Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 2
La persona fisica che, nella sua qualità di organo della persona giuridica, ha conferito mandato "ad litem" al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa.
Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole, e non può far ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici quando dalle espressioni usate dalle parti emerga in modo immediato la volontà comune delle medesime, in quanto il ricorso agli altri criteri interpretativi , al di fuori dalle ipotesi di ambiguità della clausola, presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (in applicazione di questo principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto che avesse fatto corretta applicazione delle norme sulla interpretazione del contratto il giudice di merito che aveva escluso, in base al tenore letterale di un documento prodotto in atti, contenente una riserva di eventuale assunzione, che esso potesse configurarsi come una proposta contrattuale).
Commentario • 1
- 1. Il danno alla persona e la riscoperta del sistema risarcitorio bipolareAccesso limitatoSimone Cattaneo · https://www.altalex.com/ · 25 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIE - Consigliere -
Dott. FILIPPO CURCURUTO - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RT IO, domiciliato in ROMA via della Frezza n. 59 presso l'avv.to Sandulli, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO SANDULLI E EMILIO D'AMORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GESTIONE STRAORDINARIA TRASPORTIIRPINI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASSIMI 15, presso lo studio dell'avvocato MARIA JOSÈ VACCARO, che lo rappresenta e difende, giusta procura notarile in atti del Notaio P. D'Amore di Avellino del 11/5/2000, rep. n. 149083;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 892/99 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 20/07/99 R.G.N. 93/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato SANDULLI per delega D'AMORE;
udito l'Avvocato VACCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
MA ON conveniva in giudizio la Gestione Straordinaria Trasporti Irpini dinanzi al Pretore di Avellino affinché, previa declaratoria del proprio diritto di esser assunto dalla convenuta, in qualità di conducente di linea livello 7^, con decorrenza 19 dicembre 1989, fosse costituito il rapporto e fosse ordinata la sua immissione in servizio, con condanna dell'azienda al pagamento delle retribuzioni maturate, oltre agli accessori, nonché al risarcimento dei danni per la mancata regolarizzazione del rapporto ai fini contributi e previdenziali.
In via subordinata il ON chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti anche in via precontrattuale. A fondamento della domanda esponeva che:
la Commissione amministratrice della Gestione con delibera del 29 luglio 1987 aveva indetto un bando di concorso per l'assunzione di 25 unità di personale nella qualifica e livello anzidetti;
all'esito delle prove concorsuali egli si era classificato al 1480 posto degli idonei con delibera 19 dicembre 1989, poi approvata dalla Giunta regionale, la Commissione Amministratrice aveva preso atto della graduatoria attribuendole validità per due anni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
con la stessa delibera si era stabilito che il Direttore dell'Azienda avrebbe dovuto inviare gli idonei a visita medica per l'accertamento dei requisiti sanitari, e si era anche autorizzato il Presidente della Commissione a provvedere all'assunzione degli aventi diritto senza limitazione numerica, nei rispetto delle disposizioni di legge;
con delibera n. 461 del 22 novembre 1991, dato atto delle gravi carenze di organico, la Commissione aveva ribadito la necessità di assumere in servizio ulteriori unità nei settori tecnici e del movimento, utilizzando a tale scopo le graduatorie dei concorsi ancora valide;
egli era stato invitato a sottoporsi all'accertamento di tali requisiti, e, con nota 6 dicembre 1991, gli era stata data comunicazione dell'esito positivo di tali accertamenti e gli era stato chiesto di trasmettere la documentazione indicata nel bando;
predisposta tale documentazione e confidando nell'imminente assunzione egli si era dimesso dall'azienda per la quale lavorava;
la Gestione aveva assunto, invece, solo i candidati idonei classificatisi sino al 147^ posto;
con deliberazione n. 45 del 24 gennaio 1992 la Commissione Amministratrice, dato atto di tale limitata assunzione e rilevate le carenze di personale nel settore aveva disposto l'assunzione degli altri idonei, subordinandola tuttavia, erroneamente, all'autorizzazione regionale;
l'azienda non lo aveva immesso in servizio, benché il rapporto di lavoro dovesse ritenersi già costituito sin dal 19 dicembre 1989, data di approvazione della graduatoria.
La domanda, contrastata dalla Gestione, veniva accolta parzialmente dal Pretore, il quale dichiarava costituito il rapporto dai 24 gennaio 1992 e ordinava l'immissione in servizio del ON, condannando l'azienda al pagamento delle retribuzioni maturate. La sentenza appellata dalla Gestione e, con appello incidentale dal ON, è stata interamente riformata dai Tribunale di Avellino che con sentenza 20 luglio 1999, accogliendo l'appello principale rigettava la domanda del ON, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto qui rileva, il Tribunale, esaminando la delibera 462 del 1989 ha ritenuto che essa non contenesse la manifestazione di volontà di assumere tutti i candidati risultati idonei, ma fosse una deliberazione meramente programmatica, proponendosi l'azienda di attingere alla graduatoria contestualmente approvata, qualora avesse deciso di procedere ad ulteriori assunzioni oltre a quella del 25 vincitori: In particolare, con quella delibera la Commissione amministratrice, preso atto della graduatoria del concorso, aveva autorizzato il direttore dell'azienda a provvedere all'invio degli idonei a visita medica e, ritenuta la necessità in relazione alle carenze esistenti nell'organico di prorogare la validità della graduatoria aveva anche autorizzato il Presidente "a provvedere all'esito positivo degli accertamenti sanitari all'assunzione in servizio degli aventi diritto". Quindi l'invio alla visita medica era finalizzato ad una assunzione futura e possibile ma non ancora deliberata, ma ad essa avrebbe dovuto concretamente provvedere, per gli idonei come per i vincitori, il Presidente, con un proprio provvedimento, così come poi in effetti era avvenuto. Secondo il giudice d'appello, per una valida e definitiva costituzione del rapporto di lavoro, era indispensabile, in sostanza, la manifestazione esplicita di volontà presidenziale, ossia dell'organo rappresentativo dell'ente che invitasse i candidati idonei - chiamati via via che se ne fosse ravvisata la necessità nonché le concrete possibilità di assunzione e secondo l'ordine della graduatoria,- ad assumere servizio e ad essere immessi nel posto di lavoro.
Nei confronti del ON una tale volontà non era stata manifestata, e tale circostanza rendeva la sua posizione non comparabile a quella di coloro che lo precedevano in graduatoria, assunti proprio in base ad una esplicita determinazione presidenziale.
Quanto alla successiva delibera n. 461 del 22 novembre 1991, della Commissione Amministratrice, già il tenore letterale, ne rendeva palese il carattere solo programmatico, visto che con essa si era stabilito di "invitare il Presidente ad adoperarsi perché fosse realizzato in tempi brevi il divisato programma aziendale". Nè poteva considerarsi proposta contrattuale di assunzione l'invito a sottoporsi ad accertamenti medici rivolto al ricorrente, con nota del 10 dicembre 1991: ivi, infatti, era testualmente "fatto salvo iì diritto dell'amministrazione di procedere alla eventuale assunzione, condizionata, questa alla carenza specifica nella qualifica". Solo la successiva deliberazione del Presidente della Commissione esaminatrice avrebbe, quindi dato atto della sussistenza sia di una tale situazione di carenza che della materiale possibilità di assunzione di nuova unità lavorative, sicché un impegno negoziale della Gestione avrebbe potuto rilevarsi solo qualora il ON fosse stato destinatario di una lettera di assunzione proveniente dal Presidente e contenente una effettiva e impegnativa proposta contrattuale.
Per la cassazione di questa sentenza il ON ha proposto ricorso formulando otto motivi di censura.
L'intimata Gestione Straordinaria Trasporti Irpini resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, denunziando anche omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 75, 414 e 434 c.p. e deduce carenza di legittimazione processuale dell'ente per la mancata produzione della delibera con la quale sarebbe stata autorizzata la costituzione in giudizio del legale rappresentante, e del provvedimento regionale di nomina a commissario regionale del signor RE EZ, che aveva rilasciato il mandato in calce all'atto di appello. La censura è infondata.
Come già affermato da questa Corte, anche in vicenda analoga, la persona fisica che nella sua qualità di organo della persona giuridica ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale qualità - spettando invece alla parte che contesta la sussistenza di tale qualità di fornire la relativa prova negativa (Cass. 15 gennaio 1996 n. 279; Cass. 15 dicembre 1999 n. 14110). Quanto alla delibera di autorizzazione, la Gestione ha prodotto con il controricorso l'ordinanza n. 390 del 23 ottobre 1997 nella quale si era formata la volontà dell'ente di resistere all'appello e tale produzione, per costante giurisprudenza di questa Corte (v. fra le molte, Cass. 15 dicembre 1999, n. 14110 cit.; Cass. 2 settembre 1998, n. 8722; Cass. 1 gennaio 1995, n. 327) non solo vale a rendere regolare il contraddittorio in sede di legittimità ma ha effetto sanante delle irregolarità eventualmente commesse nei precedenti gradi di giudizio, salvo che il giudice di merito abbia già tratto le conseguenze di quella irregolarità, emanando le congrue pronunzie, cosa nella specie non avvenuta.
Con il secondo motivo, lamentando anche omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, primo e secondo comma, 1363, 1367, 1268, 1371 cod.civ.
Deduce che il Tribunale, negando valore di proposta di assunzione alla nota 6 dicembre 1991 in cui il ricorrente era stato reso edotto dell'avvenuto superamento della visita medica ed era stato inviato a consegnare i documenti necessari per l'assunzione, non ha tenuto conto ne' dell'interpretazione complessiva delle manifestazioni di volontà provenienti dall'azienda (delibera della commissione amministratrice n. 462/89; comunicazione presidenziale di invio a visita;
comunicazione presidenziale del 6 dicembre 1991) ne' del significato attribuitole in buona fede dal ricorrente che si era dimesso dal precedente impiego, avendola intese quale proposta di assunzione, ne' delle pratiche interpretative del luogo in cui aveva sede la Gestione. In particolare poi il significato di proposta di assunzione deriverebbe inevitabilmente dal fatto che per gli altri lavoratori assunti non vi era stata altra manifestazione di volontà del Presidente ma solo note di assegnazione alla residenza di lavoro provenienti dai direttore di esercizio, organo non abilitato a formare ma solo ad eseguire la volontà dell'ente, e dal fatto che nessun altro significato sarebbe compatibile con la situazione considerata, atteso l'obbligo dell'azienda di far riferimento alla graduatoria del concorso per coprire le gravi carenze di organico. Con il terzo motivo, lamentando anche omessa contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1336 c.c. in relazione al disposto dell'art. 7 del bando di concorso. Deduce che il Tribunale: ha omesso del tutto omesso l'esame di un documento decisivo quale la comunicazione del 6 dicembre 1991;
ha ritenuto, contrariamente ai vero, che per gli altri assunti vi fosse stato un provvedimento presidenziale di assunzione diverso ed ulteriore rispetto alla detta comunicazione ed ha ritenuto, incongruamente che tale provvedimento fosse la "nota di assegnazione alla residenza di lavoro", proveniente fra l'altro dal direttore di esercizio;
organo privo di potere ai riguardo;
ha attribuito al Presidente un inesistente potere discrezionale circa l'assunzione del ricorrente, non considerando che ogni deliberazione in merito era invece riservata alla Commissione Amministratrice della Gestione, la quale, con delibera n. 462 del 1989, regolarmente approvata dalla Regione Campania, e costituente a sua volta una vera e propria proposta contrattuale, aveva autorizzato il Presidente all'assunzione degli idonei del concorso.
I due motivi palesemente connessi possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati.
Preliminarmente è opportuno mettere in luce che la nota della cui interpretazione si controverte, pur essendo indicata dai Tribunale con la data del 10 dicembre 1991, è la stessa cui il ricorrente fa riferimento, con la diversa data del 6 dicembre 1991, alla pagina il del ricorso, come emerge dal confronto, sollecitato anche nel controricorso, tra il contenuto della nota ivi riportato e quello, riprodotto testualmente alle pagine 9 e 10 della sentenza. Quindi non può affermarsi che il Tribunale, pur avendone inesattamente indicato la data, abbia omesso l'esame del documento.
La negazione del carattere di proposta contrattuale di assunzione è stata argomentata dal Tribunale alla luce del tenore letterale della nota in questione, dove l'invito a presentare i documenti era accompagnato da una riserva esplicita circa l'assunzione, del seguente testuale tenore: "fatto salvo il diritto dell'amministrazione di procedere ad eventuale assunzione, condizionando questa alla carenza specifica nella qualifica". Ed il Tribunale ha inoltre spiegato che il senso di questa riserva risiedeva, in definitiva, nel fatto che il presupposto dell'assunzione, costituito dalla carenza di organico, si sarebbe realizzato solo a seguito della successiva deliberazione del Presidente della Commissione Amministratrice, con la quale si dava atto sia di quei presupposto che della materiale possibilità di assunzione.
Il giudice di merito, agganciando saldamente la propria interpretazione ad un invalicabile argomento testuale, quale una riserva di eventuale assunzione, dichiarazione che necessariamente esclude, per incompatibilità logica, una volontà attuale di assumere, ha dato congruamente conto del risultato interpretativo raggiunto e non doveva ne' poteva quindi far ricorso agli ulteriori criteri, la cui violazione è anche denunziata dai ricorrente, essendo noto che nella ricerca del significato delle dichiarazioni contrattuali o negoziali quando le espressioni usate fanno emergere in modo immediato la volontà delle parti il giudice deve arrestarsi al significato letterale della parole - non può far ricorso agli ulteriori strumenti ermeneutici, l'utilizzazione dei quali (fuori dall'ipotesi dell'ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (per tutte, fra le molte, Cass. 29 novembre 1999, n. 13351; v, anche Cass. 18 luglio 2000, n. 9438). Ma, una volta che il significato della comunicazione di cui si tratta, è stato adeguatamente ricostruito nei termini anzidetti perdono rilievo, per il problema in questione, che è problema di ricostruzione della volontà contrattuale, le considerazioni che il ricorrente svolge sui tema del diritto soggettivo all'assunzione che gli deriverebbe dalla sua utile collocazione nella graduatoria degli idonei.
Trattasi infatti di censure non decisive, perché inidonee a gettare una luce di ambiguità sulla nota in questione e ad attribuirle un significato diverso da quello che essa ha in base ai suoi enunziati. Quanto poi alla questione se nei confronti degli idonei poi assunti vi sia stato o no un provvedimento riferibile ai Presidente, è opportuno rilevare sin d'ora, trattandosi di tema più volte ripreso nel ricorso, che la sentenza impugnata afferma che la Gestione aveva proceduto all'assunzione degli altri idonei in forza di provvedimento presidenziale, ciò che la stessa difesa dell'appellato non avrebbe avuto remore a documentare all'udienza di discussione. Ora, contro questa affermazione, corroborata dal controricorrente con la trascrizione (p. 10 del controricorso) del contenuto della nota a firma del Presidente indirizzata agli altri assunti, non vi una censura idonea, limitandosi il ricorrente ad affermare che erroneamente il giudice d'appello avrebbe ritenuto che l'assunzione degli idonei sia avvenuta con comunicazioni di contenuto diverso da quelle a lui indirizzate.
Con il quarto motivo il ricorrente denunziando anche omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1321, 1326, 1336 e 1362, primo e secondo comma, 1363, 1366 e 1367, in relazione ai disposto dell'art. 7 ultimo comma del bando di concorso. Assume che il Tribunale, contraddicendosi, avrebbe ritenuto da un lato che la delibera 462 del 1989 aveva natura solo programmatica poiché con essa l'azienda si proponeva di attingere alla graduatoria contestualmente approvata, se avesse deciso di procedere ad ulteriori assunzioni, e dall'altro che non sarebbe stata necessaria una nuova deliberazione della Commissione di autorizzazione a procedere ad ulteriori assunzioni: in tal modo si riconosceva che l'autorizzazione all'assunzione era stata già concessa con la delibera del 1989, dai che seguiva che questa non poteva avere carattere solo programmatico. Inoltre il Tribunale nell'attribuire un tal carattere alla detta delibera, escludendo che essa contenesse già la volontà di assumere, e nel ritenere che per l'assunzione occorresse una successiva deliberazione del Presidente dalla Commissione Amministratrice non aveva considerato che tale volontà compete proprio alla Commissione e non al Presidente della Gestione, che l'assunzione degli altri idonei era avvenuta senza alcun intervento discrezionale, ma vi era stata solo una comunicazione del direttore di esercizio, unico elemento mancante nella sequela degli atti riguardanti il ON, ma inidoneo a differenziare la situazione di quest'ultimo, trattandosi di un atto privo di valore, non negoziale e non riferibile al legale rappresentante dell'ente. Il ricorrente rileva altresì che in ogni caso il bando di concorso, di valore negoziale e vincolante imponeva che si attingesse alla graduatoria, che nella delibera del 1989 vi era autorizzazione del presidente alla assunzione degli idonei all'esito positivo degli accertamenti sanitari;
che anche per gli altri assunti si era provveduto in termini esattamente uguali;
che vi era stato invio a visita medica prima dell'assunzione, conformemente alla previsioni del bando secondo cui le valutazioni delle azienda sulla necessità di assumere dovevano precedere l'invio a visita medica;
che nei corso di validità della graduatoria vi erano state effettivamente le gravi carenze di personale, e si era realizzata quindi l'esigenza cui faceva riferimento la delibera n. 462 del 1989. Il motivo è infondato.
Circa la denunziata contraddizione della sentenza, vale osservare che questa ribadisce solo che altro era la decisione della commissione di attingere alla graduatoria, altro era la concreta espressione di volontà diretta all'assunzione. Il discorso si svolge quindi su piani diversi e non incompatibili logicamente.
Quanto ai resto, deve osservarsi che il Tribunale ha contestualmente tenuto conto tanto della delibera 462 del 1989 che dell'art. 7 del bando di concorso. Della prima ha messo in luce, riproducendone testualmente alcune parti, che con essa la Commissione amministratrice da un lato aveva autorizzato il Direttore dell'azienda ad inviare a visita medica i candidati idonei e dall'altro, nel prorogare la validità della graduatoria, in relazione alle gravi carenze di organico, aveva autorizzato il Presidente a provvedere all'esito degli accertamenti sanitari all'assunzione in servizio degli aventi diritto. il Tribunale ne ha concluso che, nella delibera, la visita medica era finalizzata ad una futura assunzione alla quale avrebbe dovuto provvedere concretamente il Presidente della Commissione. D'altra parte, il bando di concorso, secondo il Tribunale, era in linea con questa impostazione, poiché prevedeva l'assunzione degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, all'esito della visita medica e della produzione dei documenti, e in sostanza ipotizzava comunque un manifestazione di volontà di assumere, il che ovviamente non poteva non valere anche per gli idonei. All'interpretazione, sistematica e priva di incongruenze, data dai Tribunale al bando e alla delibera, il ricorrente oppone una propria diversa lettura di tali atti, fondata peraltro non tanto sul loro diretto contenuto quanto piuttosto su elementi esterni agli stessi, quali la circostanza che per gli altri idonei non vi sarebbe stato un provvedimento presidenziale di assunzione, ma una comunicazione di assegnazione della residenza di lavoro, o il verificarsi delle carenze di organico cui la delibera 462 del 1989 condizionava le assunzioni. Ma, anche a prescindere da ciò che s'è detto riguardo alle modalità di assunzione degli altri idonei, si tratta di elementi privi di rilievo decisivo ai fini della soluzione della controversia, dal momento che nessuno di essi è in grado di per sè di smentire il significato della delibera cit. e di attribuirle il carattere di manifestazione di volontà di proporre l'assunzione al lavoro.
Con il quinto motivo il ricorrente, denunziando anche omessa insufficiente e inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1369, in relazione alla interpretazione data dal Tribunale all'art. 7 del bando di concorso. Il Tribunale, sovvertendo ogni criterio logico, aveva stabilito che la formazione della volontà di assunzione da parte dell'azienda dovesse seguire alla visita medica e alla presentazione dei documenti, mentre era evidente, anche alla luce della delibera 462 del 1989, che la formazione della volontà di assumere era contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo 7 dove era stabilita la proroga della graduatoria e l'obbligo di attingere ad essa per far fronte alle carenze di organico. Quindi, contrariamente a quel che il Tribunale ha ritenuto, la parola "assunzione" di cui al primo comma dell'art. 7 del bando, doveva essere intesa nel senso di immissione in servizio.
Il motivo è infondato.
Con esso, infatti, per opporsi all'interpretazione datane dal Tribunale, si prospetta una lettura dell'art. 7 del bando di concorso in palese contrasto con il significato del termine "assunzione" che implica il sorgere del rapporto e non ciò che ad esso consegue, ossia l'immissione nel servizio. A supporto di tale conclusione, evidentemente contraria ai criterio fondamentale di interpretazione cui s'è fatto riferimento dell'esame del secondo e del terzo motivo, si ripropongono, del resto, nella sostanza e al di là di qualche differenza di formulazione, gli argomenti, già esaminati, e disattesi, relativi al significato della delibera 462, più volte cit..
Con il sesto motivo il ricorrente, denunziando anche omessa insufficiente e inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 1326, 1336, 1362, secondo comma, 1366, 1367 e 1375, c.c., nonché dei principi di parità di trattamento, correttezza, lealtà e buona fede, in relazione alla totale obliterazione da parte dei giudici di merito del complessivo comportamento della Gestione, con particolare riguardo a quello adottato nei confronti dei primi 147 idonei del concorso. Premesso che il Tribunale aveva escluso l'efficacia esterna e vincolante della delibera 462 del 1989 sulla scorta della motivazione censurata con i motivi precedenti, ma anche del richiamo alla sentenza di primo grado, il ricorrente afferma di non poter esimersi "dal denunziare le lacune e i vizi della sentenza del Pretore nella parte in cui egli ha ritenuto che la delibera 462 del 1989 non concreti l'atto di assunzione del ricorrente" Egli ammette peraltro che "gli argomenti che sorreggono tale censura sono sostanzialmente quelli in precedenza già illustrati". Per questa parte il motivo è inammissibile, poiché, il ricorso ordinario per cassazione ha ad oggetto la sola sentenza d'appello e non può investire quella di primo grado. L'imitando quindi l'esame a quei che in esso riguarda in realtà la sentenza del Tribunale, deve rilevarsi che il ricorrente censura la ricostruzione in senso programmatico anche della delibera 461 del 1991, affermando che dal suo esame si trarrebbe la inconfutabile conferma che le carenze dell'organico aziendale erano così gravi e rilevanti da richiedere l'integrale copertura e il consequenziale scorrimento e utilizzazione della graduatoria dei 170 idonei.
Ora, innanzitutto tale premessa non è idonea sostenere direttamente la conclusione che la delibera esprimesse la volontà della Gestione di stipulare il contratto di lavoro, poiché una cosa è riconoscere l'esistenza di un problema, quale la carenza di personale, altra cosa è risolverlo disponendo assunzioni a copertura dei vuoti di organico. Inoltre deve osservarsi che il Tribunale nell'esaminarla ha messo in rilievo come essa in realtà confermasse ancora un volta il carattere programmatico della precedente delibera del 1989, dal momento che il suo contenuto era l'invito rivolto al Presidente della Gestione di "adoperarsi perché fosse realizzato in tempi brevi il divisato programma aziendale". In sostanza ne' tale delibera ne' quella successiva del 24 gennaio 1992 n. 45, diversamente per quest'ultima da quanto ritenuto dal Pretore, costituivano estrinsecazione chiara ed in equivoca della volontà di proporre l'assunzione.
Contro queste conclusioni, dedotte dalla diretta lettura dei deliberati aziendali, il ricorrente oppone che esse sarebbero frutto di un'interpretazione illogica, ma in realtà, l'essenziale nucleo argomentativo di tale critica sembra piuttosto attenere non all'illogicità del modo con cui il giudice ha inteso il contenuto delle delibere, quanto piuttosto alla incongruenza delle delibere stesse, delibere che in sostanza, qui come anche in altre parti del ricorso, il ricorrente propone di intendere secondo il contenuto che esse avrebbero dovuto assumere, non secondo quello che esse hanno assunto in concreto.
Non sono poi condivisibili le considerazioni, sviluppate nel motivo in esame, circa la natura privatistica del rapporto e il conseguente inadempimento contrattuale in cui sarebbe incorsa la Gestione non immettendo in servizio il ricorrente e frustrandone conseguentemente il diritto all'assunzione. In tal modo infatti si pone fra le premesse dell'argomentazione l'esistenza di un tale diritto, che dovrebbe esserne invece la (dimostrata) conclusione, e si incorre quindi in un evidente errore logico.
Quanto al principio di parità di trattamento, a parte ogni considerazione circa la valenza che la sua eventuale violazione potrebbe avere nel riconoscimento del diritto all'assunzione, vi è da dire che, come posto in luce nel controricorso con il riferimento a deliberati della Regione Campania, il mancato integrale scorrimento della graduatoria degli idonei e quindi l'assenza della proposta di assunzione al ricorrente trova motivo in ragioni finanziarie, come apprezzate dall'autorità regionale, sicché è da escludere in essa ogni carattere discriminatorio o arbitrario.
Anche il motivo in esame è dunque infondato.
Con il settimo motivo, denunziando omessa insufficiente e inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia affatto pronunziato sulle ragioni per cui, contrariamente alla tesi del giudice di primo grado, ha ritenuto che neppure la delibera n. 45 del 1992 fosse idonea espressione della volontà di assumere.
In realtà sia pure attraverso una considerazione complessiva che accomunava la delibera in questione alle due precedenti, del 1991 e del 1989, il Tribunale (v. pag. 7 della sentenza) ha espresso l'avviso che in ciascuna di esse mancasse la chiara volontà di assumere dovendo questa ricomprendere anche la sussistenza della carenza di organico, e la materiale possibilità per l'azienda di provvedere alla relativa eliminazione: caratteristiche che, ad avviso del tribunale la delibera n. 45 del 1992 non possedeva al pari delle altre. Vero è che di queste altre il giudice di merito si è poi diffusamente occupato, ma ciò non è sufficiente per affermare che rispetto alla prima vi sia stata, nei caso, omissione di motivazione. Con l'ottavo ed ultimo motivo il ricorrente denunziando anche omessa insufficiente ed inadeguata motivazione su punto decisivo della controversia, lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c e dell'art. 1137 c.c., in relazione alla mancata pronunzia sulla sua domanda subordinata di condanna della Gestione al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Deve osservarsi in proposito che con la sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato ogni domanda del ON, ivi compresa quella di risarcimento. Quanto alla motivazione del rigetto essa è da considerare ampiamente ricompresa nelle argomentazioni con le quali il Tribunale ha in sostanza escluso che vi fossero i presupposti di un ragionevole affidamento in capo al ON circa la sua imminente assunzione. Il ricorso va quindi rigettato. La Corte ritiene tuttavia opportuno compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003