Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
Nel caso di annullamento senza rinvio, disposto nell'ambito di rito camerale "non partecipato", di un'ordinanza della Corte di appello che erroneamente abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso una sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, la successiva fase del giudizio di legittimità, avente ad oggetto la decisione di primo grado - una volta qualificato l'appello come ricorso per cassazione -, richiede necessariamente la fissazione di udienza pubblica, poiché, in tal caso, il diritto al contraddittorio prevale sul principio di economia processuale, salvo che non sussistano i presupposti per procedere ex art. 610 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2016, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
01315-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ле CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/04/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1111/2016 ELISABETTA ROSI -Presidente - REGISTRO GENERALE N. 2232/2016 ENRICO MANZON -Rel. Consigliere - ANGELO MATTEO SOCCI GIOVANNI LIBERATI EMANUELA GAI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI ES MA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 19/11/2015 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Roberts Amelpo. LL TS US IS , e, qualificaro come ricorso l'appelb, dichiarare inammissibile il ricorso, con condemna olle e alle Jese senzione premioria di cui all'art. 616, cod. proc. jeu.>> Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Campobasso, con ordinanza del 19 novembre 2015, dichiarava inammissibile l'appello proposto da TA AR AR, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, del 22 novembre 2010, che lo aveva condannato alla pena di € 550,00 di ammenda, per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lettera a, d. lgs. 152 del 2006, accertato in Vinchiaturo CB, il 22 novembre 2010. 2. Ricorre in Cassazione TA AR AR, tramite il suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera C, del cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale e per vizio di motivazione con grave violazione del diritto di difesa dell'imputato. Come previsto dal quinto comma dell'art. 568 del cod. proc. pen. l'appello doveva qualificarsi come ricorso per Cassazione. La decisione di condanna alla sola pena pecuniaria infatti non risulta appellabile, ma è solo ricorribile in Cassazione, ex art. 593 del cod. proc. pen. 2. 2. Violazione o erronea applicazione della legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera C, del cod. proc. pen., per violazione dell'art. 591, comma 3, in relazione agli art. 148 e 161, comma 4, del cod. proc. pen., per omessa notifica all'imputato dell'ordinanza impugnata. La Corte di appello non ha provveduto ad effettuare la notifica all'imputato dell'ordinanza di inammissibilità dell'atto di appello, ma soltanto una notifica al suo difensore d'ufficio, presso cui l'imputato non ha mai eletto domicilio;
l'omessa notifica ha compromesso il diritto di difesa dell'imputato, in relazione al rispetto dei brevissimi termini di cui all'art. 585, comma 2, lettera A, del cod. proc. pen. 1 L'art. 591, comma 3, del cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza d'inammissibilità dell'impugnazione sia notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per Cassazione. Nessuna notifica è stata effettuata all'imputato. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, della Corte di appello di Campobasso del 19 novembre 2015. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso e qualificato come ricorso l'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, dichiari inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 del cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato, relativamente al primo motivo, la sentenza del Tribunale di Campobasso, appellata dall'imputato, era inappellabile perché applicava la sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3 del cod. proc. pen.: "Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda". La Corte di appello doveva trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso in appello come ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del cod. proc. pen.: "L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente questi trasmette gli atti al giudice competente". In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, 2 nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Fattispecie in cui il Tribunale, adito con appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice di pace, aveva riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità). (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013 dep. 17/02/2014, P.M. in proc. Bergantini, Rv. - 259532; vedi anche Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001 - dep. 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221). L'ordinanza impugnata deve quindi annullarsi senza rinvio, per economicità processuale, l'atto di appello deve essere qualificato come ricorso per Cassazione.
5. Peraltro, poiché il presente procedimento è in trattazione in sede di udienza camerale non partecipata, la decisione sul ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso va comunque disposta con una procedura nel pieno contraddittorio (udienza pubblica, o anche ove ne sussistano i presupposti - nell'apposita sezione prevista dall'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., con le modalità ivi previste. Vedi Sez. 1, n. 1078 del 06/03/1992 - dep. 31/03/1992, Reale ed altro, Rv. 189745), posto che l'esigenza del contraddittorio prevale sul principio di economia processuale. In tal senso cfr. Sez. 5, n. 2046 del 22/09/1995 - dep. 12/10/1995, P.M. in proc. Bistoni, Rv. 202655: erroneamente il rito "Allorquando in Cassazione, adottato camerale, venga poi rilevata una differente ragione che giustifichi quella forma di trattazione, il principio di economia processuale consente che si proceda in quella sede, senza che occorra provvedere al rinvio alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 611, secondo comma cod. proc. pen., sempre che sia salvaguardato il contraddittorio tra le parti interessate. (Fattispecie nella quale il ricorso -suscettibile di trattazione camerale per la sua manifesta infondatezza e non per la specialità del rito- era stato 3 proposto dal P.G. e il P.M. presso la S.C. ne aveva richiesto per iscritto il rigetto, sicché l'interesse dell'imputato alla trattazione all'udienza pubblica era limitato all'ipotesi di annullamento)". Nel nostro caso la salvaguardia del contraddittorio deve avvenire solo con la fissazione dell'udienza pubblica attraverso una nuova trattazione dell'originario atto di impugnazione in pubblica udienza. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "Annullata senza rinvio, in camera di consiglio non partecipata, l'ordinanza della Corte di appello, che erroneamente aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso una sentenza con la sola pena dell'ammenda, deve necessariamente, per la successiva fase di giudizio della Cassazione sulla sentenza di primo grado (qualificato come ricorso in Cassazione l'appello), fissarsi l'udienza pubblica, perché il principio di economia processuale violerebbe il diritto al contraddittorio, salvo, ove ne sussistessero i presupposti, giudizio nell'apposita sezione prevista dall'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., con le modalità ivi previste".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il rinvio per la trattazione del ricorso in Cassazione alla pubblica udienza. Così deciso il 20/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi Angelo Matteo SOCCI Modelle Ra DEPOSITATA IN CANCELLERIAT 1% GEN. 2017 CANCELLERE Luana Mariani 4