Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
2 01235/02 O L 7 L - R 0 O 1 - B 6 2 I L L D E A D A 2 T 4 S 6 . O R P . A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE P . M Oggetto I D B A K l D a SEZIONE PRIMA CIVILE . E b T a t N 2 E 2 S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . t E r a Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente R.G.N. 21746/99 . 3045 PANEBIANCO - Rel. Consigliere Cron Dott. Ugo Riccardo Consigliere Rep. 373 Dott. Mario ADAMO Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud.16/10/01 SPIRITO Consigliere -Dott. Angelo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENT ENZA dal Sig. per diritti 55 sul ricorso proposto da: 30 GEN 2002 IL CANCELLIERE DELOGU LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso l'avvocato PAOLO ACCARDO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO SPANU, 3000 giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
DG724665 COMUNE DI SASSARI;
intimato avverso la sentenza n. 192/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata 1'11/11/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2118 -1- udienza del 16/10/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO זיזין PROCESSO POD 23.10-11.11.1998 la Corte COLL sentenza del d'Appello di Cagliari sezione distaccala di rigettava la domanda proposta nei Sassari confronti del Comune di Sassari da AN Deloqu la quale, deducendo che il Comune le aveva espropriato una porzione, pari a mq. 660, di un terreno di Sua proprietà sito nel Suo territorio per la definitiva realizzazione dello svincolo per viale Italia e che l'indennità provvisoria era stata determinata ai sensi dell'art. 11 della Legge 865/71 in 1.296.549, aveva chiesto che l'area espropriata fosse riconosciuta edificabile e che la relativa indennità fosse determinata in misura pari al valore venale dell'immobile. Rilevava al riguardo la Corte d'Appello che, dovendo trovare applicazione nel caso in esame l'art. 5 bis della Legge 359/92 intervenuto nel corso del giudizio e dovendosi considerare pertanto ai fini della valutazione delle aree le loro possibilità legali ed effettive di edificazione, il terreno espropriato doveva ritenersi di natura agricola in quanto, sia al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sia al momento dell'esproprio (11.10.1982), esso ricadeva 3 in zona agricola e non cra quindi edificabile, secondo il PRG del Comune di Sassari, a nulla rilevando che successivamente alla definizione della vicenda ablativa, vale a dire nel 1983, fosse entrato in vigore il nuovo PRG in base al quale il terreno veniva incluso in zona D/8. destinata ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali. Riteneva altresì ininfluenti le considerazioni con cui l'espropriata ha sostenuto che il terreno. sebbene ricadente in zona agricola, in questione, presenterebbe comunque le caratteristiche di cui all'art. 3 del D.P.G.R.S.
2.8.1977 n. 9743-271 (cd. decreto Soddu), secondo cui rientrano nelle Zone B di completamento residenziale anche le parti di territorio dei comuni con popolazione superiore a "T5.000 abitanti, come Sassari, ............parzialmente inedificate.......... in Cui l'area utilizzata non sia inferiore......... al 20% di quella complessiva". Osservava al riguardo che tali considerazioni, oltre а presupporre necessariamente una contestazione della legittimità del PRG di cui dovrebbe occuparsi in via incidentale, quand'anche fosse competente, il qiudice ordinario ed oltre a non tener conto della mancanza di qualsiasi 4 elemento idoneo a suffragarne la fondatezza, erano da considerarsi inammissibili in quanto proposte per la prima volta con la seconda ed ultima comparsa conclusionale, per sua natura destinata unicamente ad illustrare le argomentazioni poste a sostegno delle domande e delle eccezioni. Riteneva infine non dovuta l'indennità di occupazione, non risultando provato che un'occupazione vi sia stata in mancanza del decreto di autorizzazione o del verbale di immissione nel possesso dell'area. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AN OG, deducendo due motivi di в censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso AN OG denuncia violazione dell'art. 5 bis della Legge 359/92 nonché degli artt. 3, 25, 41 e 97 Cost. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello, nell'escludere la natura terreno espropriato abbia edificatoria del importanza decisiva al PRG, senza attribuito considerare, da una parte, che 10 strumento 5 urbanistico costituisce solo uno dei tanti elementi da prendere in considerazione al fini della definizione della natura, edificatoria od agricola, delle aree, specie allorchè per la loro ubicazione nel centro abitato dimostrino un'attitudine edificatoria incontestabile, e, dall'altra, che il decreto di espropriazione consequiva alla approvazione di un progetto di realizzazione di una strada urbana la quale comportava und variazione dello strumento urbanistico e la sottrazione delle aree interessate alla destinazione agricola. La censura è infondata. Con il presente motivo la ricorrente ripropone all'attenzione di questa Corte il problema della rilevanza dell'edificabilità di fatto ai fini della valutazione della natura del terreno per la determinazione dell'indennità di espropriazione, nonostante l'art. 5 bis del D.L. 333/92, convertito con modificazioni con la Legge 359/92, abbia affidato alla classificazione urbanistica, vale d dire al parametro della edificabilità legale, il criterio distintivo. Tale del resto ormai il consolidato orientamento di questa Corte la quale ha ritenuto che l'art. 5 bis, facendo riferimento alle 6 "possibilità ed effettive di edificazione' " 1 'evidente intento di evitare che l'abusivismo finisca per trasformare l'area in zona edificabile, ha negato sostanzialmente rilevanza alla mera edificabilità di fatto alla quale può essere attribuito solo un valore residuale limitato e cioè, in via suppletiva, in mancanza di uno urbanistico, sebbene nei limiti posti strumento dalla Legge n.10/77, ovvero, in via complementare, ai fini della sua incidenza sul concreto valore di mercato in presenza di un'area già compresa in una zona prevista come edificabile dallo strumento urbanistico (per tutte e da ultimo Sez.Un. 172/01). Quanto al momento cui far riferimento per valutare dette "possibilità legali ed effettive" di altrettanto pacifico che deve edificazione, all'atto del verificarsi della aversi riguardo vicenda ablativa, la quale normalmente coincide con l'emissione del decreto di esproprio od, in mancanza, con la scadenza del termine di occupazione legittima nella diversa ipotesi di accessione invertita а seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo. Assolutamente priva di fondamento giuridico è infine la tesi circa l'idoneità del progetto di 7 realizzazione di una strada. al quale l'esproncio era finalizzato. a variare 10 strumento urbanistico, non trattandosi di un atto di pianificazione di carattere generale e dovendosi prescindere in ogni caso dall'incidenza del vincolo preordinato all'esproprio. Correttamente pertanto la Corte d'Appello ha escluso la natura edificatoria del terreno, considerandola agricola con riferimento alla sola classificazione urbanistica risultante dal Piano Regolatore Generale vigente all'atto dell'emissione del decreto di esproprio e negando rilevanza alla successivamente al diversa destinazione data terreno dal nuovo P.R.G.. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 5 bis della Legge 359/92, dell'art. 3 del D. P.G.R.S.
1.8.1977 n. 1977-271 nonché degli artt. 3, 257 41 e 97 Cost. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Sostiene che il terreno espropriato, pur essendo classificato agricolo dal PRG del 1953, deve ritenersi edificabile in base al D.P.G.R.S.
1.8.1977 Il. 1977-271, da considerarsi integrativo del precedente PRG, senza che possa porsi al riguardo una questione di legittimità. Deduce 8 infine che nessuna rilevanza può assumere i 1 fatto che la sua applicazione sia stata invocata solo con la comparsa conclusionale in quanto i riferimenti normativi posti а sostegno della domanda ben possono essere indicati per la prima volta in tale atto. Anche tale censura è infondata. Il D.P.G.R.S.
2.8.1977 n.9743-271 (cosiddetto decreto Soddu) di cui si chiede l'applicazione costituisce un provvedimento amministrativo che avrebbe richiesto un accertamento di fatto in ordine alle percentuali delle aree inutilizzate. Fondatamente pertanto la Corte d'Appello ha rilevato la tardività della Sua prospettazione in quanto dedotta solo con la comparsa conclusionale. Va Osservato inoltre che а tale decreto può attribuirsi solo il valore di una direttiva interna, priva, come tale, ai fini in esame di effetti conformativi in quanto avrebbe richiesto l'adozione di un'apposita variante al P.R.G. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 16.10.2001 Il Presidente Il Consigliere est. RicordeИдо Ніколь вином Suom ulosavi CANC IL CANCELLIERD ERIA IN DEPOSITATA 30 GF Mane Oggi, IL CANGELLIERE Ma Kuzz об виго 109T 129,11 Agenzia delle Entrate 456T 3099 Iscritto a ruolo ilypma 33 12 Ufficio di тот. 160,10 Art. n. 10