Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2010, n. 35972
CASS
Sentenza 22 settembre 2010

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L'impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla sua demolizione, non rileva come causa di revoca del beneficio solo se non dipenda da causa imputabile al condannato. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il condannato aveva giustificato la mancata demolizione del manufatto posto al piano terra in quanto tecnicamente impedita dalla presenza di un piano superiore non abusivo, ha precisato che la dedotta impossibilità fosse imputabile al condannato per aver realizzato, o comunque tollerato, l'esecuzione di una sopraelevazione in violazione della normativa urbanistica e del vincolo cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2010, n. 35972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35972
    Data del deposito : 22 settembre 2010

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