquadramento connesso alle citate condizioni retributive, risolvendosi altrimenti la previsione contrattuale nella autorizzazione ad una dequalificazione vietata dall’art. 2103 c.c. ratione temporis vigente. Tale interpretazione, adottata dalla Corte di merito, è conforme al 33 contenuto del contratto collettivo nazionale ed ulteriormente supportata dall’espresso riferimento, nel capitolato di appalto, all’obbligo della “ditta aggiudicatrice …di applicare…condizioni normative e retributive non inferiori rispetto a quelle risultanti dai contratti di lavoro vigenti”. 41. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 42. La regolazione delle spese nei confronti dei controricorrenti segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;
non si fa luogo alla regolazione delle spese nei confronti dei lavoratori rimasti intimati. 43. Si dichiarano esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. 34 Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma all’udienza del 6.7.2023
- ricorrente -
contro MORELLO AR, BAGLIONI BARBARA, LICCHETTA AT NA, MA NE, RA AR IS, Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N. 12915/2020 Cron. Rep. Ud. 06/07/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 21740 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 20/07/2023 2 NE NA, SE MO, LD MADDALENA, OC DANIELA, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO SUMMA, rappresentate e difese dagli avvocati MAURIZIO BORALI, MARIO FEZZI;
- controricorrenti -
nonché contro SAVA GIUSEPPINA, CAPRETTI AR ANTONIETTA, DO EN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1941/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2020 R.G.N. 1229/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ALESSANDRO GALIENA. Fatti di causa 1. MA LL e altri lavoratori hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere la condanna di SE RA spa, subentrata a SS Group spa nell’appalto 3 dei servizi di mensa per le scuole del Comune di Bollate, al pagamento delle differenze retributive rivendicate in base all’Accordo integrativo provinciale. 2. Il tribunale ha accolto la domanda sia per la quota integrativa della retribuzione prevista dall’Accordo integrativo provinciale del 16.5.1989 e divenuta, in coincidenza con la scadenza di tale Accordo in data 28.2.1992, quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale, sia per le differenze retributive originate da una errata modalità di calcolo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi. Ha riconosciuto il diritto della lavoratrice Salvatora Anna CH all’inquadramento nel quinto livello contrattuale, già posseduto alle dipendenze della società precedente appaltatrice. 3. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto dalla SE RA spa in base alla seguente motivazione: - l'art. 2 del verbale di accordo sindacale di cambio appalto del 26.6.2012 contempla l'impegno della società subentrante nell’appalto al mantenimento delle condizioni retributive già 4 riconosciute ai lavoratori in base al CCNL e agli eventuali trattamenti integrativi salariali;
- tale previsione dell’accordo di cambio appalto si fonda sull'art. 339 CCNL Turismo Pubblici Esercizi 20.2.2010; - l’Accordo integrativo provinciale del 1989 prevede espressamente che la “quota variabile si trasformi, con decorrenza dal 1° marzo 1992, in quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale nella misura di L. 17.500 per tutti i livelli” e ciò rileva quale maturato economico stabilmente entrato nel patrimonio dei lavoratori per effetto dei benefici economici apportati da tali fonti pattizie;
- sul calcolo dei ratei di retribuzione differita e delle ferie, il CCNL stabilisce che, in caso di prestazione lavorativa frazionata (settembre, dicembre, gennaio, giugno), ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, quattordicesima, permessi e ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore a quindici giorni non verrà considerata;
5 - il tribunale ha correttamente interpretato le disposizioni del CCNL (artt. 111, 130 e 160) nel senso che, per i mesi di prestazione lavorativa frazionata, le frazioni dovranno essere sommate tra loro, dividendo poi tale somma per trenta e riconoscendo un rateo mensile per ogni trenta giorni e per le frazioni pari o superiori a quindici giorni;
- la società appellante non ha dimostrato di essersi attenuta a tale criterio e non ha validamente contrastato l’assunto delle lavoratrici, secondo cui la stessa avrebbe effettuato la sommatoria di tutti i periodi dell’anno, dal primo gennaio al 31 dicembre, e non solo con riferimento ai mesi connotati da prestazione frazionata;
anche la contestazione dei conteggi era priva di specificità; - il riconoscimento del quinto livello contrattuale alla CH doveva ricondursi all’ambito di salvaguardia dei livelli economico retributivi raggiunti, secondo quanto disposto dall’accordo di cambio appalto del 2012 e dal capitolato di appalto. 4. Avverso tale sentenza SE RA spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. I lavoratori indicati in epigrafe 6 hanno resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. La società ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. da 331 a 345 titolo XII CCNL Pubblici Esercizi, capo XII Protocollo Appalti CCNL Turismo Pubblici Esercizi, dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003 e degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Si censura la sentenza d'appello per aver ritenuto la società obbligata a corrispondere ai lavoratori elementi retributivi eccedenti rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo Pubblici Esercizi, in palese violazione delle norme legislative e contrattuali dettate in materia di cambio appalto. 6. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. da 331 a 345 titolo XII CCNL Pubblici Esercizi, capo XII Protocollo Appalti CCNL Turismo Pubblici Esercizi, dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003 e degli artt. 7 1362 e ss. c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Si censura la sentenza d'appello per aver affermato la vigenza e l’applicabilità alla società del contratto integrativo provinciale per la provincia di Milano, facendo discendere l'obbligo di corrispondere il suddetto emolumento dalla mera circostanza per cui lo stesso era riconosciuto dal precedente appaltatore, omettendo così la valutazione di un fatto decisivo per la controversia. 7. Con il terzo motivo si deduce l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Si assume che la Corte di merito non abbia valutato la circostanza per cui la società, pur non essendo tenuta, ha comunque garantito alle dipendenti un superminimo assorbibile equivalente agli importi rivendicati a titolo di integrativo provinciale e, dunque, per non essersi pronunciata sulla domanda della società di detrarre dall'importo eventualmente dovuto alle lavoratrici quanto dalle stesse già percepito. 8 8. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 130, 160 e 161 CCNL Turismo Pubblici Esercizi e degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere ritenuto che le modalità di calcolo dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e rol, adottate dalla società in conformità alle citate disposizioni del CCNL, trovi applicazione solo in riferimento ai mesi caratterizzati da una prestazione lavorativa ridotta e, conseguentemente, per avere condannato la società al pagamento delle differenze retributive richieste a tale titolo dai lavoratori. 9. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 167 e 416 c.p.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello considerato, del tutto immotivatamente, generiche le contestazioni avanzate dalla società sui conteggi avversari e per aver giudicato analitici questi ultimi in maniera apodittica ed immotivata. 9 10. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 61 e 115 c.p.c. per nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per l'errore di giudizio commesso dalla Corte d'appello, rappresentato dal mancato accoglimento delle istanze istruttorie reiteratamente formulate dalla società (in particolare la richiesta di ammissione di c.t.u. contabile) al fine di far accertare la correttezza degli importi corrisposti ai dipendenti. 11. Con il settimo motivo di deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. da 331 a 345 titolo XII Pubblici Esercizi, capo XII Protocollo Appalti CCNL Turismo Pubblici Esercizi, dell’art. 290 titolo XII pubblici esercizi, capo I classificazione del personale, e degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente accolto le rivendicazioni della dipendente CH con riferimento al livello di inquadramento. 10 12. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica, sono infondati. 13. È utile trascrivere il testo degli accordi a cui si fa riferimento, depositati da entrambe le parti in allegato al ricorso e al controricorso. 14. È pacifico che la società ricorrente applicasse il CCNL Turismo. L’art. 339 di tale contratto collettivo (2010), la cui rubrica è relativa a “Cambi di gestione – garanzie retributive”, stabiliva al comma 1: “Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'articolo 336, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”. Il secondo comma dell’art. 339 disciplinava l’ipotesi in cui i trattamenti 11 percepiti presso la precedente gestione “fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979” prevendendo che “la disciplina verrà mantenuta come quota ad personam e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra le parti”. 15. L’art. 10 del CCNL, in tema di “contrattazione integrativa”, stabiliva che la “contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale” e che “ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia”, il negoziato si svolge “a livello provinciale per le imprese di ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva”. 16. L’Accordo integrativo salariale della Provincia di Milano per le aziende della ristorazione collettiva del 16.5.1989 prevedeva l’istituzione in favore dei lavoratori interessati, tra l’altro, di una “quota variabile del salario integrativo provinciale calcolato sulla presenza e pari a L. 550 giornaliere a 12 partire dal 1 marzo 1989 ed ulteriori L. 550 giornaliere a partire dal 1 marzo 1990”. Si conveniva poi che “tale quota variabile si trasform(asse), con decorrenza dal 1 marzo 1992, in quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale, nella misura di L. 17.500 uguali per tutti i livelli”. Nei “chiarimenti a verbale” in calce all’Accordo del 1989, con scadenza il 28.2.1992, era stabilito che “Le L. 17.550 (consolidamento della quota variabile di L. 550 e di L. 550) all’atto dell’inserimento nella quota salariale integrativa provinciale ne seguono le sorti ad ogni effetto contrattuale e di legge”. 17. L’art. 2 del verbale di accordo stipulato tra SS Group spa e SE RA spa recava la seguente previsione, di contenuto analogo all’art. 339 CCNL, ed esattamente: “ai lavoratori neo assunti di cui all’allegato elenco saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell’art. 350 CCNL, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, a condizione che siano opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall’applicazione del CCNL e territoriali qualora vigenti, ivi compresi gli eventuali scatti di 13 anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione qualora erogati in conformità di quanto previsto dal CCNL Turismo PP.EE.”. 18. L’art. 22 del capitolato d’appalto disponeva che “la ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per categoria, venga successivamente stipulato”. 19. La Corte di merito ha premesso come non fosse contestato tra le parti che la società cessante nella gestione dell’appalto (nel 2012) applicasse ai lavoratori in esso impiegati l’integrazione salariale di cui all’Accordo integrativo provinciale di Milano per il settore della ristorazione collettiva del 1989; ha interpretato l’Accordo integrativo provinciale (pacificamente scaduto nel 1992 e non rinnovato) nella parte in 14 cui prevedeva il “consolidamento della quota variabile” nel senso che “la stessa (dovesse) considera(rsi) come integrazione salariale fissa da quella data”; ha ritenuto che tale integrazione salariale, divenuta elemento stabile della retribuzione ordinaria, fosse richiamata e fatta salva dal CCNL e dall’accordo di cambio appalto quali “condizioni retributive… pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore… ivi compresi …gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”. 20. Ora, in materia di interpretazione dei contratti collettivi, questa Corte (sentenza n. 6335 del 2014) ha affermato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di 15 ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. 21. Al contrario, per i contratti collettivi decentrati (territoriali, aziendali), così come per qualsiasi altro accordo negoziale, l'interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo attraverso la specifica deduzione di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e plausibilità della interpretazione medesima, e sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie integranti la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 11666 del 2022; n. 4460 del 2020). 22. In generale, si è affermato che nell'interpretazione di una clausola negoziale, la 16 comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699 del 2021). 23. Tale circolarità nel percorso interpretativo deve, a maggior ragione, impiegarsi in materia di contrattazione collettiva per la peculiarità della stessa, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), 17 esercitata su una molteplicità di aspetti che attengono alle complesse dinamiche dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali, caratterizzata dal particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali e resa più difficoltosa dal carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi (v. da ultimo, Cass. n. 2996 del 2023; v. Cass. n. 11666 del 2022 secondo cui l’interpretazione degli accordi integrativi, riservata al giudice di merito, va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale). 24. E’ essenziale, come più volte precisato da questa Corte, che nella denuncia di violazione delle regole legali di interpretazione si faccia puntuale riferimento agli specifici canoni ermeneutici che si assumono non rispettati dal giudice di merito, indicando anche in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito 18 se ne sia discostato;
con la conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536) atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito all’atto negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi dal medesimo già esaminati. 25. Nel caso in esame, e avuto riguardo al contratto collettivo nazionale, i giudici di appello hanno fatto leva sull’art. 339 del CCNL, il cui contenuto è sostanzialmente traslato nell’accordo di cambio appalto. Deve premettersi che le parti sociali, consapevoli del fatto che il “settore della ristorazione collettiva è 19 generalmente caratterizzato dall’effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione”, hanno inteso disciplinare con gli artt. 332 e ss. i “cambi di gestione”, allo “scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro” specificamente regolamentate. 26. Il primo comma dell’art. 339 cit. garantisce ai lavoratori assunti (ex novo) dalla società subentrante nell’appalto un “trattamento di miglior favore”, ed esattamente il diritto a “condizioni retributive…pari a quelle già percepite” presso il datore di lavoro che ha cessato l’appalto. Tali condizioni retributive, che i lavoratori hanno diritto di continuare a percepire, comprendono “gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”. 27. La disposizione appena riportata subordina il diritto dei lavoratori al mantenimento dei trattamenti salariali integrativi a due requisiti: il primo di ordine temporale, deve cioè trattarsi di integrazioni retributive concordate ed erogate 20 almeno tre mesi prima del cambio di gestione;
il secondo di ordine regolamentare, deve cioè trattarsi di integrazioni salariali la cui pattuizione ed erogazione sia avvenuta in conformità alle previsioni del contratto collettivo. Quest’ultima statuizione esige che la fonte istitutiva delle integrazioni salariali, percepite dai lavoratori alle dipendenze della società cessante, sia coerente e non in contrasto con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale. Al riguardo, la Corte d’appello ha correttamente richiamato l’art. 10 del CCNL interpretando lo stesso come volto a fare salve (“ferme restando”) le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che hanno già disciplinato la materia. Lo stesso art. 10 prevede che la contrattazione integrativa per le imprese della ristorazione collettiva debba svolgersi a livello provinciale e nel caso in esame l’integrazione salariale riconosciuta alle lavoratrici era stata introdotta dall’Accordo integrativo provinciale della Provincia di Milano del 1989. È vero, come sostenuto dalla società ricorrente, che tale accordo è scaduto nel 1992 e non è mai stato rinnovato, ma è anche vero che la quota variabile era stata espressamente 21 trasformata, a decorrere dall’1.3.1992 (primo giorno successivo alla scadenza dell’accordo medesimo), in “quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale nella misura di L. 17.500 per tutti i livelli” e, soprattutto, che tale quota fissa mensile, come è pacifico in causa, è stata regolarmente corrisposta ai lavoratori dal datore di lavoro cessante nella gestione dell’appalto. Tale quota, divenuta elemento stabile della retribuzione nello specifico settore, a prescindere dalla scadenza dell’accordo provinciale e come confermato dalle tabelle ministeriali allegate al controricorso, andava a comporre le condizioni retributive che i lavoratori, assunti dalla società subentrata nell’appalto, avevano diritto di mantenere quale “trattamento di miglior favore”. È proprio la ratio della previsione del CCNL, di contenere il rischio di modifiche peggiorative delle condizioni retributive in ogni cambio nella gestione nell’appalto, che dà significato all’espressione adoperata nell’art. 10 (“ferme le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia”) e, d’altra parte, il “trattamento di miglior favore” garantito dall’art. 339 non può che comportare il 22 riconoscimento di voci retributive (già stabilmente percepite) diverse rispetto a quelle spettanti ai dipendenti in base alle disposizioni del contratto nazionale e dei contratti integrativi in vigore all’epoca del cambio appalto e come tali già vincolanti per l’impresa che applichi il CCNL (v. Cass. n. 14914 del 2009). 28. Una conferma di quanto finora detto si trae dal secondo comma dell’art. 339 che, esclusivamente per i trattamenti superiori percepiti presso la precedente gestione per effetto di pattuizioni collettive aziendali, sancisce il mantenimento come quota ad personam assorbibile. 29. Così ricostruita la portata delle previsioni del contratto nazionale, deve rilevarsi come sia del tutto coerente ad essa la lettura che la Corte di merito ha dato dell’Accordo integrativo provinciale e dell’accordo di cambio appalto e che le censure mosse sul punto dalla società ricorrente, attraverso il generico riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c., si risolvano nella prospettazione di una interpretazione diversa e contrapposta, basata essenzialmente sul dato, privo per quanto detto di valore dirimente, della scadenza dell’Accordo provinciale del 1989 e della 23 mancanza di ultrattività dello stesso. I giudici di merito non hanno riconosciuto ultrattività alle previsioni del contratto provinciale ma hanno ricostruito le condizioni retributive che le lavoratrici avevano diritto di mantenere, quale trattamento di miglior favore, alla luce dell’art. 339 e dell’accordo di cambio appalto, considerando i trattamenti integrativi salariali stabilmente percepiti dai lavoratori del settore di ristorazione collettiva dall’1.3.1992 e dagli attuali controricorrenti fino al momento del cambio appalto. 30. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi i vizi prospettati. 31. Deve premettersi che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello (v. Cass. n. 329 del 2016; n. 11801 del 2013; n. 12952 del 2007; n. 27387 del 2005), che si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado e deve essere fatto valere attraverso la deduzione del relativo error in procedendo, nel rispetto delle regole fissate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., S.U. n. 8077 del 2012); ciò comporta che il giudice di merito 24 sia investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettate (v. Cass. n. 15367 del 2014; n. 17049 del 2015; n 28072 del 2021). 32. La società ricorrente ha riportato nel ricorso per cassazione (pag. 29) le conclusioni rassegnate nella memoria difensiva di primo grado e nel ricorso in appello (tali conclusioni sono trascritte anche nella sentenza d’appello, pag. 2) del seguente tenore: “nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui l’Ill.ma Corte (Tribunale) ritenesse SE RA tenuta da erogare ai ricorrenti l'emolumento a titolo di integrativo per la provincia di Milano, a) dalle somme che risulteranno così eventualmente dovute detrarre tutto quanto corrisposto dalla scrivente 25 convenuta ai lavoratori a titolo di superminimo durante l'intero periodo di durata del rapporto”. Non è specificato, nel ricorso in esame, se e in che termini il Tribunale si sia pronunciato, anche eventualmente in modo implicito, sulle conclusioni formulate in via subordinata dalla società convenuta e comprensive delle citate eccezioni riconvenzionali (v. Cass. n. 4233 del 2012; n. 14852 del 2013; n. 21472 del 2016) e neppure si fa cenno ai motivi di appello eventualmente prospettati. 33. Come chiarito dalle S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 11799 del 2017, “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, 26 invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.”(v. anche Cass. n. 24658 del 2017; n. 21264 del 2018). 34. Si è ulteriormente ribadito, con indirizzo prevalente condiviso da questo Collegio, che “in caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto della domanda, l'appellante, ai fini della specificità del motivo di gravame, deve soltanto reiterare la richiesta non esaminata in prime cure, stante l'assenza di qualsivoglia motivazione sulla quale costruire la doglianza;
tale soluzione, consentendo al giudice di appello di decidere sulla domanda non considerata in primo grado, risponde anche ad esigenze di economia e concentrazione processuale, posto che, ove venisse invece dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione (per difetto di specificità), la parte conserverebbe la facoltà 27 di riproporre la domanda dichiarata inammissibile in un separato giudizio”, (Cass. n. 4388 del 2016; n. 9485 del 2014; v. anche in motivazione Cass. n. 6529 del 2017; n. 2823 del 2018; n. 6179 del 2020; n. 17322 del 2020; n. 19428 del 2021; n. 28379 del 2022; n. 35382 del 2022; contra v. Cass. n. 2855 del 2016). È quindi sufficiente, per attivare il potere dovere del giudice di appello di decidere sulle domande o sulle eccezioni non fatte oggetto di pronuncia in primo grado, la loro mera riproposizione in sede di impugnazione. 35. Nel caso in esame, tuttavia, la società ricorrente non ha dato affatto contezza (attraverso una censura proposta secondo le regole del codice di rito - e, anzitutto, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. - v. Cass., S.U., n. 8077 del 2012 cit.) di quale sia stata in primo grado la portata della sentenza del tribunale sulla proposta eccezione riconvenzionale e se in secondo grado sia stato formulato un apposito motivo di gravame su un eventuale rigetto (espresso o implicito) di detta eccezione. Manca, infatti, nell’esposizione del motivo, qualsiasi accenno alla decisione di primo grado, neppure depositata in allegato al ricorso, essendosi la ricorrente limitata a trascrivere le conclusioni inserite 28 nella memoria difensiva dinanzi al tribunale e nel ricorso in appello e da ciò discende l’inammissibilità della censura proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. 36. Parimenti inammissibile è la censura posta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. poiché il vizio prospettato attiene alla qualificazione e valutazione giuridica di fatti (la corresponsione sub specie di superminimo di somme equivalenti a quelle pretese) e quindi concerne parti della motivazione in diritto e non l'omesso esame di fatti intesi in senso storico, principali o secondari, come richiesto dalla disposizione citata (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). 37. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza d’appello. Quest'ultima ha confermato la statuizione di primo grado secondo cui “bisognava sommare le prestazioni frazionate per poi estrapolare tanti ratei quanti erano i periodi di 30 giorni e vedere infine, allo scopo di enucleare un'ulteriore rateo, se ciò che residuava fosse pari più o meno a 15 giorni” (v. sentenza d’appello, pagg. 4-5). La stessa ricorrente dà atto che la sentenza d’appello ha ritenuto che “la modalità di calcolo dei ratei di 29 tredicesima, quattordicesima, ferie e rol trovi applicazione solo in riferimento ai mesi caratterizzati da una prestazione lavorativa ridotta” (ricorso pag. 29) ma ribadisce che per “determinare i ratei dovuti la ricorrente calcola il numero dei giorni effettivamente lavorati durante l'anno e divide il montante così individuato per 30 e da qui, tenendo conto delle residue frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni, si ricavano i ratei” (v. ricorso, pag. 31 ultimo cpv.). La società non pare cogliere la distinzione che la sentenza d’appello delinea tra le due diverse modalità di calcolo, a seconda che si sommino solo i giorni di lavoro nei periodi caratterizzati da una prestazione frazionata (come sostenuto dal tribunale e dai giudici di appello) oppure “i giorni effettivamente lavorati durante l'anno” (come affermato dalla società), e quindi non coglie la ratio della decisione assunta in appello sulla interpretazione delle clausole del contratto collettivo nazionale, ma continua a ribadire la propria tesi (come già era accaduto in appello, e la sentenza ne dà atto a pag. 8, penultimo cpv. “secondo i lavoratori… la SE aveva di fatto proceduto diversamente ossia – come del resto essa stessa ammette in 30 ricorso a proposito dei ratei di tredicesima mensilità- effettuando la sommatoria per tutti i periodi dell’anno dall’1 gennaio al 31 dicembre e non solo con riferimento ai soli mesi connotati da prestazione frazionata”), assumendo erroneamente la stessa come sovrapponibile a quella fatta propria dal tribunale e confermata nella sentenza ora impugnata. 38. Il quinto motivo è infondato. Questa Corte ha affermato (v. da ultimo Cass. n. 5949 del 2018) che l'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di «prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588 del 2010), ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. n. 11667 del 2010; n. 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non 31 congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003). La Corte di merito si è attenuta a tali principi avendo argomentato il difetto di specificità in ragione del fatto che non erano state indicate e dimostrate “pecche di contenuto” nei conteggi “rispetto alle tesi che il tribunale ha reputato essere state quelle esatte a proposito dei fondamenti dei crediti” azionati dai lavoratori. 39. Il sesto motivo è inammissibile atteso che, secondo un indirizzo assolutamente consolidato, è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, talché, la parte, con il ricorso per cassazione, non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la 32 selezione e valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione delle fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 2017), eccetto che nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (su cui v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014 cit.) nella specie non ricorrenti, rinviandosi, quanto alla richiesta di ammissione della c.t.u., anche ai rilievi svolti a proposito del quinto motivo di ricorso. 40. Il settimo motivo è infondato. Il riconoscimento del diritto delle lavoratrici al mantenimento, nel rapporto costituito ex novo alle dipendenze della società subentrante nell’appalto, di condizioni retributive pari a quelle già percepite presso il precedente appaltatore, reca con sé il diritto alla conservazione del livello di inquadramento connesso alle citate condizioni retributive, risolvendosi altrimenti la previsione contrattuale nella autorizzazione ad una dequalificazione vietata dall’art. 2103 c.c. ratione temporis vigente. Tale interpretazione, adottata dalla Corte di merito, è conforme al 33 contenuto del contratto collettivo nazionale ed ulteriormente supportata dall’espresso riferimento, nel capitolato di appalto, all’obbligo della “ditta aggiudicatrice …di applicare…condizioni normative e retributive non inferiori rispetto a quelle risultanti dai contratti di lavoro vigenti”. 41. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 42. La regolazione delle spese nei confronti dei controricorrenti segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;
non si fa luogo alla regolazione delle spese nei confronti dei lavoratori rimasti intimati. 43. Si dichiarano esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. 34 Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma all’udienza del 6.7.2023