Sentenza 5 giugno 1998
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la stesura della motivazione della sentenza di primo grado, prevista dall'art. 304, comma primo, lett. c)- cod. proc. pen., opera a vantaggio della successiva fase di appello, in quanto la redazione della sentenza è necessariamente successiva alla sua pronuncia, che individua il momento di passaggio dalla fase di primo grado a quella di appello e, quindi, di decorrenza dei nuovi termini di fase. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di primo grado contestualmente o anche successivamente alla sentenza non potrebbe valere a integrare un'eventuale deficienza del termine prodottasi nella fase di primo grado, perché ciò comporterebbe una palese violazione del diritto di libertà dell'imputato, mentre l'attribuzione di un potere siffatto a un giudice che ha oramai esaurito il suo compito nel procedimento si giustifica con la circostanza che egli, essendo in possesso degli atti, appare l'unico organo in grado di adottare, con cognizione di causa, le statuizioni più consone al contemperamento dei contrapposti interessi delle parti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/1998, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Torquato Gemelli Presidente del 5.6.1998
1. Dott. Camillo Losana Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Rossi " N. 3327
3. " ER DA " REGISTRO GENERALE
4. " IO ON " N. 13026/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LO, GI, nato in [...] il 28 - 4 - 1951,
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 2-2-1998, Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. B. Rossi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. A. Siniscolchi che ha concluso per il rigetto del ricorso con le statuizioni consequenziali;
Udito il difensore avv. G. Garbo del Foro di Palermo;
la Corte osserva:
Con ordinanza del 2-2-1998 il Tribunale di Palermo ha respinto l'appello proposto da GI SS avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di scarcerazione per decorso del termine parcellare di custodia cautelare emesso dalla Corte d'appello il 19 - 12 - 1997, sull'assunto che, indicando l'art. 303, comma primo, lett. B e C, cpp. come momento conclusivo della fase processuale di primo grado e contestuale inizio di quella successiva la pronuncia della sentenza, "è logico dedurre che il periodo di redazione della motivazione venga a ricadere già nella fase seguente", sicché la sospensione disposta ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. C. cpp. opera "a vantaggio" della nuova fase.
Con il proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deduce vizio di motivazione del provvedimento gravata "sulle ragioni per le quali (il decidente) non ha ritenuto di dover accedere all'orientamento giurisprudenziale per cui il termine per il deposito della motivazione rientra nella fase del giudizio di primo grado", sollecitando, in ogni caso, la rimessione della questione alle Sezioni unite penali di questa Corte.
Lo stesso difensore ha depositato, all'odierna udienza, "conclusioni scritte".
Il ricorso è destituito di fondamento.
L'"orientamento giurisprudenziale" richiamato dal ricorrente è rappresentato da una decisione isolata (Cass. sez. V, 25-10/27 - 11 - 1996, n. 4600 Sanfilippo), mentre l'interpretazione della norma "de qua" data dal tribunale palermitano trova riscontro e conforto in una serie di altre pronunce di segno contrario e di data più recente (sez. V 7-11-1996, n. 3676 Casciano;
sez. V, 18/27-11-1996, n. 4987 Nicastro;
sez. VI, 24-9-1997, n. 2366 Interlici), le quali hanno chiarito che quella interpretazione è l'unica congruente con il sistema.
Pervero, la redazione della sentenza (art. 544, cpp.) è necessariamente successiva alla sua pronuncia, sicché la sospensione del termine di durata della custodia cautelare durante la stesura della motivazione non può che incidere sulla fase in corso e, quindi, allorché sia stata emessa la pronuncia di primo grado, sulla fase d'appello.
Lo stesso ricorrente riconosce, del resto, che a mente del combinato disposto degli artt. 303, lett. C, 525, comma primo, e 545, comma primo, cpp. "il passaggio da una fase cautelare all'altra è costituito dalla lettura del dispositivo".
Appare, allora, di solare evidenza che il provvedimento sospensivo adottato dal giudice contestualmente alla deliberazione della sentenza o anche posteriormente, nell'esercizio di un potere espressamente riconosciutogli dalla legge, è destinato ad operare esclusivamente nella fase nuova che si è operata e non può certo valere a integrare una eventuale deficienza del termine prodottasi in quella precedente, perché ciò comporterebbe ovviamente una patente violazione del diritto di libertà dell'imputato.
E non deve sorprendere che il legislatore consenta a un organo, il quale ha ormai esaurito il suo compito nell'"iter" che conduce alla decisione finale, di influire con un proprio provvedimento su un momento processuale sottratto ormai al suo controllo, Ciò, infatti, è in perfetta armonia con l'autonomia ontologica e normativa che lo stesso legislatore ha inteso attribuire agli istituti classificabili con l'espressione "misure cautelari" (libro IV, cpp.), disciplinati in modo sistematico e completo degli artt. 272, segg. cpp..
Ripudiando l'impostazione "minimizzante" adottate in tema dal vecchio codice di rito, che relegava nel libro dedicato all'istruzione la maggior parte delle disposizioni sulla libertà personale dell'imputato, il codice vigente, dedicando alla materia un corpo di norme compatto ed omogeneo, ha posto in risalto, più che i problemi di dinamica processuale relativi alle varie fasi delle indagini e del giudizio, quelli coinvolgenti il procedimento considerato nel suo insieme, cercando in tale più ampia ottica un equilibrio tra le esigenze definibili in ampio senso cautelari e i diritti primari dell'interessato.
In vista del raggiungimento di tale obiettivo, ha designato come il giudice competente a risolvere tutte le questioni attinenti alla libertà personale, quale che sia il momento in cui esse possono esercitare la loro influenza, "il giudice che procede" (art. 273, cpp.) vale a dire il giudice, il quale essendo in possesso degli atti e avendo una visione, per così dire, panoramica del processo già svoltosi e dei suoi possibili futuri sviluppi, è in grado di adottare, con cognizione di causa, le statuizioni più consone al contemperamento dei contrapposti interessi, libero dai vincoli funzionali derivanti dalle cadenze imposte dalla legge al giudizio finalizzato all'accertamento della responsabilità. Il ricorso va, dunque, rigettato con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art. 616, cpp., al pagamento delle spese del procedimento.
In applicazione dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cpp., copia della presente sentenza deve trasmettersi al direttore dell'istituto penitenziario nel quale il SS è attualmente recluso.
Per questi motivi
,
la Corte, visti gli artt. 127, 606, 616, cpp., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cpp..
Così deciso in Roma, il 5 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1998