Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
È qualificabile come rapporto di pubblico impiego - con la conseguente competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in relazione a controversie proposte prima del luglio 1998 e relative a questioni pregresse - quello del lavoratore assunto dal Commissario del Governo per la Campania - avvalentesi dei poteri a questo conferiti dall'art. 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, con decreto facente riferimento a una convenzione tipo contenente lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (poi effettivamente stipulato), nella concorrenza - oltre che di tutti gli elementi del lavoro subordinato - del requisito dell'inerenza delle attività lavorative alle finalità istituzionali dell'ente pubblico datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/1999, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. ON LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVLITA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA NT, OM CE, NZ NT RT CO, CC IA, TA ER, IU MA, AN MO, ZZ NN, AI SÈ, LA LA IG, RO CO, DI VA NO, AR RE MM, BA CI, ER NC, TO GE, CO LE, DE IS PE, IE NT, OS IO, AR ME, LI TI, EN IA, CU NC, PO CO, LE SA, SO CI, VA LE, CO UC, TO ON, LA RA IA SA, PE NI, TO IA, PI LO, LE IO, UR ON, RR IA IU, RI IG, AN VA, AN TT, DE LI NI, GO RT, NE AI, LL UN, DI TO IA, CE, US LE, CC AR, OG DA, TI CH, IC PE NT, IC LE, MA IA, VI LO, TA AN, DI ND IZ, DE IM LE, DI PI NT RI PE, RI RT, NG CE, LE DE, AZ MA, AR BA TI, TT NC, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BRENTA 2/A, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA IA STOPPANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN FAUSTO LUCIFREDI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
nonché contro
FUNZIONARIO NOMINATO DAL C.I.P.E. EX ART. 84 L.312/80, REGIONE CAMPANIA;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4745/94 del Tribunale amministrativo regionale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVLITA;
udito l'Avvocato Daniela GIACOBBE, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per i controricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
Con ricorso in data 15 marzo 1994, il sig. ON NO ed altri dipendenti della Regione Campania convenivano in giudizio, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, l'Amministrazione datrice di lavoro, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Funzionario nominato dal C.I.P.E. ai sensi dell'art. 84 della legge n. 219 del 1981 e lo stesso C.I.P.E., per ottenere l'accertamento del diritto ad un superiore inquadramento, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento, ciascuno per quanto di ragione, delle relative differenze retributive.
Assumevano, in particolare, che erano stati assunti dal Commissario straordinario del Governo per la Regione Campania, in forza dei poteri a questo conferiti dall'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n.219, di conversione del d.l. 19 marzo 1981, n. 75
(recante "Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti").
L'assunzione era avvenuta con decreto dello stesso Commissario, che disciplinava il susseguente rapporto mediante rinvio ad un'apposita "convenzione - tipo", contenente lo schema di un "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato", poi effettivamente stipulato.
Nel corso di tale rapporto erano state loro conferite mansioni superiori a quelle di assunzione, non solo di fatto, ma anche attraverso provvedimenti formali, senza, peraltro, che ciò determinasse un corrispondente inquadramento in categoria superiore, nè l'erogazione, salvo che per il lavoro straordinario, del superiore trattamento economico.
Infine, ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n.730, erano stati, previo apposito concorso e con decreto del
Presidente della Giunta regionale della Campania, immessi negli ivi previsti ruoli speciali della regione.
In pendenza del giudizio come sopra introdotto, i ricorrenti, in considerazione di incertezze giurisprudenziali in ordine all'individuazione della giurisdizione cui è devoluta la cognizione dei rapporti convenzionali costituiti in forza della precitata normativa, hanno proposto istanza di regolamento preventivo, cui resistono, con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica. Le altre amministrazioni intimate non si sono costituite. Motivi della decisione
Sostengono i ricorrenti richiamando la sentenza di questa Corte 16 novembre 1992, n. 12251, che la giurisdizione, è devoluta al giudice ordinario in considerazione della natura privatistica dei rapporti convenzionali posti in essere dal Commissario straordinario del Governo per la regione Campania nell'esercizio degli speciali poteri conferitigli dall'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219. L'assunto non ha fondamento.
È orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui, in tema di riparto delle controversie fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione esclusiva amministrativa, deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego ogni volta che tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione d'opere, con il conseguente inserimento del secondo nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo della legge;
natura pubblicistica dell'impiego - che non è esclusa ne' dalla mancanza di un formale atto di nomina, ne' dall'assenza di stabilità o dall'apposizione di un termine, bastando che le prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché provvisorio - non viene meno neanche quando, per l'espletamento del pubblico servizio, l'ente adoperi anche, per economia, beni strumentali non propri o si giovi della collaborazione di persone estranee alla propria organizzazione, ma soltanto quando il servizio venga affidato in appalto a terzi oppure se venga svolto con una distinta organizzazione, improntata a criteri di economicità (v., fra le tante, Cass., sez. un, 9 luglio 1997, n. 6228; Id., 5 settembre 1997, n. 8591; Id., 12 marzo 1997, n. 2214; Id., 9 gennaio 1997, n. 92; Id., 12 gennaio 1996, n. 171; Id., 24 novembre 1995, n. 12148; Id., 28 marzo 1993, n. 4996). Nella specie, incontroversa l'intercorrenza dei rapporti suddetti con enti pubblici non economici, non risultando ad essi attribuita dalla stessa legge di previsione la natura privatistica, nè potendosi questa desumere dalla circostanza del loro svolgimento nell'ambito di un'organizzazione separata di tali enti con finalità imprenditoriale se ne deve desumere, giusta il ricordato principio, la devoluzione della controversia de qua alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ed attese le caratteristiche specifiche dei rapporti stessi.
Con riguardo alle quali ultime, la Corte osserva come il contratto stipulato a seguito della deliberazione di assunzione adottata dal Commissario straordinario del Governo sia espressamente definito "di lavoro subordinato a tempo determinato" e contenga tutti gli elementi costitutivi del rapporto di pubblico impiego, quali l'inerenza delle attività lavorative alle finalità istituzionali dell'ente; l'esistenza dell'obbligo di orario e del lavoro straordinario;
l'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro;
il compenso rapportato a quello del personale non di ruolo avente analoga posizione. In uguale ordine di idee, con specifico riguardo a rapporti convenzionali di lavoro che presentavano le caratteristiche proprie della subordinazione e che erano stati posti in essere dal Commissario straordinario del Governo per la Regione Campania, in relazione agli interventi, previsti dalla legge 14 maggio 1981, n.219, per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, la Corte, con sentenza 24 febbraio 1998, n. 1985, ha riconosciuto la sussistenza dei tratti tipici del pubblico impiego, con la conseguente necessità della devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione amministrativa.
Identiche conclusioni si impongono anche nel caso in esame, non potendo richiamarsi in contrario le sentenze 24 novembre 1995, n. 12148 e 16 novembre 1992, n. 12251, concernenti situazioni non riferibili a rapporti di lavoro subordinato, ma a convenzioni in materia di attività libero - professionale.
Deve quindi, dichiararsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. senza che a ciò osti lo jus superveniens di cui al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sia perché tale nuova normativa ha, dal disposto trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di pubblico impiego, sottratto quelle relative a questioni attinenti come nel caso di specie, al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1^ luglio 1998 (art. 45, comma 17^); sia perché la rilevanza di una siffatta sopravvenienza sarebbe, comunque, esclusa dal regime di perpetuatio delineato dall'art. 5 cod. proc. civ., nel testo sostituito, con effetto dal 1^ gennaio 1993, dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353.. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di regolamento, nei rapporti fra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva dell'Autorità giudiziaria amministrativa e compensa le spese del giudizio di regolamento fra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 1999.