Sentenza 21 gennaio 2016
Massime • 1
Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen., ha natura dichiarativa e richiede al giudice una attività ricognitiva del mancato assolvimento della condizione che, tuttavia, non impedisce di prendere in considerazione l'assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio. (Fattispecie di condanna per reato edilizio, nella quale la Corte ha ritenuto non assolto l'onere di allegazione dei fatti che avrebbero reso oggettivamente impossibile adempiere alla condizione di demolire le opere abusive entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2016, n. 9859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9859 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2016 |
Testo completo
monimero 9 85 9/ 16 REPUBBLICA ITALIANA { In nome del Popolo Italiano • LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da ez. 112 Luca Ramacci - Presidente - Sent. n. sez. } Angelo Matteo Socci CC 21/01/2016 R.G.N. 1513/2015 Aldo Aceto Relatore - Giovanni Liberati : Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NT AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 20/02/2014 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. AN NT ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 20/02/2014 del Tribunale di Lecce che, su richiesta del Pubblico Ministero e in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza di condanna di quello stesso Tribunale del 13/07/2004, irrevocabile il 13/03/2007, subordinatamente alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ma ancora persistenti alla data del 28/11/2013. 1.1.Con unico, articolato motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 165 e 168, cod. pen. o, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle due norme, per contrasto con gli artt. 3 e 111, Cost., e 6 e 13, Convenzione e.d.u., nella parte in cui non impongono al giudice di accertare l'oggettiva possibilità dell'avverarsi della condizione, avuto riguardo alle condizioni soggettive ed oggettive del condannato, nonché l'attualità e l'esigibilità degli obblighi al cui adempimento il beneficio è subordinato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
3.In termini generali va ricordato il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo il quale il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa che impegna il giudice ad un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa (Sez. U, n. 7551 del 08/94/1998, Cerroni, Rv. 210798; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica, Rv. 239069). Ciò non impedisce, in sede esecutiva, di prendere in considerazione l'assoluta impossibilità di adempiere che osta alla revoca del beneficio. Il principio è stato reiteratamente affermato in relazione agli obblighi risarcitori al cui adempimento il giudice subordini la concessione del beneficio (Sez. 6, n. 1134 del 04/06/1987, Cefaliello, Rv. 176252; Sez. 4, n. 6828 del 22/02/1988, Coletti, Rv. 178558; Sez. 6, n. 3944 del 11/12/1993, Socito, Rv. 197361; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, Calandra, Rv. 242177; Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, Corsano;
Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo,Rv. 2575879; Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, Rv. 260555), ma è stato ribadito anche con riferimento alla mancata demolizione dell'opera abusivamente realizzata purché il soggetto condannato provi l'impossibilità di adempiere per cause a lui non imputabili, competendo al giudice dell'esecuzione, in considerazione della natura dichiarativa del provvedimento di revoca (Sez. U, Cerroni, cit.), la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell'adempimento stesso (Sez. 1, n. 795 del 26/09/2000, Scollo, Rv. 217610; Sez. 3, n. 32706 del 27/04/2004, Giardina, Rv. 229388; Sez. 3, n. 35972 del 22/09/2010, Lembo, Rv. 248569). Del resto, come correttamente ricordato la subordinazione del beneficio ad un obbligo da adempiere entro un determinato termine, normativamente indicato nei suoi elementi in virtù del principio di tassatività, mira a dimostrare 2 che il reo è meritevole della sospensione della pena, sicché solo la presenza di fatti a lui non imputabili e tali da escludere la possibilità di eseguire quanto previsto, entro il periodo stabilito, impediscono la revoca del beneficio, mentre, nella fattispecie, il ricorrente ha fatto decorrere il tempo stabilito>> (così in motivazione, Sez. 3, n. 32706 del 2004, cit.). Sulla scorta di tali premesse è agevole evidenziare che il ricorrente non assolve in alcun modo all'onere di allegazione dei fatti che avrebbero reso oggettivamente impossibile adempiere all'obbligo di demolire le opere abusive nel termine concesso (due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), peccando il ricorso di eccessiva astrattezza e genericità degli argomenti proposti che prescindono completamente dal contenuto del provvedimento impugnato e non affrontano il vero punto nodale della questione: la effettiva e concreta sussistenza di tali condizioni ostative al rispetto del termine, nemmeno lontanamente addotte. Nè tale condizione può essere associata alla lamentata eccessiva brevità del termine concesso in sede di condanna. Occorre sul punto premettere che l'esecutività della sentenza (e dunque il termine iniziale dell'adempimento all'obbligo di demolire) decorre, nel caso si specie, dal giorno in cui è stata pronunciata l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello, non - come sostiene il ricorrente - dalla data di quest'ultima (art. 648, comma 2, cod. proc. pen.); del resto, non è possibile una esecuzione "ante iudicatum" dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 19316 del 15/01/2015, Cavalieri, Rv. 263512), né il Pubblico Ministero quale organo dell'esecuzione - potrebbe ingiungere la demolizione del manufatto abusivo prima che la sentenza che l'abbia ordinata sia divenuta irrevocabile nei termini e modi indicati dall'art. 648, cod. proc. pen.. Appare evidente, insomma, che ricorrente confonde, quanto agli effetti, la irrevocabilità della sentenza impugnata, quale conseguenza del ricorso inammissibile inidoneo a costituire il rapporto processuale di impugnazione, con la sua esecutività. Va poi aggiunto che, come esattamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, la congruità del termine dell'adempimento avrebbe potuto e dovuto essere eccepita in sede di merito, restando ormai ogni valutazione sul punto preclusa dalla irrevocabilità della sentenza. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento 3 nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/01/2016 Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore Aldo Acel Luga Ramacci Aldo Aceto f ad DEPOSITATA IN CANCELLERMA NL - 9 MAR 2018 IL PANGELLIERE Luand ani 4