Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
In tema di nozioni di persona incaricata di pubblico servizio, nel settore della concessione di costruzione di opere pubbliche deve distinguersi fra le attività per le quali il concessionario assume la veste di "sostituto" della P.A. concedente, e attività in cui il concessionario opera come privato. Rispetto alle prime, regolate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, i soggetti ad esse preposti possono essere qualificati come incaricati di un pubblico servizio; rispetto alle seconde, invece, la qualifica pubblicistica non può essere riconosciuta. (Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto la qualifica in capo all'imputato, dipendente di una società di costruzioni e direttore della concessione per la realizzazione dell'opera, atteso l'accertato trasferimento alla concessionaria di compiti spettanti alla P.A. concedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2004, n. 26057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26057 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 22/04/2004
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 662
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO EN - Consigliere - N. 15056/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR DE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 20-4-2001 della Corte di Appello di Genova Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. EN Rotundo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. G. Salvarezza (per la parte civile, Comune di Genova), che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, e l'avv. U. Garaventa, che ne ha chiesto l'annullamento.
FATTO
1.1 .-. Con sentenza in data 16-2-1999 il Tribunale di Genova ha assolto OR DE dal reato di abuso di ufficio (capo 1) perché il fatto non sussiste e dal reato di truffa aggravata (capo 2) per non avere commesso il fatto.
A seguito di impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica e dalla parte civile, Comune di Genova, la Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 20-4-2001, ha ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 323 c.p. di cui la capo 1) in quello di truffa di cui al capo 2), e, concesse al OR le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e a quella di cui all'art. 61 n. 9 c.p., ha dichiarato non doversi procedere a carico del medesimo OR per essere tale ultimo reato estinto per prescrizione.
Il processo era stato originato dalle indagini svolte sui lavori per la realizzazione del sottopasso veicolare di piazza Caricamento in Genova, indagini che avevano preso spunto da alcune dichiarazioni di GI EN relative a versamenti a favore di partiti politici.
La Corte di Appello ha ritenuto che OR DE, dipendente della società LD, quale direttore della concessione per la realizzazione dell'opera, fosse venuto ad assumere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto, essendo stati trasferiti alla concessionaria i compiti del concedente, egli era tenuto ad agire per pervenire alla corretta attuazione dell'opera di primario interesse per la collettività con il più razionale impiego delle risorse pubbliche.
Secondo la Corte di merito, però, l'avere il OR dichiarato, quale incaricato di pubblico servizio, in più occasioni la congruità dei prezzi proposti dalla società consortile IRG2 per la realizzazione dell'opera, costituiva una delle condotte contestate sub art. 640 c.p., essendo stato uno dei mezzi con i quali dall'imputato era stata presentata all'ente pubblico interlocutore una ingannevole e diversa realtà. Da ciò l'assorbimento del reato di cui all'art. 323 c.p., contestato sub 1), in quello di truffa aggravata di cui al capo 2).
La Corte di Appello ha ritenuto raggiunta la prova del compimento da parte del OR non soltanto della condotta di cui sopra, ma anche di una serie di artifizi e raggiri, consistiti nella proposta di prezzi alterati a mezzo di contratti simulati, nella indicazione nel progetto di opere inutili come opere utili e necessarie e nell'accordo su una serie di sovrapprezzi motivati in modo pretestuoso.
Tuttavia la Corte ha ritenuto il OR meritevole delle attenuanti generiche (equivalenti alle aggravanti contestate e a quella di cui all'art. 61 n. 9 c.p., ritenuta in sentenza) non soltanto per la sua incensuratezza, "ma anche per l'ipotizzatale coinvolgimento e condizionamento conseguente alla sua posizione di vertice all'interno della società dalla quale dipendeva ed agli impegni da cui questa era vincolata". Conseguentemente, poiché l'ultimo versamento da parte del Comune risaliva al 17-5-1993, la Corte di Appello ha concluso nel senso che era maturata la prescrizione per il decorso del termine di sette anni e mezzo in data 17-11-2000.
1.2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 20-4-2001 ha proposto ricorso per cassazione OR DE, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento.
In primo luogo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 358 c.p., in quanto la Corte di Appello di Genova avrebbe errato nel ritenere sussistente nel caso di specie la aggravante di cui all'arto 1 n. 9 c.p., attribuendogli la qualifica di persona incaricata di pubblico servizio. Specificamente si lamenta che l'imputato è stato qualificato in tal modo per il solo fatto di essere concessionario per la costruzione di un'opera di interesse pubblico e che non sono state individuate le attività concretamente esercitate dal concessionario disciplinate da norme di diritto pubblico. Inoltre si segnala che nella sentenza censurata si individua la rilevanza della qualifica di incaricato di pubblico servizio proprio negli atti che attengono ai rapporti tra l'imputato ed il Comune di Genova, sicché nessuna traslazione di poteri dalla concedente al concessionario si sarebbe potuta verificare nel caso di specie, poiché "detti poteri andrebbero ad incidere proprio sui rapporti fra i due soggetti (la determinazione del prezzo dell'opera)", rapporti cha apparirebbero all'evidenza privatistici. Ciò sarebbe confermato dai puntuali controlli effettuati dalla P.A. a mezzo dei propri organi tecnici sull'operato del concessionario. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la mancanza di qualunque tipo di motivazione in ordine agli artifizi che avrebbero indotto in errore il Comune di Genova, e quindi in ordine alla sussistenza del reato di truffa.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione dell'art. 640 c.p., nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente la induzione in errore ai danni del Comune di Genova da parte del concessionario, trascurando la struttura del contratto e i controlli dell'ente pubblico.
Con l'ultimo motivo di ricorso si contesta la sussistenza della induzione in errore dell'ente concedente, facendosi rilevare che gli organi tecnici del Comune avevano avuto modo di esaminare e controllare la documentazione e la esecuzione dei lavori e che nessuna attività truffaldina ulteriore rispetto alla dichiarazione di conformità era stata posta in essere dal OR.
1.3 .-. In prossimità della odierna udienza il difensore della parte civile, Comune di Genova, ha depositato una memoria, con la quale conclude per il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di OR DE.
DIRITTO
2.1 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2.2 .-. Quanto alla prima censura (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 358 c.p. per insussistenza nel caso di specie della aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p.), va in primo luogo rilevato che la Corte di Appello di Genova ha attribuito la qualifica di incaricato di pubblico servizio a OR DE, dipendente della società LD, quale direttore della concessione per la realizzazione dell'opera, in quanto, essendo stati trasferiti alla concessionaria i compiti del concedente, la LD doveva operare "per il conseguimento di finalità oggettivamente ed indiscutibilmente pubbliche e, nello svolgimento della attività affidatale dal concedente, i rappresentanti dello stesso soggetto giuridico, e in particolare il direttore della concessione", ... erano tenuti ad agire... "per pervenire alla corretta attuazione dell'opera di primario interesse per la collettività con il più razionale impiego delle risorse pubbliche".
La attribuzione al OR della qualifica di incaricato di pubblico servizio è stata ritenuta rilevante dalla Corte di merito ai soli fini della configurazione della aggravante di cui all'art. 61, n. 9, c.p., "e, più in generale, per la efficace messa a fuoco del peso e della funzione del personaggio". Intatti la Corte di Appello ha, come si è visto, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 323 c.p., contestato sub 1), in quello di truffe aggravata di cui al capo 2). Conseguentemente ogni questione relativa alla sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio risulta sostanzialmente irrilevante, in quanto il reato di truffa (già aggravato perché commesso ai danni di ente pubblico e per il danno di rilevante gravità) sussiste anche indipendentemente dalla qualifica di cui sopra e, a seguito della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (ivi compresa quella di cui all'art. 61, n. 9, c.p., ritenuta in sentenza) è comunque estinto per prescrizione.
In ogni caso, nel settore della concessione di costruzione di opere pubbliche deve distinguersi fra le attività per le quali il concessionario assume la veste di "sostituto" della P.A. concedente e attività in cui il concessionario opera come privato. Rispetto alle prime, in quanto regolate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, i soggetti ad esse preposti possono essere qualificati come incaricati di un pubblico servizio;
rispetto alle seconde, invece, la qualifica pubblicistica non può essere riconosciuta. La Corte di Appello di Genova ha puntualizzato che tra i compiti che nel caso in esame erano affidati al concessionario rientrava quello di indire gare di appalto per la realizzazione a prezzo congruo delle opere, con la sostituzione, in base alle clausole del disciplinare, della concessionaria alla pubblica amministrazione nell'approntare procedure di evidenza pubblica per la stipula degli appalti, venendo la medesima concessionaria "ad agire al posto del Comune, del suo ufficio tecnico, più precisamente, per la individuazione del costo dell'opera".
Correttamente pertanto nella sentenza censurata è stata attribuita al OR la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto alcune delle attività dispiegate dal privato concessionario in funzione ed in dipendenza della concessione nonché in adempimento degli obblighi con essa impostigli al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico, non potevano definirsi attività di diritto privato per il solo fatto che erano espletate da soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, ma conservavano la loro natura di attività amministrativa in senso oggettivo, il cui esercizio da parte del concessionario, secondo le previsioni contenute nell'atto concessorio, attribuiva a costui il ruolo di organo indiretto della amministrazione (sez. 6^, sent. 10735 del 13- 12-1996, rv. 206332; sez. 6^ sent. 6687 del 9-7-1997; rv. 209734). 2.3 .-. Anche le residue censure (asserita mancanza di motivazione in ordine agli artifizi che avrebbero indotto in errore il Comune di Genova;
insussistenza della induzione in errore ai danni di detto Comune da parte del concessionario, data la struttura del contratto e i controlli previsti in capo all'ente pubblico) sono palesemente prive di fondamento.
La Corte di merito, infatti, dopo avere fatto proprie le conclusioni alle quale era pervenuto il Tribunale "sulla scorta di una accurata ed esaustiva disamina degli accertamenti svolti", ha osservato che doveva ritenersi dimostrato che ai danni del Comune concedente erano stati posti in essere "numerosi artifizi tecnici e contabili per creare la apparenza di costi dell'opera ben più elevati di quelli effettivi, meccanismi simulatori che costituivano riprova della verificazione di una vera e propria vicenda truffaldina da intendersi consumata sul piano dell'illecito penale", vicenda alla quale il ricorrente risultava avere decisamente e consapevolmente contribuito. In particolare, la Corte di Appello, dopo avere individuato una delle condotte contestate sub art. 640 c.p. nell'avere il OR dichiarato, quale incaricato di pubblico servizio, in più occasioni la congruità dei prezzi proposti dalla società consortile IRG2 per la realizzazione dell'opera, ha enucleato e dettagliatamente descritto gli artifizi e raggiri posti in essere dal ricorrente e consistiti nella proposta di prezzi alterati a mezzo di contratti simulati, nella indicazione nel progetto di opere inutili come utili e necessarie e nell'accordo su una serie di sovrapprezzi motivati in modo pretestuoso. Nella sentenza censurata si è anche chiarito che in riferimento ai controlli attribuiti al Comune sulla congruità dei prezzi erano emerse, da un lato, le difficoltà attraversate in proposito dall'ente pubblico "per impreparazione dei suoi uffici", e, dall'altro, che due dei tre membri dell'Ufficio di Alta Sorveglianza, appositamente nominato dal Comune, avevano ammesso di avere ricevuto illegalmente somme rilevanti di denaro dalle imprese, patteggiando la pena, mentre il procedimento penale per corruzione nei confronti del terzo si era concluso con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
2.4 .-. Emerge da quanto sopra che nella sentenza censurata la Corte di merito non si è limitata alla constatazione che dagli atti non emergeva la prova evidente della innocenza dell'imputato, ma ha compiuto una disamina accurata e dettagliata degli elementi di responsabilità che erano risultati a carico di OR DE dal processo, per addivenire alla declaratoria di estinzione del reato di truffa pluriaggravata a lui ascritto per prescrizione, stante la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. A fronte di ciò, nel ricorso non si deduce affatto che l'evidenza della prova della innocenza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto risultava dalla motivazione della sentenza, come richiesto dall'art. 606, lettera e), c.p.p., ma ci si limita a dare una diversa lettura delle risultanze probatorie.
A parte il fatto che, come si è visto, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta in alcun modo quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, avendo la Corte d'Appello, con corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p., raggiunto il convincimento della responsabilità penale del OR in ordine al delitto di truffa a lui ascritto, dichiarato estinto per prescrizione a seguito del giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con le aggravanti contestate e ritenute in sentenza.
Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito appaiono, infatti, più che convenientemente motivate sul piano logico e giuridico in riferimento a tutte le deduzioni contenute nel ricorso. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si limita a prospettare una diversa e, per lui, più adeguata valutazione degli elementi indizianti. Ma non rientra nei poteri di questa Corte (e tanto meno in una ipotesi come quella in esame, in cui, a fronte della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunciata dai giudici di merito, non si deduce l'evidenza dell'innocenza dell'imputato) quello di compiere, come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione. 2.5 .-. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione, alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La Corte di merito non si è pronunciata sugli interessi civili, stante "il disposto di cui all'art. 578 c.p.p. che, in caso di intervenuta prescrizione, consente al giudice di appello di provvedere in ordine a tali interessi solo in caso di condanna in primo grado anche generica al risarcimento dei danni cagionati dal reato". Ne deriva che non avendo la parte civile ottenuto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede, il ricorrente non è tenuto, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile in questa sede, pur essendo quest'ultima intervenuta nella discussione in pubblica udienza.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004