Sentenza 12 dicembre 1997
Massime • 2
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sè, l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati - di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.
In tema di ricorso per Cassazione della parte civile, ai sensi del primo comma dell'art.100 del codice di procedura penale la procura speciale conferita dalla parte privata al proprio difensore può e non deve essere posta in calce o a margine del ricorso, sicché lo stesso è ammissibile anche nell'ipotesi che la procura sia stata redatta su separato foglio, purché possa riferirsi al proposto ricorso.
Commentario • 1
- 1. Presupposti per la sussistenza del reato di disturbo della quiete pubblicaAvv. Eugenia Parisi · https://www.avvocatoandreani.it/ · 14 maggio 2018
Il legale rappresentante di un'associazione culturale sita in un Condominio veniva condannato alla pena del pagamento di € 309,00 di ammenda per avere - mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia prevista dal DCPM 14/11/1997 - disturbato le occupazioni ed il riposo dei vicini in violazione dell'art. 659 cod. pen. Il Tribunale, infatti, accertata la produzione delle immissioni sonore provenienti dal locale di cui l'imputato era legale rappresentante, ha, in primo luogo, escluso la configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 2 l. 447/1995, per via del superamento dei limiti di accettabilità delle stesse emissioni che disturbavano il riposo e le occupazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/1997, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giulio CARLUCCI Presidente del 12.12.1997
1. Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere SENTENZA
2. " Stefano CAMPO " N. 1817
3. " Umberto OR " REGISTRO GENERALE
4. " NI CA " N. 35470/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NI D'DI RA
2) D'DI NI
3) D'DI DO
Parti civili
4) IN RI IS
Imputata
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 13 maggio 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Stefano CAMPO;
Udito il pubblico ministero in persona del procuratore generale Dr. Vincenzo GERACI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale;
Uditi per le parti civili ricorrenti gli avv.ti LU RAVAGNAN e Titta CASTAGNINO, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e la condanna degli imputati alla refusione delle spese del grado;
Uditi gli avvocati Gianni MILNER per gli imputati non ricorrenti LA AR, MA UR e Virgili Franco e Giampietro AR per l'imputata NT RI IS, ricorrente incidentale, e gli imputati MO LU e CA ER, i quali concludono entrambi per il rigetto del ricorso delle parti civili e il AR, anche, per l'accoglimento del ricorso incidentale.
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 13 maggio 1997 la Corte d'appello di Venezia riformava quella in data 21 marzo 1996 del Pretore della stessa sede, con la quale AS AR, RO LU, AC UR, LI ER, GI RA e IN AN IS - imputati, tutti ad esclusione della IN, dei reati di cui agli artt. 659 (quali condomini, disturbavano il riposo e le occupazioni dei componenti famiglia D'DI, omettendo di deliberare in merito a lavori di insonorizzazione di un ascensore rumoroso) e 650 (per avere omesso, nella sopra indicata qualità, di ottemperare ad ordinanza sindacale, che imponeva di eseguire opere di insonorizzazione dell'ascensore condominiale) codice penale, RO e IN di quello di cui agli artt. 110 e 635 (in concorso tra loro e con il figlio minore RO IO danneggiavano la serratura della porta d'ingresso dell'abitazione della famiglia DDI in data 4.4.1994) codice penale e il solo RO di quello di cui all'art. 635 (danneggiamento della serrature suddetta in data 28.3.1994) codice penale - erano stati condannati a pene di giustizia, al pagamento delle spese del procedimento e al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese processuali in favore di tutte le costituite parti civili, con concessione di provvisionale per le parti civili D'DI NI e DO.
La corte territoriale affermava che il reato di cui all'art. 659 c.p. non sussisteva, in quanto i rumori prodotti dall'ascensore erano percepibili, e in effetti percepiti, dai soli congiunti D'DI, sicché nella specie le emissioni rumorose non aveva cagionato quella potenzialità diffusiva e attitudine a disturbare un numero indeterminato di persone, alla cui sola presenza si concretizza il reato in questione;
che, la condotta di cui all'art. 650 c.p. non costituiva, reato, dal momento che l'ordinanza sindacale non era stata emessa per ragioni di tutela dell'igiene collettiva, bensì soltanto in accoglimento di esposto del dott. D'DI mirante ad eliminare il denunciato disturbo alla propria abitazione cagionato dalla rumorosità dell'ascensore condominiale;
che non v'era alcuna prova in ordine alla manomissione della porta d'ingresso dell'abitazione della famiglia D'DI addebitata al RO e che, riguardo a quella attribuita ai coniugi RO-IN in concorso con il loro figlio, per stessa ammissione delle parti lese l'azione di danneggiamento era stata connessa da quest'ultimo, mentre non v'era alcuna prova dell'istigazione ad agire nei confronti del figlio minore da parte dei sunnominati imputati.
2. Ricorrono per cassazione nei confronti di tutti gli imputati le parti civili NI D'DI RA, D'DI NI e D'DI DO, che, per il tramite del proprio difensore, deducono erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 650 e 659 c.p.), assumendo che,
essendo il bene tutelato dall'art. 659 c.p. quello della salute inteso, anche, come stato di benessere fisico e psichico dell'individuo in qualsivoglia situazione ambientale venga a trovarsi ed essendo l'art. 32 Costituzione, fonte del diritto alla salute, norma primaria rispetto a quella prevista dal codice penale, una volta accertatosi, come acclarato dai consulenti privati, da quelli del pubblico ministero e dai tecnici dell'U.S.L., che il rumore dell'ascensore aveva superato i limiti di tollerabilità di cui al D.P.C.M. 1.3.1991, sussistevano gli elementi del reato in questione, nonché osservando che, in presenza di pericolo al bene della salute cagionato al cittadino dall'uso rumoroso dell'ascensore, legittimamente il sindaco era intervenuto per imporre agli interessati di provvedere a lavori mirati alla cessazione della fonte dei rumori, sicché l'inottemperanza a quanto imposto dall'ordinanza sindacale costituiva violazione dell'art. 650 c.p. Gli imputati RO LU, IN AN IS e LI ER presentavano, a mezzo dei propri difensori, memoria difensiva, con la quale affermavano che:
a) il ricorso era inammissibile, ai sensi degli artt. 100 e 591 c.p.p., perché non conteneva ne' la procura speciale al nuovo difensore degli imputati, ne' alcuna menzione sul suo rilascio;
b) risultava inammissibile qualsiasi richiesta di risarcimento del danno relativo ai due reati di danneggiamento addebitati a RO e IN, in quanto sul punto si era formato il giudicato per essere oggetto del ricorso delle parti civili soltanto i capi relativi ai reati di cui agli artt. 650 e 659 c.p.;
c) il ricorso risultava inammissibile per mancata indicazione delle statuizioni di, natura civilistica della sentenza gravata, che i ricorrenti affermavano di volere impugnare;
d) il ricorso era inammissibile per mancata indicazione dei motivi in ordine all'oggetto, al petitum, all'indicazione del danno e al suo collegamento con la condotta degli imputati, affermando i ricorrenti di impugnare e richiedere il rinvio "... per la determinazione degli effetti civilistici della condotta illecita degli imputati... ";
e) non sussistevano gli elementi materiali dei reati di cui agli artt. 650 e 659 c.p.; il c.d. danno biologico non poteva valere come criterio interpretativo per la sussistenza dell'art. 659 c.p.; il detto reato non poteva essere commesso con comportamento meramente omissivo, come contestato agli imputati;
non erano attendibili le parti lese in ordine all'entità dei denunciati rumori;
l'intervenuta transazione tra il condominio "D'DI" e il condominio rendeva irrilevante penalmente il fatto addebitato agli imputati;
non esisteva la prova che LI e RO avessero usato l'ascensore;
l'art. 659 c.p. era stato depenalizzato dalla legge 26.10.1995 n.477; l'ordinanza sindacale non era stata emessa per ragioni di igiene collettiva, ma per tutela di singoli soggetti;
la stessa non era stata firmata dal sindaco, solo titolare per l'emanazione di tal genere di atto;
il provvedimento, essendo rivolto a tutti i condomini e, quindi, anche ai congiunti D'DI, non era tale da potere fare individuare con certezza chi non lo aveva adempiuto;
sussistendo incertezza sulla legittimità dell'ordinanza sindacale, per essere stata la stessa impugnata innanzi al T.A.R., il pretore avrebbe dovuto attendere l'esito del processo amministrativo (che, peraltro, aveva definito in data 20.1.1993 detto provvedimento mera diffida e non ordine) riguardante questione pregiudiziale o, quanto meno, ritenere insussistente, per tale motivo, l'elemento psicologico del reato in questione;
era rimasto indimostrato sia l'an che il quantum del danno, sul punto insistendosi sulle richieste istruttorie avanzate in sede di giudizio di secondo grado;
f) di rinnovare, in via subordinata, la domanda di oblazione già proposta e di Insistere nella condanna delle parti civili alle spese dei tre gradi di giudizio.
Inoltre, l'imputata IN proponeva ricorso incidentale, chiedendo la condanna delle ricorrenti parti civili al risarcimento dei danni ai sensi degli artt.88 e 96 c.p.c. nonché alla refusione delle spese processuali, per avere le stesse proposto ricorso per i reati di cui agli artt. 650 e 659 c.p. anche nei confronti di essa IN, alla quale non erano stati mai contestati, in tal modo agendo in malafede e/o per colpa grave.
Nelle more dell'odierna udienza i difensori delle ricorrenti parti civili e degli imputati depositavano memorie difensive, con le quali ulteriormente illustravano i motivi riguardanti le ragioni, rispettivamente, fatte valere.
3. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, mentre quello delle parti civili è infondato.
3.a. Invero, il vigente codice di procedura penale non prevede l'istituto del ricorso per cassazione incidentale, ma soltanto quello dell'appello incidentale delle parti (art. 595 c.p.p.), sicché, in applicazione del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (art.568 co. 1^ c.p.p.), il ricorso incidentale proposto dalla IN va dichiarato inammissibile.
Nè può giustificarsi la possibilità di esperire detto genere di ricorso, previsto dall'art.371 del codice di procedura civile, allorquando ricorrente in sede penale è, come nella specie, la sola parte civile - la quale nel caso di proscioglimento dell'imputato, come verificatosi nella fattispecie che ci occupa, ha la facoltà di impugnare, con lo stesso mezzo previsto dal pubblico ministero, la sentenza assolutoria ai soli effetti della responsabilità civile, giusto il disposto dell'art. 576 co. 1^ c.p.p. -, con l'argomento che, mirando l'impugnazione a soli effetti civilistici, è possibile che l'imputato-controparte civile possa utilizzare detto mezzo di impugnazione non incidendo l'esito del ricorso sulle statuizioni di carattere penale, atteso che, pur essendo limitato l'oggetto del giudizio per cassazione ai soli effetti della responsabilità civile, il relativo processo rimane sempre regolato dalle norme del codice di procedura penale, per le quali, come già dettosi, non è previsto per alcuna delle parti processuali il c.d. ricorso incidentale.
3.b. relativamente al ricorso delle parti civili va premesso che lo stesso è ammissibile, contrariamente a quanto affermato dagli imputati, in quanto:
a) ai sensi del primo comma dell'art. 100 c.p.p. la procura speciale conferita dalla parte privata al proprio difensore può e non deve essere posta a calce o a margine del ricorso proposto dalla costituita parte civile, sicché lo stesso è ammissibile anche nell'ipotesi che la procura sia stata redatta su separato foglio, purché possa riferirsi - come risulta nella specie dal contestuale deposito in cancelleria sia del ricorso che della procura - al proposto ricorso;
b) nella ipotesi di proscioglimento degli imputati, conseguendo gli effetti civili perseguiti dalla parte civile soltanto da una pronuncia di responsabilità penale degli stessi, la nominata parte processuale adempie all'obbligo di supportare la propria impugnazione riferendo i motivi a sostegno della stessa alle ragioni che hanno escluso detta responsabilità, non necessitando alcuna argomentazione in ordine agli aspetti civilistici, attesa la conseguenzialità degli stessi all'eventuale accertamento della sussistenza, ai soli effetti civili in assenza di impugnazione del pubblico ministero, di responsabilità penale in capo agli imputati.
3.c. In ordine al reato di cui all'art. 659 c.p. la Corte rileva che i rumori e gli schiamazzi vietati debbono, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sè, l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati -, di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare.
Conseguentemente la contravvenzione non sussiste allorquando - come nella fattispecie in esame - i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio cui è inserita detta abitazione ovvero trovantisi nelle zone circostanti. Infatti, in tali ipotesi, non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicché il fatto in esame, se del caso, può costituire illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile. A tal proposito è opportuno chiarire, che l'art. 32 della Costituzione impone la tutela del bene della salute di ciascun cittadino, di tutta evidenza turbato da rumori come quelli addebitati agli imputati, ma detto diritto non necessariamente ed esclusivamente deve essere salvaguardato dalla norma penale, la cui intrinseca natura di rimedio legislativo per comportamenti, non altrimenti giuridicamente rimediabili, impone all'interprete una lettura della stessa non dilatata oltre il suo significato letterale strettamente correlato con il bene giuridico direttamente tutelato, essendo apprestati dall'ordinamento giuridico altri rimedi, come, ad esempio, quello del risarcimento del danno in sede civile.
3.d. Relativamente al reato di cui all'art. 650 c.p. più volte questa Corte ha affermato (cfr., ex plurimis, Sez. I, 4.12.1985, ric. Giannetti) che il provvedimento dell'autorità, la cui inosservanza concretizza la violazione penalmente sanzionata dall'art. 650 c.p., deve essere stato emesso per ragioni, tra le altre, di igiene riguardanti l'interesse collettivo al corretto svolgimento di comportamenti incidenti sulla sanità pubblica e non per motivi concernenti il disagio di un singolo soggetto - come emergente dal testo del provvedimento sindacale, la cui inosservanza è stata contestata agli imputati -, di guisa che correttamente i giudici del merito hanno escluso la punibilità della condotta realizzata degli imputati, non emergendo che il provvedimento del Sindaco fosse stato emesso per ragioni di igiene, come sopra identificate, ma risultando che lo stesso era stato emanato per eliminare un disturbo riguardante specificamente l'abitazione degli odierni ricorrenti.
3.e. In ordine, infine, alla richiesta di condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute nei tre gradi di giudizio dagli imputati RO, IN e LI contenuta nella memoria difensiva depositata in prossimità della odierna udienza dai loro difensori, la stessa non può essere presa in considerazione in quanto la relativa pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere tramite specifico ricorso, trattandosi di richiesta avanzata dagli interessati con l'atto d'impugnazione della sentenza di primo grado (cfr., ff. 8, 14 e 15 della sentenza impugnata), ma non decisa dalla corte d'appello, che in motivazione ha affermato che "... non spettano a questa sede - e rimangono, come ovvio, impregiudicate - le valutazioni del loro (gli imputati - n.d.e.) comportamento alla stregua del disposto dell'art. 2048 c.c. con riferimento al danno subito dai D'DI... " e in dispositivo si è limitata ad assolvere gli imputati dai reati loro ascritti non disponendo alcunché sul punto, e non richiesta nel contesto di memoria difensiva.
Infatti, l'atto di impugnazione, trattandosi di espressione della specifica volontà della parte di sottoporre al controllo del giudice del grado superiore di giudizio la decisione a lei sfavorevole presa da quello del grado inferiore e comportando come eventuale effetto la vanificazione, in tutto o in parte, del relativo provvedimento giurisdizionale, deve essere proposto secondo gli schemi formali di cui all'art. 581 c.p.p. non sostituibili da atti non corrispondenti a detto parametro formale, di guisa che non soddisfa tale esigenze, e quindi non ha esistenza giuridica (tamquam non esset), una richiesta di impugnare un provvedimento giurisdizionale contenuta in memoria difensiva presentata al giudice ex art. 121 c.p.p., di guisa che il giudice, in tal modo adito, non ha alcun obbligo di pronunciarsi sulla stessa.
4. Tutti i ricorrenti, parti civili e imputata IN, vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali del presente grado di giudizio, mentre la IN, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, deve essere, anche, condannata al versamento di sanzione pecuniaria in favore della cassa ammende, che si ritiene di determinare nella misura di lire un milione in considerazione della macroscopica infondatezza del gravame proposto.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso della IN e rigetta l'altro ricorso.
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché la IN anche al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1998