Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 1
La condotta del medico che si procura con autoprescrizione farmaci contenenti droga per suo uso personale non terapeutico è estranea all'ambito di operatività dell'abrogazione referendaria intervenuta nell'aprile 1994. Tale attività rientra nell'ipotesi dell'art. 83 d.p.r. 309/90 che prevede come illecita di per sè l'attività, prodromica all'uso personale, del medico che rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/1999, n. 8316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8316 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo AURIEMMA Presidente del 24-2-1999
1.Dott. Francesco LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
2. " Gianfranco TATOZZI " N. 641
3. " Benito DE GRAZIA " REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo ROMIS " N. 21442/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
HI NA nato a [...] il [...], res. a Volano, Via Tei 15/A
avverso la sentenza della Corte di appello di Trento dell'11.2.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Elena Paciotti che ha concluso per annullamento senza rinvio e dichiarazione di prescrizione per il reato
Udito il difensore avv. Giorgio Fuganti che ha concluso associandosi alle conclusioni del P.G.
OSSERVA
HI NA propone, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che confermava la sentenza del Tribunale di Rovereto che lo condannava alla pena di mesi quattro e gg. quindici di reclusione e L.
1.000.000 di multa, perché. quale medico, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dal 1988 fino all'aprile 1991, aveva rilasciato prescrizioni per uso non terapeutico della sostanza stupefacente Pentazocina, ricompresa tra le sostanze di cui alla Tab. IV del d.p.r. n. 309/90. Deduce che a seguito del referendum abrogativo del 18/19.4.1996 la condotta di chi si procura droga con autoprescrizione medica rientra fra quelle non più penalmente sanzionabili, anche se non espressamente elencate nelle norme abrogate. Aggiunge di poi che il fatto di avere prescritto a proprio favore farmaci per uso non terapeutico può eventualmente costituire una fattispecie di falsità in atti sanzionata dal capo VII del Cod. Pen. ma non un'autonoma fattispecie di sostanze stupefacenti non depenalizzata dal referendum abrogativo.
Rileva la Corte che il reato contestato, per l'avvenuto riconoscimento in sede di merito della lieve entità del fatto ex art. 73, 5 co., d.p.r. n. 209/90 e riguardando sostanze stupefacenti di cui alla Tab. IV, va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, risultando terminata la continuazione ad aprile del 1991 ed essendo, quindi, decorso il termine previsto che è di anni 7 e mesi 6, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 n. 4 e 160 ult. parte C.P..
Sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Rileva nel contempo questa Corte, quanto al merito della censura e ciò al fine della doverosa verifica circa la ricorrenza o meno dell'ipotesi di proscioglimento di cui al 2 comma dell'art. 129 C.P.P., che l'argomentazione difensiva non ha pregio.
A tale riguardo, infatti, vale il rilievo contenuto nella sentenza impugnata secondo cui la indicata condotta del medico che si procura, con autoprescrizione, farmaci contenenti droga per suo uso personale è estranea all'ambito di operatività dell'abrogazione referendaria. Ciò in quanto in effetti diversi sono i beni giuridici tutelati e la norma violata - art. 83 d.p.r. n. 309/90 - prevede come illecita di per sè l'attività, che è prodromica all'uso personale, di chi rilascia, nella qualità di medico, prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico.
Nella fattispecie quel che ha rilievo è il mezzo adoperato - prescrizione sanitaria - ed è l'uso di questo mezzo che è di per sè reato per il medico chirurgo o per il medico veterinario e a tal fine non ha rilievo che la sostanza stupefacente in siffatto modo procurata serva proprio al fabbisogno di chi la prescrizione ha rilasciato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 1999