Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2016, n. 9859
CASS
Sentenza 21 gennaio 2016

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Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen., ha natura dichiarativa e richiede al giudice una attività ricognitiva del mancato assolvimento della condizione che, tuttavia, non impedisce di prendere in considerazione l'assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio. (Fattispecie di condanna per reato edilizio, nella quale la Corte ha ritenuto non assolto l'onere di allegazione dei fatti che avrebbero reso oggettivamente impossibile adempiere alla condizione di demolire le opere abusive entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2016, n. 9859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9859
    Data del deposito : 21 gennaio 2016

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