Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2014, n. 20065
CASS
Sentenza 22 dicembre 2014

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Massime1

Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell'art. 612 bis cod. pen.

Commentario1

  • 1Stalking: reato abituale ma non permanente (Cass. 15651/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2020

    Al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., che ha natura di reato abituale, si applica il principio secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale. Le condotte ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione non devono formare oggetto di specifica contestazione, perché si inseriscono nella sequenza criminosa integrativa dell'abitualità del reato contestato, fermo restando il principio secondo il quale il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2014, n. 20065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20065
Data del deposito : 22 dicembre 2014

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