Sentenza 15 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di pluralità di fatti di bancarotta (art. 216, 217 e 224 L.F.), la commissione, nel contesto di un unico fallimento, di più fatti di bancarotta fraudolenta e semplice, previsti e sanzionati rispettivamente dagli articoli 216 e 217 L.F., integra l'ipotesi della bancarotta aggravata per pluralità di fatti cui è applicabile la disciplina dettata dall'art. 219, comma secondo, n. 1, L.F. e non già quella della continuazione, in quanto non è ragionevole punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2006, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI OM - Presidente - del 15/12/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2255
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 429/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE MA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 27 settembre 2005 della Corte d'Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Tomassi M. Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B), trattandosi di fatto già estinto per prescrizione, e il rigetto nel resto del ricorso, previa la rideterminazione della pena per il reato al capo A).
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza 21.9.2001 del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato BE MA responsabile del reato continuato di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società a.r.l. EDIL '96 dichiarato il 21.1.1998, condannandolo, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e sull'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre pene accessorie di legge.
1.1. I fatti per quali SI era stato condannato consistevano nell'avere, come amministratore della fallita:
(capo A: reato di cui alla L.Fall., art. 216 , comma 1, nn. 1 e 2, e art. 219, comma 2, n. 1) distratto o comunque occultato somme per complessive L. 127.797.000 relative a fatture passive false, emesse da ED 2000 di Caroe' e M.e.t. s.r.l., date per pagate in contabilità; sottratto o comunque distrutto e falsificato i libri e le altre scritture contabili (in particolare annotando fatture false e contabilizzando falsamente pagamenti per cassa), allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e comunque tenuto dette scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
con l'aggravante dei più fatti di bancarotta;
(capo B: reato di cui alla L.Fall., artt. 224 e 217, comma 1) aggravato il dissesto della fallita astenendosi dal richiedere tempestivamente il fallimento.
3. Ricorre il SI a mezzo del suo difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e formalmente reiterando l'impugnazione della ordinanza 5.12.2000 con la quale il Tribunale aveva disposta darsi lettura delle dichiarazioni rese dal coimputato CA nel corso delle indagini preliminari, a norma dell'art. 513 c.p.p., comma 2. 3.1. Con il primo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), la nullità della sentenza impugnata derivante dalla nullità della sentenza del Tribunale e dalla nullità, ex art.185 c.p.p., della sopradetta ordinanza 5.12.2000, affetta da
"assoluta carenza di motivazione", in quanto resa dopo che la posizione del coimputato CA era stata stralciata, sospendendosi il procedimento a suo carico per incapacità dell'imputato a partecipare coscientemente al dibattimento, e argomentata solamente mediante il riferimento al precedente provvedimento (e senza neppure richiamare il disposto dell'art. 512 c.p.p.). Nel medesimo contesto il ricorrente osserva che la Corte d'appello non avrebbe nella sostanza dato risposta alle censure articolate sul punto con il gravame. Insiste quindi sulla nullità dell'ordinanza dibattimentale denunziata affermando che non era legittima la motivazione per relationem a provvedimento che non conteneva alcun valida giustificazione della incapacità del CA a rendere l'esame richiesto e che non esisteva alcuna motivazione sulla sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto.
3.2. Con il secondo motivo denunzia, sulla base dei medesimi parametri, "in relazione all'art. 191 c.p.p., art. 514 c.p.p., art.513 c.p.p., comma 2, art. 512 e 526 c.p.p.", la nullità della sentenza impugnata derivante dalla nullità dell'ordinanza 5.12.2000 per violazione dell'art. 526 c.p.p., appuntando le sue doglianze sulla non imprevedibilità della ripetizione al momento in cui erano state rese le dichiarazioni nella fase delle indagini. La malattia di cui era affetto il CA, "in genere" a "lenta evoluzione", e la sua assenza in udienza preliminare, doveva infatti farne presumere l'evoluzione già nel 1998 - 1999, data in cui le dichiarazioni poi lette erano state rese. Esse perciò erano state illegittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento.
3.3. Con il terzo motivo riprende, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), la denunzia circa la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha respinto le doglianze sulla illegittimità dell'ordinanza del 5.12.2000, e avrebbe omesso di rispondere alle censure articolate nell'atto d'appello (quanto a: impossibilità d'effettuare l'esame a domicilio;
impossibilità di ottenere la presenza in aula o di effettuare in altro modo l'esame; imprevedibilità di tale impossibilità; fatti e circostanze "oggetto dell'impedimento" e loro imprevedibilità: tale ultima circostanza essendo necessaria poiché "in linea di principio, era anche possibile ritenere che il CA fosse già malato, seppure meno gravemente, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni"). Lamenta l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove afferma l'esistenza e l'esaustività della motivazione de relato (per gli stessi argomenti già esposti).
3.4. Con il quarto motivo deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei reati contestati.
3.4.1. Con riferimento alla distrazione delle somme riferite alle fatture ritenute insistenti emesse dalle società ED 2000 e ET, lamenta in particolare che illogicamente e contraddittoriamente la sentenza impugnata affermato che dalle deposizioni testimoniali non era emerso con certezza che tali società avevano lavorato nel cantiere di Bandissero della fallita, smentendo tale affermazione nel corso della sua stessa motivazione e inopinatamente affermando quindi che la condotta contestata come distrattiva avrebbe "comunque" integrato un'ipotesi di bancarotta preferenziale, essendo stati i pagamenti effettuati in epoca nella quale la ED 96 già versava in condizioni precarie: dimostrando così incertezza sulla falsità delle fatture.
La Corte d'appello avrebbe inoltre totalmente omesso di considerare le dichiarazioni di OM RB rese il 30.4.2001, evidenziate nei motivi di gravame e decisive per la dimostrazione della attività lavorativa prestata della ED 2000 e della ET nel cantiere della fallita.
Quanto alla prova della falsità delle fatture ED 2000 essa sarebbe stata interamente tratta dalle dichiarazioni del CA, che erano inutilizzabili per le ragioni esposte nei precedenti motivi e che comunque non erano valutabili se non, a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 2, unitamente ad altri elementi capaci di fornire loro riscontri estrinseci. Illogicamente, peraltro, la Corte di merito avrebbe ritenuto intrinsecamente credibile il CA (che mentendo evitava d'assumersi una responsabilità fiscale, evitava l'azione revocatoria, evitava probabilmente d'essere accusato di concorso nella bancarotta) e che non aveva mai denunciato la sottrazione del blocchetto di fatture in bianco alla quale aveva fatto riferimento. La Corte d'appello avrebbe quindi:
- omesso di spiegare perché le fatture ET del 1997 dovevano ritenersi false sol perché la ET era fallita nel 1996, dal momento che non poteva attribuirsi all'imputato una mala gestio della ET;
- omesso di indicare quali erano le dichiarazioni del curatore alle quali fa riferimento;
- fatto comunque riferimento a dichiarazioni (quelle del curatore) inutilizzabili a fini decisori "trattandosi di prova indiretta";
- illogicamente e immotivatamente ritenuto non credibile l'affermazione relativa al pagamento in contanti solo perché il ricorrente non era stato in grado di indicare (comprensibilmente, a tre anni di distanza) le persone nelle cui mani aveva pagato, senza tenere conto delle diverse ragioni pure a tal proposito evidenziate dall'imputato.
3.4.2. Con riferimento all'elemento oggettivo della bancarotta documentale evidenzia che la stessa è argomentata sulla base della assunta falsità delle fatture, sicché le medesime ragioni prima esposte sarebbero riferibili all'affermazione di responsabilità del ricorrente per tale reato.
3.4.3. Per entrambi i fatti l'elemento soggettivo sarebbe stato tratto, inopinatamente, dalla sola materialità della condotta, arbitrariamente perciò affermando la sussistenza del dolo in re ipsa, e dunque presumendolo.
3.4.4. Denunzia infine l'illogicità della motivazione in ordine alla bancarotta semplice, evidenziando come essa si basa sulla ragionevole previsione che i crediti della fallita verso la Nuova EDgamma non sarebbero stati pagati, e dunque su di un inaccettabile giudizio ex post.
3.5. Con il quinto motivo lamenta che la Corte d'appello avrebbe omesso di prendere in considerazione la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta all'esame del CA, completamente omettendo ogni motivazione in proposito. Siffatte omissioni, assieme alla mancata effettuazione d'una perizia sulla possibilità di sentire il CA fuori dell'aula, a domicilio, o in altro modo, si risolvevano in vizio della motivazione.
3.6. Con il sesto motivo deduce la violazione della legge sostanziale assumendo che la sentenza impugnata, dopo avere affermato che i fatti contestati come distrattivi avrebbero comunque integrato una ipotesi di bancarotta preferenziale, essendo i pagamenti avvenuti nel 1997, quando la società era già in stato di decozione, avrebbe dovuto coerentemente riqualificare a norma della L.Fall., art. 216, comma 3, il delitto contestato come bancarotta fraudolenta patrimoniale ai sensi del primo comma del medesimo art. 216.
3.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento all'affermato concorso della bancarotta patrimoniale e documentale sulla base di una condotta unitaria: quella della fatturazione di operazioni assertivamente inesistenti. D'altro canto la falsificazione delle scritture pacificamente non comprenderebbe anche l'ipotesi dell'esposizione di passività inesistenti, autonomamente prevista dal n. 1 del primo comma dell'art. 216.
3.8. Con l'ultimo motivo si duole:
- della autonoma considerazione a fini sanzionatori dell'ipotesi di cui alla L.Fall. art. 224, e della esclusione della sua riconducibilità, invece, ad un ulteriore fatto di bancarotta, rilevante ai soli fini dell'aggravamento di pena di cui all'art. 219, comma 1, n. 1;
- della laconicità della motivazione (riferita alla sola "intensità del dolo") con la quale è stata respinta la doglianza sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il fatto contestato al capo B) a titolo di bancarotta semplice, commesso il 21.1.1998, s'è prescritto il 1.12.2006, considerate anche le interruzioni (4 mesi e dieci giorni) già computate nella sentenza impugnata.
Non ricorrono le condizioni per il proscioglimento nel merito perché la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e in quella del Tribunale rende plausibile l'affermazione che la situazione di dissesto era chiaramente pronosticabile e che l'imputato non poteva non avvedersi che la debitrice Nuova EDgamma, della quale egli stesso era amministratore, non era nelle condizioni di onorare i suoi impegni.
Di contro, non era sicuramente manifestamente infondato l'ultimo motivo di ricorso, nella parte relativa alla autonoma considerazione a fini sanzionatori della bancarotta semplice (trattato come reato in continuazione e non come circostanza aggravante), giacché secondo un indirizzo giurisprudenziale (sicuramente minoritario ma autorevolmente espresso da Cass., sez. 5, 3.6.2005, n. 27231 - in Cass. pen. 2006, 3, 883 -, le cui argomentazioni questo Collegio condivide) nel caso di commissione nel contesto di un unico fallimento di più fatti di bancarotta, previsti e sanzionati dai distinti artt. 216 e 217 L.Fall., trova applicazione l'aggravante della L.Fall., art. 219, comma 2, n. 1, e non la disciplina della continuazione, giacché non sarebbe ragionevole e sarebbe fonte di disparità di trattamento costituzionalmente inaccettabile punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a chi abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.
Con riferimento al reato di cui alla L.Fall. art. 224, art. 217, comma 1, contestato sub B), la sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere tale reato estinto per prescrizione.
2. Con riferimento al capo A) deve invece rilevarsi l'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso, che attengono alla acquisizione ex art. 513 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dal CA, sulla cui base è stata ritenuta la falsità delle fatture passive intestate alla ED 2000, assertivamente mascheranti parte della distrazione contestata.
2.1. Ad essere precisi il ricorrente deduce sotto diversi profili la "nullità" dell'ordinanza del Tribunale che ha disposto l'acquisizione mediante lettura dei verbali delle dichiarazioni al Pubblico ministero e alla Polizia giudiziaria dal coimputato la cui posizione era stata separata e quella di entrambe le sentenze di merito, derivata dalla prima ovvero autonoma, per mancata risposta alle censure sul punto.
La prospettiva da cui muove siffatta impostazione, e cioè che dalla violazione del regime in materia di acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali di prove dichiarative scaturisca una nullità capace d'inficiare ex se l'intera sequenza processuale e/o decisionale, è manifestamente errata. La sanzione riservata dal codice alla violazione dei divieti dalla legge in materia d'assunzione della prova è difatti, in linea generale, quella dell'inutilizzabilità. In materia di nullità vige d'altro canto il principio della tassatività e anche nelle ipotesi, diverse da quella in esame, in cui singole disposizioni di legge prevedono a pena di nullità specifiche forme o garanzie nell'assunzione di una determinata prova, siffatta nullità è esplicitamente sottratta dall'art. 185 c.p.p., comma 4, al regime di consequenzialità delle nullità dando luogo, semmai, a quella che viene definita inutilizzabilità "patologica".
2.2. La sostanza della censura di legalità prospettata può tuttavia, sulla scorta degli argomenti sviluppati, essere colta nella denunzia della violazione della regola della inutilizzabilità "fisiologica" degli atti d'indagine che assiste il regime del doppio fascicolo.
Anche in quest'ottica le doglianze sono, però, infondate. Risulta dagli atti che nel corso della medesima udienza del 5.12.2000 il Tribunale diede lettura della perizia sulle condizioni di salute del coimputato CA, dispose lo stralcio e la sospensione della posizione processuale ad esso relativa, dispose l'acquisizione al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 513 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni del CA motivando quanto ad impossibilità di ripetizione mediante il richiamo al precedente provvedimento di stralcio per incapacità processuale.
E poiché, come esattamente ha rilevato la Corte d'appello, dai risultati peritali immediatamente prima ostesi alle parti risultava che il CA a causa della affezione morbosa da cui era stato colpito non era in grado di partecipare consapevolmente al dibattimento ne' di rispondere a domande, correttamente il Giudice del gravame ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato per relationem a tale atto circa la situazione di irripetibilità dell'esame. Nell'ambito dei suoi poteri di Giudice del merito del tutto legittimamente ha peraltro integrato e reso palese tale argomentazione.
Nè è revocabile in dubbio che sussiste un caso di oggettiva impossibilità di procedere all'assunzione dell'atto che consente il ricorso alla disciplina dell'art. 512 c.p.p., (richiamata, nei casi in cui si tratti di coimputati, dal secondo comma dell'art. 513) nella situazione di infermità sopravvenuta che incida sulle facoltà mentali del dichiarante in guisa da renderlo incapace a sostenere con la necessaria consapevolezza l'esame (così C. cost. n. 20 del 1995). Altrettanto adeguatamente la Corte del merito ha inoltre argomentato sulla imprevedibilità di siffatta irripetibilità, osservando che non vi erano elementi per ritenere che il CA, allorché aveva reso le dichiarazioni al P.M., nell'ottobre 1998 e nell'aprile 1999, fosse palesemente in condizioni di salute da far prevedere una evoluzione morbosa tale da impedirgli di partecipare al processo e di rendere dichiarazioni.
È infatti orientamento consolidato (cfr. tra le ultime pronunzie (Sez. 1, Sent. n. 24249 del 25.2.2004, Rotondale) che l'imprevedibilità dei fatti e delle circostanze che rendono impossibile la ripetizione dell'esame deve essere valutata con criterio ex ante con riferimento cioè al momento delle indagini preliminari "nel quale sarebbe stato alternativamente possibile - ove fosse sorta, per fondato motivo, la contraria prevedibilità dell'assenza del testimone nel dibattimento - accedere all'incidente probatorio". La diagnosi di prevedibilità o di imprevedibilità non potendo d'altro canto basarsi sul mero accertamento ex post, positivo o negativo dell'insorgenza di siffatta situazione ne' su "possibilità o evenienze astratte ed ipotetiche", ma su "argomenti concreti", idonei a consentire, all'epoca, una effettiva prognosi di irripetibilità (Cass., sez. 1, 11.11.1992, Betancor). E poiché tale "prognosi postuma" attiene al fatto, essa ricade interamente nella competenza dei giudici del merito (Cass., sez. 6, 412.2002, Grippo;
sez. 1, 13.10.2003, Gigliobianco), la cui valutazione, se è adeguatamente e logicamente motivata, come nel caso in esame, non è sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. 3,23.10.2002, Manazza).
Nella situazione dedotta, poi, non solo la Corte di merito ha fornito, a sostegno della imprevedibilità del deterioramento delle condizioni psichiche del CA, motivazione adeguata, ma lo stesso ricorrente, nell' affermare che la malattia da cui costui era risultato affetto è "in genere" a lenta evoluzione e che "in linea di principio, era anche possibile ritenere che il CA fosse già malato, seppure meno gravemente, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni", articola la sua doglianza sul presupposto, per quanto sopra detto errato, che una valutazione - per di più ipotetica - sulla oggettiva preesistenza delle ragioni dell'irripetibilità sarebbe da sola sufficiente, pure in assenza di indicatori di riconoscibilità esterni, ad escludere il meccanismo di recupero dibattimentale istituito dagli artt. 512 e 513 c.p.p., comma 2. Manifestamente privo di conseguenze è infine il fatto che il primo Giudice non abbia espressamente richiamato l'art. 512 c.p.p., dal momento che - come s'è detto -ad esso fa già riferimento la norma da applicare e applicata, e cioè l'art. 513 c.p.p., comma 2. 3. Manifestamente infondate sono di conseguenza le doglianze relative all'omesso ricorso all'esame a domicilio o con altre forme del CA e quelle (sviluppate autonomamente nel quinto motivo di ricorso) relative al mancato esperimento d'una ulteriore perizia in primo grado, come pure quelle relative alla reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento in grado d'appello al duplice fine di rinnovare l'accertamento peritale sul deterioramento psichico del CA e di assumerne l'esame.
Esse traggono premessa dall'assunto, infondato, che l'accertamento peritale disposto dal primo Giudice non sarebbe stato adeguato offrendone una lettura parziale perché esclusivamente incentrata sulle proposizioni relative alle condizioni fisiche del CA e dimentica invece quelle per le quali costui si trovava in condizioni tali da escludere una sua "partecipazione cosciente ad alcuna discussione": così confondendo tra impossibilità materiale di rendere l'esame a dibattimento e infermità psichica, che nessun esame a domicilio o altra modalità d'assunzione potrebbe superare o risolvere.
Il fatto poi che il medico legale nominato come perito del Tribunale non abbia saputo o voluto addentrarsi nella descrizione in termini psichiatrici della situazione di infermità che aveva riscontrato nel coimputato, affermando di non essere specialista nel settore, non incide sulla validità della constatazione fatta in termini obiettivi circa la incapacità riscontrata, comunque proveniente da soggetto la cui qualificazione professionale non consente di coltivare il confuso sospetto che non avrebbe saputo distinguere tra un simulatore e un infermo;
e conferma, anzi, l'assoluta evidenza del quadro clinico descritto.
Nè il ricorrente offre, come non aveva offerto al Giudice d'appello, alcun elemento concreto indicativo d'un mutamento della situazione accertata dal primo perito o dell'erroneità delle conclusioni cui quello era pervenuto.
Sicché le censure di cui si discute si risolvono nella astratta confutazione dei risultati peritali, ovvero presuppongono la fondatezza di tale astratta confutazione senza esporre elementi che seriamente contraddicano le conclusioni cui in fatto è pervenuto il medico legale: e sono per tali ragioni parimenti inammissibile.
4. Manifestamente infondato è anche il settimo motivo, con il quale si prospetta l'impossibilità di ravvisare concorso tra la bancarotta patrimoniale e documentale sulla base di una condotta che si dice "unitaria": quella della fatturazione di operazioni assertivamente inesistenti, e si afferma che la falsificazione delle scritture pacificamente non comprenderebbe l'ipotesi considerata della registrazione di false fatturazioni passive, sostenendosi che essa sarebbe da ricondurre alla esposizione di passività inesistenti (autonomamente prevista dall'art. 216, n. 1, comma 1). L'ipotesi evocata, della esposizione di passività inesistenti consiste nella diminuzione fittizia del patrimonio effettuata mediante la simulazione di una inesistente situazione debitoria. Ancorché effettuata mediante falsità documentali, la fattispecie ha dunque riguardo allo stato patrimoniale della fallita, e consiste nel far apparire debiti od obblighi che in realtà non esistono. Per passività s'intendono difatti, in termini di rilevazione contabile, gli elementi negativi dello stato patrimoniale destinati ad essere iscritti nella sua "sezione sinistra", in linea di principio costituiti da debiti (ovvero da fondi rischio, poste accese a spese future, poste rettificative). E non possono in alcun modo essere confuse con esse le componenti negative del reddito, quali i costi sostenuti. L'indebitamento fittizio assume peraltro rilievo penale, come specifica fattispecie di bancarotta fraudolenta, solo quando esso sia costituito mediante la simulazione di una situazione giuridicamente vincolante, giacché l'incriminazione è volta a sanzionare le condotte che sono destinate ad "assottigliare la quota disponibile per ciascun creditore", così incidendo non solo sull'ostensibilità del patrimonio, ma sulla consistenza stessa della garanzia patrimoniale riservata ad ognuno dei creditori. È evidente che siffatte operazioni sono sanzionate in quanto preludono ad altre, dispersive di attività, mediante le quali, cioè, sottrarre o distrarre la quota di patrimonio corrispondente al debito fittizio. Ma è altrettanto evidente, perciò, che ove il credito inesistente del terzo non sia soltanto riconosciuto, ma sia contabilizzato come già apparentemente pagato, la dispersione oramai verificatasi delle somme ad esso corrispondente, fuoriuscite senza reale contropartita o giustificazione, è riconducibile alle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistenti in sottrazione d'attività. Sicché anche sotto lo specifico aspetto delle rationes incriminatrici, oltre che delle condotte tipizzate e dell'offesa recata, da un lato non può confondersi l'esposizione di un indebitamento fittizio con l'esposizione di costi o spese simulati, che mascherano la destinazione data ad attività già sottratte;
dall'altro deve escludersi che la sottrazione - distrazione di attività mascherata da falsità contabili sia interamente sussunta nella bancarotta documentale o, viceversa, che l'assorba.
5. Sono fondate invece le censure rivolte alla tenuta argomentativa della motivazione.
Occorre ricordare che secondo la linea dell'accusa, recepita da entrambi i giudici di merito, il SI avrebbe distratto consistenti attività facendo figurare fittizi pagamenti a due imprese, la M.E.T. e la ED 2000 del CA, alle quali avrebbe subappaltato o commissionato lavori nei cantieri ove la fallita ED 96 era impegnata a sua volta su commissione della EDgamma. Nella sentenza di primo grado si da effettivamente atto del fatto che il fallimento della EDgamma fu causato da quello della Cooperativa Sabazia che le aveva appaltato opere senza poi onorare gli impegni e che il fallimento dell'EDgamma determinò poi quello della ED 96, che a favore di quella aveva effettuato nel 1996 i lavori fatturati "in epoca prossima al fallimento" (p. 9 sentenza del Tribunale). Siffatta impostazione presuppone che la ED 96 avesse operato e lavorato e che avesse perciò sostenuto costi, per eseguire le opere a lei subappaltate, ai quali non era riuscita a fare fronte. Non si verserebbe dunque in una ipotesi di un'impresa fatta sorgere con intenti fraudolenti, ma di un imprenditore travolto dalla crisi di settore.
5.1. Tanto premesso, a fronte delle deduzioni difensive, relative al fatto che le fatture M.E.T. e ED 2000 del CA, pur essendo state emesse nel 1997 erano a copertura di lavori eseguiti per conto della ED 96 nel 1996, la Corte di merito articola il ragionamento probatorio sul fatto che si trattava di fatture relative ad operazioni sicuramente ("soggettivamente") inesistenti perché, si assume, ne' la M.E.T. ne' il CA avevano effettuato lavori per la ED '96. In realta', tuttavia, da nessun passaggio della sentenza impugnata o da quella di primo grado emergono elementi da cui risulterebbe dimostrato che esse erano anche da ritenere "oggettivamente" inesistenti, in quanto relative a costi che non potevano ritenersi sostenuti (in ipotesi perché altre voci di spesa adeguatamente coprivano già quelli relativi ai lavori oggetto delle fatture attive emesse nei confronti della EDgamma, che nell'imputazione originaria pure si assumevano costituissero distrazione di attività, ma in relazione alle quali il SI è stato invece assolto).
5.2. La dimostrazione della falsità delle fatture è tratta dalla Corte d'Appello da considerazioni sostanzialmente incentrate sulla diversità della loro veste grafica rispetto a quelle precedentemente emesse, dalla poca credibilità di pagamenti effettuati in contanti, per quelle della M.E.T dal fallimento di tale società in epoca precedente alla data di loro formale emissione per quelle del CA dalle dichiarazioni di costui.
Ciò nonostante, nell'analizzare gli elementi addotti dalla difesa con riferimento alle fatture M.E.T. la sentenza impugnata effettivamente non da risposta alle deduzioni difensive circa il fatto che il SI, chiuso il suo conto dalle banche, non poteva che operare per contanti;
riconosce che il titolare della ET aveva avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento solo a fine 1996;
ammette che dalle deposizioni dei testi a discarico emergeva "che nel 95 o nel 96" la ET aveva lavorato "in cantieri dove lavorava anche il SI", non curandosi di conciliare tale proposizione con quella che la M.E.T. avrebbe smesso di operare nel 1994; non spiega perché, essendosi ammesso che la ED 96 avendo emesso nei confronti della EDgamma nel 1997 fatture per lavori effettuati nel 1996 non poteva pure aver ricevuto nel 1997 fatture per lavori commissionati nel 1996; afferma in conclusione che la circostanza che la ET avesse lavorato nei cantieri di Baldissero Torinese e di Bardonecchia per conto della ED 96, non emergeva "con certezza dalle deposizioni testimoniali". Con ciò offrendo argomenti insufficienti per l'affermazione di responsabilità, che deve essere sostenuta, al contrario, da una ragionevole e plausibile, positiva certezza.
5.3. Quanto alle fatture ED 2000, la prova della loro falsità è tratta dalla Corte d'appello dalle dichiarazioni del CA, le cui dichiarazioni, pur ritualmente lette, abbisognavano, formalmente, di riscontri esterni sul fatto da provare provenendo da soggetto imputato di reato connesso a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 2; e dovevano comunque essere considerate con particolare rigore non essendo state assunte in contraddittorio con l'imputato. Ora l'esistenza di siffatto riscontro non può cogliersi nell'affermazione "Analogamente a quanto detto per la M.E.T. è da dire per le fatture emesse dalla ED 2000", giacché trattandosi di fatture diverse, società diverse, lavori - da presumere - diversi, non è dato comprendere quali fossero le analogie richiamate. Il fatto che il CA non avesse interesse o motivo a mentire, seppure in ipotesi plausibile, non costituisce riscontro esterno, neppure logico, ma requisito minimo per la considerazione della fonte. Potrebbero esserlo la "generica descrizione dei lavori" e il "pagamento per cassa", come pure il pagamento avvenuto "a mani di soggetto inidentificato", cui pure fa riferimento la Corte d'appello, ma si tratta di argomenti labili se non accompagnati da una esauriente confutazione dei rilievi difensivi tendenti a dimostrare l'usualità di una descrizione sommaria dei lavori (come fossero redatte le altre fatture non risulta) e la impossibilità per il SI di ricorrere ad altri sistemi di pagamento. D'altro canto l'impostazione accusatoria, che vede nella fatturazione fittizia il mascheramento di una distrazione di attività presuppone che della somma distratta il SI avesse disponibilità sicché l'affermazione che "non vi è prova alcuna dei pretesi incassi risalenti a tale periodo con cui il SI avrebbe fatto fronte al pagamento" non solo non è risolutiva, ma introduce un'ulteriore elemento di perplessità sulla tenuta logica del costrutto argomentativo se si considera che più avanti la Corte d'appello osserva che può affermarsi la responsabilità dell'imputato, anche se "dalle deposizioni testimoniali emerge la presenza delle due società nei cantieri dove operava il SI", perché spetta all'imprenditore provare "di aver speso il denaro incassato per i debiti della società".
5.4. Che poi la stessa Corte d'appello non ritenga raggiunta la prova tranquillante della oggettiva inesistenza della operazioni fatturate parrebbe emergere dalla considerazione finale, secondo cui "Va, peraltro, evidenziato, per inciso, che, poiché i pagamenti sarebbero avvenuti, secondo l'assunto dell'imputato, nel 97 quando la società versava in condizioni palesemente precarie, come riferito dal curatore, TI, egli comunque non sarebbe immune da responsabilità, essendo a suo carico ravvisabile il reato di bancarotta preferenziale".
Certo è che siffatta conclusione si pone in non accettabile contraddizione logica prima, giuridica poi, con l'affermazione di responsabilità per il più grave fatto di distrazione.
6. E poiché nella sentenza impugnata esplicitamente si dice che la prova della bancarotta fraudolenta documentale "consegue", quanto a materialità del fatto, "dalla raggiunta prova della falsità delle fatture" e, quanto a sussistenza dell'elemento psicologico del reato, dalla natura distrattiva della condotta camuffata mediante tali false fatture, le carenze motivazionali e le contraddizioni prima rilevate in tema di responsabilità per la distrazione ridondano sulla motivazione in ordine alla responsabilità per la frode documentale.
7. Con riferimento al capo A) la sentenza impugnata non può perciò che essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame.
8. Le residue censure restano, allo stato, assorbite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al capo B) per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Annulla la medesima sentenza in ordine al residuo capo d'imputazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2007