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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR NI nato a [...] il [...] IN NZ nato a [...] il [...] CI LE nato a [...] il [...] IE IO nato a [...] il [...] NE IA nato a [...] il [...] OS CO nato a [...] il [...] LO DR nato a [...] il [...] DI IE IA nato a [...] il [...] TO NZ nato a [...] il [...] CA RU nato a [...] il [...] EZ OL nato a [...] il [...] LI IS nato a [...] il [...] NO AR nato a [...] il [...] LA OL AR nato a [...] il [...] ON LU nato a [...] il [...] DE SO IO nato a [...] il [...] AP IANNA nato a [...] il [...] AY OM OS IO nato il [...] OM ES IO nato il [...] Penale Sent. Sez. 4 Num. 2644 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI DR Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 16/12/2022 AY OM JU ES nato il [...] OZ NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 21/04/2021 DEla CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore LE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi alla determinazione DEla pena per AP IANNA e IN NZ e per la dichiarazione d'inammissibilità degli altri ricorsi;
E' presente l'avvocato PACE IA DE foro di NAPOLI, in difesa di TO NZ, CA RU, EZ OL, LI IS e NO AR, che chiede l'accoglimento DE ricorso, anche in sostituzione DEl'avv. DELLO JACONO NI DE foro di AVERSA codifensore di TO NZ e DEl'avv. FRIZZI MAURIZIO DE foro di GENOVA, codifensore di CA RU, EZ OL e LI IS. E' presente l'avvocato SANSEVERINO GIUSIDA DE foro di BENEVENTO che deposita nomina a sostituto processuale DEl'avv.VANNETIELLO DARIO DE foro di NAPOLI difensore di LA OL AR, riportandosi ai motivi di ricorso. E presente l'avvocato CAPONE ENRICO DE foro di TA IA PU RE in difesa di ON LU, che chiede l'accoglimento DE ricorso. E' presente l'avvocato FROJO ARTURO DE foro di NAPOLI in difesa di AP IANNA che unitamente al codifensore avv. FERRANDINO LUIGI DE foro di NAPOLI, insiste per l'accoglimento DE ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. DE Tribunale di Napoli 1'11 luglio 2019 con riferimento a fattispecie in materia di stupefacenti (di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, c.d. «T.U. stup.»). 2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti ricorsi, con articolazione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), negli interessi degli imputati YA EZ SÉ ON, YA EZ IA AN, RO UC, AN CA, CA NO, UO AR, De LI ON, Di ER MO, IT EN, IO IS, FI DO, FU AL, GU ON, EZ LE ON, NE RI, La OL RC, OL RE, RO DO, PR OL, TO EN e SA ES. 3. Nell'interesse DEl'imputato YA EZ 3osè ON è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si deducono la carenza nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità DEla motivazione tanto DEla conferma DEla responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A) quanto DEla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Quanto al profilo inerente alla responsabilità per il reato associativo, il ricorrente critica la ritenuta condotta partecipativa DEl'imputato quale appartenente al gruppo napoletano («gruppo CA»), in termini di stabile fornitore dalla Colombia di cocaina insieme al proprio fratello YA EZ IA AN, adducendo che l'estraneità ai fatti emergerebbe da una diversa lettura DEle conversazioni e comunicazioni captate, DE materiale probatorio inerente ai rapporti tra YA EZ e imprenditori italiani oltre che DEle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. In sostanza, come sintetizzato alle pagine 34 e 35 DE ricorso, si deduce la totale mancanza DEla motivazione circa la responsabilità DEl'imputato con eccezione DE solo apparato argomentativo fondante sulle dette intercettazioni, per come lette dai giudici di merito in ipotesi di c.d. «doppia conforme», che, anche se valutate in uno con le dichiarazioni rese dai collaboratori, a detta DE ricorrente avrebbero fornito «un bagaglio probatorio di scarsa qualità e interpretabile in modi alternativi a quelli indicati nella sentenza, nonché più logici e aderenti alla realtà». -7 2 3.2. Circa il profilo afferente alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente, all'esito di una breve premessa in ordine alla funzione DEle stesse (come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità), deduce che «nel caso de quo il giudice di primo grado avrebbe potuto concederle» in ragione DEl'incensuratezza DEl'imputato. 4. Nell'interesse DEl'imputato YA EZ IA AN è stato proposto ricorso fondato su un motivo. Si deducono la carenza nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità DEla motivazione tanto DEla conferma DEla responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A), che, per il ricorrente, non emergerebbe in ragione di una diversa lettura DE compendio probatorio costituito anche conversazioni e comunicazioni intercettate e da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, quanto DEla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche. Queste ultime, si legge nel ricorso, ben avrebbero i giudici di primo e di secondo grado potuto concederle in ragione DEl'incensuratezza DEl'imputato e DEla confessione dallo stesso resa in udienza, in uno con la rinuncia a tutti gli altri motivi d'appello (a eccezione di quello inerente al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche). 5. Nell'interesse DEl'imputata RO UC è stato proposto ricorso fondato su due motivi con. Si deducono la mancanza o l'insufficienza motivazionale ovvero l'erronea qualificazione giuridica in merito alla sussistenza DEle fattispecie ascritte ai capi A, E e T nonché l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla partecipazione DEl'imputata al sodalizio di cui al capo A) e in merito alle fattispecie ascritte ai capi E (avente a oggetto 180 kg di cocaina) e T (avente a oggetto 5 kg di cocaina). La ricorrente, in sostanza, critica la ritenuta condotta partecipativa, anche in termini di sussistenza DEl'elemento soggettivo, quale appartenente al sodalizio con funzioni (retribuite) di custode DEla cocaina presso il proprio appartamento, quale sito di stoccaggio messo a disposizione DE sodalizio. Si adduce che l'estraneità ai fatti, anche in termini di elemento soggettivo, emergerebbe da una diversa lettura DEle conversazioni e comunicazioni captate, che avrebbe dovuto ingenerare nel giudicante un ragionevole dubbio, oltre che dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, in particolare da Di ER, circa l'effettiva funzione svolta da RO e la relativa retribuzione. L'imputata, peraltro, avrebbe intrattenuto rapporti diretti solo con il sodale UO AR, proprio compagno, e non con gli altri appartenenti, e non si comprenderebbe l'eventuale cadenza mensile DEla retribuzione (pari a 1.500,00 euro), accertata 3 come ricevuta da RO UC da parte DE sodalizio per la propria messa a disposizione quale custode DElo stupefacente. Si deduce infine l'assenza DE concreto apporto all'organizzazione mafiosa nel suo complesso invece consustanziale alla sussistenza DEla c.d. «aggravante mafiosa». 6. Nell'interesse DEl'imputata CA AN è stato proposto ricorso fondato su tre motivi. 6.1. Con il primo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione in merito alla rideterminazione DEla pena. La ricorrente, in particolare, evidenzia che il giudice di primo grado avrebbe condannato l'imputata (per il reato associativo di cui al capo A e per il capo F, in continuazione tra loro) alla pena finale, già ridotta per il rito, di sette anni e quattro mesi di reclusione, come emergerebbe dal dispositivo letto in udienza, ma errando nell'aver indicato nella depositata «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo) la diversa pena di otto anni di reclusione. La Corte territoriale, dopo aver dato atto DEla rinuncia da parte DE difensore DEl'imputata, munito di procura speciale, ai motivi di appello proposti a eccezione di quello inerente al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, avrebbe ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche ma rideterminato, in riduzione, il trattamento sanzionatorio, ex art. 133 cod. pen., comminando, con motivazione manifestamente illogica rispetto al dispositivo di primo grado, la pena finale di sette anni e quattro mesi di reclusione, cioè la stessa comminata dal G.u.p. con lettura DE dispositivo in udienza. 6.2. Con i motivi secondo e terzo, invece, si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel ritenere non oggetto d'appello l'esclusione DEla sussistenza DEle circostanze attenuanti generiche, che, invece, avrebbe dovuto in sede d'appello riconoscere come sussistenti in ragione DEla confessione DEl'imputata, e nel non intendere la rinuncia ai motivi d'appello quale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. LA mancata considerazione DEla rinuncia ai motivi di appello inerenti alla responsabilità DEl'imputata in termini di concordato sarebbe conseguito l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale. Ritenute insussistenti le circostanze attenuanti generiche di cui alla richiesta di concordato, essa avrebbe difatti dovuto non accogliere l'istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. e far discutere le parti. 7. Nell'interesse DEl'imputato CA NO è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente l'omessa motivazione in merito al motivo d'appello sindacante l'operato aumento per la recidiva nonostante il lasso di 4 tempo decorso tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alle precedenti condanne. 8. Nell'interesse DEl'imputato UO AR è stato proposto ricorso fondato su un motivo. Si deduce in particolare non solo l'assenza di motivazione in ordine all'errore DE giudice di primo grado nella determinazione degli aumenti per la continuazione ma anche l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nella determinazione DEla pena, nonostante il riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, finendo per addivenire a una reformatio in peius in assenza di appello DE Pubblico Ministero, con conseguente violazione DEl'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. 9. Nell'interesse DEl'imputato De LI ON è stato proposto ricorso fondato su un motivo. Si deducono, in particolare, violazione di legge e vizi motivazionali per non aver prosciolto l'imputato, nonostante l'accoglimento DE concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen., essendosi sul punto la Corte territoriale solo limitata a ritenere insussistenti elementi su cui poter basare una sentenza di proscioglimento e in considerazione DEle circostanze oggettive e soggettive emerse dagli atti. 10. Nell'interesse DEl'imputato Di ER MO è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazione di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale ritenuto sussistente il vincolo DEla continuazione tra i reati sub iudice e altra fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. con riferimento alla quale Di ER sarebbe stato condannato con sentenza n. 132 emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 10 gennaio 2018. Il giudice d'appello avrebbe in particolare argomentato solo dalla ritenuta commissione DE detto reato con soggetti non appartenenti al sodalizio mentre, a detta DE ricorrente, per la medesima fattispecie sarebbero stati condannati anche altri soggetti, facenti parte DEl'organizzazione criminale riconducibile al clan Nuvoletta tra cui (oltre a NO AL) IU NO. Il ricorrente evidenzia altresì elementi fattuali a supporto DEla ritenuta continuazione (che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sussistente con riferimento alla posizione di IU NO. 11. Nell'interesse DEl'imputato IT EN è stato proposto ricorso fondato su un motivo complesso. 5 Si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche, in ragione DEla gravità DEle condotte, nonostante l'ammissione degli addebiti da parte DEl'imputato, oltre che escluso la continuazione tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alla sentenza emessa dalla stessa Corte d'appello di Napoli il 15 ottobre 2019 (irrevocabile il 29 febbraio 2020), in quanto commesse, solo le prime, quale appartenente al sodalizio di cui al capo A, oltre che aventi a oggetto diverse tipologie di sostanze stupefacenti. 12. Nell'interesse di IO IS è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizi motivazionali per non aver prosciolto l'imputata, nonostante l'accoglimento DE concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., essendosi sul punto la Corte territoriale solo limitata a ritenere insussistenti elementi su cui poter basare una sentenza di proscioglimento e in considerazione DEle circostanze oggettive e soggettive emerse in atti. 13. Nell'interesse di FI DO è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizi motivazionali per non aver prosciolto l'imputato, nonostante l'accoglimento DE concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., essendosi sul punto la Corte territoriale solo limitata a ritenere insussistenti elementi su cui poter basare una sentenza di proscioglimento e in considerazione DEle circostanze oggettive e soggettive emerse in atti. 14. Nell'interesse DEl'imputato FU AL è stato proposto ricorso sia dall'avvocato Claudio Davino che dall'avvocato Michele ON fondati, rispettivamente, su quattro e due motivi. 14.1. Con il primo motivo DE ricorso proposto dall'avvocato Claudio Davino si deduce la violazione DEl'art. 649 cod. proc. pen. oltre che vizio cumulativo DEla motivazione in relazione al rigetto DEl'eccezione difensiva di violazione DE ne bis in idem nei confronti DE ricorrente con riferimento alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 T.U. sup., ascritta al capo A e accertata come operante da agosto 2013 a luglio 2014, alla quale FU avrebbe partecipato in quanto esponente DE «gruppo camorristico LL» ritenuto stabile acquirente di stupefacente dal «gruppo CA». Per il ricorrente, in particolare, vi sarebbe identità tra il fatto di cui innanzi e il reato associativo, sempre di cui al citato art. 74, diretto da LL e operante in Caivano tra il settembre 2012 e l'aprile 2013 ma con condotta perdurante, in seno al quale FU è stato ritenuto svolgere la funzione di gestore DEla piazza di spaccio situata all'interno DE Parco Verde, in merito alla quale l'imputato sarebbe stato condannato con sentenza 6 425 DE 14 marzo 2019 emessa dal G.u.p. DE Tribunale di Napoli. È stata in particolare dedotta in appello la sovrapponibilità DE compendio dichiarativo posto a base DEla presente vicenda processuale e DEla citata sentenza di condanna, che ha DEineato il pieno coinvolgimento DE ricorrente nel settore DE commercio di sostanze stupefacenti, nell'ambito di un contesto criminoso di cui prima LL ON, poi UT LA, erano stati i maggiori esponenti ed ai quali l'attuale ricorrente doveva corrispondere una somma di denaro per operare liberamente nel settore cui era dedito. Si lamenta che, nonostante le deduzioni di cui innanzi circa la medesimezza DE fatto che deriverebbe anche dall'identità degli indagati/imputati e DEla regiudicanda, il Giudice di merito avrebbe inteso diversificare le due associazioni che, invece, si porrebbero in rapporto di continenza essendo quella sub iudice estrinsecazione DEl'altra, alla quale il ricorrente avrebbe aderito da giovane e nel corso DEla quale aveva ingrandito il giro di affari sempre sotto l'egida DE LL. La Corte territoriale, peraltro, avrebbe posto a base DEla decisione di rigetto DEle deduzioni difensive le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OL RE che, però, a dire DE ricorrente sarebbero fuori contestazione e inconferenti oltre che, come emergente dal contesto DE ricorso, rese da soggetto detenuto dal dicembre 2006 al novembre 2013 e che già da qualche mese prima DE luglio 2014 (data di chiusura DEla contestazione di cui all'attuale capo A) avrebbe abbandonato il «gruppo CA». 14.1.1. Con il secondo motivo di ricorso proposto dall'avvocato Claudio Davino si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione circa l'accertata responsabilità DEl'imputato in ordine al reato associativo, anche in termini di travisamento DEla prova. A detta DE ricorrente, in particolare, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OL RE, che i giudici di merito in ipotesi di «doppia conforme» avrebbero posto alla base DEl'accertamento DEla responsabilità di FU senza considerare le deduzioni difensive in merito, sarebbero fuori contestazione in quanto relative a condotte antecedenti al 2006 e rese da soggetto detenuto dal dicembre 2006 al novembre 2013 e che già da qualche mese prima DE luglio 2014 (data di chiusura DEla contestazione di cui all'attuale capo A) avrebbe abbandonato il «gruppo CA». Le dette dichiarazioni di OL RE sarebbero altresì inconciliabili con il contenuto DEle intercettazioni che, peraltro, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato come conducenti nel senso DEla condotta partecipativa DEl'imputato, oltre che smentite DEle dichiarazioni rese dagli stessi collaboratori a cui si sarebbero riferiti i giudici di merito (Oliva RL e AR AM). Queste ultima, invece, condurrebbero nel senso DEla non appartenenza al sodalizio da parte DEl'imputato. Il collaboratore di giustizia 7 Di ER avrebbe poi reso dichiarazioni inconciliabili con quelle rese dal citato OL RE laddove avrebbe chiarito, con riferimento alla perdita di un carico di stupefacente da parte DE «gruppo CA», che FU «non era un quotista» cioè un soggetto interessato al detto carico. Il ricorrente evidenzia infine non solo l'assenza di riscontri forniti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia agli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni intercettate ma anche che, diversamente da quanto ritenuto dei giudici di merito, i detti elementi condurrebbero solo all'accertamento di sporadici contatti in materia di stupefacenti tra FU e il «gruppo CA», al più compatibili con la cessione autonoma e libera da contesti associativi. 14.1.2. Per il terzo motivo di ricorso proposto dall'avvocato Claudio Davino sarebbe invece mancante ovvero manifestamente illogica la motivazione in merito all'accertamento DEla responsabilità DEl'imputato circa le fattispecie di cui ai capi S, avene a oggetto 1 kg di cocaina, e al capo AI, relativa a 100 gr di cocaina. Il detto accertamento sarebbe stato invece sconfessato, quanto al primo reato, dalle dichiarazioni DE collaboratore Di ER MO, per cui FU non sarebbe stato un «quotista» DElo stupefacente, e, in merito alla seconda fattispecie, dall'esiguità DEla sostanza trattata da un soggetto che, per l'imputazione, sarebbe stato stabile acquirente dal gruppo CA di rilevanti quantità di stupefacente. Il capo AI, infine, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, solo apparentemente sarebbe stato accertato in forza DEle immagini dei sistemi di videoripresa e dalle conversazioni e comunicazioni intercettate. 14.1.3. Con il quarto motivo di ricorso proposto dall'avvocato Claudio Davino si deducono violazione di legge nonché la mancanza e l'illogicità DEla motivazione relativa alla ritenuta insussistenza DE vincolo DEla continuazione tra le fattispecie sub iudice e quelle, in materia di stupefacenti, commesse nel 2006 e nel 2011 di cui, rispettivamente alle sentenza di condanna emesse dal Tribunale di Benevento, il 13 novembre 2017 (irrevocabile il 30 dicembre 2007), e DEla Corte d'appello di Napoli, il 3 novembre 2016 (irrevocabile il 20 febbraio 2018). Per il ricorrente, le sentenze citate, alla luce DEle emergenze processuali circa il coinvolgimento DEl'imputato nel contesto associativo sin da periodi antecedenti al 2006, evidenzierebbero l'unicità DE disegno criminoso rispetto ai fatti sub iudice. 14.2. Con i due motivi DE ricorso proposto dall'avvocato Michele ON si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali inerenti alla ritenuta responsabilità DEl'imputato con riferimento all'associazione di cui al capo A in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli di cui al ricorso proposto 8 dall'avvocato Claudio Davino, anche in ragione DEla mera apparenza motivazionale dovuta al rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. 15. Nell'interesse DEl'imputato GU ON è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente il difetto assoluto di motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in termini di sola equivalenza, tra le circostanze attenuanti generiche (la cui sussistenza è stata riconosciuta in appello) e le accertate circostanze aggravanti. 16. Nell'interesse DEl'imputato EZ LE ON è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi. 16.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativo DEla motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità DEl'imputato in merito al DEitto associativo ex art. 74 T.U. stup. (di cui al capo A), quale partecipe avente il ruolo di «staffettista» dei corrieri trasportatori di stupefacente mediante camion. Per il ricorrente le argomentazioni poste a fondamento DEla ritenuta responsabilità non sarebbero conducenti nel senso DEla partecipazione DEl'imputato al sodalizio. Il riferimento è, in particolare: al ruolo di accompagnatore nei tre DEitti fine ascritti all'imputato (capi D, E e F), in quanto la conoscenza dei soggetti operanti nelle importazioni di per sé non determinerebbe la possibilità di attribuire al ricorrente la qualità di intraneo, oltre che all'interlocuzione con i sodali circa gli importi corrisposti ai soggetti che mettono a disposizione aree di parcheggio ove effettuare le attività di carico e scarico DElo stupefacente. La Corte territoriale avrebbe travisato l'elemento probatorio in quanto dalle stesse intercettazioni potrebbe argomentarsi anche l'estraneità al sodalizio da parte DEl'imputato che avrebbe solo assunto mere informazioni in merito alla retribuzione corrisposta in Italia per paragonarla a quella corrisposta all'estero. La circostanza valorizzata dai giudici di merito inerente alla preoccupazione di taluni sodali di noleggiare una macchina in favore DEl'imputato, per consentirgli il rientro in Olanda, sarebbe altresì manifestamente illogica in quanto non escluderebbe, per il ricorrente, che, in ipotesi, una tantum, egli si fosse posto in quella occasione al servizio DE «gruppo CA». Sul punto il motivo di ricorso conclude nel senso per cui le argomentazioni di cui innanzi sarebbero insufficienti in quanto non espliciterebbero concretamente gli elementi fattuali tali da fondare un giudizio di penale responsabilità DEl'imputato in ordine alla sua partecipazion7 all'associazione, in termini di ruolo stabile e funzionale assunto dallo stessb, 9 peraltro nei soli venticinque giorni nei quali sarebbero stati commessi i tre reati fine. 16.2. Con il secondo motivo si deducono la mancanza DEla motivazione ovvero la contraddittorietà e manifesta illogicità DEla stessa in merito alla ritenuta partecipazione DE ricorrente ai DEitti fine di cui ai capi D, E e F. 16.2.1. Con particolare riferimento al capo D, si deduce che la responsabilità DEl'imputato sarebbe stata argomentata solo in ragione DE pernottamento DE suo pernottamento a Bacoli la sera DE 17 febbraio 2014 (presso l'hotel Villa Oteri), cioè in concomitanza con l'arrivo in Italia DE carico di stupefacente, e comunque in ragione di conversazioni intercettate il cui contenuto porterebbe, per il ricorrente, a conclusioni differenti rispetto a quelle raggiunte dai giudizi di merito (il riferimento è, in particolare, alla intercettazione n. 257 inerente conversazione intercorsa con il corriere Ramirez Escobar). La Corte territoriale avrebbe poi omesso di motivare in merito al motivo d'appello volto a contestare l'individuazione DEl'imputato quale essere il soggetto di lingua spagnola di cui alle conversazioni ambientali nn. 254, 257, 259 e 266 DE 17 febbraio 2014, captate a bordo DE veicolo Fiat Croma in uso al sodale Di ER CO (pag. 3 DEl'atto d'appello). 16.2.2. Con riferimento al capo E, invece, si critica la sentenza impugnata per aver posto a fondamento DEla decisione, oltre agli elementi emergenti dalle conversazioni captate, nonostante specifiche deduzioni con i motivi d'appello (pag. 8) rimasti sostanzialmente non considerati dal giudice di merito, due dati non emergenti dagli elementi probatori. Tali sarebbero il pernottamento DEl'imputato il 3 marzo 2014 presso l'hotel di Bacoli e l'identificazione di EZ LE ON in ragione di un controllo di polizia in provincia di Asti. 16.2.3. Con riferimento al capo F, infine, si premette che la responsabilità DEl'imputato sarebbe stata argomentata dagli esiti DEle intercettazioni e da un eseguito controllo stradale, avvenuto in Arezzo il 12 marzo 2014, e si deduce sostanzialmente l'apoditticità DEla motivazione circa il rigetto dei motivi d'appello (pag. 73 e ss.). 16.3. Con i motivi terzo e quarto si deducono la mancanza DEla motivazione nonché contraddittorietà e manifesta illogicità DEla stessa con riferimento all'esclusione DEle circostanze attenuanti generiche, in quanto motivata solo in ragione DEl'essersi l'imputato avvalso DEla facoltà di non rispondere, oltre che la mancanza DEla motivazione in merito al richiesto minimo aumento per la continuazione. i/ 17. Nell'interesse di NE RI è stato proposto ricorso fondato su un Ì motivo complesso. 10 Si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale accertato la responsabilità DEl'imputata in merito alle tre ascritte fattispecie ex art. 73 T.U. stup. (capi U, V e W) sulla base DEla mera valutazione di elementi emergenti dalle intercettazioni (peraltro aventi a oggetto conversazioni intercorse tra altri soggetti). Sarebbe altresì privo di idoneo iter logico-giuridico l'apparato argomentativo sotteso alla ritenuta partecipazione di NE RI al sodalizio di cui al capo A, quale stabile acquirente di stupefacente per il successivo spaccio, in quanto motivata solo in forza di tre acquisti, compiuti nel marzo 2014 e nell'arco di venti giorni, in considerazione peraltro di quanto dichiarato da un collaboratore di giustizia circa i rifornimenti in favore DEl'imputata volti al mantenimento in carcere DE di lei marito (leone ID). Il giudice d'appello, disattendendo i principi sanciti dalla Suprema Corte nella specifica materia, avrebbe altresì considerato quale partecipazione ex art. 74 T.U. stup. una mera ipotesi di concorso di persone in reato continuato. 18. Nell'interesse DEl'imputato La OL RC è stato proposto ricorso fondato su due motivi. 18.1. Con la prima censura si deducono il difetto assoluto di motivazione ovvero vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale DEla pena, anche relativamente all'entità degli aumenti per la continuazione, e alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ammissione degli addebiti da parte DEl'imputato e la sua incensuratezza. La Corte territoriale, peraltro, avrebbe errato nel porre a base DE giudizio circa l'insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche gli stessi elementi che, ex art. 133 cod. pen., devono essere considerati in sede di commisurazione giudiziale DEla pena. Il riferimento è, in particolare, alla ritenuta grandissima capacità criminale e al ruolo di fondamentale importanza ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio, quale soggetto deputato a tenere i rapporti con i camorristi DEl'area DE NE IA e il referente di LI in Campania. 18.2. Con il secondo motivo, invece, si deduce la carenza grafica DEla motivazione circa la sussistenza DEla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup. 19. L'imputato OL RE ha proposto ricorso fondato su due motivi Si censura la sentenza d'appello per aver il giudice ridotto la pena in applicazione DEl'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, T.U. stup. ma non nella massima estensione prevista dalla norma (motivo primo) e per aver escluso la continuazione tra i reati sub iudice e il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. con riferimento al quale l'imputato sarebbe stato condannato con sentenza n. 5030 11 DE 2010, insieme ad altri sodali, per aver assunto il ruolo di referente, insieme a CA NO, tra i cartelli colombiani-domenicani e quelli italiani (motivo secondo). 20. Nell'interesse DEl'imputato RO DO è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente, nonostante l'accoglimento DE concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità DEla motivazione. 21. Nell'interesse DEl'imputata PR OL è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si deduce l'assenza di motivazione in merito alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche. 22. Nell'interesse DEl'imputato TO EN è stato proposto ricorso dall'avvocato Valteroni oltre che ricorso dall'avvocato IT Alaia fondati, rispettivamente, su un motivo e su tre motivi. 22.1. Con il motivo unico DE ricorso proposto dall'avvocato Valteroni e con il primo motivo DE ricorso proposto dall'avvocato IT Alaia si evidenzia che il giudice di primo grado, con il dispositivo letto in udienza, avrebbe condannato l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di dodici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.). LA «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo), depositata successivamente alla lettura DE dispositivo in udienza, emergerebbe però la condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di quindici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.). Sollecitato sul punto, il G.u.p., con provvedimento depositato il 29 gennaio 2020, avrebbe dato atto DE detto errore materiale sostanziatosi nell'indicazione in motivazione DEla diversa pena finale di quindici anni di reclusione, dichiarando però l'inammissibilità DEl'istanza di correzione DEl'errore materiale in ragione DEla non ancora irrevocabilità DEla sentenza. Prospettatale la questione, la Corte territoriale avrebbe dichiarato non luogo a provvedere in merito a istanza di tenore sostanzialmente analogo a quella dichiarata inammissibile dal G.u.p., chiarendo che DEl'indiscusso errore materiale se ne sarebbe tenuto conto in sede di decisione DE giudizio d'appello. All'esito DEla rinuncia ai motivi d'appello, a eccezione dei motivi quinto e sesto aventi, rispettivamente, a oggetto la mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione giudiziale DEla pena, la Corte territoriale avrebbe, da un lato, ritenuto 12 insussistenti le circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, ridotto il trattamento sanzionatorio a dodici anni e otto mesi di reclusione in luogo dei quindici anni di reclusione emergenti dalla «sentenza documento» ma non dal dispositivo DEla sentenza di primo grado. Sicché, concludono i motivi in esame, ne sarebbe conseguito l'errore DEla Corte territoriale nell'aver aumentato (ad anni dodici e mesi otto di reclusione) e non ridotto la pena comminata in primo grado (pari ad anni dodici di reclusione). Ciò sarebbe avvenuto, peraltro, nonostante l'esplicitata intenzione di ridurre la pena in accoglimento DE sesto motivo di appello inerente alla commisurazione giudiziale DEla pena. Ne conseguirebbe quindi la manifesta illogicità DEla motivazione con riferimento, peraltro, a statuizione che, in forza DEl'assenza di impugnazione da parte DE Pubblico Ministero, sarebbe stata emessa in violazione DE divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. 22.2. Con il secondo motivo DE ricorso proposto dall'avvocato IT Alaia, si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito al rigetto DE quinto motivo d'appello, inerente alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche, perché fondato, a dire DE ricorrente, su ulteriori reati che l'imputato avrebbe commesso anche successivamente a quelli sub iudice, per quanto sarebbe emerso da dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia. 22.3. Con il terzo motivo DE ricorso proposto dall'avvocato IT Alaia, si deducono violazione di legge oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione in merito alla commisurazione giudiziale DEla pena. 23. Nell'interesse di SA ES è stato proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Si deducono, in particolare, violazione di legge e mancanza di motivazione tanto in merito al rigetto DE motivo d'appello avente a oggetto la ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche (primo motivo) quanto in ordine alla commisurazione giudiziale DEla pena ridotta in appello (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure sostanzialmente si appuntano sull'apparato motivazionale relativo alla ritenuta responsabilità degli imputati in merito alle ascritte fattispecie in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 DE 1990) e al trattamento sanzionatorio. 13 L'analitica esplicitazione dei singoli motivi di ricorso nell'esposizione dei fatti processuali (di cui al precedente «ritenuto in fatto»), in uno con la tecnica argomentativa DEla sentenza d'appello che, con dovizia di particolari, ha anche confutato le singole deduzioni difensive, peraltro in ipotesi sostanzialmente di cd. «doppia conforme», consente in questa sede di evidenziare comuni profili di inammissibilità, trasversali alle varie questioni dedotte con le diverse doglianze, talora reiterative di altre caratterizzanti i ricorsi proposti da codifensori, in termini funzionali rispetto all'esposizione DEle ragioni sottese alla presente decisione tanto in merito alle ritenute inammissibilità quanto in ordine agli accoglimenti. 1.1. Premesso quanto innanzi occorre evidenziare che, in primo luogo, i ricorsi, ove sindacano l'apparato motivazionale inerente all'accertamento dei fatti e alle responsabilità degli imputati sono inammissibili ai sensi DEl'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., salve eccezioni di seguito specificate che, comunque, presentano altri profili d'inammissibilità. Oltre ad essere meramente ripetitive dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 DE 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), le censure sono state difatti proposte per motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni DEla prova data dal giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica DEle argomentazioni poste a base DEla decisione impugnata (sul contenuto essenziale DEl'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 49411 DE 16/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 DE 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 DE 09/02/2022, Galperti, in motivazione;
si veda altresì Sez. U, n. 8825 DE 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). 1.1.1. Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella DE giudice una diversa valutazione degli esiti DEle comunicazioni captate, con riferimento a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità e irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 49411 DE 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 29076 DE 22/07/2022, Coco, in motivazione;
Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 14 44938 DE 05/10/2021, Grego;
i, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione DE significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propongono tutti i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti DEle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza DE travisamento DEla prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 49411 DE 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 34439 DE 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione;
Sez. n. 6722 DE 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01). 1.1.2. Diverse censure, invece, si mostrano inammissibili in ragione DE mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 49411 DE 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 DE 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica DEl'impugnazione è quella DEla critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale DEl'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni DE provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione DEla sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 1.2. Quanto al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini DEla commisurazione giudiziale DEla pena rientra nei poteri discrezionali DE giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando, diversamente da quanto avvenuto nella specie, sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 DE 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione;
Sez. 2, n. 45312 DE 13/11/2015, Luparello, in motivazione). 1.2.1. In ordine alle censure inerenti alle circostanze attenuanti generiche, rileva invece evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini DE riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione DE giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel 15 riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 DE 11/05/2022, Onnogiate, in motivazione;
Sez. 4, n. 15492 DE 22/03/2022, Ferro, in motivazione;
Sez. 1, n. 33951 DE 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 DE 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 DE 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento DEla decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, DE 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). Sotto tale aspetto, quindi, si mostrano inammissibili, per difetto di specificità, le censure che si appuntano sulla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti soprattutto laddove, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», neanche si prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini DE riconoscimento DEle dette circostanze, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione DE giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi che l'applicazione DEle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità DE soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego DE riconoscimento DEle stesse (Sez. 4, n. 20132 DE 19/04/2022, Guccione, in motivazione;
Sez. 3, n. 24128 DE 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 DE 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte DE giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione DEla personalità DEl'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione;
Sez. 3, n. 16677 DE 02/03/2021, Ballarini, in motivazione;
Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). 2. Orbene, inammissibile è il motivo unico su cui si fonda il ricorso proposto nell'interesse di YA EZ JO ON, con il quale si deduce vizio cumulativo di motivazione tanto DEla conferma DEla responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A) quanto DEla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche. 16 2.1. Circa la ritenuta responsabilità ia censura è mera reiterazione dei motivi d'appello. Essa, peraltro, mira a sostituire a quelle dei giudici di merito, peraltro in ipotesi di «doppia conforme», proprie valutazioni anche di natura probatoria quanto a dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e agli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni captate. Differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, peraltro, il G.u.p. tratta diffusamente DEla posizione DEl'imputato (pag. 662 e ss.), nel valutare le condotte partecipative dei colombiani in stabile rapporto con il «gruppo CA» per la fornitura di cocaina. La Corte territoriale (pag. 6) esplicita invece i motivi d'appello proposti per poi confermare la sentenza di primo grado, in considerazione DEle stesse deduzioni difensive, quanto alla condotta dei colombiani quali stabili fornitori di stupefacente DE «gruppo CA» (pag. 21 e ss.) e circa la specifica posizione DEl'imputato (pag. 28 e ss). All'esito DEla valutazione DE compendio probatorio e alla luce DEle deduzioni prospettate dall'appellante, la sentenza d'appello (come conclusivamente chiarito a pag. 29 e s.) infine ritiene accertata la collaborazione DEl'imputato con il fratello YA EZ IA AN (e con il gruppo da quest'ultimo capeggiato e composto da altri sei soggetti operanti in Italia e altri collocati tra Amsterdam e Parigi) nella gestione degli stabili «rapporti commerciali» con CA quali maggiori fornitori DE relativo gruppo. Ciò in considerazione anche DEle ingenti somme riscosse a fronte DEle forniture, ancorché, queste ultime, in molteplici occasioni sequestrate tanto da indurre gli appartenenti al detto gruppo, in forza DEle relative perdite economiche, a concludere i rapporti con i colombiani a fine marzo DE 2014. 2.1.1. A quanto innanzi deve aggiungersi, quale ulteriore profilo d'inammissibilità (per manifesta infondatezza), che con l'argomentare nei termini di cui innanzi i giudici di merito, in ipotesi di c.d. doppia conforme, hanno fatto corretta applicazione dei principi governanti la materia con i quali invece il ricorrente non si confronta. Può difatti ritenersi, come nella specie, che tra l'organizzazione e chi abbia con essa una relazione stabile, fornitore (come l'imputato) o acquirente, sia avvenuto il passaggio da un rapporto di mero reciproco affidamento a una relazione stabile riconducibile all'a ffectio societatis, se il giudicante verifichi attraverso l'esame DEle circostanze di fatto, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia DE rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione DE singolo al progetto associativo (ex plurimis: Sez. 4, n. 29866 DE 08/07/2022, Ademi, in motivazione;
Sez. 6, n. 564 DE 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763; Sez. 5, n. 32081 17 DE 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 DE 12/03/2014, Anastasi, Rv. 259881). 2.2. Circa il profilo relativo alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche, la censura è inammissibile in quanto reiterativa DE motivo d'appello, tanto da fare esplicito riferimento nella critica al giudice di primo grado, oltre che manifestamente infondata perché facente perno sulla mera incensuratezza DEl'imputato, non più rilevante di per se sola ex art. 62-bis cod. pen. 3. Medesimi sono sostanzialmente i profili d'inammissibilità DE motivo unico posto a fondamento DE ricorso proposto nell'interesse di YA EZ IA AN, anche con riferimento alle censure inerenti alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche (per quanto emerge, in ipotesi di «doppia conforme», da pag. 664 DEla sentenza di primo grado). Quanto alle doglianze relative alla ritenuta responsabilità per la fattispecie associativa, a quelli di cui innanzi, si aggiunge l'ulteriore profilo d'inammissibilità derivante dall'essere stati i sottesi motivi d'appello oggetto di rinuncia. Ciò emerge tanto dallo stesso ricorso (pag. 30) quanto dalla sentenza impugnata che, esplicitati i motivi d'appello (a pag. 6), evidenzia (a pag. 27) l'intervenuta rinuncia da parte DE difensore munito di procura speciale a tutti i motivi inerenti all'accertata responsabilità a eccezione DEla doglianza relativa alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche. 4. Nell'interesse DEl'imputata RO UC è stato proposto ricorso fondato su due inammissibili motivi. Con essi, nei termini diffusamente innanzi riportati nel «ritenuto in fatto», si deducono la mancanza o l'insufficienza motivazionale ovvero l'erronea qualificazione giuridica in merito alla sussistenza DEle fattispecie alla stessa ascritte (capi A, E e T) nonché l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla partecipazione DEl'imputata al sodalizio di cui al capo A) e in merito alle fattispecie ascritte ai capi E (avente a oggetto 180 kg di cocaina) e T (avente a oggetto 5 kg di cocaina). 4.1. Circa la ritenuta responsabilità, la censura è mera reiterazione dei motivi d'appello. Essa, peraltro, comunque non confrontandosi con la motivazione DEla sentenza impugnata, mira a sostituire a quelle dei giudici di merito, in ipotesi di «doppia conforme», proprie valutazioni anche di natura probatoria quanto a dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e agli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni captate. Diversamente da quanto prospettato in ricorso, la Corte d'appello (a pag. 7) esplicita i motivi d'impugnazione per poi confermare la sentenza di primo grado 18 in considerazione DEle stesse deduzioni difensive (pag. 43 e ss). Dopo averli nuovamente riassunti, difatti, il giudice di merito rigetta tutti i motivi d'appello confutando le relative deduzioni difensive con apparato argomentativo insindacabile in sede di legittimità in quanto sorretto da motivazione esente dai dedotti vizi. Si evidenzia peraltro il consapevole ruolo strategico di custode assunto dall'imputata in seno al sodalizio, ancorché in diretto e stretto contatto solo con il sodale UO, quale rilevante contributo all'associazione, trattandosi anche di custodia di quantità ingenti di cocaina (anche pari 180 kg). Ciò è stato ritenuto anche in considerazione DEla fibrillazione DEl'associazione motivata dal ritardo di UO nel portare la cocaina agli altri sodali motivato, dallo stesso soggetto, per quanto emergente dalle valutate conversazioni, in ragione DE ritardo DEl'imputata nell'esecuzione DEla propria attività di custodia alla quale era deputata in seno al sodalizio. Il profilo di censura relativo alla c.d. «aggravante mafiosa», infine, non si confronta con la sentenza impugnata in quanto circostanza esclusa sin dal primo grado (come emerge anche dal dispositivo di sentenza) oltre che dalla sentenza d'appello (par. 43 e 44). 5. Nell'interesse DEl'imputata CA AN è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, dei quali solo il primo è ammissibile nonché fondato. 5.1. I motivi secondo e terzo sono difatti inammissibili in quanto da pag. 40 DEla sentenza d'appello, con la cui motivazione non si confronta il ricorso, emerge che non vi è stato alcun concordato ma solo rinuncia ai motivi d'appello relativi alla responsabilità DEl'imputata (da parte di difensore munito di procura speciale) e che, difatti, le parti hanno discusso anche se il Pubblico Ministero ha chiesto una riduzione DE trattamento sanzionatorio. La doglianza avente a oggetto le invocate circostanze attenuanti generiche, invece, non si confronta con la motivazione DEla sentenza d'appello che, in uno con la non significatività DEla condotta processuale argomentata dal giudice di primo grado, ne esclude la sussistenza in ragione DEla condotta partecipativa retribuita dal sodalizio che la stessa imputata, intercettata, definisce DEicata e avente a oggetto mansioni DEicate e «vitali» ancorché retribuite solo con 500,00 euro. 5.2. Come premesso, il primo motivo è invece fondato essendo, sul punto, la motivazione contraddittoria oltre che manifestamente illogica. Il giudice di primo grado ha difatti condannato l'imputata (per il reato associativo di cui al capo A e per il capo F, in continuazione tra loro) alla pena finale, già ridotta per il rito, di sette anni e quattro mesi di reclusione, come emerge dal dispositivo letto in udienza, ma errando nell'aver indicato nella depositata «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo) la 19 diversa pena di otto anni di reclusione. La Corte territoriale, dopo aver dato atto DEla rinuncia da parte DE difensore DEl'imputata, ai motivi di appello proposti a eccezione di quello inerente al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche e rideterminato, in riduzione, il trattamento sanzionatorio, ex art. 133 cod. pen. Così facendo, però, con motivazione manifestamente illogica rispetto alle premesse e al dispositivo di primo grado, la Corte d'appello ha comminato la pena finale di sette anni e quattro mesi di reclusione, cioè la stessa comminata dal G.u.p. con lettura DE dispositivo in udienza. 6. Nell'interesse DEl'imputato CA NO è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente l'omessa motivazione in merito al motivo d'appello sindacante l'operato aumento per la recidiva nonostante il lasso di tempo decorso tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alle precedenti condanne. Il ricorrente, però, non confronta il suo dire con la motivazione DEla sentenza d'appello che, dopo aver evidenziato i motivi d'impugnazione (pag. 7), conferma (pag. 39) l'aumento per la recidiva in ragione DEle plurime condanne per fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. oltre che per associazione ex art. 74 DElo stesso T.U. avendo svolto l'attività illecita in modo professionale dall'anno 2007. 7. Parimenti inammissibile è il motivo unico su cui si fonda il ricorso proposto nell'interesse di AR UO. Non si confronta difatti la censura con la motivazione DEla sentenza impugnata, circa l'aspetto DEla dedotta mancata motivazione in merito al prospettato errore DE giudice di primo grado in ordine al calcolo DEla pena, e mostrandosi manifestamente infondata la doglianza deducente una reformatio in peius. La Corte territoriale evidenzia che il G.u.p. ha condannato l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di dodici anni di reclusione per i reati ascrittigli ai capi A, C, D, E, G, T, U, e AG, ritenuti gli stessi in continuazione tra loro e più grave quello di cui al capo A, partendo da una pena base di dieci anni di reclusione, aumentata in ragione DEl'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, T.U. stup., a dieci anni e tre mesi di reclusione, e ulteriormente aumentata in parti uguali (prima DEla riduzione per il rito) fino a diciotto anni di reclusione per i sette reati satellite, cioè aumentata per la continuazione di sette anni e nove mesi di reclusione. Il detto aumento (di sette anni e nove mesi di reclusione), 20 precisa la Corte d'appello, come effettivamente evidenziato dall'appellante, non è ripartibile in parti uguali tra i sette reati (capi da C a AG). Premesso quanto innanzi, la Corte territoriale, in parziale accoglimento DEl'appello, ha ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche, prevalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, T.U. stup., rideterminando la pena finale, già considerato il rito, in anni otto, mesi otto e giorni diciassette di reclusione, così mostrando non solo di aver considerato le deduzioni difensive ma anche di aver ridotto la pena rispetto a quella comminata in primo grado, compresi i singoli aumenti per la continuazione che, anche sommati, comportano un aumento inferiore rispetto all'aumento operato dal primo giudice, non violando il principio DE divieto di reformatio in peius. 8. Nell'interesse DEl'imputato Di ER MO è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazione di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale ritenuto sussistente il vincolo DEla continuazione tra i reati sub iudice e altra fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. con riferimento alla quale Di ER sarebbe stato condannato con sentenza n. 132 emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 10 gennaio 2018. Le doglianze sono inammissibili per il mancato confronto con la motivazione DEla sentenza impugnata cui pretendono peraltro di sostituire proprie valutazioni di merito. Il giudice d'appello, difatti, argomenta (pag. 66) in ragione DEla data DE commesso reato per il quale l'imputato è già stato giudicato (mese di gennaio 2015), peraltro ritenuto non riconducibile all'associazione di cui al capo A), contestata fino al 2014, oltre che espressione DEla mera commissione da parte di Di PI di reati in materia di stupefacenti a livello professionale. 9. Parimenti inammissibile, ancorché per manifesta infondatezza di entrambi i profili dedotti, è il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse DEl'imputato IT EN. 9.1. Quanto alle censure relative alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale (pag. 49 e s., sent. app.), in considerazione DEle deduzioni difensive e con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto esente dei prospettati vizi, evidenzia l'elemento ritenuto determinante in senso negativo, nonostante l'ammissione degli addebiti. Si fa particolare riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. quali le modalità DEla condotta e la gravità DEle fattispecie, trattandosi di soggetto appartenente al sodalizio con il ruolo di cassiere che si è reso responsabile di innumerevoli reati fine aventi a oggetto svariati chili di stupefacente. 21 9.2. La Corte territoriale (pag. 50 e s., sent. app.), quanto al secondo profilo, all'esito di accertamento in fatto non sindacabile in questa sede in quanto supportato da motivazione esente da critiche, ha escluso la medesimezza DE disegno criminoso con reati già oggetto di giudizio valutando i diversi contesti temporali di commissione DEle fattispecie, solo quelle sub iudice consumate nel 2014 e non nel 2015, in uno con la circostanza per la quale le quattordici fattispecie di cui all'attuale rubrica sono state ritenute in continuazione con l'associazione di cui al capo A e con riferimento al «gruppo CA» che aveva già cessato di operare il 18 settembre 2015 (data di commissione DE reato di cui alla sentenza passata in giudicato), essendosi l'imputato successivamente messo ai servizio DE diverso «clan Orlando». 10. Nell'interesse DEl'imputato FU AL è stato proposto ricorso sia dall'avvocato Claudio Davino che dall'avvocato Michele ON fondati, rispettivamente, su quattro e due motivi tutti inammissibili. La censura deducente la violazione DE ne bis in idem non si confronta con la motivazione DEla sentenza impugnata (pag. 77 ma soprattutto pag. 80 e ss.). La Corte difatti argomenta (in particolare a pag. 85), con motivazione esente da censure, in forza DEla circostanza per cui si tratta di due differenti associazioni, solo una, quella di cui all'attuale capo A, caratterizzata dalla partecipazione DEl'imputato all'associazione gestita da CA quale stabile acquirente. Il profilo relativo all'accertata responsabilità per l'associazione di cui al capo A è invece inammissibile in quanto mera reiterazione dei motivi d'appello, volta peraltro a sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria circa le dichiarazioni dei collaboratori e gli elementi DEle intercettazioni, laddove comunque la Corte motiva in merito allo stabile rapporto tra fornitore e acquirente di stupefacente in termini coerenti con i principi innanzi già richiamati. Integrano mera reiterazione dei motivi d'appello anche i profili di censura inerenti alla ritenuta responsabilità per il capo S. Ancora una volta, comunque, il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione DEla sentenza impugnata che (pag. 87 e s.) prende in considerazioni le deduzioni difensive circa le dichiarazioni rese dal collaboratore Di ER nell'interrogatorio DEl'Il luglio 2019 laddove evidenzia che FU non fu chiamato per essere messo al corrente DE carico perso con il sequestro DE 17 gennaio 2014 ma perché CA volava chiederli un prestito di 50.000,00 euro. La Corte (vedi pag. 87-89), infatti, evidenzia l'inconferenza DEle deduzioni difensive e «fotografa» la fattispecie nel suo divenire in ragione degli innumerevoli elementi emergenti dalle riprese di cui ai sistemi di videosorveglianza e dalle intercettazioni, con riferimento al cui contenuto, poi, il ricorrente mira a sostituire proprie valutazioni a quelle DE giudice di merito comunque esenti da vizi motivazionali. Medesimi sono poi i profili di inammissibilità DEle censure relative al capo AI, in termini tanto di mera reiterazione dei motivi d'appello quanto di tentativo di sostituzione di proprie valutazioni a quelle DE giudice di merito, anche circa la valutazione degli elementi emergenti dalle intercettazioni. Manifestamente infondata è invece la censura relativa all'esclusione DEla continuazione. La Corte difatti motiva l'insussistenza DEla medesimezza DE disegno criminoso (pag. 90 e 91), correttamente applicando i principi governanti la materia, in ragione DEla grande distanza temporale tra le fattispecie, commesse nel 2006 e nel 2011 e, quelle sub iudice, tra il dicembre 2013 e il marzo 2014. I diversi reati sono stati quindi ritenuti frutto di determinazioni autonome accomunate dalla sola tendenza DEl'imputato a DEinquere nell'ambito DE mercato DEla droga. A quanto innanzi si è aggiunta la considerazione per cui i reati oggetto di precedenti condanne riguardano singoli episodi di spaccio commessi quanto l'imputato era ancora un ragazzo alle dipendenze di altri, mentre i fatti sub iudice evidenziano un «un salto qualitativo, che vede FU gestore di piazze di spaccio quale imprenditore di se stesso». 11. Tutti i motivi di ricorso dedotti nell'interesse di EZ LE ON sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di censure d'appello oltre che miranti a sostituire proprie valutazioni a quelle DE giudicante anche con riferimento agli elementi emergenti dalle conversazioni captate. 11.1. I giudici di merito, in termini di c.d. «doppia conforme», sostanzialmente «fotografano» le condotte dei correi relative alle tre importazioni dall'Olanda e, in particolare, il ruolo DElo staffettista AL, grazie alla valutazione incrociata di plurimi elementi probatori, tra cui gli esiti DEle intercettazioni e di riprese video nonché dei controlli sul territorio e DEle operazioni di polizia giudiziaria eseguite a riscontro (culminate anche nel sequestro DElo stupefacente). La Corte evidenzia altresì gli elementi probatori sottesi al ritenuto ruolo di staffettista con riferimento alle importazioni di cui ai capi D, E e F quali: intercettazioni di conversazioni intercorse anche con sodali appartenenti al gruppo CA;
riprese video e riscontri DEla presenza nel territorio DEl'imputato nei contesti spazio-temporali DEle importazioni. Il ricorrente, peraltro, nel sostenere l'assenza di motivazione in merito all'identificazione DEl'imputato oltre che con riferimento alla sua presenza nei contesti spazio- temporali DEle importazioni e DE transito dei camion con rifermento ai quali ha funto da staffettista non si confronta con la doppia conforme statuizione dei 23 giudici di merito. La Corte, difatti, valuta i! materiale probatorio di cui innanzi, come già esplicitato da pag. 187 a pag. 325 DEla sentenza di primo grado che evidenzia anche i riscontri sul territorio DEla presenza DEl'imputato sia mediante specifiche richieste da parte DEla polizia giudiziaria presso l'hotel ove alloggiava, con acquisizione DEle liste presenze, sia dalle emergenze DEle intercettazioni valutate anche in uno con gli elementi di cui innanzi. La Corte d'appello fa parimenti riferimento agli elementi emergenti dalle intercettazioni, quali riscontri DEla presenza DEl'imputato sul territorio quale staffettista nonché presso l'hotel. Circa la presenza in loco i giudici di merito fanno altresì riferimento all'individuazione DEl'imputato effettuata dalla Polizia giudiziaria in occasione DE guasto di uno dei camion e con riferimento anche specifico alle vetture dallo stesso utilizzate per la funzione di staffettista. 11.2. Parimenti inammissibili sono le censure relative alla ritenuta responsabilità per il capo A, con le quali il ricorrente intende supportare proprie valutazioni di merito diverse da quelle DE giudicante peraltro parcellizzando gli elementi posti dalla Corte a base DEl'accertata condotta partecipativa, con ruolo, retribuito, di staffettista DEle importazioni di stupefacente. Nel fare ciò il ricorrente muove inammissibilmente da una diversa lettura degli elementi di cui alle intercettazioni fornita dalla Corte e vorrebbe inquadrare la fattispecie in mera ipotesi di concorso di persone in reato continuato, così mostrandosi di non confrontarsi con i principi di diritto governanti la materia invece sostanzialmente fatti propri dal giudice di merito. 11.2.1. In merito è difatti opportuno evidenziare quanto recentemente ribadito anche da Sez. 4, n. 49411 DE 2022, Troplini, cit., in motivazione (nonché da Sez. 6, n. 17467 DE 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550). L'ipotesi associativa ex art. 74 T.U. stup. rispetto alla fattispecie di concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. cit. si differenzia per l'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo DEle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di DEitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento DElo scopo illecito. Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza difatti la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento tanto da giustificare le incisive sanzioni penali. In particolare, l'elemento aggiuntivo e distintivo DE DEitto associativo in esame, rispetto alla fattispecie DE concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere 24 DEl'accordo criminoso - avente ad og1,7etto la commissione di una serie non preventivamente determinata di DEitti - e nella permanenza DE vincolo associativo tra i partecipanti - che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento DE programma criminoso DE sodalizio-, ma, soprattutto, nell'esistenza di una organizzazione idonea, adeguata, che consenta la realizzazione concreta DElo stesso programma criminoso (sul tema, per tutti, Sez. 6, n. 18055 DE 10/01/2018, Canale, Rv. 273008, anche richiamata da Sez. 6, n. 17467 DE 2019, Noure, cit.). Pienamente coerente con tale impostazione è l'affermazione secondo cui «ai fini DEla configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione DE programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali DE sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo» (ex plurimis: Sez. 4, n. 44183 DE 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582, e Sez. 6, n. 7387 DE 3/12/2013, dep. nel 2014, Pompei, Rv. 258796, come peraltro riprese da Sez. 6, n. 17467 DE 2019, Noure, cit.). In questa sede deve infine chiarirsi che quanto innanzi, circa gli elementi caratterizzanti l'associazione in esame e distintivi di essa rispetto all'ipotesi concorsuale, implica che, come sostanzialmente accertato dalla Corte territoriale nella specie, gli elementi fattuali generalmente ritenuti tali da fondare l'associazione, da leggersi e valutarsi necessariamente in maniera congiunta e non frammentata come invece proposto dal ricorrente, rilevano non tanto e non solo in termini quantitativi, quali mera sommatoria di elementi fattuali, bensì se tali da condurre all'accertamento DEla sussistenza DEla struttura organizzata finalizzata alla commissione di DEitti e di contributi effettivi da parte dei singoli per il raggiungimento DElo scopo illecito, proprio DEla struttura organizzativa come innanzi DEineata. 11.3. Circa il trattamento sanzionatorio, in termini di aumento per la continuazione, e in merito alle circostanze attenuanti generiche, le doglianze sono inammissibili anche per manifesta infondatezza oltre che per il mancato confronto con la motivazione DEla sentenza impugnata. La Corte (pag 76 e s.) fa difatti riferimento all'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente la mera incensuratezza, in ordine a soggetto che non ha tenuto alcuna condotta apprezzabile ai detti fini e, in particolare, comportamenti collaborativi né segni di resipiscenza (in tali termini deve intendersi il riferimento 25 all'essersi avvalso DEla facoltà di non ri -.;pondere). Il giudice d'appello, infine, circa il trattamento sanzionatorio, riduce la pena base per la partecipazione al capo A) e per gli aumenti per la continuazione, evidenziando la notevole gravità dei reati ascritti all'imputato (come detto aventi a oggetto centinaia di kg di stupefacente). 12. Il motivo unico fondante il ricorso proposto nell'interesse di NE RI è inammissibile, non confrontandosi con la motivazione DEla sentenza impugnata (in particolare, pag. 103-108). La Corte territoriale evidenzia, anche in forza di sentenza irrevocabile art. 238-bis cod. proc. pen., l'ascesa di ID ON, marito DEl'imputata (detenuto DE 2007 e condannato all'ergastolo), all'interno DEl'associazione di tipo mafioso operante nel contesto di riferimento e ricostruisce le tre cessioni in favore di NE RI di cui ai capi U, V e W, aventi a oggetto 1 kg ciascuna, le prime due, e 2 kg, la terza, di stupefacente, dal gruppo CA, anche per il tramite, tra gli altri, di La OL RC e Di ER MO. Vi è specifico riferimento alle conversazioni intercorse tra i cedenti e alle captate comunicazioni intervenute tra essi e l'utenza cellulare in uso all'imputata e sono ricostruiti, anche tramite riscontri forniti da elementi emergenti dalle rilevazioni GPS, gli accordi presi per le cessioni di stupefacente in favore DEl'imputata (quale gerente di zone di spaccio e operante nell'area DE NE IA) con riferimento agli importi pattuiti e ai reclami DEla stessa NE mossi ai venditori per aver ricevuto, in una circostanza, una qualità di stupefacente diversa da quella pattuita. Il riferimento è anche a una conversazione intercorsa tra il sodale Di ER e altro soggetto nel corso DEla quale si fa esplicito riferimento agli accordi tra l'imputata e gli esponenti DE gruppo CA in merito alla stabile messa a disposizione di stupefacente, programmata anche con cadenza settimanale e con pagamento posticipato, in favore DEla stessa, quale gerente DEle piazze di spaccio che ella dovrà rifornire in luogo DE pagamento di un mensile allo stesso gruppo CA. Vale quindi, anche con riferimento alla doglianza in esame, quanto argomentato in merito alla corretta applicazione da parte DE giudice di merito dei principi di cui innanzi governanti la distinzione tra concorso di persona in reato continuato e associazione. 13. Nell'interesse di La OL RC è stato proposto ricorso fondato su due motivi inammissibili. Come evidenziato dalla sentenza impugnata (pag. 53 e ss.), vi è stata rinuncia ai motivi d'appello, a eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, con conseguente inammissibilità DE secondo motivo di ricorso con 26 il quale si deduce la carenza grafica DEla motivazione in merito alla ritenuta sussistenza DEla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup. Quanto al profilo DEla commisurazione giudiziale DEla pena (comunque ridotta in appello), anche in termini di aumento per la continuazione, e in merito alla censura inerente alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche il ricorrente non si confronta con la motivazione DEla sentenza impugnata. Essa difatti argomenta tanto dalla grandissima capacità criminale quanto dal ruolo di fondamentale importanza ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio, quale soggetto deputato a tenere i rapporti con i camorristi DEl'area DE NE IA e il referente di LI in Campania. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il giudice d'appello mostra altresì di considerare (pag. 54 e s.), con valutazioni di merito supportate da motivazione esente da critiche, come non rilevante, ai fini proprio DEla sussistenza DEle circostanze attenuanti generiche, il comportamento processuale DEl'imputato consistente nell'ammissione degli addebiti in quanto intervenuto in un quadro probatorio granitico, quindi sostanzialmente tale da non evidenziare segni di resipiscenza e da non apportare significativo contributo alle ragioni DE processo. 14. Parimenti inammissibile, in forza DE mancato confronto con la motivazione DEla sentenza impugnata, è il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di PR OL, con il quale si deduce l'assenza di motivazione in merito alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche. In forza DEla rinuncia ai motivi di ricorso, a eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, proprio in accoglimento dei motivi non oggetto di rinuncia, ha ridotto la pena base (per il capo A), sulla quale ha poi operato gli aumenti per la continuazione. In primo grado la pena base (per il detto capo A) è stata determinata, escluse le circostanze attenuanti generiche ma considerato il settimo comma di cui all'art. 73 T.U. stup., in cinque anni di reclusione mentre in appello, sempre considerato il detto settimo comma ma, in questo caso, sostanzialmente ritenute sussistenti anche le circostanze attenuanti generiche (come emerge dall'incipit DE terzo capoverso di pag. 56) la pena base è stata determinata in quattro anni di reclusione. 15. Il motivo unico DE ricorso proposto dall'avvocato Valteroni e il primo motivo DE ricorso proposto dall'avvocato IT Alaia nell'interesse di TO EN sono fondati, con conseguente assorbimento DEla censura inerente alla commisurazione giudiziale DEla pena (di cui al secondo motivo DE ricorso proposto dall'avvocato IT Alaia). 27 15.1. Il giudice di primo grado, con il dispositivo letto in udienza, ha condannato l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di dodici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.). LA «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo), depositata successivamente alla lettura DE dispositivo in udienza, emerge però la condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di quindici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.). Sollecitato sul punto, il G.u.p., con provvedimento depositato il 29 gennaio 2020, ha dato atto DE detto errore materiale sostanziatosi nell'indicazione in motivazione DEla diversa pena finale di quindici anni di reclusione, dichiarando però l'inammissibilità DEl'istanza di correzione DEl'errore materiale in ragione DEla non ancora irrevocabilità DEla sentenza. Prospettata la questione innanzi al giudice d'appello, è stato dichiarato non luogo a provvedere in merito a istanza di tenore sostanzialmente analogo a quella rivolta al G.u.p., chiarendo che DEl'indiscusso errore materiale se ne sarebbe tenuto conto in sede .di decisione DE giudizio d'appello. All'esito DEla rinuncia, da parte di difensore munito di procura speciale, ai motivi d'appello a eccezione dei motivi quinto e sesto, aventi rispettivamente a oggetto la mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione giudiziale DEla pena, la Corte territoriale ha, da un lato, ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, ridotto il trattamento sanzionatorio a dodici anni e otto mesi di reclusione in luogo dei quindici anni di reclusione emergenti dalla «sentenza documento» ma non dal dispositivo DEla sentenza di primo grado. Sicché, la Corte territoriale ha finito sostanzialmente con l'aumentare (ad anni dodici e mesi otto di reclusione) e non ridurre la pena comminata in primo grado con la lettura DE dispositivo (determinata in anni dodici di reclusione). Ciò è peraltro avvenuto nonostante l'esplicitata intenzione di ridurre la pena in accoglimento DE sesto motivo di appello inerente alla commisurazione giudiziale DEla pena. 15.2. Per contro, è inammissibile la doglianza inerente alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche in quanto escluse in ragione di un apparato motivazionale, non contraddittorio né illogico. Esso muove dalla grandissima capacità criminale DEl'imputato e dalla ritenuta irrilevanza, ai fini d'interesse, DEla condotta processuale sostanziatasi nell'ammissione degli addebiti in quanto intervenuta in un quadro probatorio granitico, quindi sostanzialmente tale da non evidenziare segni di resipiscenza e da non apportar: significativo contributo alle ragioni DE processo (laddove il riferimento alle 28 dichiarazioni DE collaboratore di giustizia circa la condotta di vita susseguente al reato si inseriscono in termini di mera argomentazione). 16. Nell'interesse di SA ES è stato proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi con i quali si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione tanto in merito al rigetto DE motivo d'appello avente a oggetto la ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche quanto in ordine alla commisurazione giudiziale DEla pena ridotta in appello. Le censure sono inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione DEla sentenza impugnata che, diversamente da quanto prospettato, fa esplicito riferimento al motivo d'appello inerente alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche esplicitandone il rigetto (pag. 58). Il riferimento è alla ritenuta insussistenza di circostanze positivamente apprezzabili, compresa la condotta processuale di ammissione degli addebiti in quanto intervenuta all'esito di un quadro probatorio ormai granitico e quindi sostanzialmente tale da non evidenziare segni di resipiscenza e da non apportare significativo contributo alle ragioni DE processo. Lo stesso dicasi quanto alla commisurazione giudiziale DEla pena, comunque ridotta in appello, argomentata anche dal concreto ruolo assunto in seno al sodalizio, insieme a Di ER, in quanto svolgente le funzioni di raccordo tra CA, per il prelievo DElo stupefacente, e le zone di spaccio ove era rivenduto. 17. Il ricorso proposto nell'interesse di OL RE è inammissibile, oltre che per l'aspecificità dei due motivi sui quali si fonda in quanto non articolanti effettive censure, perché sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3 agosto 2017, nella piena vigenza DEla I. n 2013 DE 2017. Tale ultima disposizione normativa ha modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale DEla Corte di Cassazione (Sez. U, n. 8914 DE 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che è irrilevante, per la natura personale DEl'atto impugnatorio, anche l'autenticazione, a opera di un legale iscritto nel detto albo, DEla sottoscrizione DE ricorso, che, ai sensi DEl'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 DE 3/12/2018, Zhair, Rv. 274636; conf. Sez. 3, n. 11126 DE 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475, Sez. 2 n. 19550 DE 8/2/2022, Basone, in motivazione). Va difatti tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale DE diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica DE difensore (Sez. 7, n. 25433 DE 08/06/2022, in motivazione). In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale DEl'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, I. n. 103 DE 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione DE ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità DE legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio DEle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione DEle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 DE 21/12/2017, dep. 2018 Aiello, Rv. 272011, la quale ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio DE diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione DEla difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese DElo Stato). Deve infine darsi atto che la fattispecie non è caratterizzata dall'applicazione di una pena illegale perché concretizzantesi in sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente (che, se sussistente, nonostante l'inammissibilità DE ricorso, sarebbe stata rilevabile d'ufficio dalla Suprema Corte come chiarito da Sez. U, n. 3809 DE 31/03/2022, Miraglia). 18. Sono infine inammissibili i ricorsi proposti negli interessi di De LI ON, IO IS, FI DO, GU ON e RO DO. In merito va difatti ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia DEl'imputato ai motivi di appello in funzione DEl'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, DEla legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione DE giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 49411 DE 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 5, n. 29243 DE 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). La rinuncia è irretrattabile;
pertanto, si forma, per effetto DEle preclusioni, il giudicato sui relativi punti DEla decisione (Sez. 6, n. 44625 DE 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 277381, in motivazione;
in merito agli effetti DE concordato in termini di inammissibilità DE ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 49411 DE 2022, Troplini, cit., in motivazione Sez. 4, n. 29866 DE 2022, Ademi, cit., in motivazione). 30 19. In conclusione, deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di CA AN e TO EN, limitatamente alla rideterminazione DEla pena, con rinvio sul punto ad altra sezione DEla Corte di appello di Napoli, ferma restando l'inammissibilità, nel resto, dei ricorsi presentati negli interessi dei due citati ricorrenti. Devono altresì essere dichiarati inammissibili i ricorsi presentati negli interessi di YA EZ JO ON, YA EZ IA AN, RO UC, CA NO, UO AR, De LI ON, Di ER MO, IT EN, IO IS, FI DO, FU AL, GU ON, EZ LE ON, NE RI, La OL RC, OL RE, RO DO, PR OL e di SA ES, con conseguente condanna dei detti ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila ciascuno in favore DEla cassa DEle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 DE 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione DEle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA AN e TO EN, limitatamente alla rideternninazione DEla pena, con rinvio sul punto ad altra sezione DEla Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità di CA AN e TO EN. Dichiara inammissibili i ricorsi di YA EZ JO ON, YA EZ IA AN, RO UC, CA NO, UO AR, De LI ON, Di ER MO, IT EN, IO IS, FI DO, FU AL, UT ON, EZ LE ON, NE RI, La VO RC, OL RE, RO DO, PR OL e SA ES e li condanna al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila ciascuno in favore DEla cassa DEle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il CorrsIbliere es ensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore LE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi alla determinazione DEla pena per AP IANNA e IN NZ e per la dichiarazione d'inammissibilità degli altri ricorsi;
E' presente l'avvocato PACE IA DE foro di NAPOLI, in difesa di TO NZ, CA RU, EZ OL, LI IS e NO AR, che chiede l'accoglimento DE ricorso, anche in sostituzione DEl'avv. DELLO JACONO NI DE foro di AVERSA codifensore di TO NZ e DEl'avv. FRIZZI MAURIZIO DE foro di GENOVA, codifensore di CA RU, EZ OL e LI IS. E' presente l'avvocato SANSEVERINO GIUSIDA DE foro di BENEVENTO che deposita nomina a sostituto processuale DEl'avv.VANNETIELLO DARIO DE foro di NAPOLI difensore di LA OL AR, riportandosi ai motivi di ricorso. E presente l'avvocato CAPONE ENRICO DE foro di TA IA PU RE in difesa di ON LU, che chiede l'accoglimento DE ricorso. E' presente l'avvocato FROJO ARTURO DE foro di NAPOLI in difesa di AP IANNA che unitamente al codifensore avv. FERRANDINO LUIGI DE foro di NAPOLI, insiste per l'accoglimento DE ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. DE Tribunale di Napoli 1'11 luglio 2019 con riferimento a fattispecie in materia di stupefacenti (di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, c.d. «T.U. stup.»). 2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti ricorsi, con articolazione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), negli interessi degli imputati YA EZ SÉ ON, YA EZ IA AN, RO UC, AN CA, CA NO, UO AR, De LI ON, Di ER MO, IT EN, IO IS, FI DO, FU AL, GU ON, EZ LE ON, NE RI, La OL RC, OL RE, RO DO, PR OL, TO EN e SA ES. 3. Nell'interesse DEl'imputato YA EZ 3osè ON è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si deducono la carenza nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità DEla motivazione tanto DEla conferma DEla responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A) quanto DEla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Quanto al profilo inerente alla responsabilità per il reato associativo, il ricorrente critica la ritenuta condotta partecipativa DEl'imputato quale appartenente al gruppo napoletano («gruppo CA»), in termini di stabile fornitore dalla Colombia di cocaina insieme al proprio fratello YA EZ IA AN, adducendo che l'estraneità ai fatti emergerebbe da una diversa lettura DEle conversazioni e comunicazioni captate, DE materiale probatorio inerente ai rapporti tra YA EZ e imprenditori italiani oltre che DEle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. In sostanza, come sintetizzato alle pagine 34 e 35 DE ricorso, si deduce la totale mancanza DEla motivazione circa la responsabilità DEl'imputato con eccezione DE solo apparato argomentativo fondante sulle dette intercettazioni, per come lette dai giudici di merito in ipotesi di c.d. «doppia conforme», che, anche se valutate in uno con le dichiarazioni rese dai collaboratori, a detta DE ricorrente avrebbero fornito «un bagaglio probatorio di scarsa qualità e interpretabile in modi alternativi a quelli indicati nella sentenza, nonché più logici e aderenti alla realtà». -7 2 3.2. Circa il profilo afferente alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente, all'esito di una breve premessa in ordine alla funzione DEle stesse (come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità), deduce che «nel caso de quo il giudice di primo grado avrebbe potuto concederle» in ragione DEl'incensuratezza DEl'imputato. 4. Nell'interesse DEl'imputato YA EZ IA AN è stato proposto ricorso fondato su un motivo. Si deducono la carenza nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità DEla motivazione tanto DEla conferma DEla responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A), che, per il ricorrente, non emergerebbe in ragione di una diversa lettura DE compendio probatorio costituito anche conversazioni e comunicazioni intercettate e da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, quanto DEla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche. Queste ultime, si legge nel ricorso, ben avrebbero i giudici di primo e di secondo grado potuto concederle in ragione DEl'incensuratezza DEl'imputato e DEla confessione dallo stesso resa in udienza, in uno con la rinuncia a tutti gli altri motivi d'appello (a eccezione di quello inerente al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche). 5. Nell'interesse DEl'imputata RO UC è stato proposto ricorso fondato su due motivi con. Si deducono la mancanza o l'insufficienza motivazionale ovvero l'erronea qualificazione giuridica in merito alla sussistenza DEle fattispecie ascritte ai capi A, E e T nonché l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla partecipazione DEl'imputata al sodalizio di cui al capo A) e in merito alle fattispecie ascritte ai capi E (avente a oggetto 180 kg di cocaina) e T (avente a oggetto 5 kg di cocaina). La ricorrente, in sostanza, critica la ritenuta condotta partecipativa, anche in termini di sussistenza DEl'elemento soggettivo, quale appartenente al sodalizio con funzioni (retribuite) di custode DEla cocaina presso il proprio appartamento, quale sito di stoccaggio messo a disposizione DE sodalizio. Si adduce che l'estraneità ai fatti, anche in termini di elemento soggettivo, emergerebbe da una diversa lettura DEle conversazioni e comunicazioni captate, che avrebbe dovuto ingenerare nel giudicante un ragionevole dubbio, oltre che dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, in particolare da Di ER, circa l'effettiva funzione svolta da RO e la relativa retribuzione. L'imputata, peraltro, avrebbe intrattenuto rapporti diretti solo con il sodale UO AR, proprio compagno, e non con gli altri appartenenti, e non si comprenderebbe l'eventuale cadenza mensile DEla retribuzione (pari a 1.500,00 euro), accertata 3 come ricevuta da RO UC da parte DE sodalizio per la propria messa a disposizione quale custode DElo stupefacente. Si deduce infine l'assenza DE concreto apporto all'organizzazione mafiosa nel suo complesso invece consustanziale alla sussistenza DEla c.d. «aggravante mafiosa». 6. Nell'interesse DEl'imputata CA AN è stato proposto ricorso fondato su tre motivi. 6.1. Con il primo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione in merito alla rideterminazione DEla pena. La ricorrente, in particolare, evidenzia che il giudice di primo grado avrebbe condannato l'imputata (per il reato associativo di cui al capo A e per il capo F, in continuazione tra loro) alla pena finale, già ridotta per il rito, di sette anni e quattro mesi di reclusione, come emergerebbe dal dispositivo letto in udienza, ma errando nell'aver indicato nella depositata «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo) la diversa pena di otto anni di reclusione. La Corte territoriale, dopo aver dato atto DEla rinuncia da parte DE difensore DEl'imputata, munito di procura speciale, ai motivi di appello proposti a eccezione di quello inerente al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, avrebbe ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche ma rideterminato, in riduzione, il trattamento sanzionatorio, ex art. 133 cod. pen., comminando, con motivazione manifestamente illogica rispetto al dispositivo di primo grado, la pena finale di sette anni e quattro mesi di reclusione, cioè la stessa comminata dal G.u.p. con lettura DE dispositivo in udienza. 6.2. Con i motivi secondo e terzo, invece, si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel ritenere non oggetto d'appello l'esclusione DEla sussistenza DEle circostanze attenuanti generiche, che, invece, avrebbe dovuto in sede d'appello riconoscere come sussistenti in ragione DEla confessione DEl'imputata, e nel non intendere la rinuncia ai motivi d'appello quale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. LA mancata considerazione DEla rinuncia ai motivi di appello inerenti alla responsabilità DEl'imputata in termini di concordato sarebbe conseguito l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale. Ritenute insussistenti le circostanze attenuanti generiche di cui alla richiesta di concordato, essa avrebbe difatti dovuto non accogliere l'istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. e far discutere le parti. 7. Nell'interesse DEl'imputato CA NO è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente l'omessa motivazione in merito al motivo d'appello sindacante l'operato aumento per la recidiva nonostante il lasso di 4 tempo decorso tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alle precedenti condanne. 8. Nell'interesse DEl'imputato UO AR è stato proposto ricorso fondato su un motivo. Si deduce in particolare non solo l'assenza di motivazione in ordine all'errore DE giudice di primo grado nella determinazione degli aumenti per la continuazione ma anche l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nella determinazione DEla pena, nonostante il riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, finendo per addivenire a una reformatio in peius in assenza di appello DE Pubblico Ministero, con conseguente violazione DEl'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. 9. Nell'interesse DEl'imputato De LI ON è stato proposto ricorso fondato su un motivo. Si deducono, in particolare, violazione di legge e vizi motivazionali per non aver prosciolto l'imputato, nonostante l'accoglimento DE concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen., essendosi sul punto la Corte territoriale solo limitata a ritenere insussistenti elementi su cui poter basare una sentenza di proscioglimento e in considerazione DEle circostanze oggettive e soggettive emerse dagli atti. 10. Nell'interesse DEl'imputato Di ER MO è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazione di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale ritenuto sussistente il vincolo DEla continuazione tra i reati sub iudice e altra fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. con riferimento alla quale Di ER sarebbe stato condannato con sentenza n. 132 emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 10 gennaio 2018. Il giudice d'appello avrebbe in particolare argomentato solo dalla ritenuta commissione DE detto reato con soggetti non appartenenti al sodalizio mentre, a detta DE ricorrente, per la medesima fattispecie sarebbero stati condannati anche altri soggetti, facenti parte DEl'organizzazione criminale riconducibile al clan Nuvoletta tra cui (oltre a NO AL) IU NO. Il ricorrente evidenzia altresì elementi fattuali a supporto DEla ritenuta continuazione (che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sussistente con riferimento alla posizione di IU NO. 11. Nell'interesse DEl'imputato IT EN è stato proposto ricorso fondato su un motivo complesso. 5 Si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche, in ragione DEla gravità DEle condotte, nonostante l'ammissione degli addebiti da parte DEl'imputato, oltre che escluso la continuazione tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alla sentenza emessa dalla stessa Corte d'appello di Napoli il 15 ottobre 2019 (irrevocabile il 29 febbraio 2020), in quanto commesse, solo le prime, quale appartenente al sodalizio di cui al capo A, oltre che aventi a oggetto diverse tipologie di sostanze stupefacenti. 12. Nell'interesse di IO IS è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizi motivazionali per non aver prosciolto l'imputata, nonostante l'accoglimento DE concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., essendosi sul punto la Corte territoriale solo limitata a ritenere insussistenti elementi su cui poter basare una sentenza di proscioglimento e in considerazione DEle circostanze oggettive e soggettive emerse in atti. 13. Nell'interesse di FI DO è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizi motivazionali per non aver prosciolto l'imputato, nonostante l'accoglimento DE concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., essendosi sul punto la Corte territoriale solo limitata a ritenere insussistenti elementi su cui poter basare una sentenza di proscioglimento e in considerazione DEle circostanze oggettive e soggettive emerse in atti. 14. Nell'interesse DEl'imputato FU AL è stato proposto ricorso sia dall'avvocato Claudio Davino che dall'avvocato Michele ON fondati, rispettivamente, su quattro e due motivi. 14.1. Con il primo motivo DE ricorso proposto dall'avvocato Claudio Davino si deduce la violazione DEl'art. 649 cod. proc. pen. oltre che vizio cumulativo DEla motivazione in relazione al rigetto DEl'eccezione difensiva di violazione DE ne bis in idem nei confronti DE ricorrente con riferimento alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 T.U. sup., ascritta al capo A e accertata come operante da agosto 2013 a luglio 2014, alla quale FU avrebbe partecipato in quanto esponente DE «gruppo camorristico LL» ritenuto stabile acquirente di stupefacente dal «gruppo CA». Per il ricorrente, in particolare, vi sarebbe identità tra il fatto di cui innanzi e il reato associativo, sempre di cui al citato art. 74, diretto da LL e operante in Caivano tra il settembre 2012 e l'aprile 2013 ma con condotta perdurante, in seno al quale FU è stato ritenuto svolgere la funzione di gestore DEla piazza di spaccio situata all'interno DE Parco Verde, in merito alla quale l'imputato sarebbe stato condannato con sentenza 6 425 DE 14 marzo 2019 emessa dal G.u.p. DE Tribunale di Napoli. È stata in particolare dedotta in appello la sovrapponibilità DE compendio dichiarativo posto a base DEla presente vicenda processuale e DEla citata sentenza di condanna, che ha DEineato il pieno coinvolgimento DE ricorrente nel settore DE commercio di sostanze stupefacenti, nell'ambito di un contesto criminoso di cui prima LL ON, poi UT LA, erano stati i maggiori esponenti ed ai quali l'attuale ricorrente doveva corrispondere una somma di denaro per operare liberamente nel settore cui era dedito. Si lamenta che, nonostante le deduzioni di cui innanzi circa la medesimezza DE fatto che deriverebbe anche dall'identità degli indagati/imputati e DEla regiudicanda, il Giudice di merito avrebbe inteso diversificare le due associazioni che, invece, si porrebbero in rapporto di continenza essendo quella sub iudice estrinsecazione DEl'altra, alla quale il ricorrente avrebbe aderito da giovane e nel corso DEla quale aveva ingrandito il giro di affari sempre sotto l'egida DE LL. La Corte territoriale, peraltro, avrebbe posto a base DEla decisione di rigetto DEle deduzioni difensive le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OL RE che, però, a dire DE ricorrente sarebbero fuori contestazione e inconferenti oltre che, come emergente dal contesto DE ricorso, rese da soggetto detenuto dal dicembre 2006 al novembre 2013 e che già da qualche mese prima DE luglio 2014 (data di chiusura DEla contestazione di cui all'attuale capo A) avrebbe abbandonato il «gruppo CA». 14.1.1. Con il secondo motivo di ricorso proposto dall'avvocato Claudio Davino si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione circa l'accertata responsabilità DEl'imputato in ordine al reato associativo, anche in termini di travisamento DEla prova. A detta DE ricorrente, in particolare, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OL RE, che i giudici di merito in ipotesi di «doppia conforme» avrebbero posto alla base DEl'accertamento DEla responsabilità di FU senza considerare le deduzioni difensive in merito, sarebbero fuori contestazione in quanto relative a condotte antecedenti al 2006 e rese da soggetto detenuto dal dicembre 2006 al novembre 2013 e che già da qualche mese prima DE luglio 2014 (data di chiusura DEla contestazione di cui all'attuale capo A) avrebbe abbandonato il «gruppo CA». Le dette dichiarazioni di OL RE sarebbero altresì inconciliabili con il contenuto DEle intercettazioni che, peraltro, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato come conducenti nel senso DEla condotta partecipativa DEl'imputato, oltre che smentite DEle dichiarazioni rese dagli stessi collaboratori a cui si sarebbero riferiti i giudici di merito (Oliva RL e AR AM). Queste ultima, invece, condurrebbero nel senso DEla non appartenenza al sodalizio da parte DEl'imputato. Il collaboratore di giustizia 7 Di ER avrebbe poi reso dichiarazioni inconciliabili con quelle rese dal citato OL RE laddove avrebbe chiarito, con riferimento alla perdita di un carico di stupefacente da parte DE «gruppo CA», che FU «non era un quotista» cioè un soggetto interessato al detto carico. Il ricorrente evidenzia infine non solo l'assenza di riscontri forniti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia agli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni intercettate ma anche che, diversamente da quanto ritenuto dei giudici di merito, i detti elementi condurrebbero solo all'accertamento di sporadici contatti in materia di stupefacenti tra FU e il «gruppo CA», al più compatibili con la cessione autonoma e libera da contesti associativi. 14.1.2. Per il terzo motivo di ricorso proposto dall'avvocato Claudio Davino sarebbe invece mancante ovvero manifestamente illogica la motivazione in merito all'accertamento DEla responsabilità DEl'imputato circa le fattispecie di cui ai capi S, avene a oggetto 1 kg di cocaina, e al capo AI, relativa a 100 gr di cocaina. Il detto accertamento sarebbe stato invece sconfessato, quanto al primo reato, dalle dichiarazioni DE collaboratore Di ER MO, per cui FU non sarebbe stato un «quotista» DElo stupefacente, e, in merito alla seconda fattispecie, dall'esiguità DEla sostanza trattata da un soggetto che, per l'imputazione, sarebbe stato stabile acquirente dal gruppo CA di rilevanti quantità di stupefacente. Il capo AI, infine, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, solo apparentemente sarebbe stato accertato in forza DEle immagini dei sistemi di videoripresa e dalle conversazioni e comunicazioni intercettate. 14.1.3. Con il quarto motivo di ricorso proposto dall'avvocato Claudio Davino si deducono violazione di legge nonché la mancanza e l'illogicità DEla motivazione relativa alla ritenuta insussistenza DE vincolo DEla continuazione tra le fattispecie sub iudice e quelle, in materia di stupefacenti, commesse nel 2006 e nel 2011 di cui, rispettivamente alle sentenza di condanna emesse dal Tribunale di Benevento, il 13 novembre 2017 (irrevocabile il 30 dicembre 2007), e DEla Corte d'appello di Napoli, il 3 novembre 2016 (irrevocabile il 20 febbraio 2018). Per il ricorrente, le sentenze citate, alla luce DEle emergenze processuali circa il coinvolgimento DEl'imputato nel contesto associativo sin da periodi antecedenti al 2006, evidenzierebbero l'unicità DE disegno criminoso rispetto ai fatti sub iudice. 14.2. Con i due motivi DE ricorso proposto dall'avvocato Michele ON si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali inerenti alla ritenuta responsabilità DEl'imputato con riferimento all'associazione di cui al capo A in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli di cui al ricorso proposto 8 dall'avvocato Claudio Davino, anche in ragione DEla mera apparenza motivazionale dovuta al rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. 15. Nell'interesse DEl'imputato GU ON è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente il difetto assoluto di motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in termini di sola equivalenza, tra le circostanze attenuanti generiche (la cui sussistenza è stata riconosciuta in appello) e le accertate circostanze aggravanti. 16. Nell'interesse DEl'imputato EZ LE ON è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi. 16.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativo DEla motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità DEl'imputato in merito al DEitto associativo ex art. 74 T.U. stup. (di cui al capo A), quale partecipe avente il ruolo di «staffettista» dei corrieri trasportatori di stupefacente mediante camion. Per il ricorrente le argomentazioni poste a fondamento DEla ritenuta responsabilità non sarebbero conducenti nel senso DEla partecipazione DEl'imputato al sodalizio. Il riferimento è, in particolare: al ruolo di accompagnatore nei tre DEitti fine ascritti all'imputato (capi D, E e F), in quanto la conoscenza dei soggetti operanti nelle importazioni di per sé non determinerebbe la possibilità di attribuire al ricorrente la qualità di intraneo, oltre che all'interlocuzione con i sodali circa gli importi corrisposti ai soggetti che mettono a disposizione aree di parcheggio ove effettuare le attività di carico e scarico DElo stupefacente. La Corte territoriale avrebbe travisato l'elemento probatorio in quanto dalle stesse intercettazioni potrebbe argomentarsi anche l'estraneità al sodalizio da parte DEl'imputato che avrebbe solo assunto mere informazioni in merito alla retribuzione corrisposta in Italia per paragonarla a quella corrisposta all'estero. La circostanza valorizzata dai giudici di merito inerente alla preoccupazione di taluni sodali di noleggiare una macchina in favore DEl'imputato, per consentirgli il rientro in Olanda, sarebbe altresì manifestamente illogica in quanto non escluderebbe, per il ricorrente, che, in ipotesi, una tantum, egli si fosse posto in quella occasione al servizio DE «gruppo CA». Sul punto il motivo di ricorso conclude nel senso per cui le argomentazioni di cui innanzi sarebbero insufficienti in quanto non espliciterebbero concretamente gli elementi fattuali tali da fondare un giudizio di penale responsabilità DEl'imputato in ordine alla sua partecipazion7 all'associazione, in termini di ruolo stabile e funzionale assunto dallo stessb, 9 peraltro nei soli venticinque giorni nei quali sarebbero stati commessi i tre reati fine. 16.2. Con il secondo motivo si deducono la mancanza DEla motivazione ovvero la contraddittorietà e manifesta illogicità DEla stessa in merito alla ritenuta partecipazione DE ricorrente ai DEitti fine di cui ai capi D, E e F. 16.2.1. Con particolare riferimento al capo D, si deduce che la responsabilità DEl'imputato sarebbe stata argomentata solo in ragione DE pernottamento DE suo pernottamento a Bacoli la sera DE 17 febbraio 2014 (presso l'hotel Villa Oteri), cioè in concomitanza con l'arrivo in Italia DE carico di stupefacente, e comunque in ragione di conversazioni intercettate il cui contenuto porterebbe, per il ricorrente, a conclusioni differenti rispetto a quelle raggiunte dai giudizi di merito (il riferimento è, in particolare, alla intercettazione n. 257 inerente conversazione intercorsa con il corriere Ramirez Escobar). La Corte territoriale avrebbe poi omesso di motivare in merito al motivo d'appello volto a contestare l'individuazione DEl'imputato quale essere il soggetto di lingua spagnola di cui alle conversazioni ambientali nn. 254, 257, 259 e 266 DE 17 febbraio 2014, captate a bordo DE veicolo Fiat Croma in uso al sodale Di ER CO (pag. 3 DEl'atto d'appello). 16.2.2. Con riferimento al capo E, invece, si critica la sentenza impugnata per aver posto a fondamento DEla decisione, oltre agli elementi emergenti dalle conversazioni captate, nonostante specifiche deduzioni con i motivi d'appello (pag. 8) rimasti sostanzialmente non considerati dal giudice di merito, due dati non emergenti dagli elementi probatori. Tali sarebbero il pernottamento DEl'imputato il 3 marzo 2014 presso l'hotel di Bacoli e l'identificazione di EZ LE ON in ragione di un controllo di polizia in provincia di Asti. 16.2.3. Con riferimento al capo F, infine, si premette che la responsabilità DEl'imputato sarebbe stata argomentata dagli esiti DEle intercettazioni e da un eseguito controllo stradale, avvenuto in Arezzo il 12 marzo 2014, e si deduce sostanzialmente l'apoditticità DEla motivazione circa il rigetto dei motivi d'appello (pag. 73 e ss.). 16.3. Con i motivi terzo e quarto si deducono la mancanza DEla motivazione nonché contraddittorietà e manifesta illogicità DEla stessa con riferimento all'esclusione DEle circostanze attenuanti generiche, in quanto motivata solo in ragione DEl'essersi l'imputato avvalso DEla facoltà di non rispondere, oltre che la mancanza DEla motivazione in merito al richiesto minimo aumento per la continuazione. i/ 17. Nell'interesse di NE RI è stato proposto ricorso fondato su un Ì motivo complesso. 10 Si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale accertato la responsabilità DEl'imputata in merito alle tre ascritte fattispecie ex art. 73 T.U. stup. (capi U, V e W) sulla base DEla mera valutazione di elementi emergenti dalle intercettazioni (peraltro aventi a oggetto conversazioni intercorse tra altri soggetti). Sarebbe altresì privo di idoneo iter logico-giuridico l'apparato argomentativo sotteso alla ritenuta partecipazione di NE RI al sodalizio di cui al capo A, quale stabile acquirente di stupefacente per il successivo spaccio, in quanto motivata solo in forza di tre acquisti, compiuti nel marzo 2014 e nell'arco di venti giorni, in considerazione peraltro di quanto dichiarato da un collaboratore di giustizia circa i rifornimenti in favore DEl'imputata volti al mantenimento in carcere DE di lei marito (leone ID). Il giudice d'appello, disattendendo i principi sanciti dalla Suprema Corte nella specifica materia, avrebbe altresì considerato quale partecipazione ex art. 74 T.U. stup. una mera ipotesi di concorso di persone in reato continuato. 18. Nell'interesse DEl'imputato La OL RC è stato proposto ricorso fondato su due motivi. 18.1. Con la prima censura si deducono il difetto assoluto di motivazione ovvero vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale DEla pena, anche relativamente all'entità degli aumenti per la continuazione, e alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ammissione degli addebiti da parte DEl'imputato e la sua incensuratezza. La Corte territoriale, peraltro, avrebbe errato nel porre a base DE giudizio circa l'insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche gli stessi elementi che, ex art. 133 cod. pen., devono essere considerati in sede di commisurazione giudiziale DEla pena. Il riferimento è, in particolare, alla ritenuta grandissima capacità criminale e al ruolo di fondamentale importanza ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio, quale soggetto deputato a tenere i rapporti con i camorristi DEl'area DE NE IA e il referente di LI in Campania. 18.2. Con il secondo motivo, invece, si deduce la carenza grafica DEla motivazione circa la sussistenza DEla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup. 19. L'imputato OL RE ha proposto ricorso fondato su due motivi Si censura la sentenza d'appello per aver il giudice ridotto la pena in applicazione DEl'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, T.U. stup. ma non nella massima estensione prevista dalla norma (motivo primo) e per aver escluso la continuazione tra i reati sub iudice e il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. con riferimento al quale l'imputato sarebbe stato condannato con sentenza n. 5030 11 DE 2010, insieme ad altri sodali, per aver assunto il ruolo di referente, insieme a CA NO, tra i cartelli colombiani-domenicani e quelli italiani (motivo secondo). 20. Nell'interesse DEl'imputato RO DO è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente, nonostante l'accoglimento DE concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità DEla motivazione. 21. Nell'interesse DEl'imputata PR OL è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si deduce l'assenza di motivazione in merito alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche. 22. Nell'interesse DEl'imputato TO EN è stato proposto ricorso dall'avvocato Valteroni oltre che ricorso dall'avvocato IT Alaia fondati, rispettivamente, su un motivo e su tre motivi. 22.1. Con il motivo unico DE ricorso proposto dall'avvocato Valteroni e con il primo motivo DE ricorso proposto dall'avvocato IT Alaia si evidenzia che il giudice di primo grado, con il dispositivo letto in udienza, avrebbe condannato l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di dodici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.). LA «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo), depositata successivamente alla lettura DE dispositivo in udienza, emergerebbe però la condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di quindici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.). Sollecitato sul punto, il G.u.p., con provvedimento depositato il 29 gennaio 2020, avrebbe dato atto DE detto errore materiale sostanziatosi nell'indicazione in motivazione DEla diversa pena finale di quindici anni di reclusione, dichiarando però l'inammissibilità DEl'istanza di correzione DEl'errore materiale in ragione DEla non ancora irrevocabilità DEla sentenza. Prospettatale la questione, la Corte territoriale avrebbe dichiarato non luogo a provvedere in merito a istanza di tenore sostanzialmente analogo a quella dichiarata inammissibile dal G.u.p., chiarendo che DEl'indiscusso errore materiale se ne sarebbe tenuto conto in sede di decisione DE giudizio d'appello. All'esito DEla rinuncia ai motivi d'appello, a eccezione dei motivi quinto e sesto aventi, rispettivamente, a oggetto la mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione giudiziale DEla pena, la Corte territoriale avrebbe, da un lato, ritenuto 12 insussistenti le circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, ridotto il trattamento sanzionatorio a dodici anni e otto mesi di reclusione in luogo dei quindici anni di reclusione emergenti dalla «sentenza documento» ma non dal dispositivo DEla sentenza di primo grado. Sicché, concludono i motivi in esame, ne sarebbe conseguito l'errore DEla Corte territoriale nell'aver aumentato (ad anni dodici e mesi otto di reclusione) e non ridotto la pena comminata in primo grado (pari ad anni dodici di reclusione). Ciò sarebbe avvenuto, peraltro, nonostante l'esplicitata intenzione di ridurre la pena in accoglimento DE sesto motivo di appello inerente alla commisurazione giudiziale DEla pena. Ne conseguirebbe quindi la manifesta illogicità DEla motivazione con riferimento, peraltro, a statuizione che, in forza DEl'assenza di impugnazione da parte DE Pubblico Ministero, sarebbe stata emessa in violazione DE divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. 22.2. Con il secondo motivo DE ricorso proposto dall'avvocato IT Alaia, si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito al rigetto DE quinto motivo d'appello, inerente alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche, perché fondato, a dire DE ricorrente, su ulteriori reati che l'imputato avrebbe commesso anche successivamente a quelli sub iudice, per quanto sarebbe emerso da dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia. 22.3. Con il terzo motivo DE ricorso proposto dall'avvocato IT Alaia, si deducono violazione di legge oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione in merito alla commisurazione giudiziale DEla pena. 23. Nell'interesse di SA ES è stato proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Si deducono, in particolare, violazione di legge e mancanza di motivazione tanto in merito al rigetto DE motivo d'appello avente a oggetto la ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche (primo motivo) quanto in ordine alla commisurazione giudiziale DEla pena ridotta in appello (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure sostanzialmente si appuntano sull'apparato motivazionale relativo alla ritenuta responsabilità degli imputati in merito alle ascritte fattispecie in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 DE 1990) e al trattamento sanzionatorio. 13 L'analitica esplicitazione dei singoli motivi di ricorso nell'esposizione dei fatti processuali (di cui al precedente «ritenuto in fatto»), in uno con la tecnica argomentativa DEla sentenza d'appello che, con dovizia di particolari, ha anche confutato le singole deduzioni difensive, peraltro in ipotesi sostanzialmente di cd. «doppia conforme», consente in questa sede di evidenziare comuni profili di inammissibilità, trasversali alle varie questioni dedotte con le diverse doglianze, talora reiterative di altre caratterizzanti i ricorsi proposti da codifensori, in termini funzionali rispetto all'esposizione DEle ragioni sottese alla presente decisione tanto in merito alle ritenute inammissibilità quanto in ordine agli accoglimenti. 1.1. Premesso quanto innanzi occorre evidenziare che, in primo luogo, i ricorsi, ove sindacano l'apparato motivazionale inerente all'accertamento dei fatti e alle responsabilità degli imputati sono inammissibili ai sensi DEl'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., salve eccezioni di seguito specificate che, comunque, presentano altri profili d'inammissibilità. Oltre ad essere meramente ripetitive dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 DE 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), le censure sono state difatti proposte per motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni DEla prova data dal giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica DEle argomentazioni poste a base DEla decisione impugnata (sul contenuto essenziale DEl'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 49411 DE 16/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 DE 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 DE 09/02/2022, Galperti, in motivazione;
si veda altresì Sez. U, n. 8825 DE 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). 1.1.1. Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella DE giudice una diversa valutazione degli esiti DEle comunicazioni captate, con riferimento a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità e irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 49411 DE 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 29076 DE 22/07/2022, Coco, in motivazione;
Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 14 44938 DE 05/10/2021, Grego;
i, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione DE significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propongono tutti i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti DEle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza DE travisamento DEla prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 49411 DE 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 34439 DE 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione;
Sez. n. 6722 DE 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01). 1.1.2. Diverse censure, invece, si mostrano inammissibili in ragione DE mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 49411 DE 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 DE 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica DEl'impugnazione è quella DEla critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale DEl'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni DE provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione DEla sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 1.2. Quanto al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini DEla commisurazione giudiziale DEla pena rientra nei poteri discrezionali DE giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando, diversamente da quanto avvenuto nella specie, sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 DE 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione;
Sez. 2, n. 45312 DE 13/11/2015, Luparello, in motivazione). 1.2.1. In ordine alle censure inerenti alle circostanze attenuanti generiche, rileva invece evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini DE riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione DE giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel 15 riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 DE 11/05/2022, Onnogiate, in motivazione;
Sez. 4, n. 15492 DE 22/03/2022, Ferro, in motivazione;
Sez. 1, n. 33951 DE 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 DE 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 DE 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento DEla decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, DE 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). Sotto tale aspetto, quindi, si mostrano inammissibili, per difetto di specificità, le censure che si appuntano sulla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti soprattutto laddove, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», neanche si prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini DE riconoscimento DEle dette circostanze, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione DE giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi che l'applicazione DEle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità DE soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego DE riconoscimento DEle stesse (Sez. 4, n. 20132 DE 19/04/2022, Guccione, in motivazione;
Sez. 3, n. 24128 DE 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 DE 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte DE giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione DEla personalità DEl'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione;
Sez. 3, n. 16677 DE 02/03/2021, Ballarini, in motivazione;
Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). 2. Orbene, inammissibile è il motivo unico su cui si fonda il ricorso proposto nell'interesse di YA EZ JO ON, con il quale si deduce vizio cumulativo di motivazione tanto DEla conferma DEla responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A) quanto DEla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche. 16 2.1. Circa la ritenuta responsabilità ia censura è mera reiterazione dei motivi d'appello. Essa, peraltro, mira a sostituire a quelle dei giudici di merito, peraltro in ipotesi di «doppia conforme», proprie valutazioni anche di natura probatoria quanto a dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e agli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni captate. Differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, peraltro, il G.u.p. tratta diffusamente DEla posizione DEl'imputato (pag. 662 e ss.), nel valutare le condotte partecipative dei colombiani in stabile rapporto con il «gruppo CA» per la fornitura di cocaina. La Corte territoriale (pag. 6) esplicita invece i motivi d'appello proposti per poi confermare la sentenza di primo grado, in considerazione DEle stesse deduzioni difensive, quanto alla condotta dei colombiani quali stabili fornitori di stupefacente DE «gruppo CA» (pag. 21 e ss.) e circa la specifica posizione DEl'imputato (pag. 28 e ss). All'esito DEla valutazione DE compendio probatorio e alla luce DEle deduzioni prospettate dall'appellante, la sentenza d'appello (come conclusivamente chiarito a pag. 29 e s.) infine ritiene accertata la collaborazione DEl'imputato con il fratello YA EZ IA AN (e con il gruppo da quest'ultimo capeggiato e composto da altri sei soggetti operanti in Italia e altri collocati tra Amsterdam e Parigi) nella gestione degli stabili «rapporti commerciali» con CA quali maggiori fornitori DE relativo gruppo. Ciò in considerazione anche DEle ingenti somme riscosse a fronte DEle forniture, ancorché, queste ultime, in molteplici occasioni sequestrate tanto da indurre gli appartenenti al detto gruppo, in forza DEle relative perdite economiche, a concludere i rapporti con i colombiani a fine marzo DE 2014. 2.1.1. A quanto innanzi deve aggiungersi, quale ulteriore profilo d'inammissibilità (per manifesta infondatezza), che con l'argomentare nei termini di cui innanzi i giudici di merito, in ipotesi di c.d. doppia conforme, hanno fatto corretta applicazione dei principi governanti la materia con i quali invece il ricorrente non si confronta. Può difatti ritenersi, come nella specie, che tra l'organizzazione e chi abbia con essa una relazione stabile, fornitore (come l'imputato) o acquirente, sia avvenuto il passaggio da un rapporto di mero reciproco affidamento a una relazione stabile riconducibile all'a ffectio societatis, se il giudicante verifichi attraverso l'esame DEle circostanze di fatto, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia DE rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione DE singolo al progetto associativo (ex plurimis: Sez. 4, n. 29866 DE 08/07/2022, Ademi, in motivazione;
Sez. 6, n. 564 DE 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763; Sez. 5, n. 32081 17 DE 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 DE 12/03/2014, Anastasi, Rv. 259881). 2.2. Circa il profilo relativo alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche, la censura è inammissibile in quanto reiterativa DE motivo d'appello, tanto da fare esplicito riferimento nella critica al giudice di primo grado, oltre che manifestamente infondata perché facente perno sulla mera incensuratezza DEl'imputato, non più rilevante di per se sola ex art. 62-bis cod. pen. 3. Medesimi sono sostanzialmente i profili d'inammissibilità DE motivo unico posto a fondamento DE ricorso proposto nell'interesse di YA EZ IA AN, anche con riferimento alle censure inerenti alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche (per quanto emerge, in ipotesi di «doppia conforme», da pag. 664 DEla sentenza di primo grado). Quanto alle doglianze relative alla ritenuta responsabilità per la fattispecie associativa, a quelli di cui innanzi, si aggiunge l'ulteriore profilo d'inammissibilità derivante dall'essere stati i sottesi motivi d'appello oggetto di rinuncia. Ciò emerge tanto dallo stesso ricorso (pag. 30) quanto dalla sentenza impugnata che, esplicitati i motivi d'appello (a pag. 6), evidenzia (a pag. 27) l'intervenuta rinuncia da parte DE difensore munito di procura speciale a tutti i motivi inerenti all'accertata responsabilità a eccezione DEla doglianza relativa alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche. 4. Nell'interesse DEl'imputata RO UC è stato proposto ricorso fondato su due inammissibili motivi. Con essi, nei termini diffusamente innanzi riportati nel «ritenuto in fatto», si deducono la mancanza o l'insufficienza motivazionale ovvero l'erronea qualificazione giuridica in merito alla sussistenza DEle fattispecie alla stessa ascritte (capi A, E e T) nonché l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla partecipazione DEl'imputata al sodalizio di cui al capo A) e in merito alle fattispecie ascritte ai capi E (avente a oggetto 180 kg di cocaina) e T (avente a oggetto 5 kg di cocaina). 4.1. Circa la ritenuta responsabilità, la censura è mera reiterazione dei motivi d'appello. Essa, peraltro, comunque non confrontandosi con la motivazione DEla sentenza impugnata, mira a sostituire a quelle dei giudici di merito, in ipotesi di «doppia conforme», proprie valutazioni anche di natura probatoria quanto a dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e agli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni captate. Diversamente da quanto prospettato in ricorso, la Corte d'appello (a pag. 7) esplicita i motivi d'impugnazione per poi confermare la sentenza di primo grado 18 in considerazione DEle stesse deduzioni difensive (pag. 43 e ss). Dopo averli nuovamente riassunti, difatti, il giudice di merito rigetta tutti i motivi d'appello confutando le relative deduzioni difensive con apparato argomentativo insindacabile in sede di legittimità in quanto sorretto da motivazione esente dai dedotti vizi. Si evidenzia peraltro il consapevole ruolo strategico di custode assunto dall'imputata in seno al sodalizio, ancorché in diretto e stretto contatto solo con il sodale UO, quale rilevante contributo all'associazione, trattandosi anche di custodia di quantità ingenti di cocaina (anche pari 180 kg). Ciò è stato ritenuto anche in considerazione DEla fibrillazione DEl'associazione motivata dal ritardo di UO nel portare la cocaina agli altri sodali motivato, dallo stesso soggetto, per quanto emergente dalle valutate conversazioni, in ragione DE ritardo DEl'imputata nell'esecuzione DEla propria attività di custodia alla quale era deputata in seno al sodalizio. Il profilo di censura relativo alla c.d. «aggravante mafiosa», infine, non si confronta con la sentenza impugnata in quanto circostanza esclusa sin dal primo grado (come emerge anche dal dispositivo di sentenza) oltre che dalla sentenza d'appello (par. 43 e 44). 5. Nell'interesse DEl'imputata CA AN è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, dei quali solo il primo è ammissibile nonché fondato. 5.1. I motivi secondo e terzo sono difatti inammissibili in quanto da pag. 40 DEla sentenza d'appello, con la cui motivazione non si confronta il ricorso, emerge che non vi è stato alcun concordato ma solo rinuncia ai motivi d'appello relativi alla responsabilità DEl'imputata (da parte di difensore munito di procura speciale) e che, difatti, le parti hanno discusso anche se il Pubblico Ministero ha chiesto una riduzione DE trattamento sanzionatorio. La doglianza avente a oggetto le invocate circostanze attenuanti generiche, invece, non si confronta con la motivazione DEla sentenza d'appello che, in uno con la non significatività DEla condotta processuale argomentata dal giudice di primo grado, ne esclude la sussistenza in ragione DEla condotta partecipativa retribuita dal sodalizio che la stessa imputata, intercettata, definisce DEicata e avente a oggetto mansioni DEicate e «vitali» ancorché retribuite solo con 500,00 euro. 5.2. Come premesso, il primo motivo è invece fondato essendo, sul punto, la motivazione contraddittoria oltre che manifestamente illogica. Il giudice di primo grado ha difatti condannato l'imputata (per il reato associativo di cui al capo A e per il capo F, in continuazione tra loro) alla pena finale, già ridotta per il rito, di sette anni e quattro mesi di reclusione, come emerge dal dispositivo letto in udienza, ma errando nell'aver indicato nella depositata «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo) la 19 diversa pena di otto anni di reclusione. La Corte territoriale, dopo aver dato atto DEla rinuncia da parte DE difensore DEl'imputata, ai motivi di appello proposti a eccezione di quello inerente al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche e rideterminato, in riduzione, il trattamento sanzionatorio, ex art. 133 cod. pen. Così facendo, però, con motivazione manifestamente illogica rispetto alle premesse e al dispositivo di primo grado, la Corte d'appello ha comminato la pena finale di sette anni e quattro mesi di reclusione, cioè la stessa comminata dal G.u.p. con lettura DE dispositivo in udienza. 6. Nell'interesse DEl'imputato CA NO è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente l'omessa motivazione in merito al motivo d'appello sindacante l'operato aumento per la recidiva nonostante il lasso di tempo decorso tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alle precedenti condanne. Il ricorrente, però, non confronta il suo dire con la motivazione DEla sentenza d'appello che, dopo aver evidenziato i motivi d'impugnazione (pag. 7), conferma (pag. 39) l'aumento per la recidiva in ragione DEle plurime condanne per fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. oltre che per associazione ex art. 74 DElo stesso T.U. avendo svolto l'attività illecita in modo professionale dall'anno 2007. 7. Parimenti inammissibile è il motivo unico su cui si fonda il ricorso proposto nell'interesse di AR UO. Non si confronta difatti la censura con la motivazione DEla sentenza impugnata, circa l'aspetto DEla dedotta mancata motivazione in merito al prospettato errore DE giudice di primo grado in ordine al calcolo DEla pena, e mostrandosi manifestamente infondata la doglianza deducente una reformatio in peius. La Corte territoriale evidenzia che il G.u.p. ha condannato l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di dodici anni di reclusione per i reati ascrittigli ai capi A, C, D, E, G, T, U, e AG, ritenuti gli stessi in continuazione tra loro e più grave quello di cui al capo A, partendo da una pena base di dieci anni di reclusione, aumentata in ragione DEl'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, T.U. stup., a dieci anni e tre mesi di reclusione, e ulteriormente aumentata in parti uguali (prima DEla riduzione per il rito) fino a diciotto anni di reclusione per i sette reati satellite, cioè aumentata per la continuazione di sette anni e nove mesi di reclusione. Il detto aumento (di sette anni e nove mesi di reclusione), 20 precisa la Corte d'appello, come effettivamente evidenziato dall'appellante, non è ripartibile in parti uguali tra i sette reati (capi da C a AG). Premesso quanto innanzi, la Corte territoriale, in parziale accoglimento DEl'appello, ha ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche, prevalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, T.U. stup., rideterminando la pena finale, già considerato il rito, in anni otto, mesi otto e giorni diciassette di reclusione, così mostrando non solo di aver considerato le deduzioni difensive ma anche di aver ridotto la pena rispetto a quella comminata in primo grado, compresi i singoli aumenti per la continuazione che, anche sommati, comportano un aumento inferiore rispetto all'aumento operato dal primo giudice, non violando il principio DE divieto di reformatio in peius. 8. Nell'interesse DEl'imputato Di ER MO è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazione di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale ritenuto sussistente il vincolo DEla continuazione tra i reati sub iudice e altra fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. con riferimento alla quale Di ER sarebbe stato condannato con sentenza n. 132 emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 10 gennaio 2018. Le doglianze sono inammissibili per il mancato confronto con la motivazione DEla sentenza impugnata cui pretendono peraltro di sostituire proprie valutazioni di merito. Il giudice d'appello, difatti, argomenta (pag. 66) in ragione DEla data DE commesso reato per il quale l'imputato è già stato giudicato (mese di gennaio 2015), peraltro ritenuto non riconducibile all'associazione di cui al capo A), contestata fino al 2014, oltre che espressione DEla mera commissione da parte di Di PI di reati in materia di stupefacenti a livello professionale. 9. Parimenti inammissibile, ancorché per manifesta infondatezza di entrambi i profili dedotti, è il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse DEl'imputato IT EN. 9.1. Quanto alle censure relative alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale (pag. 49 e s., sent. app.), in considerazione DEle deduzioni difensive e con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto esente dei prospettati vizi, evidenzia l'elemento ritenuto determinante in senso negativo, nonostante l'ammissione degli addebiti. Si fa particolare riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. quali le modalità DEla condotta e la gravità DEle fattispecie, trattandosi di soggetto appartenente al sodalizio con il ruolo di cassiere che si è reso responsabile di innumerevoli reati fine aventi a oggetto svariati chili di stupefacente. 21 9.2. La Corte territoriale (pag. 50 e s., sent. app.), quanto al secondo profilo, all'esito di accertamento in fatto non sindacabile in questa sede in quanto supportato da motivazione esente da critiche, ha escluso la medesimezza DE disegno criminoso con reati già oggetto di giudizio valutando i diversi contesti temporali di commissione DEle fattispecie, solo quelle sub iudice consumate nel 2014 e non nel 2015, in uno con la circostanza per la quale le quattordici fattispecie di cui all'attuale rubrica sono state ritenute in continuazione con l'associazione di cui al capo A e con riferimento al «gruppo CA» che aveva già cessato di operare il 18 settembre 2015 (data di commissione DE reato di cui alla sentenza passata in giudicato), essendosi l'imputato successivamente messo ai servizio DE diverso «clan Orlando». 10. Nell'interesse DEl'imputato FU AL è stato proposto ricorso sia dall'avvocato Claudio Davino che dall'avvocato Michele ON fondati, rispettivamente, su quattro e due motivi tutti inammissibili. La censura deducente la violazione DE ne bis in idem non si confronta con la motivazione DEla sentenza impugnata (pag. 77 ma soprattutto pag. 80 e ss.). La Corte difatti argomenta (in particolare a pag. 85), con motivazione esente da censure, in forza DEla circostanza per cui si tratta di due differenti associazioni, solo una, quella di cui all'attuale capo A, caratterizzata dalla partecipazione DEl'imputato all'associazione gestita da CA quale stabile acquirente. Il profilo relativo all'accertata responsabilità per l'associazione di cui al capo A è invece inammissibile in quanto mera reiterazione dei motivi d'appello, volta peraltro a sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria circa le dichiarazioni dei collaboratori e gli elementi DEle intercettazioni, laddove comunque la Corte motiva in merito allo stabile rapporto tra fornitore e acquirente di stupefacente in termini coerenti con i principi innanzi già richiamati. Integrano mera reiterazione dei motivi d'appello anche i profili di censura inerenti alla ritenuta responsabilità per il capo S. Ancora una volta, comunque, il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione DEla sentenza impugnata che (pag. 87 e s.) prende in considerazioni le deduzioni difensive circa le dichiarazioni rese dal collaboratore Di ER nell'interrogatorio DEl'Il luglio 2019 laddove evidenzia che FU non fu chiamato per essere messo al corrente DE carico perso con il sequestro DE 17 gennaio 2014 ma perché CA volava chiederli un prestito di 50.000,00 euro. La Corte (vedi pag. 87-89), infatti, evidenzia l'inconferenza DEle deduzioni difensive e «fotografa» la fattispecie nel suo divenire in ragione degli innumerevoli elementi emergenti dalle riprese di cui ai sistemi di videosorveglianza e dalle intercettazioni, con riferimento al cui contenuto, poi, il ricorrente mira a sostituire proprie valutazioni a quelle DE giudice di merito comunque esenti da vizi motivazionali. Medesimi sono poi i profili di inammissibilità DEle censure relative al capo AI, in termini tanto di mera reiterazione dei motivi d'appello quanto di tentativo di sostituzione di proprie valutazioni a quelle DE giudice di merito, anche circa la valutazione degli elementi emergenti dalle intercettazioni. Manifestamente infondata è invece la censura relativa all'esclusione DEla continuazione. La Corte difatti motiva l'insussistenza DEla medesimezza DE disegno criminoso (pag. 90 e 91), correttamente applicando i principi governanti la materia, in ragione DEla grande distanza temporale tra le fattispecie, commesse nel 2006 e nel 2011 e, quelle sub iudice, tra il dicembre 2013 e il marzo 2014. I diversi reati sono stati quindi ritenuti frutto di determinazioni autonome accomunate dalla sola tendenza DEl'imputato a DEinquere nell'ambito DE mercato DEla droga. A quanto innanzi si è aggiunta la considerazione per cui i reati oggetto di precedenti condanne riguardano singoli episodi di spaccio commessi quanto l'imputato era ancora un ragazzo alle dipendenze di altri, mentre i fatti sub iudice evidenziano un «un salto qualitativo, che vede FU gestore di piazze di spaccio quale imprenditore di se stesso». 11. Tutti i motivi di ricorso dedotti nell'interesse di EZ LE ON sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di censure d'appello oltre che miranti a sostituire proprie valutazioni a quelle DE giudicante anche con riferimento agli elementi emergenti dalle conversazioni captate. 11.1. I giudici di merito, in termini di c.d. «doppia conforme», sostanzialmente «fotografano» le condotte dei correi relative alle tre importazioni dall'Olanda e, in particolare, il ruolo DElo staffettista AL, grazie alla valutazione incrociata di plurimi elementi probatori, tra cui gli esiti DEle intercettazioni e di riprese video nonché dei controlli sul territorio e DEle operazioni di polizia giudiziaria eseguite a riscontro (culminate anche nel sequestro DElo stupefacente). La Corte evidenzia altresì gli elementi probatori sottesi al ritenuto ruolo di staffettista con riferimento alle importazioni di cui ai capi D, E e F quali: intercettazioni di conversazioni intercorse anche con sodali appartenenti al gruppo CA;
riprese video e riscontri DEla presenza nel territorio DEl'imputato nei contesti spazio-temporali DEle importazioni. Il ricorrente, peraltro, nel sostenere l'assenza di motivazione in merito all'identificazione DEl'imputato oltre che con riferimento alla sua presenza nei contesti spazio- temporali DEle importazioni e DE transito dei camion con rifermento ai quali ha funto da staffettista non si confronta con la doppia conforme statuizione dei 23 giudici di merito. La Corte, difatti, valuta i! materiale probatorio di cui innanzi, come già esplicitato da pag. 187 a pag. 325 DEla sentenza di primo grado che evidenzia anche i riscontri sul territorio DEla presenza DEl'imputato sia mediante specifiche richieste da parte DEla polizia giudiziaria presso l'hotel ove alloggiava, con acquisizione DEle liste presenze, sia dalle emergenze DEle intercettazioni valutate anche in uno con gli elementi di cui innanzi. La Corte d'appello fa parimenti riferimento agli elementi emergenti dalle intercettazioni, quali riscontri DEla presenza DEl'imputato sul territorio quale staffettista nonché presso l'hotel. Circa la presenza in loco i giudici di merito fanno altresì riferimento all'individuazione DEl'imputato effettuata dalla Polizia giudiziaria in occasione DE guasto di uno dei camion e con riferimento anche specifico alle vetture dallo stesso utilizzate per la funzione di staffettista. 11.2. Parimenti inammissibili sono le censure relative alla ritenuta responsabilità per il capo A, con le quali il ricorrente intende supportare proprie valutazioni di merito diverse da quelle DE giudicante peraltro parcellizzando gli elementi posti dalla Corte a base DEl'accertata condotta partecipativa, con ruolo, retribuito, di staffettista DEle importazioni di stupefacente. Nel fare ciò il ricorrente muove inammissibilmente da una diversa lettura degli elementi di cui alle intercettazioni fornita dalla Corte e vorrebbe inquadrare la fattispecie in mera ipotesi di concorso di persone in reato continuato, così mostrandosi di non confrontarsi con i principi di diritto governanti la materia invece sostanzialmente fatti propri dal giudice di merito. 11.2.1. In merito è difatti opportuno evidenziare quanto recentemente ribadito anche da Sez. 4, n. 49411 DE 2022, Troplini, cit., in motivazione (nonché da Sez. 6, n. 17467 DE 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550). L'ipotesi associativa ex art. 74 T.U. stup. rispetto alla fattispecie di concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. cit. si differenzia per l'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo DEle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di DEitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento DElo scopo illecito. Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza difatti la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento tanto da giustificare le incisive sanzioni penali. In particolare, l'elemento aggiuntivo e distintivo DE DEitto associativo in esame, rispetto alla fattispecie DE concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere 24 DEl'accordo criminoso - avente ad og1,7etto la commissione di una serie non preventivamente determinata di DEitti - e nella permanenza DE vincolo associativo tra i partecipanti - che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento DE programma criminoso DE sodalizio-, ma, soprattutto, nell'esistenza di una organizzazione idonea, adeguata, che consenta la realizzazione concreta DElo stesso programma criminoso (sul tema, per tutti, Sez. 6, n. 18055 DE 10/01/2018, Canale, Rv. 273008, anche richiamata da Sez. 6, n. 17467 DE 2019, Noure, cit.). Pienamente coerente con tale impostazione è l'affermazione secondo cui «ai fini DEla configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione DE programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali DE sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo» (ex plurimis: Sez. 4, n. 44183 DE 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582, e Sez. 6, n. 7387 DE 3/12/2013, dep. nel 2014, Pompei, Rv. 258796, come peraltro riprese da Sez. 6, n. 17467 DE 2019, Noure, cit.). In questa sede deve infine chiarirsi che quanto innanzi, circa gli elementi caratterizzanti l'associazione in esame e distintivi di essa rispetto all'ipotesi concorsuale, implica che, come sostanzialmente accertato dalla Corte territoriale nella specie, gli elementi fattuali generalmente ritenuti tali da fondare l'associazione, da leggersi e valutarsi necessariamente in maniera congiunta e non frammentata come invece proposto dal ricorrente, rilevano non tanto e non solo in termini quantitativi, quali mera sommatoria di elementi fattuali, bensì se tali da condurre all'accertamento DEla sussistenza DEla struttura organizzata finalizzata alla commissione di DEitti e di contributi effettivi da parte dei singoli per il raggiungimento DElo scopo illecito, proprio DEla struttura organizzativa come innanzi DEineata. 11.3. Circa il trattamento sanzionatorio, in termini di aumento per la continuazione, e in merito alle circostanze attenuanti generiche, le doglianze sono inammissibili anche per manifesta infondatezza oltre che per il mancato confronto con la motivazione DEla sentenza impugnata. La Corte (pag 76 e s.) fa difatti riferimento all'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente la mera incensuratezza, in ordine a soggetto che non ha tenuto alcuna condotta apprezzabile ai detti fini e, in particolare, comportamenti collaborativi né segni di resipiscenza (in tali termini deve intendersi il riferimento 25 all'essersi avvalso DEla facoltà di non ri -.;pondere). Il giudice d'appello, infine, circa il trattamento sanzionatorio, riduce la pena base per la partecipazione al capo A) e per gli aumenti per la continuazione, evidenziando la notevole gravità dei reati ascritti all'imputato (come detto aventi a oggetto centinaia di kg di stupefacente). 12. Il motivo unico fondante il ricorso proposto nell'interesse di NE RI è inammissibile, non confrontandosi con la motivazione DEla sentenza impugnata (in particolare, pag. 103-108). La Corte territoriale evidenzia, anche in forza di sentenza irrevocabile art. 238-bis cod. proc. pen., l'ascesa di ID ON, marito DEl'imputata (detenuto DE 2007 e condannato all'ergastolo), all'interno DEl'associazione di tipo mafioso operante nel contesto di riferimento e ricostruisce le tre cessioni in favore di NE RI di cui ai capi U, V e W, aventi a oggetto 1 kg ciascuna, le prime due, e 2 kg, la terza, di stupefacente, dal gruppo CA, anche per il tramite, tra gli altri, di La OL RC e Di ER MO. Vi è specifico riferimento alle conversazioni intercorse tra i cedenti e alle captate comunicazioni intervenute tra essi e l'utenza cellulare in uso all'imputata e sono ricostruiti, anche tramite riscontri forniti da elementi emergenti dalle rilevazioni GPS, gli accordi presi per le cessioni di stupefacente in favore DEl'imputata (quale gerente di zone di spaccio e operante nell'area DE NE IA) con riferimento agli importi pattuiti e ai reclami DEla stessa NE mossi ai venditori per aver ricevuto, in una circostanza, una qualità di stupefacente diversa da quella pattuita. Il riferimento è anche a una conversazione intercorsa tra il sodale Di ER e altro soggetto nel corso DEla quale si fa esplicito riferimento agli accordi tra l'imputata e gli esponenti DE gruppo CA in merito alla stabile messa a disposizione di stupefacente, programmata anche con cadenza settimanale e con pagamento posticipato, in favore DEla stessa, quale gerente DEle piazze di spaccio che ella dovrà rifornire in luogo DE pagamento di un mensile allo stesso gruppo CA. Vale quindi, anche con riferimento alla doglianza in esame, quanto argomentato in merito alla corretta applicazione da parte DE giudice di merito dei principi di cui innanzi governanti la distinzione tra concorso di persona in reato continuato e associazione. 13. Nell'interesse di La OL RC è stato proposto ricorso fondato su due motivi inammissibili. Come evidenziato dalla sentenza impugnata (pag. 53 e ss.), vi è stata rinuncia ai motivi d'appello, a eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, con conseguente inammissibilità DE secondo motivo di ricorso con 26 il quale si deduce la carenza grafica DEla motivazione in merito alla ritenuta sussistenza DEla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup. Quanto al profilo DEla commisurazione giudiziale DEla pena (comunque ridotta in appello), anche in termini di aumento per la continuazione, e in merito alla censura inerente alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche il ricorrente non si confronta con la motivazione DEla sentenza impugnata. Essa difatti argomenta tanto dalla grandissima capacità criminale quanto dal ruolo di fondamentale importanza ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio, quale soggetto deputato a tenere i rapporti con i camorristi DEl'area DE NE IA e il referente di LI in Campania. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il giudice d'appello mostra altresì di considerare (pag. 54 e s.), con valutazioni di merito supportate da motivazione esente da critiche, come non rilevante, ai fini proprio DEla sussistenza DEle circostanze attenuanti generiche, il comportamento processuale DEl'imputato consistente nell'ammissione degli addebiti in quanto intervenuto in un quadro probatorio granitico, quindi sostanzialmente tale da non evidenziare segni di resipiscenza e da non apportare significativo contributo alle ragioni DE processo. 14. Parimenti inammissibile, in forza DE mancato confronto con la motivazione DEla sentenza impugnata, è il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di PR OL, con il quale si deduce l'assenza di motivazione in merito alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche. In forza DEla rinuncia ai motivi di ricorso, a eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, proprio in accoglimento dei motivi non oggetto di rinuncia, ha ridotto la pena base (per il capo A), sulla quale ha poi operato gli aumenti per la continuazione. In primo grado la pena base (per il detto capo A) è stata determinata, escluse le circostanze attenuanti generiche ma considerato il settimo comma di cui all'art. 73 T.U. stup., in cinque anni di reclusione mentre in appello, sempre considerato il detto settimo comma ma, in questo caso, sostanzialmente ritenute sussistenti anche le circostanze attenuanti generiche (come emerge dall'incipit DE terzo capoverso di pag. 56) la pena base è stata determinata in quattro anni di reclusione. 15. Il motivo unico DE ricorso proposto dall'avvocato Valteroni e il primo motivo DE ricorso proposto dall'avvocato IT Alaia nell'interesse di TO EN sono fondati, con conseguente assorbimento DEla censura inerente alla commisurazione giudiziale DEla pena (di cui al secondo motivo DE ricorso proposto dall'avvocato IT Alaia). 27 15.1. Il giudice di primo grado, con il dispositivo letto in udienza, ha condannato l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di dodici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.). LA «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo), depositata successivamente alla lettura DE dispositivo in udienza, emerge però la condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di quindici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.). Sollecitato sul punto, il G.u.p., con provvedimento depositato il 29 gennaio 2020, ha dato atto DE detto errore materiale sostanziatosi nell'indicazione in motivazione DEla diversa pena finale di quindici anni di reclusione, dichiarando però l'inammissibilità DEl'istanza di correzione DEl'errore materiale in ragione DEla non ancora irrevocabilità DEla sentenza. Prospettata la questione innanzi al giudice d'appello, è stato dichiarato non luogo a provvedere in merito a istanza di tenore sostanzialmente analogo a quella rivolta al G.u.p., chiarendo che DEl'indiscusso errore materiale se ne sarebbe tenuto conto in sede .di decisione DE giudizio d'appello. All'esito DEla rinuncia, da parte di difensore munito di procura speciale, ai motivi d'appello a eccezione dei motivi quinto e sesto, aventi rispettivamente a oggetto la mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione giudiziale DEla pena, la Corte territoriale ha, da un lato, ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, ridotto il trattamento sanzionatorio a dodici anni e otto mesi di reclusione in luogo dei quindici anni di reclusione emergenti dalla «sentenza documento» ma non dal dispositivo DEla sentenza di primo grado. Sicché, la Corte territoriale ha finito sostanzialmente con l'aumentare (ad anni dodici e mesi otto di reclusione) e non ridurre la pena comminata in primo grado con la lettura DE dispositivo (determinata in anni dodici di reclusione). Ciò è peraltro avvenuto nonostante l'esplicitata intenzione di ridurre la pena in accoglimento DE sesto motivo di appello inerente alla commisurazione giudiziale DEla pena. 15.2. Per contro, è inammissibile la doglianza inerente alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche in quanto escluse in ragione di un apparato motivazionale, non contraddittorio né illogico. Esso muove dalla grandissima capacità criminale DEl'imputato e dalla ritenuta irrilevanza, ai fini d'interesse, DEla condotta processuale sostanziatasi nell'ammissione degli addebiti in quanto intervenuta in un quadro probatorio granitico, quindi sostanzialmente tale da non evidenziare segni di resipiscenza e da non apportar: significativo contributo alle ragioni DE processo (laddove il riferimento alle 28 dichiarazioni DE collaboratore di giustizia circa la condotta di vita susseguente al reato si inseriscono in termini di mera argomentazione). 16. Nell'interesse di SA ES è stato proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi con i quali si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione tanto in merito al rigetto DE motivo d'appello avente a oggetto la ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche quanto in ordine alla commisurazione giudiziale DEla pena ridotta in appello. Le censure sono inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione DEla sentenza impugnata che, diversamente da quanto prospettato, fa esplicito riferimento al motivo d'appello inerente alla ritenuta insussistenza DEle circostanze attenuanti generiche esplicitandone il rigetto (pag. 58). Il riferimento è alla ritenuta insussistenza di circostanze positivamente apprezzabili, compresa la condotta processuale di ammissione degli addebiti in quanto intervenuta all'esito di un quadro probatorio ormai granitico e quindi sostanzialmente tale da non evidenziare segni di resipiscenza e da non apportare significativo contributo alle ragioni DE processo. Lo stesso dicasi quanto alla commisurazione giudiziale DEla pena, comunque ridotta in appello, argomentata anche dal concreto ruolo assunto in seno al sodalizio, insieme a Di ER, in quanto svolgente le funzioni di raccordo tra CA, per il prelievo DElo stupefacente, e le zone di spaccio ove era rivenduto. 17. Il ricorso proposto nell'interesse di OL RE è inammissibile, oltre che per l'aspecificità dei due motivi sui quali si fonda in quanto non articolanti effettive censure, perché sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3 agosto 2017, nella piena vigenza DEla I. n 2013 DE 2017. Tale ultima disposizione normativa ha modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale DEla Corte di Cassazione (Sez. U, n. 8914 DE 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che è irrilevante, per la natura personale DEl'atto impugnatorio, anche l'autenticazione, a opera di un legale iscritto nel detto albo, DEla sottoscrizione DE ricorso, che, ai sensi DEl'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 DE 3/12/2018, Zhair, Rv. 274636; conf. Sez. 3, n. 11126 DE 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475, Sez. 2 n. 19550 DE 8/2/2022, Basone, in motivazione). Va difatti tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale DE diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica DE difensore (Sez. 7, n. 25433 DE 08/06/2022, in motivazione). In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale DEl'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, I. n. 103 DE 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione DE ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità DE legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio DEle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione DEle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 DE 21/12/2017, dep. 2018 Aiello, Rv. 272011, la quale ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio DE diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione DEla difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese DElo Stato). Deve infine darsi atto che la fattispecie non è caratterizzata dall'applicazione di una pena illegale perché concretizzantesi in sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente (che, se sussistente, nonostante l'inammissibilità DE ricorso, sarebbe stata rilevabile d'ufficio dalla Suprema Corte come chiarito da Sez. U, n. 3809 DE 31/03/2022, Miraglia). 18. Sono infine inammissibili i ricorsi proposti negli interessi di De LI ON, IO IS, FI DO, GU ON e RO DO. In merito va difatti ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia DEl'imputato ai motivi di appello in funzione DEl'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, DEla legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione DE giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 49411 DE 2022, Troplini, cit., in motivazione;
Sez. 5, n. 29243 DE 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). La rinuncia è irretrattabile;
pertanto, si forma, per effetto DEle preclusioni, il giudicato sui relativi punti DEla decisione (Sez. 6, n. 44625 DE 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 277381, in motivazione;
in merito agli effetti DE concordato in termini di inammissibilità DE ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 49411 DE 2022, Troplini, cit., in motivazione Sez. 4, n. 29866 DE 2022, Ademi, cit., in motivazione). 30 19. In conclusione, deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di CA AN e TO EN, limitatamente alla rideterminazione DEla pena, con rinvio sul punto ad altra sezione DEla Corte di appello di Napoli, ferma restando l'inammissibilità, nel resto, dei ricorsi presentati negli interessi dei due citati ricorrenti. Devono altresì essere dichiarati inammissibili i ricorsi presentati negli interessi di YA EZ JO ON, YA EZ IA AN, RO UC, CA NO, UO AR, De LI ON, Di ER MO, IT EN, IO IS, FI DO, FU AL, GU ON, EZ LE ON, NE RI, La OL RC, OL RE, RO DO, PR OL e di SA ES, con conseguente condanna dei detti ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila ciascuno in favore DEla cassa DEle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 DE 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione DEle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA AN e TO EN, limitatamente alla rideternninazione DEla pena, con rinvio sul punto ad altra sezione DEla Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità di CA AN e TO EN. Dichiara inammissibili i ricorsi di YA EZ JO ON, YA EZ IA AN, RO UC, CA NO, UO AR, De LI ON, Di ER MO, IT EN, IO IS, FI DO, FU AL, UT ON, EZ LE ON, NE RI, La VO RC, OL RE, RO DO, PR OL e SA ES e li condanna al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila ciascuno in favore DEla cassa DEle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il CorrsIbliere es ensore Il Presidente