Sentenza 9 gennaio 2014
Massime • 1
In materia di caccia integra il reato punito dall'art. 30 lettera h) della legge n. 157 del 1992 l'abbattimento di specie animali non ricomprese in quelle espressamente indicate come cacciabili nel calendario venatorio, purchè adottato dalla singola regione, purchè mediante regolamento, e non mediante legge, in considerazione di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 20 del 2011.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2014, n. 7242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7242 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 09/01/2014
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 63
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 24835/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI ON nato il [...];
avverso la sentenza del 14.12.2012 della Corte di Appello di L'Aquila;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. Di Popolo Angelo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, con sentenza del 2.5.2011, assolveva LI ON dal reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 2, e art. 18, comma 1, lett. c) ascritto ("per aver abbattuto con arma da sparo e depezzato per il trasporto in auto, un cervo maschio non cacciabile dal calendario venatorio della Regione Abruzzo anno 2008 - 2009") per non aver commesso il fatto. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 14.12.2012, in accoglimento dell'appello del P.G. ed in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava il LI colpevole del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, artt. 18 e 30, e lo condannava alla pena di mesi 3 di arresto;
pena sospesa e non menzione.
Dopo aver richiamato la sentenza di primo grado, rilevava la Corte territoriale che dalle risultanze processuali emergevano indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla responsabilità dell'imputato.
Era emerso infatti che, poco dopo che era stato sentito lo sparo e che il cervo era stato visto accasciarsi dietro un cespuglio, l'imputato veniva sorpreso dalla p.g. alla guida di un'auto nel cui portabagagli era stato occultato, già depezzato, il cervo medesimo. Il LI, inoltre, era in possesso di un fucile che aveva da poco fatto fuoco e le cui munizioni erano compatibili con quelle esplose contro il cervo.
In presenza di siffatti elementi, valutati complessivamente, destituita di ogni fondamento era la tesi difensiva, secondo cui l'animale era stato caricato sull'auto al solo scopo di condurlo presso l'ASL competente (tale tesi, peraltro, era smentita dal fatto che non era stata avvisata ne' la ASL, ne' altra Autorità e che il cervo era stato depezzato).
Rilevava poi la Corte territoriale che, pur essendo in base alla L. n. 157 del 1992, art. 2, oggetto di tutela il solo CE HU
SI (cervo sardo) e non il CE HU (cervo), quale era quello abbattuto, il contenuto del divieto dell'attività venatoria andava individuato anche facendo ricorso alla legge regionale;
ed il calendario venatorio della Regione Abruzzo per l'anno 2008/2009 non consentiva la caccia al CE HU.
2. Ricorre per cassazione LI ON, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla L. n. 157 del 1992, art. 18, comma 1, lett. c). Tale norma consente la cacciabilità del CE HU. La delega del legislatore nazionale in favore di quello regionale riguarda non la modifica della disciplina di cacciabilità delle specie animali descritte, ma soltanto l'arco temporale in cui deve esplicarsi l'attività venatoria.
Una diversa interpretazione della norma, che consentisse alla legge regionale di introdurre divieti di caccia, risulterebbe incostituzionale (questione che comunque si solleva). Peraltro, nemmeno il calendario venatorio 2008/2009 della regione Abruzzo vieta la cacciabilità del cervo comune.
Con il secondo motivo denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione erronea delle risultanze probatorie.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la relazione balistica non aveva certo affermato che il fucile in possesso dell'imputato avesse da poco fatto fuoco (ma solo che non poteva escludersi siffatta eventualità); ne' aveva in relazione ai colpi esplosi parlato di compatibilità (ma solo di mera similarità). La Corte territoriale ha, poi, disatteso le testimonianze SA TI e AR per il solo fatto che non era stata avvisata l'Asl e che l'animale era stato depezzato;
i testi, invece, avevano riferito di aver visto l'animale ferito e sofferente risalire la montagna dal lato opposto a quello in cui essi si trovavano insieme all'originario coimputato D'Eramo. L'Asl non doveva essere avvertita e l'animale era stato depezzato per introdurlo nel bagagliaio. Infine il ricorrente era intervenuto sul posto in un secondo momento e non era in tenuta da caccia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'intervento regionale è consentito non solo in tema di "arco temporale" ma anche di "specie cacciabili".
La Corte Costituzionale, proprio con riferimento alla Regione Abruzzo, con la sentenza n. 20 del 13.12.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L.R. 10 agosto 2010, n. 39, artt. 1 e 2, che approvavano in via legislativa il calendario venatorio per la stagione 2010 - 2011 indicando sia le date e gli orari entro cui la caccia è consentita (art. 1), sia le specie cacciabili, con riferimento a ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all'attività venatoria (art. 2), per avere tali previsioni assunto veste legislativa, anziché regolamentare.
Ha ribadito, però, che alla L. n. 157 del 1992, art. 18, comma 4, "consente espressamente l'intervento regionale allo scopo di modulare l'impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'habitat locale, tuttavia esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, in virtù di una scelta che attiene alle modalità di protezione della fauna e dunque alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". È quindi previsto l'intervento regionale, sia in tema di calendario venatorio che di specie cacciabili, purché però venga adottato con disposizioni regolamentari.
2.1. La L.R. 24 luglio 2008, n. 672, art. 43, (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria - Calendario venatorio) prevede espressamente che la "Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale della caccia e previo parere dell'OFR, pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario e le norme regolamentari per l'intera stagione venatoria" (comma 3) e che "Nel calendario devono essere indicate a) le specie cacciabili, b) le giornate di caccia..." (comma 4).
Ed il calendario venatorio per l'anno 2008/2009, approvato con delibera di Giunta n. 672 del 24.7.2008, indica analiticamente al capo b) le specie cacciabili ed il periodo per il quale, per ciascuna di esse, è consentito il prelievo venatorio.
Ma tra le specie cacciabili non è indicato il cervo (CE HU).
Correttamente, pertanto, è stato ritenuto che il cervo maschio non fosse cacciabile nel periodo di cui alla contestazione (12.10.2008), non consentendolo il calendario venatorio 2008/2009. 3. Quanto alla riferibilità al ricorrente della condotta, va ricordato che è pacifico, anche alla luce della formulazione dell'art. 192 c.p.p., che, come costantemente affermato da questa Corte, "...l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto..." (cfr. Cass. pen. sez. un.
4.6.1992 n. 6682). La Corte territoriale, con argomentazioni precise, dettagliate ed immuni da vizi logici, si è attenuta agli esposti principi, esaminando, da un lato, tutte le circostanze indiziarie a carico del LI nella loro gravita precisione e concordanza, e, dall'altro, sottolineando come le stesse, valutate complessivamente, risultassero convergenti nella prova di colpevolezza dell'imputato. Ha evidenziato, infatti, che emergeva, pacificamente, che: a) poco dopo che venne udito lo sparo, il cervo fu visto accasciato e sofferente sotto un cespuglio;
b) il prevenuto, a breve distanza temporale e nella stessa zona in cui era avvenuto lo sparo, fu sorpreso dalla p.g. alla guida di un'auto, nel cui bagagliaio fu trovato il cervo depezzato;
c) il LI era in possesso di un fucile che aveva sparato da poco;
d) inverosimile era la versione dell'imputato (di voler cioè trasportare il cervo presso la ASL), sia perché il cervo era stato depezzato, sia perché bastava più semplicemente avvertire gli organi competenti dell'avvenuto rinvenimento del cervo ucciso.
Tutti tali elementi, valutati nel loro complesso, anche a prescindere dalla compatibilità o meno dei colpi esplosi, attestano univocamente la riferibilità al ricorrente di quanto contestato nel capo di imputazione.
3.1. Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. In questa sede è, cioè, necessario solo accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove stesse, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1 RV214567). Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. sez. un. 30.4.1997 n. 6402). In particolare, in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione compete solo la verifica della correttezza logico - giuridica dell'iter argomentativo seguito per qualificare le circostanze emerse come indiziarie, ma non certo un nuovo accertamento sulla effettiva gravita, precisione e concordanza degli indizi medesimi (cfr. Cass. sez. 1^, 10. 2 1995 n. 1343). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che "Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravita, precisione e concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2. E se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori" (Cass. pen. sez. 1^ n. 42993, del 25.9.2008). Il sindacato di legittimità è, cioè, limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Cass. sez. 4^, n. 48320 del 12.11.2009).
4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. 4.1. Va solo aggiunto che l'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di far valere e rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione (maturata dopo la emissione della sentenza impugnata). Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art. 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014