Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2001, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
E N O I 6 8 Z 9 1 A A / I R ee 4 T / R S 6 N I A 2 - G . T E B .R U R . .P B BBLICA ITALIANA L I D L A 0 054 7 / 0 1 R A L D E . T D B E I A T S T N N A E I E S S 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R E 4 I E Oggetto A . T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M TRIBUTI CONTENZIOSO RICORSO PER CASSAZIONE IN ANNYISSIBILIDA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 8790/98 986 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere- Cron. - Consigliere- Rep.Dott. Eugenio AMARI Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 21/09/00 - Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L.
3.000 MARPE SAV SRL, in persona del legale rappresentante 16 GEN. 2001 IL CANCELLIERE pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPIA NUOVA 22, presso lo studio dell'avvocato SORDINI ALDO, che la difende, giusta mandato in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
CANCELLERIA - intimato avverso la sentenza n. 101/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 07/04/97; CG575067 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1463 udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. Antonio -1- MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SORDINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. T O N -2- 1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. La RP srl, rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha respinto l'appello dell'ufficio ed ha accolto parzialmente l'appello della società, limitatamente al calcolo degli interessi dovuti dalla stessa.
1.2. In fatto, la società ha impugnato l'accertamento di valore effettuato dall'ufficio competente, per invim straordinaria, deducendo vizi di motivazione ed inattendibilità della stima UTE posta a base dell'accertamento stesso. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso riducendo il valore accertato, da lire 3.376.000.000 a lire 1.688.000.000. L'Ufficio e la società hanno proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale si è pronunciata come sopra specificato.
1.3. A sostegno del ricorso, la società deduce l'ufficio sarebbe incorso in errore nella che valutazione dell'immobile in questione, perché i valori accertati non troverebbero riscontro nella realtà e sarebbero basati su una stima dell'Ute priva di adeguato supporto logico.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare inammissibile.
2.2. Come è noto, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., "il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano". E' noto che, secondo giurisprudenza di questa Corte, "l'omessala indicazione delle norme di diritto su cui si fonda ...! pur potendo determinare una non il ricorso, precisa formulazione dei motivi, non comporta da sola inammissibilità del ricorso quando attraverso le ragioni addotte sia possibile identificare il principio di diritto che si assume violato" (Cass. Civ. 1430/99; conf. 405/99, 10015/98, 9252/98, 8490/97, 4340/97, 9774/96, 302/96, 7886/94, 4923/95, 1051/93, 2989/88, 2984/87). Nella specie, però, il ricorso oltre a non contenere la specifica indicazione delle censure di legittimità ipotizzate, si dilunga nella prospettazione di pretesi errori di valutazione che avrebbe commesso l'Ufficio del Registro ed anche l'UTE, che sono 2 questioni che attengono al merito (pp. 2-5). In definitiva, il ricorso non indica specificamente i punti о i capi della sentenza sui quali si appunterebbero le censure, non sono indicate le eventuali norme violate ○ i passaggi logici in ipotesi censurabili, né è possibile individuarli in via interpretativa, nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. La parte restante del ricorso (pp. 5-10) contiene una lunga elencazione di massime di questa Corte, con affermazioni di principio che poi non sono raccordate a specifici punti della sentenza oggetto del ricorso.
2.3. La parte resistente non si è costituita e, quindi, nulla è dovuto per spese.
P.Q.M.
E Dichiara inammissibile il ricorso. A N I O I R Z A A T - Così deciso in Roma il 21 settembre 2000. 5 R 6 U . T 8 S B 9 N I 1 I / - G R 4 E B Il Consigliere estensore / T Il Presidente R 6 . 2 L L . A R A D . . P . B E dr. Antorio Merone) A (dr. Vincenzo Carbone) D T I A Halley L T R N - E E 1 E D MA S 3 T I E 1 S A . N E N S M I A O N IL CANCELLIERE C1 VA SC DEPOSITATO IN CANCELLERIA r Oggi 16 GEN 2001 CASSAZION IL CANCELLIERE C1 VA SC 1 3