Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 83
CASS
Sentenza 8 gennaio 2003

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Massime2

La persona fisica che, nella sua qualità di organo della persona giuridica, ha conferito mandato "ad litem" al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa.

Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole, e non può far ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici quando dalle espressioni usate dalle parti emerga in modo immediato la volontà comune delle medesime, in quanto il ricorso agli altri criteri interpretativi , al di fuori dalle ipotesi di ambiguità della clausola, presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (in applicazione di questo principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto che avesse fatto corretta applicazione delle norme sulla interpretazione del contratto il giudice di merito che aveva escluso, in base al tenore letterale di un documento prodotto in atti, contenente una riserva di eventuale assunzione, che esso potesse configurarsi come una proposta contrattuale).

Commentario1

  • 1Il danno alla persona e la riscoperta del sistema risarcitorio bipolareAccesso limitato
    Simone Cattaneo · https://www.altalex.com/ · 25 giugno 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 83
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 83
Data del deposito : 8 gennaio 2003

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