Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
È rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di legittimità ex articolo 609, comma secondo, cod.proc.pen., l'illegittima applicazione di una pena non più prevista dall'ordinamento (Fattispecie nella quale la Corte, nell'esaminare un ricorso proposto dall'imputato per difetto di motivazione avverso una sentenza emessa ex articolo 444 cod.proc.pen. per il reato di cui all'articolo 187, comma quarto, cod. strad. ha rilevato d'ufficio l'illegittimità della applicazione della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, in violazione dell'articolo 2, comma terzo, cod.pen., espressamente richiamato dall'articolo 64 D.Lgs 274/2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2004, n. 24661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24661 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 20/04/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 00769
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 029829/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO ZI N. IL 13/05/1959;
avverso SENTENZA del 15/05/2003 TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Con sentenza del 15/5/2003 il giudice del Tribunale di Torino applicava a SM IZ, su richiesta delle parti, la pena concordata di giorni dieci di arresto ed euro 200, 00 di ammenda per il reato di cui all'art. 187, comma 4, in relazione all'art. 186, comma 2, D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285, commesso il 15/11/2001.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del SM il quale deduceva difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La lettura della decisione impugnata evidenzia che il giudicante ha chiaramente spiegato di non potere pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 C.P.P. perché dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M. emergevano elementi a carico dell'imputato in ordine al reato ascritto. Non sussiste, quindi, il lamentato vizio di motivazione. L'esame della sentenza a seguito del proposto gravame ha, però, offerto a questa corte di legittimità l'occasione di constatare che al prevenuto è stata applicata una pena illegale. Va, infatti, rilevato che la contravvenzione di cui all'art 187 Codice della Strada ascritta al prevenuto è attribuita ormai alla competenza per materia del giudice di pace dall'art. 4, co. 1 lett. q), D. L.vo n. 274 del 28/8/2000 ed è stata giudicata dal Tribunale in composizione monocratica ai sensi degli artt. 64 e 63 di tale testo normativo. Il reato, inoltre, ha avuto modificato il trattamento sanzionatorio dall'art. 52, comma 2, lette, D.L.vo citato, in quanto non è più punito con l'arresto e l'ammenda congiunti ma con la pena pecuniaria della specie corrispondente ovvero con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità. L'applicazione di una pena non più prevista dall'ordinamento costituisce questione rilevabile di ufficio ex art. 609 comma 2 C.P.P., dovendo operare l'art. 2, comma 3, C.P.,
espressamente richiamato dall'art. 64 D.L.vo n. 274 del 2000, il cui limite è costituito solo dalla pronuncia di sentenza irrevocabile, ancora non verificatasi nell'ipotesi in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2004