Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10129
CASS
Sentenza 25 luglio 2001

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L'approvazione, sia pure tacita, dell'estratto conto ai sensi dell'art. 1832 cod. civ. non preclude l'impugnabilità della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e, quindi, dei titoli contrattuali che sono alla loro base e rimangono regolati dalle norme generali sui contratti.

Nei contratti bancari, la determinazione dei tassi di interesse mediante il rinvio agli accordi interbancari può essere ritenuta sufficiente soltanto quando detti accordi costituiscano fonti vincolanti e disciplinatrici del saggio nell'ambito nazionale non anche quando contemplino diverse tipologie di tassi o quando non forniscano alcun parametro centralizzato e vincolante.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10129
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10129
Data del deposito : 25 luglio 2001

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