Sentenza 9 febbraio 2017
Massime • 1
La rinuncia all'impugnazione è atto formale che non ammette equipollenti e, pertanto, non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, che era stata impugnata con appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2017, n. 23404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23404 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2017 |
Testo completo
23404-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA :- N. 299 - Presidente Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO - Rel. Consigliere - N. 22801/2016 REGISTRO GENERALE Dott. LUCIANO IMPERIALI Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere - Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OI NG N. IL 27/06/1961 ON AR N. IL 16/06/1969 EI LA TO N. IL 05/11/1966 avverso la sentenza n. 3230/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 18/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CUIGI CUOMO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso L Udito, per la parte civile, l'Avv Uditildifensor Avv. Emanuele Crozza jeril CEl, in sostitutione sell'avv. fienluce Orlands, pee if TA, The ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18/5/2011 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza, all'esito di giudizio abbreviato, riconosceva la penale responsabilità di OI AN, TA MA e CE LA IO in ordine ai delitti di rapina pluriaggravata in un istituto di credito, ricettazione di un'autovettura e porto di un taglierino e, ritenuta la continuazione e concesse agli imputati le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, li condannava alla pena ritenuta di giustizia.
2. Proponevano appello, con riferimento al trattamento sanzionatorio, sia il Procuratore generale che gli imputati, e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 18/2/2016, accogliendo l'appello del primo, in parziale riforma della sentenza impugnata, non riconosceva agli imputati le attenuanti generiche e rideterminava la pena agli stessi inflitta.
3. Propongono ricorso per Cassazione i tre imputati sollevando, tra gli altri, come comune motivo di impugnazione, la violazione di legge, per avere accolto la Corte territoriale l'appello proposto dal pubblico ministero, anziché dichiarare questo inammissibile, avendo il P.G. di udienza concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ad avviso dei ricorrenti così rinunciando all'impugnazione.
3.1. Il TA ed il CE con comuni motivi di impugnazione deducono anche: L'inammissibilità dell'impugnazione del Procuratore Generale per omessa notifica agli imputati. La violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale non solo eliminato le circostanze attenuanti generiche, ma altresì aumentato la pena in continuazione per i reati meno gravi nonostante il P.G. avesse impugnato la sentenza di primo grado solo in relazione alle attenuanti ed al giudizio di equivalenza e non in relazione all'aumento di pena per la continuazione. L'omessa motivazione in ordine ai motivi di gravame proposti dalla difesa, con particolare riferimento all'aumento per la continuazione per il delitto di cui al capo b).
3.2. il OI deduce altresì la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha giustificato l'aggravio di pena con una svalutazione della confessione dei ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.
4.1. Sono manifestamente infondate, infatti, in primo luogo le censure rivolte all'ammissibilità del ricorso in appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Piacenza, sia con riferimento alla notifica di tale ricorso agli imputati, che con riferimento alle conclusioni formulate in udienza dal rappresentante della pubblica accusa. Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte di Cassazione, condiviso dal Collegio, l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce ne' l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 cod. proc. pen., ne' la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen.; l'unico effetto dell'omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 1, n. 48900 del 24/10/2003, Rv. 227008; Sez. 4, n. 4492 del 09/12/2015, Rv. 26595401). Quanto al motivo di impugnazione comune ai diversi ricorrenti, deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che la rinuncia all'impugnazione è atto formale che non ammette equipollenti e, pertanto, non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, gravata da un お appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della pena. (Sez. 1, n. 4512 del 21/01/2011, Rv. 249496; Sez. 1, n. 4512 del 21/01/2011, Rv. 249496).
4.2. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa all'asserita violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale, a dire dei ricorrenti, non solo eliminato le circostanze attenuanti generiche, ma altresì aumentato la pena in continuazione per i reati meno gravi, e ciò nonostante il Procuratore Generale non avesse impugnato la sentenza di primo grado in relazione all'aumento di pena per la continuazione: avendo proposto l'ufficio del pubblico ministero un ricorso avente ad oggetto la concessione delle attenuanti generiche ed il giudizio di equivalenza espresso dal giudice di primo grado, e quindi la loro incidenza sul trattamento sanzionatorio, infatti, l'eliminazione delle predette circostanze non può ritenersi un elemento neutro ai fini della determinazione della pena e, comunque, nel caso di specie la Corte territoriale, nell'escludere le attenuanti generiche riconosciute dal Tribunale, nella determinazione della pena ha diversamente determinato la pena base, 2 disponendo un congruo aumento per la recidiva e, quindi, aumenti per la continuazione di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed euro 100,00 per la contravvenzione, perfettamente corrispondenti a quelli disposti in primo grado, sicché anche in punto di fatto la doglianza avente ad oggetto gli aumenti di pena disposti per la continuazione è manifestamente infondata.
4.3. Ancora in ordine al trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi la manifesta infondatezza della doglianza del OI in ordine al ridimensionamento del valore della confessione degli imputati operata dalla Corte di Appello, atteso che nessuna illogicità evidente può attribuirsi alle argomentazioni del giudice di merito che, nel valutare il significato delle confessioni degli imputati, ha riconosciuto come queste siano state in primo luogo "parziali", in quanto gli stessi non hanno indicato i nomi dei complici, e soprattutto siano intervenute quando ormai i ricorrenti erano raggiunti da "un contesto indiziario molto pesante", come adeguatamente illustrato dalla sentenza impugnata con argomentazioni anch'esse prive di vizi logici, sicché nessuna incongruità può riconoscersi nella valutazione del modesto significato di tali confessioni.
4.4. Inammissibile è anche il motivo di ricorso con il quale il TA ed il CE si dolgono dell'aumento di pena disposto per la contravvenzione di cui al capo b). La sentenza impugnata, infatti, rende adeguatamente conto con ampia motivazione delle ragioni sulle quali è stato fondato il trattamento sanzionatorio degli imputati, con riferimento ai loro trascorsi criminali, alle loro esperienze جیے cautelari e giudiziarie, rivelatesi non in grado di determinare alcun effetto dissuasivo, al loro comportamento processuale, ed al valore significativo del bene oggetto di ricettazione, indispensabile per la riuscita del piano criminale. La graduazione della pena, del resto, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, anche con - - riferimento all'aumento di pena per il reato di cui al capo c), invero davvero minimo, di appena euro 100,00 di multa. Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, infatti, occorre soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena 3 congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596).
5. All'inammissibilita' dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €1500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Luciano ImperialiDat. Lucy To Impe Dott. Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 2 MAG. 2017 IL CANCELLIERE MA Claudia Pianati +