Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2004, n. 32706
CASS
Sentenza 27 aprile 2004

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Massime1

In tema di costruzioni edilizie abusive, grava sul soggetto condannato la prova della impossibilità di adempimento, per cause allo stesso non imputabili, della demolizione del manufatto abusivo ordinata con la sentenza di condanna ed alla quale sia subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che compete al giudice dell'esecuzione la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell'adempimento stesso.

Commentario1

  • 1Sospensione condizionale della pena , casi di revoca del beneficio
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 agosto 2021

    (Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, confermata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, passata in giudicato, e subordinato all'adempimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili entro il termine di novanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato che, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2004, n. 32706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32706
Data del deposito : 27 aprile 2004

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