Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/2002, n. 15289
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Sentenza 30 ottobre 2002

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In tema di risarcimento del danno i postumi d'invalidità personale di piccola entità (c.d. micropermanente) - in quanto non superiori al 10 per cento - non incidendo sulla capacità del danneggiato di produrre reddito non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale ma riguardando la menomazione del bene salute possono essere valutati soltanto sotto l'aspetto del danno biologico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/2002, n. 15289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15289
    Data del deposito : 30 ottobre 2002

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