Sentenza 27 aprile 2004
Massime • 1
In tema di costruzioni edilizie abusive, grava sul soggetto condannato la prova della impossibilità di adempimento, per cause allo stesso non imputabili, della demolizione del manufatto abusivo ordinata con la sentenza di condanna ed alla quale sia subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che compete al giudice dell'esecuzione la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell'adempimento stesso.
Commentario • 1
- 1. Sospensione condizionale della pena , casi di revoca del beneficioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 agosto 2021
(Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, confermata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, passata in giudicato, e subordinato all'adempimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili entro il termine di novanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato che, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2004, n. 32706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32706 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente - del 27/04/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 540
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 29720/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI SE n. a Canicattì il 12 dicembre 1953;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento sezione distaccata di Canicattì in sede di esecuzione del 14 aprile 2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese;
letta requisitoria scritta dal Pubblico Ministero che ha concluso per inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA EP ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento sezione di staccata di Canicattì in sede di esecuzione, emessa in data 14 aprile 2003, con la quale veniva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, perché non si era tempestivamente adempiuto alla demolizione dell'immobile abusivo, cui era subordinato ex art. 165 c.p., deducendo quali motivi la violazione degli artt. 165 c.p., 7 l. n. 47 del 1985 (ora 31 D.P.R. n. 380 del 2001), perché il giudice non ha accertato l'intervenuta demolizione ad opera del Comune oppure l'acquisizione al patrimonio indisponibile, e la violazione dell'art. 165 c.p. in relazione all'art. 612 c.p.c., poiché il ricorrente non era proprietario.
Con memoria del 15 aprile 2004 il ricorrente nel ribadire i motivi dell'impugnazione rappresentava che il Comune di Canicattì aveva emessa ordinanza ingiunzione n. 492/97, avverso la quale pende rituale giudizio dinanzi al t.a.r. di Palermo, ribadendo di non essere proprietario del bene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti, è certo che il termine fissato per adempiere agli obblighi imposti in seguito alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p., consistenti nella demolizione dell'immobile abusivo, è decorso senza che il condannato abbia adempiuto per stessa ammissione dello stesso, il quale ha addotto una pretesa acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune ed esecuzione d'ufficio della demolizione senza dimostrare alcunché, giacché incombe alla parte di provare l'impossibilità dell'adempimento per cause non imputabili alla stessa ed, anzi, fornendo con la memoria la dimostrazione del contrario circa l'intervenuta demolizione.
Pertanto, poiché la revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza di obblighi imposti, a norma dell'art. 165 c.p., con la sentenza di condanna, opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, nel disporla, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dall'inesistenza di cause che lo rendano impossibile, all'epoca della scadenza dell'adempimento (Cass. sez. 1^ 9 gennaio 2001 n. 795, Scollo ed altri rv. 217610), è sufficiente detto accertamento, risultante dagli atti, per disporne la revoca. Infatti, la subordinazione del beneficio ad un obbligo da adempiere entro un determinato termine, normativamente indicato nei suoi elementi in virtù del principio di tassatività, mira a dimostrare che il reo è meritevole della sospensione della pena, sicché solo la presenza di fatti a lui non imputabili e tali da escludere la possibilità di eseguire quanto previsto, entro il periodo stabilito, impediscono la revoca del beneficio, mentre, nella fattispecie, il ricorrente ha fatto decorrere il tempo stabilito.
Peraltro, ai fini dell'adempimento, è irrilevante l'eventuale acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale, ove non si dimostri che con espressa delibera sia stata dichiarata la prevalenza di interessi pubblici al mantenimento dell'opera oppure, almeno, che il Comune non abbia voluto consentirne la demolizione, giacché pure questo ente deve procedere alla demolizione dell'immobile acquisito, sicché, in carenza della delibera su indicata, si configurerebbe una responsabilità patrimoniale degli amministratori dinanzi alla Corte dei Conti, in quanto si è onerato il Comune dell'anticipazione delle spese di demolizione di ufficio, mentre l'autore o coautore dell'abuso aveva manifestato la volontà di demolire spontaneamente.
Inoltre, secondo uniforme giurisprudenza di questa Corte, citata nella requisitoria del Procuratore generale (Cass. sez. 3^ 28 settembre 2001 n. 35525 rv. 220191; Cass. sez. 3^ 16 luglio 1999 n. 1879 rv. 214536 e Cass. sez. 3^ 18 dicembre 1998 n. 2882 rv. 212488), la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell'abuso, nella fattispecie insussistente, poiché la proprietaria è coimputata, può essere fatta valere con gli strumenti privatistici, giacché la natura pubblicistica e ripristinatoria dell'ordine di demolizione con efficacia "erga omnes" esclude l'applicazione dei principi civilistici e risolve ogni questione in sede risarcitoria, salva l'impossibilità di acquisire l'area di sedime in presenza di un proprietario incolpevole, nella fattispecie da escludere (cfr. Corte Cost. n. 345 del 1991, che ribadisce l'indefettibilità della demolizione salva la possibilità di deliberare circa il non contrasto con gli interessi urbanistici o ambientali pubblici che consentono la conservazione del bene).
Ed invero, anche la sanzione dell'acquisizione dell'area da ritenere autonoma rispetto a demolizione ha la funzione, sotto l'aspetto amministrativo, di costringere il che può non essere il proprietario, ad eseguire egli stesso la demolizione, mentre ripristinatoria dell'interesse pubblico violato dall'abuso è ristretta alla demolizione in ogni caso da effettuare sia per spontaneo adempimento sia d'ufficio, sicché le argomentazioni svolte in ricorso non assumono rilievo, perché non escludono l'obbligo di adempiere, sempre che non siano dimostrate da parte del soggetto onerato l'esistenza di provvedimenti incompatibili. Infine, costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di condono edilizio, non ha attribuito al pagamento dell'oblazione dopo il passaggio in giudicato della sentenza, se non i limitati effetti di cui all'art. 38 terzo comma l. n. 47 del 1985 (cfr. Cass. sez. 3^ 19 luglio 1995 n. 2144,
Imperato rv. 203631 cui adde fra tante Cass. sez. 3^ 1 marzo 1999 n. 3196 contra isolata Cass. sez. 3^ 24 marzo 1993 n. 228, Farinelli rv. 194105, ritenuta orientamento prevalente da Corte Cost. n. 85 del 1998), sicché non assume alcun rilievo il recente condono edilizio di cui al d. l. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 27 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2004