Sentenza 22 dicembre 2014
Massime • 1
Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell'art. 612 bis cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Stalking: reato abituale ma non permanente (Cass. 15651/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2020
Al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., che ha natura di reato abituale, si applica il principio secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale. Le condotte ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione non devono formare oggetto di specifica contestazione, perché si inseriscono nella sequenza criminosa integrativa dell'abitualità del reato contestato, fermo restando il principio secondo il quale il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2014, n. 20065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20065 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2014 |
Testo completo
O S C U R A TA 2 00 65 /15 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto ☐ disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA ☐ a richiesta di parte IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ☐ imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/12/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 3939 MAURIZIO FUMO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO SETTEMBRE N. 49942/2013- Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI - Rel. Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N.G. N. IL "omissis" avverso la sentenza n. 87/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 22/05/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.¸ che ha concluso per Ser Udito, per la parte civile, l'A Udit i difensor Avv. O S C U R A T A Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso Per la parte civile è presente l'Avvocato Giovanni di Giovannini, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Mario Luciano Brancato, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di N.G. propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania, in data 22 maggio 2013, che confermava la decisione resa dal Tribunale di Catania, in data 27 giugno 2012, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto all'articolo 612 bis, commi 2 e 3 del codice penale per le reiterate condotte poste in essere nei confronti di R.R. aggravate dal fatto di avere agito nei confronti del precedente convivente e nonostante il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Catania.
2. Sulla base delle risultanze processuali e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla parte civile, e dai numerosi testi sentiti, in buona parte poliziotti,R.R. colleghi della donna, alcuni dei quali intervenuti nell'esercizio delle loro funzioni e autori di relazioni di servizio versate in atti, nonché sulla base degli esiti della perizia disposta sui telefoni cellulari dell'imputato e della parte civile, il Tribunale ha ritenuto provato che l'imputato aveva intrattenuto con la parte civile una relazione sentimentale, dal mese di agosto a quello di ottobre dell'anno 2008, cessata dopo che la donna aveva scoperto il tradimento ai suoi danni, mentre erano proseguiti dei contatti, di natura controversa, tra i protagonisti della vicenda, sino al mese di ottobre 2009. Sulla base dei medesimi elementi era emerso che l'imputato aveva posto in essere atteggiamenti persecutori, tali da integrare il reato di stalking, tempestando la donna di sms e telefonate, talvolta dal tenore minaccioso, anche al fine di indurla a tornare con lui, appostandosi nei pressi della sua abitazione e spiandone i movimenti, pedinandola lungo il tragitto da casa e ponendo in essere le altre condotte previste dall'articolo 612 bis del codice penale, tanto da indurre la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, cambiando scheda telefonica, rinunziando ad uscire di casa la sera e spingendola a contattare quotidianamente per telefono ai propri familiari, residenti in altra città, al fine di tranquillizzarli. Gar 3. Avverso tale decisione ha proposto appello la difesa dell'imputato, rilevando l'inattendibilità delle dichiarazioni della R. in quanto contraddittorie e smentite dal tenore di alcuni messaggi inviati dalla stessa persona offesa all'imputato, anche dopo l'asserita cessazione della relazione, mentre le dichiarazioni dei testi O S C U R A T A riguarderebbero soltanto circostanze riferite dalla donna e non verificate personalmente, trattandosi di colleghi della persona offesa in servizio presso il Commissariato "omissis" 4. La Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione, confermando la decisione emessa dal Tribunale di Catania, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese del grado e di quelle sostenute dalla parte civile.
5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di N.G. lamentando: violazione di legge, con particolare riferimento ai presupposti dell'articolo 612 bis del • codice penale;
vizio di motivazione riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa;
vizio di motivazione riguardo alla rilevanza delle dichiarazioni dei testi escussi;
• violazione di legge riguardo alla individuazione delle condotte ritenute rilevanti dalla . Corte, sebbene estranee al periodo utile individuato nei sei mesi precedenti la data della querela.
6. Con i motivi aggiunti depositati il 6 dicembre 2014 la difesa ribadisce tale ultimo profilo evidenziando che gli episodi ritenuti decisivi dalla Corte territoriale si collocano in un arco temporale precedente il semestre in oggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con un unico articolato motivo la difesa dell'imputato censura la decisione impugnata per una pluralità di ragioni.
2. Preliminarmente va esaminata la censura oggetto dell'ultima parte del ricorso, meglio precisata nelle memorie depositate il 6 dicembre 2014, con la quale la difesa deduce violazione di legge riguardo all'individuazione delle condotte ritenute rilevanti dalla Corte, sebbene estranee al periodo utile individuato, dalla norma penale, nei sei mesi precedenti la data della querela. Trattandosi di reato abituale il termine di sei mesi, previsto dalla legge, decorrerebbe dall'ultima condotta rilevante, con la conseguenza 52 che le circostanze decisive ai fini dell'affermazione della responsabilità, devono coinvolgere gli eventi verificatisi nei sei mesi precedenti il 21 giugno 2010. Al contrario, come puntualizzato nei motivi aggiunti, la Corte territoriale pone a fondamento della decisione soprattutto episodi relativi all'anno 2009. O S C U R A T A 3. Il motivo è infondato, in quanto il reato, per come contestato, è procedibile d'ufficio, poiché, ai sensi dell'art. 8 del D.L.11/2009 è prevista la procedibilità d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. quando il fatto, come nel caso di specie, è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo. Infatti, la mancata osservanza del provvedimento di ammonimento incide sulla misura della pena e determina la procedibilità d'ufficio, prevista anche per il caso in cui si tratti di minore o di persona diversamente abile, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d'ufficio.
4. Ma la doglianza è infondata anche in considerazione della natura del reato previsto dall'art. 612 bis c.p. Infatti, sul piano della condotta, in considerazione del carattere necessitato di una sua reiterazione nel tempo, ai fini della configurazione del reato, il delitto di stalking deve essere ricondotto nell'ambito dei reati abituali cd. impropri, atteso che la fattispecie in esame si caratterizza per la presenza di una serie di condotte singolarmente idonee ad integrare fattispecie di reato perseguibili in via autonoma. Diversamente dal reato permanente, nel quale la condotta offensiva si presenta unitaria e senza cesure temporali, nel reato abituale, invece, la condotta è caratterizzata da una pluralità di atti che, nel loro complesso, realizzano l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Pertanto, non è applicabile al delitto di atti persecutori il principio, proprio del reato permanente, secondo cui il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di sei dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza.
5. Il delitto di atti persecutori, in quanto reato necessariamente abituale, non è configurabile in presenza di un'unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia (Sez. 5, Sentenza n. 48391 del 24/09/2014 Rv. 261024) e presenta l'ulteriore caratteristica della necessità, ai fini della configurabilità stessa del reato, della reiterazione delle condotte. Tale elemento rileva anche ai fini della procedibilità, pertanto nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma, rispetto alla prima o alle precedenti condotte, occorrerà necessariamente fare riferimento anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la proposizione della querela, ai sensi del quarto comma dell'art. 612 bis c.p.
6. La difesa lamenta, altresì, violazione di legge, con particolare riferimento ai presupposti dell'articolo 612 bis del codice penale, costituiti dalla necessità che la condotta del reo si concretizzi in minacce o molestie, nella reiterazione di tali condotte e nell'insorgere, nella vittima, di un particolare stato d'animo. Al contrario, la decisione impugnata, non e evidenzierebbe nessuno di tali elementi. O S C U R A T A 7. Il motivo è infondato poiché, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla difesa, la sentenza ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove acquisite in ordine alla sistematica e reiterata esistenza di minacce e molestie, poste in essere dall'imputato e il conseguente mutamento delle abitudini di vita e dello stato d'animo della persona offesa.
8. La Corte d'Appello ha evidenziato che nel periodo successivo al mese di ottobre 2009, caratterizzato da una fase di ripresa dei contatti, poiché l'imputato aveva comunicato alla persona offesa che avrebbe potuto ottenere il trasferimento a "omissis" in prospettiva di una ripresa della relazione e fino al mese di settembre 2010, l'imputato aveva posto in essere una vera e propria persecuzione nei confronti della R. consistita nell'invio di migliaia di sms, numerosissime telefonate, inseguimenti per strada e nel tentativo di affittare un'abitazione situata nel medesimo condominio dove abitava la vittima, informandosi anche del quantitativo di pane acquistato dalla stessa presso il forno, in modo da comprendere se avesse un nuovo compagno. Richiamando la motivazione del primo giudice, la Corte territoriale ha evidenziato che il dato numerico dei contatti, assolutamente esorbitanti, era stato riscontrato dal perito incaricato e l'oggetto degli stessi era, in buona parte, di contenuto offensivo e ingiurioso, oltre che, naturalmente, molesto. Elementi questi, riscontrati anche dalla sorella della vittima, che aveva assistito, in alcune circostanze, alla ricezione di incessanti telefonate e messaggi provenienti dall'imputato, nonché dal portiere dello stabile, G.R. con riferimento alla reiterata presenza dell'imputato e dalla titolare del panificio, oltre che dalle dichiarazioni dei verbalizzanti escussi in dibattimento e del Vicequestore Aggiunto che aveva predisposto un servizio di appostamento al fine di verificare i pedinamenti della vittima ad opera dell'imputato. Tali elementi, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, concretizzano ipotesi di minacce o molestie, caratterizzate da reiterazione di condotte e dall'insorgere, nella vittima, di un particolare stato d'animo, tale da indurla ad alterare le proprie abitudini di vita, tanto che la persona offesa aveva cambiato scheda telefonica (quella privata e non quella assegnatale dall'ufficio, poiché la prima era oggetto della maggior parte delle comunicazioni moleste dell'imputato) e aveva rinunziato spesso ad uscire di casa la sera, aveva intensificato i contatti telefonici con i propri familiari, residenti in al fine di tranquillizzarli."omissis" 9. In secondo luogo, il ricorrente deduce vizio di motivazione riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, per avere la Corte territoriale ritenuto coerente la ricostruzione operata dalla R. nonostante una serie di contraddizioni. Innanzitutto, la circostanza, riconosciuta dalla persona offesa, che anche dopo la presunta interruzione della relazione la stessa, in alcuni periodi, era giunta a O S C U R A T A inviare anche 20-30 sms al giorno e a chiamare l'imputato. La difesa evidenzia che i contatti non erano finalizzati a dissuadere l'imputato dal continuare nel proprio atteggiamento persecutorio, ma anche a chiederli di trasferirsi in "omissis" considerazione dell'interesse della persona offesa nei confronti del N. In terzo luogo l'atteggiamento persecutorio sarebbe assolutamente incompatibile con l'inoltro, nei mesi di settembre-ottobre 2009, da parte della persona offesa di mms, contenenti fotografie intime della stessa. 10. Il motivo è infondato poiché i giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e fondata sulla corretta lettura delle emergenze processuali, hanno collocato gli sms e gli mms nel periodo in cui, in costanza di contatti tra le parti, dopo la fine della relazione (verificatasi nell'anno 2008), la persona offesa apprende, durante l'estate dell'anno 2009, che l'imputato avrebbe potuto ottenere il trasferimento da Milano a Catania. Pertanto, la Corte territoriale da atto di un "riavvicinamento" tra le parti, testimoniato da una serie di contatti e della “titubanza" della donna che, alla fine, decide comunque di tirarsi indietro, dichiarando di non avere interesse per il trasferimento dell'imputato. La sentenza impugnata è, del pari, immune da censure, laddove, con iter motivazionale correttamente sviluppato, ha argomentato che tale breve parentesi non modifica la rilevanza penale del numero smisurato di contatti telefonici e delle reiterate condotte moleste poste in essere dall'imputato 11. In terzo luogo, la difesa censura la motivazione della sentenza impugnata riguardo alla rilevanza attribuita alle dichiarazioni dei testi escussi, evidenziando, come già sostenuto in appello, che buona parte dei testi hanno reso dichiarazioni, non nella veste di verbalizzanti, ma nella qualità di colleghi della persona offesa, in servizio presso il Commissariato Borgo Ognina, e ciò legittimerebbe dubbi sull'effettiva rilevanza delle dichiarazioni relative a episodi che, tali testi, avrebbero appreso dalla R. e non per cognizione diretta. 12. La doglianza è destituita di fondamento poiché i giudici di merito, come già rilevato con riferimento al primo profilo di censura, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e fondata sulla corretta lettura delle emergenze processuali, hanno valorizzato, innanzitutto, le dichiarazioni di testi che non avevano rapporti di lavoro con la persona offesa, mentre il riferimento ai colleghi riguarda dati oggettivi, come quello, evidenziato correttamente dalla Corte territoriale, del contenuto delle dichiarazioni del Vicequestore Aggiunto, il quale aveva predisposto un servizio di appostamento per verificare i pedinamenti lamentati dalla persona offesa ad opera dell'imputato e puntualmente ser riscontrati oppure la deposizione dell'Ispettore Superiore, il quale aveva verificato ulteriori comportamenti molesti, posti in essere dall'imputato che si sporgeva dal muro O S C U R A T A di recinzione del complesso in cui abitava la donna e che avevano indotto la pubblica autorità a sequestrare l'arma in uso all'imputato. 13. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge. ai sensi dell'art. 52 d.lgs.14. Considerata la peculiarità della fattispecie la Corte ritiene 30 giugno 2003, n. 196 - di disporre l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dell'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2000 oltre accessori di legge. Dispone l'omissione dell'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. Così deciso in Roma il 22/12/2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriele sitano Maurizio Fumo Buzony PEROSTATA IN CANCELLERIA addi 14 MAG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lenzuise aj ust