Sentenza 11 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi. (Fattispecie in tema di furto in appartamento, in cui la Corte ha ritenuto viziato il percorso argomentativo del giudice di merito che, senza dar conto dell'apprezzamento svolto, aveva riconosciuto l'identità, per forma, orientamento e posizione, di una impronta digitale non qualitativamente corrispondente a quella dell'imputato).
Commentari • 5
- 1. Assoluzione per insussistenza del fatto: mancanza di elementi certi sull’utilizzo fraudolento di crediti d’imposta per ricerca e sviluppohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 31 gennaio 2025
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
Leggi di più… - 4. IL CASO DI STUDIO: Omessa dichiarazione e bancarotta, imputato assolto perché il fatto non sussiste.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 novembre 2022
Il caso di studio riguarda un processo per i reati di cui agli artt. 216 L.F e 5 D.Lvo. nr. 74/2000 celebrato dinanzi al Tribunale di Bari conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Indice: Il caso Capo di imputazione Decisione Il testo della sentenza Svolgimento del processo Motivi della decisione P.Q.M. IL CASO Capo di imputazione: a) del reato di cui agli articoli 110, 216 comma 1 n. 1-219 comma 1 e comma 2 ,L.F. (R.D. 16.3.1942 n. 267 in relazione all'art. 237 R.D. 16.3.1942 n. 267) perché in concorso con (...) (deceduto) quest'ultimo nella sua qualità di rappresentante legale della (...) Spa, con sede in Massafra, dichiarata fallita dal Tribunale di …
Leggi di più… - 5. Furto appartamento condominiale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2020, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2020 |
Testo completo
0 1987-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2052/2020 GERARDO SABEONE -UP 11/12/2020 ROSA PEZZULLO R.G.N. 6539/2020 LUCA PISTORELLI ANGELO CAPUTO Relatore GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. Valerio Vianello Accorretti, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. е RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 26/09/2018, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 16/11/2016 con la quale il Tribunale di Oristano aveva dichiarato ES RA responsabile in concorso con ST NI, - giudicato separatamente del reato di furto in appartamento aggravato dalla - violenza sulle cose in danno RI ER EL e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione ES RA, attraverso il difensore Avv. Valerio Vianello Accorretti, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza degli artt. 110 e 624-bis cod. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. I giudici di merito hanno utilizzato, nella valutazione in senso indiziario degli elementi raccolti, un metodo congetturale e privo di valore individualizzante rispetto al ricorrente. Quanto alla vendita della refurtiva da parte di NI in un "compro-oro" di Oristano, gli accertamenti sulle celle agganciate dal cellulare di RA hanno escluso che egli fosse appunto ad Oristano al momento della vendita, laddove i giudici di merito si sono limitati a rimarcare lo stretto rapporto di frequentazione tra i due come elemento che arricchisce il quadro accusatorio, sottolineando che, in considerazione del rapporto di vicinato tra RA e la persona offesa, non può escludersi un accordo con NI affinché provvedesse autonomamente alla vendita della refurtiva, per poi dividersi successivamente il profitto. La Corte di appello ha poi valorizzato delle impronte riscontrate da EL e dal genero IR TI che conducevano presso il muretto di recinzione dell'abitazione della famiglia RA, ma tali impronte non sono mai state verbalizzate dagli operanti ed anzi uno di essi ipotizzava che potessero essere state lasciate dai Carabinieri. Quanto all'impronta rinvenuta sul vetro della casa svaligiata, essa presenta una corrispondenza solo per 15 minuzie con quella del dito dell'imputato, sicché non raggiunge la soglia delle 16 minuzie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. In premessa, mette conto richiamare le coordinate interpretative all'interno delle quali il giudice di merito deve procedere alla valutazione della 2 prova indiziaria, valutazione che, come chiarito da Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8, «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto». La prima fase, dunque, richiede la valutazione di ciascun dato indiziario singolarmente considerato «onde saggiare la valenza qualitativa individuale», posto che «una molteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bensì ed esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personaliste supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario (icasticamente, si usa dire in tali situazioni, che "più zeri non fanno un'unità", aforisma che il legislatore ha canonizzato nel 2° comma dell'articolo 192 c.p.p.)» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). In altri termini l'esame globale e unitario del compendio indiziario deve essere preceduto dallo scrutinio, secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dei vari indizi «singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). E' in questa fase che vengono in rilievo i canoni della gravità, della precisione e della concordanza fissati dalla norma codicistica. In sintesi, per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum;
per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile;
infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597); sono dunque gravi gli indizi che presentino una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, 3 dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti» (Sez. 1, n. 3499 del 30/01/1991, Bizzantino, Rv. 187113). La precisione dell'indizio, invece, dà conto della «direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo>> (Sez. 6, n. 1327 del 25/03/1997, Martinese, Rv. 208892), sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/03/1995, Signori, Rv. 201133), e, perciò, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, non massimata sul punto), Infine, la concordanza, segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003). Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci, cit.). Il complessivo compendio conoscitivo deve poi essere valutato sulla base della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio", che «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280).
3. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto.
3.1. Quanto alla vendita della refurtiva da parte di NI, l'argomento della Corte distrettuale (l'accordo con NI affinché solo questi si recasse a Oristano per la vendita, essendo RA "sospettabile” in quanto vicino di casa della vittima) 4 è meramente congetturale e, in ogni caso, la stessa Corte di appello attribuisce ad esso non già valenza indiziaria, ma solo attitudine a neutralizzare la deduzione difensiva.
3.2. Escluso, dunque, che la vicenda della vendita della refurtiva sia stata valorizzata quale indizio dalla Corte di appello, con riguardo alle impronte the conducevano presso il muretto di recinzione dell'abitazione della famiglia RA, la sentenza impugnata, per un verso, ritiene non convincenti le obiezioni difensive secondo cui «riportando quanto riferito dal Maresciallo Uras, le tracce avrebbero potuto appartenere ad operatori delle Forze dell'Ordine», mentre, per altro verso, ritiene del tutto irrilevante che gli operanti intervenuti sul posto non si siano accorti delle tracce presenti sul terreno. Nei termini indicati, tuttavia, il ragionamento del giudice di appello a tratti assertivo (li dove ritiene non convincente l'ipotesi del Maresciallo Uras) si sottrae in toto al necessario apprezzamento del dato conoscitivo (le tracce indicate dalla vittima e dal genero) alla luce dei canoni della gravità, della precisione e della concordanza prescritti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
3.3. Rilievo centrale, nel percorso argomentativo del giudice di appello, viene dunque assunto dal dato rappresentato dall'importa sul vetro caratterizzata da una corrispondenza di 15 minuzie con quelle di un dito di RA. Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di riscontro, purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali (Sez. 2, n. 46410 del 15/10/2014, Frachea, Rv. 261049; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167; Sez. 1, n. 18682 del 17/04/2008, Pisano, Rv. 240192). La Corte di appello è consapevole che la corrispondenza non è «perfetta sotto il profilo quantitativo», ma ritiene che la valenza indiziaria del dato possa essere rafforzata dalla sua «identità per forma orientamento e posizione»: riferimento, quest'ultimo, svolto dalla sentenza impugnata senza chiarire in che termini i connotati indicati si "aggiungano" al "profilo quantitativo", sicché, anche da questo punto di vista, la sentenza impugnata non dà conto di un apprezzamento svolto alla stregua dei canoni delineati dal comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen. Infine, sempre nella prospettiva di rafforzare la valenza indiziaria dell'impronta dotata di sole 15 corrispondenze, la sentenza impugnata sottolinea come non possa reputarsi influente la considerazione che l'impronta potrebbe esser stata lasciata dall'imputato pochi mesi prima in quanto «dalla dichiarazioni della EL non è emerso con sufficiente certezza che la sua abitazione fosse costantemente frequentata dal RA ES e dal AT. Sul punto, il percorso argomentativo del giudice di appello rivela un duplice vizio motivazionale. In primo luogo, la sentenza non spiega se il riferimento al "fratello" (con il quale pure se si tratta di MA RA NI aveva stretti rapporti di frequentazione, secondo quanto evidenziato dalla stessa sentenza impugnata) vada considerato nel senso di rafforzare o meno la valenza indiziaria del dato. D'altra parte, la considerazione della non sufficiente certezza circa la "costante" frequentazione della casa svaligiata da parte del ricorrente rivela una caduta di conseguenzialità logica, poiché la sentenza impugnata non spiega le ragioni per le quali soltanto una presenza "costante" sarebbe in grado di sterilizzare la tesi difensiva, riconducendola nel novero delle «eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili»>, ma prive di riscontro nella fattispecie concreta (Sez. 1, n. 31456 del 2008, Franzoni, cit.).
4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari, che, nel quadro dei principi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Così deciso il 11/12/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Gerar $abeone Angelo Caputo, DISPONITATA IN CANCELLERIA addi 1 8 GEN 2021 IL FUNZION TO GIUDIZIARIO Carmela Lambise Мн