Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 2
L'approvazione, sia pure tacita, dell'estratto conto ai sensi dell'art. 1832 cod. civ. non preclude l'impugnabilità della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e, quindi, dei titoli contrattuali che sono alla loro base e rimangono regolati dalle norme generali sui contratti.
Nei contratti bancari, la determinazione dei tassi di interesse mediante il rinvio agli accordi interbancari può essere ritenuta sufficiente soltanto quando detti accordi costituiscano fonti vincolanti e disciplinatrici del saggio nell'ambito nazionale non anche quando contemplino diverse tipologie di tassi o quando non forniscano alcun parametro centralizzato e vincolante.
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Avv. Giampaolo Morini - L'omessa produzione in giudizio del contratto di conto corrente e di quello, ad esso collegato, di apertura di credito in favore della stessa correntista, non rende la domanda generica ed indeterminata e non comporta quindi la nullità dell'atto. Contratto bancario amorfo La nullità del cd. contratto bancario amorfo - come in generale le nullità previste dalle norme di trasparenza del T.U.B. - è nullità c.d. unilaterale», che può essere fatta valere solo dal cliente, ovvero anche d'ufficio dal giudice, purché ciò avvenga nell'interesse di quest'ultimo (art. 127, comma 2, TUB). Ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio inerente alla domanda di accertamento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10129 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
M NON EL0.1.2.9. / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contrent brucasi SEZIONE TERZA CIVILE Anteriss Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19830/98FIDUCCIA Dott. Gaetano - Presidente Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere - Dott. Bruno DURANTE Consigliere Cron. 22737 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 3382 Ud. 13/03/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 30 RIVAROSSA1 2 AIMETTA IA TE, IA NT, IL CANCELLIERE GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE li difende unitamente all'avvocato CAPELLO ALBERTO, Richlesta copia studio dal Sig. Fl giusta delega in atti;
per diritti L. 3000 11 2.5 LUG 2001 ricorrenti - IL CANCELLIERE contro in Roma, in BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, corrente persona del Direttore della filiale di Cuneo, dott. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RD Calvio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copia studio N C DE dal Sig. 2001 VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato Засе per giritti L. all'avvocato 25 LUG 2 501 ANGELIS LUCIO, che la difende unitamente il IL CANCELLIERS 1 ET EL, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. ATSA avversO la sentenza n. 556/98 della Corte d'Appello di per diritti L. 3000 25.07.01 TORINO, Sezione I CIVILE emessa il 17/4/98, depositata il IL CANCELLIERE il 19/05/98; RG.1705/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato GUIDO ROMAELLI;
UDITO L'Avvocato LUCIO DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del V motivo del ricorso ed il rigetto degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 28.5.1993 il Presidente del Tribu- nale di Cuneo, ad istanza della Banca Nazionale del La- voro e sulla base di estratti di saldaconto, ingiunse a AR Giovanni, fideiussione in favore della banca per obbligazioni della Futura First s.r.l., il pagamen- to della complessiva somma di L. 124.966.387 in rela- zione agli scoperti di due conti correnti della società garantita. Con altro decreto in data 3.6.1993, sempre ad istanza della BNL ed in base ad estratti di salda- conto, fu ingiunto ad IM RI TE ed a Castia 2 Cristino, altri fideiussori della Futura First, il pa- gamento in via solidale della stessa somma allo stesso titolo ed, inoltre, alla IM il pagamento della 3.512.126 ed al RT il pagamento della somma di L.
8.436.465 per scoperti di conti correnti somma di L. personali dei due fideiussori. Tutti gli importi furono gravati da interessi ultralegali. Avverso le ingiunzio- ni gli intimati proposero distinte opposizioni, dedu- cendo tra l'altro che sul conto della Futura First non era stata accreditata la somma di L. 27.921.469, pur versata alla banca dalla società, e che gli interessi erano dovuti nella misura legale perché quelli computa- ti dalla banca in misura ultralegale non erano stati pattuiti per iscritto. La banca contestò il fondamento delle opposizioni. Riuniti i procedimenti, il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 16.11.1995 accolse le oppo- sizioni e revocò le ingiunzioni. La BNL ha proposto ap- pello ed in sede di gravame ha prodotto gli estratti conto concernenti le posizioni della debitrice garanti- ta e dei tre fideiussori intimati. Con sentenza del 19.5.1998 la Corte di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato le opposizioni, osservando: 1) che gli estratti conto, in quanto non contestati dai correntisti, costituivano piena prova dei crediti della banca;
2) che i tassi di interesse dovevano intendersi 3 pattuiti per iscritto perché erano stati fatti corri- spondere ai tassi stabiliti dagli accordi interbancari. Ricorrono la IM, il RT ed il AR con cinque motivi. Resiste la BNL con controricorso. En- trando le parti hanno prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti ripropongono la ecce- zione, già sollevata nel giudizio di secondo grado, di nullità dell'atto di appello in quanto privo della della impugnazione. esposizione dei motivi specifici giacchè i motivi L'eccezione non ha fondamento, dell'appello risultano formulati in modo tale da deli- mitare sufficientemente l'ambito del "devolutum" e le questioni sottoposte al giudice del gravame. Col terzo motivo, che per consequenzialità logica a questo punto esaminato, i ricorrenti lamentano va che, in violazione dell'art. 345 cod.proc.civ. (appli- cabile al caso di specie nella formulazione antecedente la novella introdotta con legge 26.11.1990 n. 353), la Corte di merito abbia ammesso la produzione degli estratti conto da parte della banca, quantunque gli stessi non potessero considerarsi documenti nuovi, null'altro essendo se non la riproduzione degli estrat- ti di saldaconto esibiti dalla banca nel precedente grado. T.a doglianza è priva di fondamento, giacchè 4 l'estratto conto, esprimendo in dettaglio tutte le sin- gole partite del rapporto tra banca e correntista è do- cumento diverso dal meno dettagliato estratto di salda- conto, onde gli estratti conto in argomento sono stati ammessi ed assunti in esame dalla Corte correttamente territoriale. Col secondo e col quarto motivo, che essendo con- nessi vanno congiuntamente esaminati, i ricorrenti la- mentano che, in violazione dell'art. 2697 cod. civ., la Corte di merito abbia attribuito agli estratti conto efficacia probatoria. Sostengono che tale efficacia avrebbe potuto essere riconosciuta soltanto alle scrit- ture contabili integrali della banca, che a loro avvi- so- avrebbero potuto far fede anche di un versamento di L. 27.921.469, che essi affermano effettuato dalla ga- rantita Futura First e del quale negli estratti conto non vi sarebbe traccia. La doglianza è infondata. La Corte territoriale, applicando correttamente l'art. 1832 cod.civ., ha ritenuto che gli estratti conto for- nissero piena prova dei crediti della banca (anche per quanto concerne l'asserita omissione di accredito della somma di L. 27.921.469), in quanto non assoggettati a tempestiva contestazione dai correntisti. Col quinto motivo i ricorrenti denunziano violazio- dell'art. 1284 cod. civ. Sostengono che i tassi di ne 5 interesse ultralegali pretesi dalla banca, in quanto previsti nei contratti di conto corrente con esclusivo riferimento agli accordi interbancari, non avrebbero potuto ritenersi determinati per iscritto, come, inve- ce, impone la norma citata. Lamentano, quindi, che la Corte di merito abbia riconosciuto alla banca anche gli interessi in tal forma pattuiti. Con nota di replica alla requisitoria del Procuratore Generale la banca re- sistente Osserva che la denuncia di inefficacia del patto di interessi proposta dai ricorrenti avrebbe do- vuto ritenersi preclusa dalla approvazione degli estratti conto. L'osservazione non può condividersi, giacchè per consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità (Cass. 11.3.1996 n. 1978; Cass. 15.6.1995 n. 6736), l'approvazione, sia pure tacita, dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 CO. I t cod. civ., non preclude la impugnabilità della validità e della efficacia dei rapporti obbligatori da cui deri- vano gli accrediti e gli addebiti e, quindi, dei titoli contrattuali che sono alla loro base e rimangono rego- lati dalle norme generali sui contratti. La doglianza elevata sul punto dai ricorrenti è, invece, fondata. Affinchè la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1284 cod. civ. (applicabile al caso di specie, antece- dente l'entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154) possa ritenersi soddisfatta occorre che il tasso di in- teresse superiore alla misura legale, ove nel documento contrattuale non sia numericamente indicato, venga al- meno riferito a criteri prestabiliti ed oggettivi, così da potersi considerare determinato in modo certo. Ciò comporta che nei contratti bancari la determinazione dei tassi di interesse mediante rinvio agli accordi in- terbancari può essere ritenuta sufficiente soltanto ove tali accordi costituiscano fonti vincolanti disciplina- trici del saggio in ambito nazionale, ma non anche quando contemplino diverse tipologie di tassi О addi- rittura quando non forniscano alcun parametro centra- lizzato e vincolante. Pertanto il giudice del merito non può sottrarsi all'accertamento in concreto del gra- do di univocità della fonte richiamata al fine della verifica della idoneità di essa alla individuazione della previsione alla quale le parti abbiano potuto ef- fettivamente riferirsi e quindi ad una oggettiva deter- minazione del tasso di interesse o, quanto meno, ad una sicura determinabilità controllabile pur nell'ambito di una variabilità dei tassi nel tempo (Cass. 19.7.2000, n. 9465, in motivazione). Nel caso in esame la Corte torinese, affermando la validità della convenzione di interessi senza aver previamente effettuato tale accer- tamento è effettivamente incorsa nella denunziata vio- 7 lazione dell'art. 1284 cod.civ. (Cass. 9465/2000 cit.). La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitata- mente al punto investito dalla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Tori- no, che si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle 109T 250.000 spese del giudizio di cassazione. 456T 40000 TOT.290.000
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il quinto motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa la impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Roma, 13.3.2001. Kancin IL CONSIGLIERÉ EST. IL PRESIDENTE Spran IL CANCELLIERE01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 25 LUG 2001- IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Registrato in dc SET. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4 39802 290.000versate £. n. OV (lire p. II Dirigente Area Servizi 1 (D.sea RI G 0 0 Respon