Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/1997, n. 1406
CASS
Sentenza 12 dicembre 1997

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In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sè, l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati - di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.

In tema di ricorso per Cassazione della parte civile, ai sensi del primo comma dell'art.100 del codice di procedura penale la procura speciale conferita dalla parte privata al proprio difensore può e non deve essere posta in calce o a margine del ricorso, sicché lo stesso è ammissibile anche nell'ipotesi che la procura sia stata redatta su separato foglio, purché possa riferirsi al proposto ricorso.

Commentario1

  • 1Presupposti per la sussistenza del reato di disturbo della quiete pubblica
    Avv. Eugenia Parisi · https://www.avvocatoandreani.it/ · 14 maggio 2018

    Il legale rappresentante di un'associazione culturale sita in un Condominio veniva condannato alla pena del pagamento di € 309,00 di ammenda per avere - mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia prevista dal DCPM 14/11/1997 - disturbato le occupazioni ed il riposo dei vicini in violazione dell'art. 659 cod. pen. Il Tribunale, infatti, accertata la produzione delle immissioni sonore provenienti dal locale di cui l'imputato era legale rappresentante, ha, in primo luogo, escluso la configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 2 l. 447/1995, per via del superamento dei limiti di accettabilità delle stesse emissioni che disturbavano il riposo e le occupazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/1997, n. 1406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1406
Data del deposito : 12 dicembre 1997

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