Sentenza 26 novembre 2014
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Non costituiscono, di per sé, ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce la richiesta medesima.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Sorveglianza di Milano In persona di: dott.ssa Giovanna Di Rosa Presidente est. dott.ssa Gloria Gambitta Magistrato di Sorveglianza est dott.ssa Benedetta Faraglia Esperto dott.ssa Laura Signorino Esperto ha pronunciato la seguente ordinanza: Premesso che: Berlusconi Silvio, nato a Milano il --omissis--, residente a Milano, in viale San Gimignano 12, ha avanzato istanza di riabilitazione in relazione al seguente titolo: 1. sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 26.10.2012 e divenuta irrevocabile l'1.8.2013, contenente la condanna alla pena detentiva di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli …
Leggi di più… - 2. La riabilitazione penale: come ripulire la fedina penale (art.178 c.p.)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2021
La persona che desidera cancellare gli effetti di una condanna penale, ripulendo la sua fedina penale e tornando a essere (quasi) come un incensurato, può chiedere la riabilitazione: questa non è atto non di clemenza, ma di giustizia, dato che chi si trova nelle condizioni previste dalla legge ha un vero e proprio diritto alla riabilitazione. In breve: Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono: decorso di un certo periodo di tempo (almeno 3 anni dalla espiazione / estinzione della pena) buona condotta pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato (obbligazioni civili) Prima di procedere conl'istanza per riabilitazione, conviene fare richiesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2014, n. 15471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15471 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 26/11/2014
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3367
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 11843/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR AL N. IL 13/12/1944;
avverso l'ordinanza n. 2027/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 10/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE E. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 10.12.2013 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di riabilitazione presentata da RO ER, in relazione alla condanna pronunciata in data 16.3.2004 dalla Corte d'appello di Palermo alla pena di mesi 2 e giorni 10 di arresto per i reati di cui agli artt. 393 e 582 cod. pen., con la sospensione condizionale della pena.
Il Tribunale, dopo aver indicato gli elementi a favore dell'istante (non aveva pendenze giudiziarie;
aveva pagato le spese processuali;
aveva fatto un'offerta reale alla parte lesa) per la concessione della richiesta riabilitazione, riteneva che l'istante non avesse dato prova effettiva e costante di buona condotta, essendo stato denunciato in data 13.4.2013 dalla Guardia di Finanza perché, nella qualità di titolare di una ditta di autoricambi, aveva omesso di versare Euro 365.497,00 di IVA in relazione agli anni 2010 e 2011. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente RO ER, chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione.
Il Tribunale si era basato, per negare la richiesta riabilitazione, solo sul contenuto di una denuncia, sulla quale peraltro non vi era stato ancora alcun accertamento giudiziario, e non aveva adeguatamente considerato le prove di buona condotta date dal ricorrente, che svolgeva una regolare attività lavorativa, non aveva pendenze giudiziarie, ed aveva provveduto a pagare le spese processuali nonché a risarcire la parte lesa del processo. Il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non sono di per sè d'ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce l'istanza medesima (V. Sez. 1 sentenza n. 22374 del 8.5.2009, Rv.244131). Pertanto, il Tribunale di sorveglianza di Palermo non doveva ritenere che l'istante non avesse dato prova effettiva e costante di buona condotta, solo in ragione di una denuncia per omesso versamento dell'I.V.A..
L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza, che dovrà tenere conto dei suddetto principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015