Sentenza 13 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6902 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
0 69 02 /0 2 Aula A REPUBBLICA INNOME DEL POPOLO I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 17253/99 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron. 13475 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. GR CATALDI Consigliere Ud. 07/02/02 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ED GR, MU LI, ER NN AR, DI FE ZO, NN IO, AL OL, IN OL, LL IM, AR AN, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Lucio Afranio n. 23, presso l'avv. Emanuelequele Pastore Stocchi, e rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Poli, giusta delega in atti;
624 - ricorrente contro s.p.a., in persona del legale TELECOM ITALIA • Mario Rosso, elettivamenterappresentante dr Po 25/B domiciliata in Roma, via Bruxelles nn. 61/631, presso l'avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
P controricorrente - avversO la sentenza n. 255 del Tribunale di Firenze depositata il 30 giugno 1999 (R.G. n. 80/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Emanuela Pastore Stocchi (per delega avv. Mauro Poli) e G. Gentile (per delega avv. Roberto Pessi); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fedrico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi al Pretore di Firenze GR DI e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe esponevano di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, di essere poi passati alla Iritel s.p.a. e quindi alla Telecom s.p.a., ma che, una volta collocati in pensione, quest'ultima società, nel corrispondere loro il trattamento di 2 fine rapporto, non aveva calcolato la maggiorazione dovuta per l'intero periodo di servizio trascorso alla 'commutazione telefonica" ex art. 50 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, omettendo di considerarla per il lasso di tempo successivo al 31 maggio 1982. Chiedevano perciò la condanna della Telecom al pagamento in loro favore delle differenze dovute a tale titolo sui trattamenti di fine rapporto percepiti. Il Pretore, riuniti i ricorsi, rigettava le domande con sentenza depositata il 5 maggio 1998, che, appellata dai lavoratori, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 23/30 giugno 1999. Ha il rilevato il giudice del merito che correttamente l'azienda aveva limitato l'operatività della supervalutazione del servizio commutazione telefonica, ai fini delladi determinazione dell'indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982, calcolando il trattamento di fine rapporto afferente al periodo successivo, secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 297 del 1982: in base alla quale deve farsi riferimento in modo inderogabile alla storia retributiva del rapporto di lavoro, senza che possa avere influenza 3 la proporzionalità agli anni di servizio e restando escluso ciò che sia virtuale o convenzionale. Di questa pronuncia i soccombenti hanno richiesto la cassazione con ricorso affidato ad un solo motivo. La società Telecom ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento proposto i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, primo comma, legge n. 58 del 1992, dell'art. 50 d. P.R. n. 1092 del 1973, dell'art. 2120 cod. civ. e dell'allegato F della e Iritel approvata convenzione tra Ministero P.T. con d.m. 29 dicembre 1992. Censurano la sentenza riconosciuto il loro impugnata per non avere diritto al computo, per la determinazione del trattamento di fine rapporto a carico della Telecom, dell'anzianità fittizia ai sensi del denunciato art. 50 d.P.R. n. 1092 del 1973, per il periodo in cui erano stati addetti al servizio di commutazione telefonica e sino al 31 ottobre 1993, quando cioè il rapporto di lavoro da pubblico si 4 era trasformato in privato. Deducono che l'esame delle norme denunciate e il contenuto della lettera di assunzione a loro inviata dalla Telecom in cui - questa si era obbli ata a riconoscere il trattamento di fine rapporto commisurato ai periodi di servizio prestato o comunque riconosciuto dalla Amministrazione di provenienza secondo l'accordo 7 novembre 1991, recepito sub allegato F della succitata convenzione tra Ministero P.T. e Iritel - non potevano che portare all'accoglimento della loro pretesa, e si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto l'inderogabilità della disciplina dettata dall'art. 2120 cod. civ. Preliminare alla trattazione del suesposto motivo, è l'esame della eccezione di la societàinammissibilità del ricorso che resistente ha sollevato per la mancanza dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. al primo, concernenteQuanto proc. civ. sommaria cei fatti, nella parte l'esposizione iniziale del ricorso sono indicate le vicende del processo, mentre dal contesto dell'unico mezzo di annullamento è agevolmente desumibile la situazione cui i ricorrenti hanno fatto sostanziale e l'oggetto della controversia;
ed è riferimento 5 giurisprudenza assolutamente consolidata che per la sussistenza del requisito in esame non è richiesto che la esposizione dei fatti sia contenuta in una premessa del ricorso a sé stante, essendo sufficiente che dallo svolgimento dei motivi si desuma un quadro sufficientemente chiaro e completo delle circostanze dalle quali trae origine la controversia (v. fra le tante Cass. 6 novembre 1999 n. 12384, Cass. 22 maggio 1999 n. 4998). Quanto al secondo profilo della eccezione, si deve osservare che se la prima parte della censura si limita a mere enunciazioni di violazione di legge e a ribadire l'esattezza della propria tesi, nella seconda parte, ove esplicitata la doglianza dell'inderogabilità della disciplina del trattamento di fine rapporto, su cui si fonda la sentenza impugnata, si colgono le ragioni per le quali i ricorrenti chiedono 1'annullamento ed è perciò soddisfatto il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La censura è però infondata. La disciplina del trattamento di fine rapporto, introdotta dalla legge n.297 del 1982, si applica, secondo la esplicita previsione della norma, a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano 6 previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte regolate, fatte salve quelle corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse, e la medesima normativa stabilisce inoltre l'abrogazione di tutte le altre disposizioni di legge che disciplinano le forme di indennità, di fine rapporto e di buonuscita comunque denominate, e la nullità di tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte evidenziato l'efficacia inderogabile della suddetta assolutamente disciplina (cfr. fra le più recenti: Cass. 1° agosto 1998 n. 7546), sottolineando l'impossibilità per l'autonomia collettiva di introdurre о di conservare trattamenti di fine lavoro aventi, sia pure con diversa struttura, una funzione di integrazione di mera duplicazione di quello legale (cfr. Cass. 2 aprile 1992 n. 4038). Pienamente aderente a questi principi è la sentenza impugnata, e dunque non può ritenersi che il personale proveniente dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici e già addetto al servizio di 7 commutazione, transitato prima alla Iritel s.p.a. e quindi alla Telecom s.p.a. - per il quale era stata esplicitamente prevista, secondo quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, legge 29 gennaio 1992 n. 58, la conservazione del trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del pubblico impiego - potesse conservare anche il metodo di computo dell'indennità di buonuscita previsto per i dipendenti pubblici, pur avendo optato per il regime di lavoro privato. 4 Né considerato il sistema di calcolo stabilito 2 dall'art. 2120 cod. civ., secondo cui il trattamento di fine rapporto è determinato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e a l A comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5, e poi incrementato, su base composta, secondo il tasso specificato dal quarto comma del medesimo art. 2120, può ipotizzarsi quale l'aumento del trattamento di fine rapporto derivante dalla c.d. supervalutazione del periodo di lavoro, nel quale i ricorrenti erano stati addetti al servizio di commutazione telefonica e che in base all'art. 50 del d.P.R. n. 1092 del 1973 doveva essere aumentato di un terzo della sua durata: non si può infatti 8 considerare che per la supervalutazione del periodo di servizio potessero essere computati quote di retribuzione non percepita e dovendosi di contro rilevare il divieto di calcolo di importi figurativi diversi da quelli espressamente previsti dalla legge per i casi di sospensione della prestazione di lavoro. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente 23,00- giudizio, liquidate in euro oltre ' per4.500,00=(quattromilacinquecento/00) a euro onorari. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere est. I A D 6 S 1 , 2 S . O 5 A T L T L R . , O A A N ' B S L E I L 3 P E D 7 S - D W CANCELLIERE I A 8 I N - T S 1 Depositate in Cancelle S G 1 N O O E P oggi, 13 MAG S A E M I I D G A E A G , E D O O L T E IL CANCELLIERE R T T T I S A R I N I L E G L D S E E E R O D