Sentenza 13 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7330 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
64067 MATERIA REGISTRAZIONE K .P.R. 26/4/1986111 7AR ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA 07 330/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da R.G.N. 7368/99 Dott. Giovan Presidente Dott. Giuseppe V.A. Magno Consigliere Cons. Rel. Cron. 16256 Dott. Francesco Ruggiero Rep. Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere Ud. 27-11-02 Dott. Michele D'Alonzo Consigliere JO E SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: C PIONE CIVILE 1 SENT ENZA 64064 sul ricorso proposto da: RT AL, rappresentato e difeso in forza di delega scritta in calce dall'Avv. Prof. Gianfranco Gaffuri e dall'Avv. Enrico Romanelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n.5; - ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro rempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui studio in Roma, via dei Portoghesi n.12; - controricorrente 4325 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria-Genova n. 162 del 1-4-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv. Romanelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Credito Italiano, nel 1987, in occasione del trasferimento del funzionario RT AL da Varese a Milano, in forza del CCNL, corrispondeva la somma di £.4.962.000, a titolo di indennizzo per il maggior canone di locazione, senza assoggettare la somma a tassazione. L'Ufficio Distrettuale II. DD. di Sanremo notificava avviso di accertamento sul presupposto che l'erogazione fosse imponibile. Il contribuente proponeva opposizione rilevando che : non esisteva un'obbligazione tributaria del sostituito per somme provenienti dal sostituto;
il contributo aveva natura risarcitoria. La C. Ꭲ . di primo grado di Imperia, con sentenza n.862/03/93, respingeva il ricorso. 2 Il contribuente proponeva gravame e l'Ufficio si costituiva. della Liguria-Genova, con la La C. T. Regionale epigrafe, rigettava l'appello, sentenza in disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e ritenendo che il contributo costituiva una componente del reddito di lavoro dipendente. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 6-4-99, con l'articolazione di due ragioni di doglianza. Il Ministero delle Finanze si è costituito con controricorso, notificato il 7-5-99. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art.378 c.p.c., in cui, oltre a richiamare e rinviare a memoria di altra controversia, invoca il gidicato esterno conseguente alla sentenza n.14006/99 del 14-12- 99. Motivi della decisione concorrono per l'immediata Varie ragioni 1 declaratoria inammissibilità delle prospettazioni di formulate dal contribuente nella memoria, da ultimo richiamata. Innanzitutto, non risultano soddisfatte le finalità che la memoria ex art.378 c.p.c è destinata a soddisfare, le quali sono esclusivamente quelle di illustrare 3 questioni già ritualmente introdotte. La questione del giudicato non poteva essere sollevata per la prima volta con detta memoria. La sentenza, invocata a tali fini, non veniva allegata al ricorso, ma risulta prodotta per la prima volta con la citata memoria. Viene dedotto un giudicato esterno, nell'ottica dell'art. 1306 C.C., in una situazione in cui non sussiste solidarietà, come in seguito si dirà. Infine, perché il giudice di legittimità possa rilevare d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno, è necessario che esso risulti da atti comunque prodotti o acquisiti nel corso del giudizio di merito, essendo alle parti inibita - ex art.372 c.p.c. - la produzione, nel giudizio di legittimità, di documenti che non attengano alla nullità della sentenza impugnata ed all'ammissibilità del ricorso e del controricorso (Cass. Sez. Trib., 19-10-2001, n.12794). Con il primo motivo il ricorrente deduce la 2 violazione e falsa applicazione degli artt.23 e 64 D. P. R. 29-9-73 n. .600, nonché dell'art. 67 stesso D.P.R., in relazione all'art.360 co.1° n.3 c.p.c., e 1'omessa ed inadeguata motivazione Su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione ли all'art. 360 co.1° n.5 c.p.c., riproponendo l'eccezione 4 preliminare di inesistenza di un'obbligazione tributaria propria del sostituito. In via preliminare, quindi, deve essere delibata la questione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva del contribuente. Condividendosi pienamente il più recente e prevalente indirizzo di questa Corte, deve affermarsi che legittimo l'accertamento а carico del lavoratore subordinato, diretto a contestare la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art.23 D.P.R. 29-9- 73 n.600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuare e versare tale ritenuta (Cass., 18-2-2000, n.1842; 28-2-2000, n.2212; 3-3-2000, n.2389; 8-3-2000, n.2604; 8-3-2000, n.2611; 21-3-2000, n.3330; 17-6-2000, n.7703; 21-11-2000, n.15048; 30-10-2001, n.13481). Nella norma richiamata la sostituzione con ritenuta d'acconto (e dovere di rivalsa) delineata come strumento per la più agevole ed anticipata riscossione dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente. Conseguentemente, non implica mutamento nella posizione del debitore d'imposta, ma aggiunge all'obbligazione di quest'ultimo un dovere di pagamento a carico di chi eroga il reddito imponibile. 5 Pertanto, l'esaminata questione preliminare deve essere disattesa. 3 Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art. 48 co.1° D. P. R. 29-9-73 n.597, nonché della nozione giuridica di reddito fiscale desumibile dai sistemi normativi concernenti la sua tassazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel., in relazione all'art.360 co.1° n.3 c.p.c., e la motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia, assumendo in particolare che gli indennizzi, la cui corresponsione era prevista da un contratto collettivo di lavoro, rientravano nell'ambito dei compensi risarcitori. Il fondamentale thema decidendum è costituito dalla questione dell'assoggettamento ad IRPEF dell'indennità di alloggio ("contributo-affitto"), a titolo di rimborso del maggior canone di locazione, che il contribuente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione nel nuovo luogo di lavoro. Si ritiene di confermare in piena condivisione l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte (Cass. Civ., Sez.I, n. 5081/1999; Cass. Civ., Sez. I, n. 14006/1999; Cass. Sez. Trib., n. 1842/2000; Cass. Civ., 8-2-2000, n.2212; Cass. Sez. Trib., 3-3-2000, n.2389; Cass. 8-3-2000, n.2604; Cass. Civ., 8-3-2001, 6 n.2611; Cass. Civ., 21-3-2000, 3330; Cass. Civ., Sez.I, 7-6-2000, n.7703; Cass. Civ., 2-8-2000, n.10149; Cass. Sez. Trib., 4-10-2000, n.13182; Cass. Sez. Trib., 30- 10-2001, n. 13482; Cass. Sez. Trib., 21-11-2000, n.15048). Secondo questo orientamento, dal complessivo quadro normativo (art.48 co.1° e successivi D. P. R. 29-9-73, n.597; art.48 D.P.R. 22-12-86, n.917; riformulazione del citato art.48, introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art.3 D.Lg. 2-9-97, n.314) discende che le indennità di trasferimento e le indennità similari, quale il rimborso di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di confacente alloggio cioè le somme che il datore di lavoro eroghi - al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa sono componenti del reddito tassabile, ai fini IRPEF per l'intero ammontare,, se ricadano in periodi di imposta anteriori al 1998. Tale principio discende concludentemente dalle seguenti argomentazioni : eccezionalità e, comunque, specialità delle disposizioni delimitative del reddito tassabile;
diversità di natura e presupposti delle indennità di 7 trasferimento rispetto a quelle di trasferta;
conseguente inestensibilità alle prime di norme determinate. X La tesi conclamata con il richiamato orientamento si A N. 5 Z ARIA I O N articola attraverso passaggi logico-giuridici, che E privano anche di rilevanza le dedotte questioni di illegittimità costituzionale (vedasi, in particolare, la richiamata Cass. n.2604/2000). 4 Per le argomentazioni delineate, l'esaminato ricorso deve essere rigettato. giustificati Le complessive ragioni fanno ricorrere compensazione delle motivi perpervenire ad un'equa spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 27-11-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Січений уобала Il Presidente Il Relatore Dott. Giovanni Pac Dott. Francesco Ruggiero заважали frame s DEPO NA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 13 MAG. 2003. Osvaldo AS IL CANCELLIERE C1 Osvaldo ASOsvaldo 8