Sentenza 30 luglio 2013
Massime • 1
Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell'accertamento - sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/07/2013, n. 34281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34281 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 30/07/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 14
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO US - rel. Consigliere - N. 23206/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES TI N. IL 01/11/1947;
AU SE N. IL 03/11/1946;
avverso la sentenza n. 12644/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/11/2012, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia TI ES e US AU, avendoli ritenuti responsabili dei reati di cui: 1) al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per avere iniziato, continuato ed eseguito, in assenza di permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 139, due manufatti edilizi (capo a); 2) al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, per avere eseguito tali opere su bene sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale, in assenza dell'autorizzazione prescritta dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146 (capo b); 3) al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, 65 e
72, per avere realizzato strutture in cemento armato, non in base a progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori allo Sportello Unico e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente (capo c); 4) al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95 e L.R. Campania n. 9 del 1983, art. 2, per avere eseguito tali lavori in zona sismica, omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso lo sportello unico competente (capo d);
5) all'art. 59 c.p., comma 2 e art. 349 c.p., comma 2, per avere la ES, quale custode nominata all'atto del sequestro del 24/01/2004, e l'AU, quale marito della prima, violato i sigilli apposti al manufatto.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha posto la constatazione che, alla data del secondo sopralluogo del 31/07/2008, le opere, già oggetto di sequestro in data 24/01/2004, risultavano essere state proseguite, con l'ulteriore realizzazione di un manufatto in adiacenza a quello già rilevato in occasione del primo accesso.
2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta la mancata sospensione del giudizio penale in pendenza dell'istanza di condono.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione del protocollo d'intesa tra regione Campania e soprintendenza ai beni culturali e architettonici di Napoli e provincia del 31/07/2001, con conseguente violazione della L. n. 47 del 1985, art. 32, D.P.R. n. 616 del 1976, art. 82, D.L. n. 296 del 2003, art. 32, comma 27, lett. d). In particolare, si sottolinea: a) che un'attenta valutazione della sanabilità delle opere non era stata correttamente operata dalla p.a.; b) che, anche in caso di inedificabilità assoluta, avrebbe dovuto trovare applicazione il citato protocollo d'intesa; c) che la speciale causa estintiva correlata al pagamento dell'oblazione sarebbe stata resa inoperativa solo se fosse emersa la violazione dei limiti temporali e volumetrici, che, nel caso di specie, non risultavano superati;
d) che anche il diniego di sanatoria rappresenta un elemento neutro a fini penali, una volta effettuato, come nella specie, il pagamento dell'oblazione nella misura necessaria;
e) che, comunque, la sentenza impugnata non forniva alcuna motivazione, in ordine alla ritenuta insanabilità oggettiva delle opere, nel senso che non erano state indicate le violazioni temporali o volumetriche o, ancora, dei contenuti minimi della domanda di sanatoria.
Con ulteriori articolazioni del motivo, si critica la sentenza impugnata, per avere ritenuto la responsabilità dell'AU solo in virtù del rapporto di coniugio con la ES e per non avere dichiarato l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi d) ed e).
Infine, si auspica una riduzione della pena, atteso l'irrilevante impatto delle opera su un'area già fortemente urbanizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Logicamente preliminare è l'esame dell'articolazione del secondo motivo, con il quale i ricorrenti tornano a lamentarsi della mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui ai capi d) ed e) e che risulta manifestamente infondata. Infatti, per quanto concerne il primo reato, è certamente esatto che il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica e di esecuzione dei medesimi in assenza di autorizzazione decorre dalla data di inizio dei lavori, attesa la loro natura istantanea (Sez. 3, n. 23656 del 26/05/2011, Armatori, Rv. 250487), e, tuttavia, nel caso di specie, i ricorrenti omettono di considerare che, alla data del sopralluogo del 31/07/2008, era stato realizzato un manufatto aggiuntivo rispetto a quello la cui presenza era stata accertata al momento dell'apposizione dei sigilli in data 24/01/2004. Tale accertamento in fatto non è oggetto di critica alcuna.
Per quanto riguarda il reato di violazione di sigilli, esso risulta certamente integrato alla data del 31/07/2008, talché ragionevole è la presunzione che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell'accertamento, in assenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente (e nel caso di specie neppur dedotte nell'atto di appello come nel ricorso per cassazione, i quali non si occupano affatto in modo specifico del reato de quo), le quali intacchino la detta presunzione, rendendo almeno dubbia l'epoca di commissione dei fatti (Sez. 3, n. 13147 del 02/02/2005, Savarese, Rv. 231218).
2. Il primo motivo di ricorso è del pari inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale ha puntualmente ricordato che la possibilità di applicazione della sanatoria di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 32, conv. con L. n. 326 del 2003, è legata alla circostanza che le opere siano state ultimate alla data del 31/03/2003, laddove, nella specie, i lavori erano ancora in corso alla data del sopralluogo del 31/07/2008.
Tale profilo fattuale esclude anche la possibilità di disporre la sospensione del processo penale, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 44, in quanto, anche tale previsione, rientrante nel capo 4^
della legge appena citata, è applicabile solo in relazione alle opere ultimate entro il 31/03/2003.
Al riguardo, nel motivo di ricorso si insta, nell'eventualità che si ritenesse non sufficientemente documentata l'istanza di condono, per la rimessione degli atti al giudice di primo grado in vista della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Ma a tacer d'altro, si tratta di profilo di assoluta irrilevanza ai fini del decidere, alla luce delle superiori considerazioni.
3. Il secondo motivo, nelle sue varie articolazioni, ulteriori rispetto a quella considerata sub 1, è manifestamente infondato. In primo luogo, deve rilevarsi che anche la causa di estinzione del reato prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36 è comunque condizionata all'ultimazione dei lavori entro il 31/03/2003. Anche la critica che investe la posizione dell'AU non può trovare accoglimento, dal momento che la Corte d'appello ha valorizzato non solo la comunanza di interessi dei coniugi, ma soprattutto il fatto che il ricorrente fosse presente durante i lavori che erano in corso al 31/07/2008. Da ultimo, con rinvio alla richiesta di riduzione della pena, si rileva che, a fronte della motivazione fornita dalla Corte territoriale, in ordine alla gravità dei fatti e alla personalità degli imputati, i ricorrenti ripropongono in termini testuali la richiesta contenuta nell'atto d'appello, senza neppure indicare l'oggettivo fondamento negli atti processuali delle circostanze di fatto menzionate.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, per ciascuno di loro, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.00,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013